Negli atti di indizione delle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura non è ammissibile inserire clausole che subordinino l’erogazione dei compensi all’ottenimento di un finanziamento. In linea con i principi generali applicabili agli affidamenti pubblici, i corrispettivi dovuti per tali servizi devono essere riconosciuti indipendentemente dall’esito della domanda di finanziamento.
Il chiarimento è stato fornito da ANAC con deliberazione del Consiglio, che ha disposto la pubblicazione di una nuova FAQ nella sezione dedicata all’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, relativa agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
ANAC ha inoltre precisato che non è consentito affidare congiuntamente la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e gli altri livelli di progettazione. Il DOCFAP, ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I.7 al Codice, deve infatti essere redatto preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), nel rispetto del quadro esigenziale di cui all’articolo 1 del medesimo Allegato. Il DIP, a sua volta, è predisposto dal RUP ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del Codice e costituisce il presupposto per la definizione dei successivi livelli progettuali.
L’articolo 3 dell’Allegato I.7 stabilisce inoltre che il DIP, coerente con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, individua caratteristiche, requisiti ed elaborati necessari per ciascun livello della progettazione. Il rispetto di tale sequenza procedurale, espressamente prevista dal Codice dei contratti pubblici e dal relativo Allegato I.7, esclude pertanto la possibilità di affidare il DOCFAP contestualmente ad altri livelli progettuali, qualora lo stesso sia affidato a soggetti esterni.
La redazione PERK SOLUTION










