Cassazione, TARI: presupposto del tributo

Come è noto, la TA.RI. ha sostituito, con decorrenza dall’i gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta. Va pertanto ribadito che la TA.RI. è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui “sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Vedi Cass. n. 21508 del 2005). Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Anche la TA.RI., come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 28/04/2021 n. 11130, accogliendo il ricorso di un Comune, avverso la sentenza della CTR. Nel caso di specie, per i giudici di Cassazione è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente, come accertato dai consulenti, sia legato ad un dato soggettivo che non solo è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all’Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate IMU per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, informa che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse per l’ammontare di 8.758.232,84 euro, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come previsto dall’articolo 1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24). Ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato. In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l’immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l’agevolazione riguarda una sola abitazione. L’impatto dell’esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

Allegato A – Riparto ristoro per ciascun comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Cdm al decreto che differisce al 31 luglio i termini della Tari

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge (Testo bozza DL) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Il provvedimento rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.
Inoltre sono stanziate significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad attenuare l’aumento delle tariffe elettriche determinato da ARERA in conseguenza dell’incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tariffe e regolamenti Tari al 31 luglio per i soli Comuni con FAL

L’ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2021 – prevista dall’art. 52, comma 2 del DL 73/2021, per i soli Comuni  che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e che siano potenzialmente esposti alle conseguenze della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 – porta con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari dei Comuni, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1, co. 169, legge 296/2006 e art. 53, co. 16, legge n. 388/2000). Per tutti gli altri enti si applica la regola “speciale”, prevista dall’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021. Lo precisa IFEL in una nota a seguito di numerose richieste di chiarimenti inviate dai Comuni. A tal riguardo, l’ANCI sta richiedendo l’ulteriore e generalizzata proroga al 31 luglio p.v. del termine speciale di cui al citato art. 30 del dl 41/2021. Il relativo emendamento al DL 73/2021 interverrebbe successivamente alla fine di giugno e non è attualmente possibile confidare nell’approvazione della norma.
In merito all’utilizzo delle risorse previste dall’art. 6 del DL 73 per il finanziamento delle agevolazioni TARI 2021, utenze non domestiche, ovvero per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, IFEL ritiene ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso.
Infine, IFEL segnala l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso DL 73/2021, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

In Conferenza Stato-città il riparto dei fondi TARI, solidarietà alimentare ed enti in dissesto

È stata convocata per il giorno 10 giugno 2021  la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno.

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del rifinanziamento, per 5 milioni di euro per l’anno 2021, del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni, rideterminato dall’articolo 1, comma 920 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Triennio 2021- 2023. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)

Parere ai sensi dell’articolo 35-quater, comma 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Tari è dovuta per gli immobili dello Stato Pontificio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13375 del 18/5/2021, ha riconosciuto l’assoggettabilità degli immobili dello Stato pontificio al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, poiché non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nell’art. 16 del Trattato lateranense. L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sono assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla predetta norma, ha stabilito, ad esempio, l’esenzione per gli immobili in questione per l’imposta locale sui redditi, per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), ma non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Già la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA, dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Intervento urgente su agevolazioni e disciplina rifiuti

“Riteniamo urgente un intervento, anche normativo, a fronte della grave situazione che si sta profilando sul sistema tariffario e fiscale del servizio rifiuti, che coinvolge in primo luogo l’esigenza di assicurare ai Comuni le risorse necessarie per una robusta riduzione della Tari o della tariffa corrispettiva, in secondo luogo è altrettanto urgente assicurare stabilità e sostenibilità all’attuazione delle nuove norme che, per ciò che riguarda gli aspetti tariffari e fiscali, sono state inserite nel decreto legislativo 116 del 2020 senza la dovuta concertazione con le Autonomie locali”. Questo, in sintesi, il contenuto della lettera che il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha inviato a Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze e a Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica. Nella lettera si esprime da parte dell’Anci forte preoccupazione sull’argomento in questione, di qui infatti la richiesta di un intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti. “Purtroppo – scrive Decaro – la Circolare del MITE diffusa nei giorni scorsi non recepisce nessuna delle istanze formulate dall’Anci in modo concorde con gli altri attori del sistema pubblico di gestione dei rifiuti, le aziende e le autorità d’ambito e trasmesse puntualmente nell’ambito del confronto intercorso” (fonte Anci).

 

I chiarimenti ministeriali sull’applicazione del D.lgs. n. 116/2020 in materia di TARI

Con la Circolare prot. n. 37259 del 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, fornisce chiarimenti alle problematiche circa l’applicazione della TARI, di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo l’emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Il documento chiarisce gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, rilevando che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.
Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, la Circolare rammenta che l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. A tal fine viene richiamato il disposto dell’art. 30 comma 5 del D. L. n. 41 del 2020, in base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno. Limitatamente al 2021, la medesima disposizione prevede che gli atti afferenti alla TARI (la tariffa, il regolamento TARI e la tariffa corrispettiva) debbano essere approvati entro il termine del 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti. Per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.
Per quanto riguarda il periodo temporale di cinque anni, viene evidenziato che lo stesso rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni. Tale periodo vale non solo nel caso di affidamento ad un soggetto terzo ma anche quando l’utenza non domestica sceglie il servizio pubblico, come espressamente previsto dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. È bene precisare che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata, come esplicitato nell’ultimo periodo della disposizione appena citata, alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio”, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
Con riferimento alla tassazione delle attività industriali, il D. Lgs. 116/2020 all’articolo 1 comma 10 lett. b), ha modificato l’articolo 184 comma 3 del D. lgs. 152/2006, che definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali. Ciò comporta che:
-le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
– continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell’allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
– resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell’art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
In ordine alla possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione, si ribadisce che il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali. È stato evidenziato che potrebbe verificarsi un aumento incontrollato delle quantità di rifiuti urbani rispetto a quelle attuali, rendendo difficile lo svolgimento del servizio; per cui è stata manifestata l’esigenza di fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche che tengano conto della capacità di assorbimento del sistema. In proposito, bisogna osservare che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, recepite puntualmente nell’ordinamento interno. In ogni caso, i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico. È quindi con i contratti di servizio che verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari. In questa direzione devono concepirsi accordi o convenzioni con sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), su cui grava l’onere di gestione del fine vita dei propri prodotti immessi sul mercato nazionale, al fine di potenziare la capacità di gestione di tutte le quantità prodotte. L’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale, laddove costituito ed operante, ovvero i comuni, dunque, nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION