Fondo caregiver e Fondo asili nido e scuole dell’infanzia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con apposito comunicato, informa che in sede di Conferenza Unificata è stato espresso il parere favorevole da parte delle regioni, di UPI e dell’ANCI, sul decreto di riparto a favore delle regioni del “Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017.
Il decreto di riparto, che riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, prevede che le risorse siano destinate alle Regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, dando priorità:

  1. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’articolo 3, del medesimo decreto;
  2. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;
  3. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Complessivamente, le risorse che le regioni destineranno ai comuni e agli ambiti territoriali per gli interventi, ammontano a euro 68.314.662, così suddivisi:
2018 – 20.000.000
2019 – 24.457.899
2020 – 23.856.763.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati.
Nella medesima seduta è stata, altresì, raggiunta l’Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, attuativo dell’articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la disciplina del Fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia» per il finanziamento di:

  • progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  • progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Il fondo stanzia complessivamente 2,5 miliardi di euro a partire dall’anno 2021 e sino al 2034. Per il primo quinquennio di interventi (2021-2025), il decreto destina 700 milioni di euro per le finalità previste dalla legge, riservando alle aree svantaggiate il 60% delle risorse e prevedendo un maggiore impegno per gli interventi a favore degli asili nido.
Con successivo decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’istruzione si procederà all’approvazione di un avviso pubblico, destinato ai Comuni, per la presentazione delle istanze progettuali e, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le parti opportunità e la famiglia e il Ministro dell’istruzione saranno individuati i Comuni beneficiari e approvati gli interventi ammessi a finanziamento sui territori.
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, istituirà quindi, con proprio decreto, una cabina di regia, che prevede la presenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti, col compito di monitorare lo stato di realizzazione dei progetti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dal Minambiente 20 milioni di euro per gli spostamenti casa-scuola

Venti milioni di euro – suddivisi equamente tra il 2020 e il 2021 – per la promozione del trasporto scolastico su mezzi di trasporto ibridi o elettrici, in alternativa all’autovettura privata per gli spostamenti casa-scuola. Li prevede il decreto del ministro dell’Ambiente, approvato nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 15 ottobre u.s.
Il provvedimento del ministero dell’Ambiente, sentiti i ministeri dell’Istruzione e dell’Economia e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, regolamenta le modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione di un servizio di trasporto scolastico sostenibile. I progetti potranno essere presentati dai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per PM10 e N02 in materia di qualità dell’aria.
Il ministero nominerà una Commissione per la valutazione dei progetti e l’approvazione della graduatoria. Una prima quota di finanziamento sarà data come anticipazione, il resto a saldo. E’ previsto un monitoraggio del programma.
“Ho sempre sostenuto – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – che la mobilità sostenibile vada incentivata, tanto più in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario: è fondamentale tutelare la salute dei cittadini italiani, partendo da quella dei più giovani. Questo decreto attuativo della legge clima, che segue quello sulla riforestazione urbana approvato recentemente, va in questa direzione. Perché vivere in città dall’aria più pulita tutela tutti noi e tutela l’ambiente” (fonte Ministero Ambiente).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ciclovie urbane, in G.U. il decreto di riparto delle risorse

È stato pubblicato in G.U. n. 251 del 10 ottobre 2020, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La ripartizione prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021.
Il provvedimento introduce li incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.
I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti. Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.
In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.
Gli enti locali hanno tempo 22 mesi, dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., per realizzare gli interventi. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque entro due anni dalla pubblicazione del decreto, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono inviare la rendicontazione relativa all’intervento finanziato. La mancata ultimazione dell’intervento finanziato entro il termine previsto, ovvero il mancato adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi di rendicontazione, determina la revoca del finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo nazionale sostegno locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 247 del 6 ottobre 2020 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, concernente il riparto dell’ulteriore disponibilità 2020 del Fondo nazionale, pari ad euro 160 milioni di euro, a favore delle Regioni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Si ricorda che il comma 1 dell’art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020. Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 29 dispone che una quota dell’incremento di 160 milioni di euro, pari a 20 milioni di euro, sia destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.
Le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate di cui al decreto in esame ai comuni, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse di  cui al presente decreto, l’accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino  una  autocertificazione nella quale dichiarino di  aver  subito,  in  ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità  per far fronte al pagamento del canone di locazione  e/o degli  oneri accessori.
Ai fini del monitoraggio dell’utilizzo delle spesa delle risorse ripartite con il presente decreto e di  quelle  aggiuntive  messe  a disposizione dalla regioni e dai comuni, le regioni  medesime,  entro il 31 dicembre 2020, inoltrano al Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei Fondi ai comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l’assegnazione dei contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell’intero   territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e programmate e con riferimento  alle eventuali criticità gestionali riscontrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione contributo ai Comuni del Sud per infrastrutture sociali

E’ stato pubblicato in G.U n. 244 del 2 ottobre 2020 – Suppl. Ordinario n. 36 il DPCM del 17 luglio 2020 recante: Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” .
Si tratta del Decreto emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della legge n. 160/2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 1 comma 6 legge n. 147/2013 per finanziare, con 75 mln di euro annui fino al 2023, i Comuni del Mezzogiorno che vogliono realizzare infrastrutture sociali, ponendo l’attenzione alle zone deboli del paese.  Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art.  11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
È previsto un contributo diversificato per fasce di Comuni, come indicato negli allegati al decreto.
I Comuni beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali purché gli stessi non siano già totalmente finanziati da altri soggetti.
Il Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:

a) per i contributi dell’anno 2020 entro il 17 aprile 2021

b) per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022, 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto dei 320 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 237 del 24 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 25 luglio 2020 di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020.
L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo   29   dicembre   2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP/MOP), istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Ripartizione Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 26 settembre 2020 il DPCM dell’8 giugno 2020 concernente la ripartizione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2019. Le risorse del fondo, pari a 19.832.362,00 euro, sono ripartite ai comuni che ne abbiano fatto richiesta per far  fronte  alle spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati e rettificati del contributo percepito nelle pregresse annualità, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse collegate, verificatisi  entro  il  25  giugno  2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo centri estivi, rilevazione utilizzo risorse entro il 14 novembre 2020

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con messaggio del 23 settembre 2020, informa che è stata pubblicata la scheda di rilevazione e definizione della procedura per l’attuazione dell’attività di monitoraggio dei trasferimenti e dell’utilizzo delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020.
L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro 120 giorni dall’avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e quindi entro il 14 novembre 2020.
In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:

  • copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
  • dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”

A tal fine, così come previsto dal medesimo decreto, il Dipartimento, congiuntamente con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha predisposto una scheda di rilevazione, attraverso la quale sarà espletata l’attività di monitoraggio in parola (all. 1).
Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza e chiarezza dell’attività di monitoraggio, è stata definita la seguente procedura.
In particolare, le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:

  1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;
  2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
  3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme.

Qualora non siano state utilizzate, nemmeno in parte, le risorse del finanziamento pubblico, le amministrazioni comunali beneficiarie devono compilare i campi della scheda solamente fino al punto n. 2.1.
Il messaggio Pec di trasmissione deve avere per oggetto “Nome del comune. Nome della regione. Monitoraggio finanziamento centri estivi 2020” (es. Roma. Lazio. Monitoraggio centri estivi 2020).
Le amministrazioni comunali beneficiarie devono procedere all’invio secondo le seguenti scadenze:

  • entro il 14 novembre 2020, oppure
  • entro il 19 novembre 2020, solamente per i comuni della Regione Valle d’Aosta e della Regione Friuli-Venezia Giulia che hanno ricevuto il trasferimento tramite bonifici, non disponendo del conto di tesoreria unica.

I termini dell’invio sono stati definiti secondo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia relativamente al giorno di avvenuto trasferimento delle risorse, o tramite trasferimento sul conto di tesoreria unica in data 17 luglio 2020, o tramite bonifico con data di regolamento al 22 luglio 2020.
Eventuali richieste di assistenza possono essere inviate con messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it.
Con successivo messaggio saranno pubblicate indicazioni circa le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Informativa Anci sullo schema di decreto per il “Programma nazionale per la qualità dell’abitare”

Nel corso della Conferenza Unificata del 6 agosto scorso, è stata acquisita l’intesa sul decreto del MIT, di concerto con MEF e MIBACT, attuativo del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui alla legge 160/2019, articolo 1, commi 437 e seguenti. Il decreto interministeriale mette a disposizione dei Comuni e delle Città Metropolitane risorse per oltre 853 milioni di euro per gli anni 2020-2033, destinati al programma innovativo per l’abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale (vedi ns notizia del 18 settembre 2020). Al riguardo, l’ANCI ha messo a disposizione dei beneficiari del programma una nota informativa sullo schema di decreto.

Allegati:
modello PINQuA

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando “Sport e Periferie 2020”, prorogato al 30 ottobre 2020 il termine per la domanda di contributo

Con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020, in luogo del precedente termine del 30 settembre. Restano ferme le modalità di presentazione della domanda di contributo indicate al paragrafo 6 al bando e nel manuale utente, consultabile sul sito del dipartimento che sulla piattaforma informatica.
Il Bando “Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le finalità indicate al paragrafo 1, ovvero per: a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; b) la diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; c) il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale), tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti. Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport  del 12 maggio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00. La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/. 
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION