Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2025, presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato – Bari, si è tenuto il Convegno organizzato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, sul nuovo sistema contabile ACCRUAL.
Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso: assoggettamento al limite di spesa
Con la deliberazione n. 171/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere avanzata da un’Unione di Comuni, volta a chiarire se i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, qualora tali incarichi siano svolti da dipendenti interni, debbano essere qualificati come trattamento economico accessorio, con conseguente obbligo di imputazione ai fondi del salario accessorio e assoggettamento ai limiti di spesa previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
La Sezione regionale afferma che i compensi spettanti ai componenti dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell’ufficio ai sensi dell’art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell’ufficio. La precisa collocazione contrattuale di tali compensi all’interno delle diverse voci del trattamento accessorio e dei fondi è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto e alla contrattazione integrativa.
In una prospettiva di corretta gestione della finanza pubblica e di trasparenza contabile, è coerente che essi siano imputati ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigenziale e agli analoghi fondi per la dirigenza. Questa scelta consente una gestione più trasparente delle risorse, favorisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e rende più agevole il monitoraggio della spesa.
La Sezione evidenzia, altresì, che i compensi in parola rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” ai sensi dell’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull’assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l’esclusione quali risorse etero-finanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025.
La deroga di cui all’art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l’applicazione dell’art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l’esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell’intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale.
La redazione PERK SOLUTION
Inapplicabilità dell’Art. 52, c. 1-ter del D.L. n. 73/2021 al fondo di rotazione di cui all’Art. 243-ter TUEL
Con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto: «L’art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all’art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell’utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate».
La questione trae origine da una richiesta di un Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio in merito alla corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 in relazione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 243-ter del TUEL). In particolare, l’ente ha chiesto se per l’impiego delle risorse del Fondo debba trovare applicazione l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, norma che disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL).
Ritenuta la questione di rilevante impatto applicativo e in presenza di incertezze interpretative, la Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, attivando la funzione nomofilattica ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.
Il Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL è uno strumento previsto per sostenere gli enti locali che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 nella parte in cui tali commi non prevedono che l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione avvenga solo in termini di cassa e che sia garantita “idonea iscrizione” nel Fondo anticipazioni di liquidità di un importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, da accantonare e destinare a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che il Fondo di rotazione deve essere trattato come anticipazione di liquidità e non può essere utilizzato, neppure in termini di competenza, per finanziare debiti fuori bilancio o per il ripiano del disavanzo, nei limiti costituzionali dell’art. 81 e 119 Cost.
Nonostante questa assimilazione funzionale, la disciplina del Fondo ex art. 243-ter TUEL mantiene una propria autonomia e non è equivalente alle anticipazioni di liquidità disciplinate dal quadro normativo primario. Questa disciplina, allo stato, nulla specifica in merito alla eventuale applicazione nella parte entrata del bilancio previsionale delle quote del fondo “liberato” in quanto rimborsato. L’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL), consentendo:
- in sede di rendiconto, di ridurre il FAL con evidenza negli allegati di bilancio;
- di accantonare in un fondo specifico la quota liberata;
- di applicare in bilancio di previsione la quota liberata in deroga ai limiti dell’art. 1, commi 897-898, legge n. 145/2018.
Questo regime, per sua natura, è eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dei vincoli di finanza pubblica e riguarda esclusivamente le anticipazioni erogate ex d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014. La Corte dei conti osserva che il principio di specialità delle norme derogatorie, coerente con l’art. 14 delle preleggi, esclude l’applicazione analogica di un regime eccezionale a fattispecie non espressamente richiamate.
La redazione PERK SOLUTION
Conferenza Stato-Città, Intesa su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili
In sede di Conferenza Stato Città del 18 dicembre 2025, è stata sancita l’intesa sui decreti e i relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2026 dei contributi relativi ai servizi di rilevanza sociale confluiti nel Fondo per l’equità del livello dei servizi (FELS, art.1, co.496, legge n. 213/2023), istituito a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 71/2023.
Per i servizi sociali comunali sono stati assegnati 77 mln. di euro a favore dei Comuni delle Isole (per i Comuni delle RSO il riparto sarà oggetto di un separato provvedimento); per l’incremento dei posti negli asili nido e nei servizi educativi per l’infanzia, sono stati assegnati 450 milioni finalizzati al raggiungimento del 33% di copertura del servizio; per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono stati assegnati 100 milioni.
I provvedimenti approvati indicano inoltre gli obiettivi di servizio per il 2026 e le modalità di monitoraggio, stabilite su proposta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS). Nel 2026, al fine di garantire una maggiore qualità nei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità, i Comuni possono destinare al miglioramento qualitativo del servizio fino al 40% delle risorse aggiuntive assegnate.
Tutti i dati sono stati pubblicati a seguito dell’approvazione della proposta da parte della CTFS (https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/ComunicazioniHome/260930).
Per quanto riguarda il riparto del contributo per gli asili nido, si segnala che ANCI e IFEL hanno evidenziato sia nella Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard sia nell’istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali tre profili di particolare rilevanza.
- Aggiornamento della popolazione di riferimento 3–36 mesi: il parametro precedentemente utilizzato, basato sulla popolazione media del triennio pre-Covid 2017-2019, non risulta in molti casi rappresentativo dell’attuale realtà demografica e rischia pertanto di generare obiettivi distorti o difficilmente raggiungibili. Tale criticità è stata superata utilizzando la popolazione media del triennio post-covid 2022-2024.
- Questione degli “anticipatari” della scuola dell’infanzia, particolarmente diffuso nel Mezzogiorno. Attualmente si stimano in circa 54.000 i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che frequentano anticipatamente la scuola dell’infanzia, sottraendo una quota significativa di domanda potenziale al sistema degli asili nido. ANCI e IFEL hanno rappresentato la necessità di definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola dell’infanzia anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, ottenendo un impegno del Governo a rendere disponibili dati aggiornati sia sugli anticipatari che sui bambini che frequentano le sezioni primavera delle scuole materne al fine di aprire un confronto costruttivo sugli obiettivi definivi al 2027, quando il contributo si stabilizzerà sui 1.100 milioni di euro annui.
- Valutazione degli obiettivi su base sovracomunale: è stata ribadita l’esigenza di valutare il raggiungimento degli obiettivi non a livello di singolo Comune, ma con riferimento a bacini di utenza sovracomunali. Tale criticità risulta particolarmente evidente per i Comuni di piccolissima dimensione, che in molti casi risultano commissariati per l’impossibilità di predisporre uno o due “posti aggiuntivi” richiesti quale obiettivo di servizio.
(Fonte Anci)
Conto termico 3.0: Pubblicate le regole applicative
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, che costituiscono il documento chiave per tecnici, imprese, installatori e pubbliche amministrazioni: disciplinano infatti accesso agli incentivi, requisiti, procedure, documentazione e disciplina transitoria del nuovo schema di sostegno all’efficienza energetica.
L’obiettivo è quello di favorire interventi di riduzione dei consumi energetici e di produzione termica da rinnovabili in edifici e impianti, con procedure più snelle, platea ampliata di beneficiari e nuovi ambiti di incentivazione rispetto alla disciplina precedente.
Il nuovo meccanismo dispone di una dotazione finanziaria annua di 900 milioni di euro, così suddivisa:
- 400 milioni € per le Pubbliche Amministrazioni;
- 500 milioni € per soggetti privati e imprese.
Gli incentivi sono riconosciuti sotto forma di contributo in conto capitale con intensità fino al 65 % delle spese ammissibili; in casi specifici e per alcune categorie di beneficiari la copertura può raggiungere percentuali superiori a determinate condizioni. Le Regole Applicative definiscono in modo dettagliato chi può accedere agli incentivi, ampliando rispetto al passato la platea tradizionale:
- Pubbliche Amministrazioni (PA);
- Privati cittadini ed imprese;
- Enti del Terzo Settore (ETS), equiparati alle PA se iscritti nel RUNTS;
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gruppi di autoconsumo collettivo.
L’inclusione degli ETS, assimilati alle PA, comporta benefici in termini di intensità di incentivo e tipologie di interventi ammissibili. Un aspetto operativo di grande importanza riguarda la transizione dal Conto Termico 2.0 al 3.0:
- Interventi realizzati entro il 25 dicembre 2025 continuano a seguire la disciplina del Conto Termico 2.0, purché la domanda sia presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Per i lavori iniziati dopo il 7 agosto 2025 e non conclusi entro il 25 dicembre 2025, è prevista la possibilità di richiesta preliminare di accesso agli incentivi tramite PEC al GSE, fino all’avvio operativo del nuovo portale.
Le Regole Applicative introducono requisiti tecnici più stringenti rispetto al passato, con conseguenze rilevanti per professionisti e imprese:
- La compatibilità impiantistica (es. pompe di calore con fotovoltaico);
- La documentazione tecnica dettagliata;
- L’obbligo di registrazioni e certificazioni energetiche ufficiali per la concessione degli incentivi.
Questi elementi richiedono un approccio progettuale accurato sin dalla fase di diagnosi, per evitare scarti in istruttoria o problematiche nella rendicontazione.
La redazione PERK SOLUTION
Trasparenza amministrativa: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse, controlli e istruzioni operative
Con la delibera n. 481, approvata dal Consiglio il 3 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta aggiornando due schemi standard di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi:
- alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
- ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31).
Gli schemi sostituiscono e integrano quelli precedentemente adottati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, confermandone l’impostazione di fondo ma introducendo correttivi e integrazioni maturati nel corso della fase applicativa.
Gli schemi di pubblicazione messi a disposizione da ANAC hanno l’obiettivo di supportare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. In particolare, essi mirano a:
- semplificare le attività di pubblicazione;
- garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati;
- migliorare la consultazione e la comprensibilità di documenti e informazioni da parte di cittadini e stakeholder.
L’aggiornamento approvato nel 2025 risponde all’esigenza di rendere i contenuti ancora più conoscibili, accessibili e utilizzabili, anche alla luce delle criticità emerse nella fase di sperimentazione. I due schemi aggiornati si inseriscono nel quadro più ampio dei tre modelli standard introdotti con la delibera n. 495/2024, che comprendeva anche lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione (art. 13, d.lgs. n. 33/2013).
Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale le amministrazioni erano chiamate ad aggiornare gradualmente le rispettive sezioni di “Amministrazione Trasparente”. Tale periodo decorre dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 22 gennaio 2026, i modelli ANAC assumono carattere obbligatorio, segnando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati.
Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di ANAC insieme alle delibere di riferimento. In particolare:
- Allegato 1: “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”;
- Allegato 3: “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”.
Contestualmente, l’Autorità ha integrato anche le “Istruzioni operative” (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), che forniscono raccomandazioni pratiche per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”.
Tra le novità più rilevanti figura l’esplicito richiamo, tra le fonti di riferimento, alle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico, rafforzando così il collegamento tra obblighi di trasparenza e politiche di open data.
La redazione PERK SOLUTION
ANAC: Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l’affidamento diretto
I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice. È quanto evidenziato da ANAC, con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 novembre 2025.
Il punto di partenza dell’analisi di ANAC riguarda la natura e l’oggetto della concessione in essere, qualificabile come concessione di servizi, avente ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio rifiuti. All’interno della documentazione di gara (piano industriale, piano economico-finanziario ed elenco prezzi unitari) non risultano inclusi interventi di realizzazione, manutenzione o adeguamento dei Centri di Raccolta. Secondo ANAC, essi non appaiono riconducibili alla categoria dei lavori supplementari, che il Codice dei contratti pubblici ammette solo in presenza di ragioni sopravvenute e nella misura in cui risultino strettamente necessari a garantire la prestazione originaria.
Nel caso esaminato, i lavori presentano invece caratteri di autonomia rispetto all’oggetto della concessione, tanto più che per essi è stato riconosciuto uno specifico finanziamento pubblico in favore del Comune. Tale circostanza rafforza la separazione tra il rapporto concessorio esistente e gli interventi edilizi programmati. L’eventuale affidamento diretto al concessionario, comprensivo anche della progettazione, solleverebbe seri profili di criticità sotto il profilo della legittimità, configurandosi come una modifica non consentita del rapporto concessorio.
ANAC evidenzia come una simile soluzione rischierebbe di alterare lo schema tipico della concessione, determinando una indeterminatezza dell’oggetto dell’affidamento. In particolare, risulta problematica la previsione, contenuta nel disciplinare tecnico, di far realizzare al concessionario lavori pubblici “a domanda” dell’ente, senza che tali prestazioni siano state considerate:
- nella determinazione del valore complessivo della concessione;
- nell’individuazione dei requisiti di partecipazione;
- nella corretta allocazione dei rischi;
- nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio.
Tali omissioni compromettono la trasparenza e la concorrenzialità della procedura a monte, ponendosi in contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che, gli interventi estranei all’oggetto originario, soprattutto se finanziati autonomamente, non possono essere inglobati nel rapporto concessorio attraverso affidamenti diretti, pena la violazione delle regole di evidenza pubblica.
La redazione PERK SOLUTION
Bonus sociale rifiuti Gestori tariffe e rapporto con gli utenti Gtru
Con la Delibera 355/2025/R/rif l’Autorità ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR). Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l’erogazione del bonus rifiuti, così come l’attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.
In tale contesto, Anci ha elaborato un documento che definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all’erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAte verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall’Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAte.
