PNRR: Missione M2C4 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Chiarimenti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, fornisce importanti chiarimenti in merito all’utilizzo, monitoraggio e rendicontazione dei contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere) e ora confluiti all’interno della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.  I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche per efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) del comma 29, fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, e comunicati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Non si ritiene ammissibile, invece, l’utilizzo delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade se non inerente al dissesto idrogeologico, che, laddove possibile, deve essere esplicitato nella descrizione del CUP.

Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, sono tenuti a programmare già nell’anno corrente le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template, rispettando le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”, predisposte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio.  Per quanto concerne l’alimentazione del sistema informatico ReGiS, la Direzione rammenta che tutte le opere delle annualità 2020-2021, in precedenza censite all’interno del sistema Bdap-Mop dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS qualora queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop. Inoltre, viene precisato che, in deroga a quanto previsto all’interno dei Decreti di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019, la certificazione di conclusione dell’opera (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ex articolo 102 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) dovrà essere inviata tramite il sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) e successivamente caricata sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Infine, la Direzione segnale che al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L’utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d’ opera.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini per i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

L’articolo 33-ter della legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, “c.d. decreto PNRR 2”, proroga di quattro mesi, limitatamente all’annualità 2022, i termini per l’utilizzazione, l’eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l’effettuazione di una serie di interventi, indicati, rispettivamente, al terzo, quarto e sesto periodo dell’articolo 30, comma 14- bis, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019):
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.
La finalità è quella di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Erogazione acconto del 50% del contributo “piccole opere” per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 8 giugno 2022 il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del contributo “piccole opere” – PNRR – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni (articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n.160) nella misura del 50% dell’importo dovuto, agli enti che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione sul sistema di monitoraggio Bdap-Mop.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. I beneficiari dell’erogazione, in regola con quanto previsto dall’articolo 161 del TUEL, sono stati sino ad ora 889 Comuni per un totale erogato pari ad euro 55.545.000,00.

Per molti altri Comuni che pure hanno provveduto ad integrare i necessari elementi conoscitivi mancanti nella predetta Banca Dati, si procederà alla erogazione delle risorse, non appena gli enti locali interessati trasmetteranno al sistema informativo le prescritte certificazioni di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

MIUR, scuole: Rimodulazione del primo e secondo piano per Città Metropolitane e Province

Sono stati firmati dal Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, i Decreti di rimodulazione dei due Piani destinati alle Città Metropolitane e Provincie, rispettivamente pari a 855 milioni (DM 13/21) e a 1.125 milioni ( DM 217/21 ) relativi ad interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori. Si ricorda che i due piani sono stati inseriti nel PNRR, quale quota di cofinanziamento nazionale

In attesa della registrazione dei decreti da parte degli organi di controllo, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare sul sito gli elenchi rimodulati. L’efficacia della graduatoria è subordinata alla registrazione in corso dei relativi decreti da parte degli organi di controllo.

Rimodulazione  primo piano (Vai al link);
Rimodulazione secondo piano (Vai al link)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo contributi per messa in sicurezza e per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 17 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle risorse relative ai contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, commi 139 e ss., L. n.145/2018) e alle opere pubbliche per l’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (art.1, commi 29 ss., L. n.160/2019) a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nota ricorda che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR. Con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.

Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno.

Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1 co. 29 e ss., L. n.160/2019, sono tenuti al rispetto delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, proroghe in materia di investimenti per efficientamento energetico e messa in sicurezza

L’articolo 13, comma 2 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

Il successivo comma 2-bis del medesimo art. 13 differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse per l’anno 2022. Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piccole opere pubbliche, prorogato al 15 ottobre il termine di avvio lavori

È stato pubblicato in G.U. n. 217 del 10 settembre 2021 il decreto legge n. 121/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, c.d. Decreto Infrastrutture.

L’art. 13, rubricato “Misure di agevolazioni per i comuni”, proroga al 15 ottobre 2021 il termine entro il quale i Comuni sono tenuto ad iniziare i lavori, previsti dall’art. 1, comma 32 della legge n. 160/2019. La proroga arriva dopo una precisa richiesta dell’Anci, tramite il segretario generale, che aveva sollevato il problema al capo di gabinetto del ministero dell’Interno.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo (termine ora prorogato al 15 ottobre 2021). I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION 

Piccole opere pubbliche, dall’ANCI la richiesta di proroga al 30 novembre del termine di avvio lavori

Il Segretario Nazionale dell’ANCI ha inviato, al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, una richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del termine per avviare i lavori delle piccole opere pubbliche finanziate in virtù dell’articolo 1 comma 32 della Legge 160/2019. 

Nella missiva, il Segretario segnala le difficoltà riscontrate da numerosi Comune impossibilitati a rispettare l’attuale scadenza del 15 settembre; e questo per il contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile. Da qui la richiesta urgente di proroga per scongiurare il rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le piccole opere locali.

L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno.

Si ricorda che per l’anno 2020, l’ art. 51, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto la proroga al 15 novembre del termine entro il quale iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

200 milioni di euro per la transizione ecologica di scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi

Il Ministero della Transizione Ecologica rende noto che è stato pubblicato il bando per l’accesso ai 200 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica di scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi di proprietà pubblica.
Una manovra finalizzata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico che consentano un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Il finanziamento massimo che si può richiedere per singolo edificio è di due milioni di euro.
Sulla scorta delle precedenti esperienze di finanziamento, il nuovo Fondo Kyoto è destinato a finanziare la riqualificazione energetica di circa 250 edifici, comprese Università, centri sociosanitari, palestre, piscine e tutte le strutture di proprietà di Enti pubblici. Un prestito a tasso agevolato (0,25% di interesse, durata massima 20 anni) cumulabile con il conto termico e con altre forme di aiuto economico. Le domande di ammissione al bando devono essere compilate attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo) e inoltrate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. La procedura di ammissione a finanziamento è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 200 milioni di euro. Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disciplinati dal decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.
L’Avviso di apertura dei termini è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 22 giugno 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2021

Documenti utili:

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto di 855 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 1° ottobre 2020 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale”. La somma complessiva è così ripartita: euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. Ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%. Il riparto delle suddette risorse non tiene conto dell’incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Entro trenta giorni, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) interventi nell’ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Autore: La redazione PERK SOLUTION