Servizi sociali: Riparto fondo di 5 milioni di euro per i piccoli comuni in difficoltà finanziaria

Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 135 del 24 giugno 2025, che stabilisce la ripartizione del fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Il fondo è riservato ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  1. Popolazione residente: non superiore a 3.000 abitanti, secondo i dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente.

  2. Variazione demografica negativa: riduzione della popolazione residente nel 2023 superiore al 5% rispetto al dato del 2011.

  3. Classificazione geografica: comune totalmente montano, ai sensi della legge n. 991 del 1952.

  4. Situazione finanziaria: stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo gli articoli 244 e 243-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Le risorse saranno ripartite tra i comuni ammessi in proporzione alle spese risultanti per la Missione 12 (Servizi sociali) nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente. Questo criterio mira a garantire un’equa distribuzione delle risorse, tenendo conto delle effettive necessità di ciascun comune.

I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a:

  • Aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario degli interventi per i quali si richiede il sostegno del fondo.

  • Certificare le spese sostenute per la Missione 12, al fine di giustificare l’ammontare del contributo ricevuto.

 

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Nei piccoli Comuni il Sindaco può ricoprire l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3349/2025, ha chiarito che il sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti, che ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico può ricoprire anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (Rup).

L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).

Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

 

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Piano anticorruzione: al via una sperimentazione con i piccoli comuni di 5 Regioni

ANAC sta realizzando un sistema che aiuterà le amministrazioni nella redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. L’Autorità intende costituire un campione di 10-15 piccoli comuni che testeranno il nuovo software. I comuni dovranno appartenere alle cinque regioni obiettivo del progetto: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
A tal fine, l’Autorità invita i responsabili RPCT dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (cosiddetti piccoli comuni) di queste regioni a manifestare la propria volontà a far parte di tale campione, che testerà l’applicativo per la predisposizione del Piano 2025-2028 e potrà fornire osservazioni e suggerimenti migliorativi.

Il progetto riguarda la definizione, analisi, progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informatico per supportare le Amministrazioni nel redigere la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO). Obiettivo di Anac è quello di agevolare gli enti nella compilazione dei propri piani, semplificandone le attività, uniformandone i comportamenti e migliorando il monitoraggio dell’adeguatezza delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. Nella prima fase il progetto accompagnerà i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, all’interno delle regioni indicate, nella redazione della sezione del PIAO, fornendo loro un sistema completamente informatizzato, di semplice utilizzo, che offre una serie di indicazioni e contenuti che il responsabile RPCT può far propri o adeguare alla propria realtà organizzativa. Ciò al fine di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più efficiente l’attività, migliorando il proprio sistema di prevenzione della corruzione.

Per dare la propria disponibilità a far parte del gruppo che testerà il nuovo software, occorre scrivere entro il 30 luglio 2024 al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it inserendo i motivi della candidatura (ad esempio: esperienze specifiche da condividere, disponibilità a farsi da tramite per raccogliere indicazioni da altre amministrazioni omologhe con cui opera sinergicamente, l’aver affrontato problematiche specifiche nel proprio ruolo di responsabile RPCT maturando così un apposito know how, l’aver dedicato particolare attenzione alla predisposizione del proprio piano mediante approfondimenti mirati, eccetera). In base al numero di candidature ricevute, l’Autorità individuerà il campione desiderato, al quale comunicherà l’esito della selezione nonché tempi e modalità della sperimentazione.

 

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Riparto fondo 2023 ai piccoli comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 20 giugno 2024, corredato degli allegati A e B, inerente il “Riparto, per l’anno 2023, del Fondo in favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178”.

Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, è ripartito, per l’anno 2023, sulla base dei criteri, valutati in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese, specificati nell’allegato A “Nota metodologica”.

Per l’individuazione della platea dei beneficiari del fondo relativo all’anno 2023 si è riproposta la questione di garantire continuità alla valenza pluriennale della norma. Per tale motivo vengono presi in considerazione i dati della popolazione residente al 31 dicembre degli anni 2021, 2020 2019, considerando beneficiari del riparto 2023 gli enti che in almeno una delle tre date abbiano registrato meno di 500 abitanti. In base a tale criterio i comuni con meno di 500 abitanti in almeno una delle tre date richiamate sono 829.
Al fine di individuare, tra i predetti 829 enti, i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota del fondo di solidarietà comunale inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, il confronto tra il FSC 2022 proprio del comune e quello dei restanti comuni della provincia è posto considerando i medesimi step di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del secondo paragrafo della precedente nota metodologica del 28 maggio Allegato A. Nota metodologica
2021. Il processo di individuazione sopra descritto ha consentito di determinare i 403 comuni che rientrano nel calcolo del contributo per l’anno 2023.

Il riparto del fondo è diviso in due quote:

  • il 93,3%, ovvero 2,8 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza).
  • il restante 6,7%, pari a 200 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo a riferimento il vettore Deficit finale di cui all’Allegato C, decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in proporzione al deficit finale, assicurando la condizione per cui il contributo finale non superi in ogni caso il 150% dell’assegnazione complessiva ricevuta per l’anno 2022.

 

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Contributo 2024 ai piccoli comuni per le spese del Segretario comunale

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso noto che in data 13 giugno 2024 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023, di cui si allega elenco.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – a seguito della trasmissione dell’elenco dei beneficiari del contributo relativo l’annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il diritto all’erogazione del contributo è, in ogni caso, condizionato alle ipotesi individuate dall’articolo 5 del DPCM 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiori a 5000 ab.”.

 

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Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 20mln di euro per interventi di sicurezza stradale

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa graduatoria, per l’anno 2024, con il quale sono assegnati 20 milioni di euro a favore di 159 comuni, da Nord a Sud, sotto i 5mila abitanti, che beneficeranno dei fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, grazie al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”.

Il finanziamento, fino a un importo massimo di 150 mila euro per progetto,  sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni». Le economie eventualmente rinvenienti dagli interventi ammessi a finanziamento, una volta ultimati e collaudati, sono utilizzate per il finanziamento di altri interventi, previo scorrimento della graduatoria.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

 

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Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 18 mln di euro per le strade

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento a valere sul “Fondo interventi stradali nei piccoli comuni”. Si tratta di 18 milioni con i quali saranno finanziati 142 progetti, fino a un importo massimo di 150.000 euro ciascuno.

Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva del Fondo, limitatamente all’anno 2023, le risorse sono state prioritariamente assegnate ai Comuni, fino a 5.000 abitanti, per i quali, nel medesimo anno, sia stato dichiarato lo stato di emergenza. I finanziamenti saranno poi erogati in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

 

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PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

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MIT, Piccoli comuni: fino a 150 mila euro per strade, ponti e viadotti

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000,00 euro. Il decreto ministeriale è, attualmente, al vaglio degli Organi di controllo.

Sarà pubblicato successivamente un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze che saranno verificate in base ai requisiti previsti per l’anno 2023. Possono presentare istanza i comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.

Le istanze dovranno essere presentate con le modalità e con i criteri individuati dal decreto ministeriale n. 6/2024 e dovranno indicare:

  • gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto;
    l’importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
  • l’entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro;
    il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell’intervento;
    l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo;
  • eventuali forme di cofinanziamento relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

Le risorse relative all’anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo il disposto dell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. La graduatoria per l’annualità 2023, elaborata per ciascuna area territoriale, sarà approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata sul sito Mit (Fonte Mit).

 

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Anci, firmato decreto MIT su contributi strade Piccoli Comuni

Anci segnala che è stato firmato il decreto del MIT,  recante i termini e modalità di erogazione dei contributi di cui al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”.  Il decreto attuativo dell’art. 19 del d.l. 104/2023  istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Il provvedimento disciplina i requisiti e le modalità di accesso al succitato fondo disponendo che possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021. Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, data da cui è possibile l’invio della domanda di accesso al contributo.

La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una istanza telematica presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it.

L’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è pari complessivamente ad euro 150.000,00 per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, incluse le spese di progettazione degli interventi ove previste.

 

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