In particolare, definisce:
- Le regole tecniche per l‘iscrizione a SGAte degli Operatori in qualità di Utenti di SGAte;
- Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;
- Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:
- I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;
- Il formato e i tracciati dei file.
Allegati:
Approvate le Linee Guida PIAO e i Manuali operativi
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha firmato il decreto di approvazione delle Linee guida PIAO e dei relativi Manuali operativi destinati ai Ministeri, alle Regioni, ai Comuni e alle Province.
I documenti, elaborati dall’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, sono il risultato di un approfondito lavoro basato su un approccio partecipato ed evidence-based. Sono stati definiti a valle di attività di analisi e monitoraggio dei PIAO adottati, di incontri e laboratori con gli enti interessati, e hanno l’obiettivo di supportare le amministrazioni nel superamento delle criticità rilevate in sede di prima attuazione dello strumento.
Nel dettaglio dei contenuti, le Linee guida sono destinate a tutte le amministrazioni e si concentrano:
- a) sul processo di predisposizione del PIAO. Il processo è stato articolato in 7 fasi:
Attività preparatorie: condizioni abilitanti, commitment politico e gruppo di lavoro integrato;
Fase 2: Analisi strategica e mappatura degli stakeholder;
Fase 3: Identificazione del VP e delle strategie (obiettivi strategici e indicatori pluriennali) per conseguirlo;
Fase 4: Definizione degli obiettivi di performance e anticorruzione. Integrazione con la programmazione economico-finanziaria. Integrazione con la gestione dei rischi;
Fase 5: Definizione degli obiettivi di sviluppo organizzativo e professionale;
Fase 6: Monitoraggio e valutazione, rendicontazione e comunicazione;
Fase 7: Manutenzione, riesame e aggiornamento del PIAO.
- b) sui soggetti e i relativi ruoli di coloro che partecipano al processo di predisposizione del PIAO.
I Manuali operativi sono invece differenziati per tipologia di amministrazione. Sono stati predisposti per i Ministeri e le altre amministrazioni centrali; per le Regioni; per le Città metropolitane e i Comuni e per le Province e forniscono indicazioni operative per la predisposizione del PIAO e di un report integrato di monitoraggio.
I Manuali operativi hanno una struttura coerente con quella del PIAO, ovvero si articolano in capitoli corrispondenti alle Sezioni e Sotto Sezioni individuate dal DM 30 giugno 2022, n. 132, onde consentire una predisposizione guidata del documento.
I quattro Manuali operativi presentano i seguenti contenuti tutti dal taglio operativo:
- a)“architettura di programmazione e controllo” contestualizzata per tipologia di PA;
- b)“vademecum” di contenuti utili per predisporre ogni Sotto Sezione del PIAO;
- c)“cassetta degli attrezzi” composta da guide alla programmazione, format, tassonomie ed esempi di indicatori, buone pratiche.
Link e Allegati:
Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025: cosa cambia per i servizi pubblici locali
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 18 dicembre 2025 n. 190, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”, che entrerà in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2026. Il provvedimento si caratterizza per un ambito di intervento particolarmente ampio e trasversale, incidendo su numerosi settori dell’ordinamento economico e dei servizi regolati. Tra le principali aree interessate figurano i servizi pubblici locali, le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il trasporto pubblico regionale, nonché il settore della sanità.
Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, la legge modifica l’articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 (Testo unico sui servizi pubblici locali), introducendo l’obbligo per l’ente affidante, nell’ambito della ricognizione annuale, di individuare e analizzare le cause di eventuali risultati gestionali insoddisfacenti. Nel caso in cui l’esito della ricognizione evidenzi criticità imputabili all’operato del gestore, l’ente è tenuto ad adottare un atto di indirizzo che impone al gestore stesso di predisporre un piano di azioni correttive con cronoprogramma per il miglioramento del servizio, l’efficientamento dei costi e la copertura delle perdite.
L’atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL» del portale telematico. Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) svolga un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
L’andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.
È prevista una sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall’atto di indirizzo e dal piano. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale fa salvo il potere dell’ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.
Si introduce, inoltre, un regime sanzionatorio specifico per gli enti locali che non ottemperano agli obblighi di trasparenza e ricognizione; sono previste sanzioni amministrative da €5.000 fino a €500.000 nei casi di:
- mancata adozione della relazione annuale sulla situazione gestionale;
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale della relazione;
- mancata adozione dell’atto di indirizzo in caso di gestione insoddisfacente dei servizi.
In caso di incompletezza della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l’ANAC richieda le necessarie integrazioni, ponendo un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso il quale si applica la sanzione di cui sopra.
La redazione PERK SOLUTION










