Corte dei conti, il programma dei controlli 2022 della Sezione delle Autonomie

La Corte Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 1/2022 ha approvato il programma che delinea i monitoraggi e i controlli da esercitare nel corso del 2022 sulle autonomie territoriali, ponendo come elemento cardine la verifica dell’attuazione del PNRR, condotta attraverso la verifica degli esiti della gestione “anche in corso di svolgimento”. La magistratura contabile, nelle sue articolazioni sul territorio, può, quindi, offrire il proprio contributo con valutazioni sulla tempestività e sui risultati, anche intermedi, della gestione.
La disciplina attuativa del PNRR prevede cogenti adempimenti di verifica e di monitoraggio verso i soggetti titolari degli interventi e quelli preposti alla sua attuazione e affida alla Corte dei conti il controllo sull’acquisizione e il corretto impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari e risorse di bilancio), nel rispetto di tutte le condizionalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.
Il programma approvato si inserisce nel contesto prodotto dalla pandemia – i cui effetti sul sistema economico non sono limitati all’esercizio 2020 ma hanno potenziali rilevanti ricadute nei successivi periodi amministrativi – e pone, soprattutto, attenzione all’obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese con un percorso di graduale ritorno alla normalità degli andamenti delle entrate e delle spese.
Sotto il profilo del coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo, si prevede una razionalizzazione della funzione consultiva, per ricondurre a coerenza pareri discordanti resi nel territorio.

Calcolo Fondo Garanzia Debiti Commerciali al netto delle spese vincolate in termini di cassa

La percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, si applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 03), al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l’esclusione dal monte degli stanziamenti di spesa per acquisizione di beni e sevizi di
quelle spese “che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, in quanto l’esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tale caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa. Diversamente, ammettere che dall’accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell’incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell’ente, non coerente con la ratio dell’istituto de .quo

È questa la precisazione fornita dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 4/2022. Prendendo le mosse dalla normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge n. 145/2018, il Collegio, sottolinea come le norme istitutive del FGDC, nella pronuncia della Corte cost., sentenza n. 78/2020, abbiano superato “il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l’ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto.

La cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico. Per tale ragione, “il regime vincolistico della gestione di cassa (…) è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” del TUEL. La irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.

Debiti fuori bilancio, costituisce grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 86/2021, in esito alle verifiche effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 di un Comune, ha accertato la grave irregolarità contabile rinveniente nelle deliberazioni del consiglio relative a lavori di somma urgenza consistente nella mancata appostazione dei mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e nella mancata indicazione dei relativi capitoli di spesa.
Tali gravi irregolarità – in ogni caso – non hanno inciso sull’attendibilità delle risultanze contabili dell’esercizio 2020 poiché l’ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.
La Sezione ha richiamato l’Organo di revisione ad espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191-194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Spese di rappresentanza, la Corte dei conti invita l’ente a recuperare le spese illegittime

Con deliberazione n. 166/2021, la Corte dei conti Sez. Piemonte, nell’ambito dell’attività di controllo posta in essere ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riguardo alla relazione sul rendiconto dell’esercizio 2020, redatta dall’Organo di revisione, oltre ad accertare diverse irregolarità, si è soffermata anche sui criteri di legittimità delle spese di rappresentanza. In particolare, da una verifica del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall’Ente, è emerso che non tutte avrebbero i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in materia, con riferimento alle voci riferite a “pranzo di rappresentanza” e “doni natalizi”.
Il Collegio ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità). La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene. Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
– esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
– non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono;
– non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione. Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
– gli atti di mera liberalità;
– le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
– l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
– omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
– ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
– spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza;
Nel raccomandare ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in tema di spese di rappresentanza, anche attraverso la predisposizione e approvazione di un Regolamento ad hoc a cui attenersi, i giudici invitano l’ente a valutare, altresì, il recupero delle somme sostenute illegittimamente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti. I Presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi

Con la delibera n. 241/2021 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha approvato le “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”.
L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell’ente pubblico che intende affidare incarichi esterni e consulenze, della sussistenza dei presupposti necessari.
L’utilizzo della facoltà di ricorso all’esterno di incarichi professionali è pertanto soggetta a condizioni rigorose che devono trovare nella motivazione dei singoli provvedimenti l’indicazione dell’esigenza da soddisfare e l’esplicitazione delle risultanze dell’istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio. Più specificamente l’Amministrazione pubblica può procedere al conferimento dell’incarico solo quando si riscontrino i seguenti presupposti di legittimità:
a) Straordinarietà e eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nel caso in cui tale esigenza si caratterizzi per il fatto di esulare dalle comuni conoscenze dell’ufficio e l’ente non disponga di profili professionali adeguati, in quanto oggettivamente assenti ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle eccezionali esigenze da soddisfare;
b) oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
c) accertata impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, laddove l’ente è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente;
d) temporaneità e alta qualificazione, la prestazione deve essere di natura temporanea (l’incarico deve essere a tempo determinato) e altamente qualificata (esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); in altri termini è possibile ricorrere agli incarichi esterni esclusivamente per ottenere prestazioni altamente qualificate;
e) la predeterminazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione, il rapporto instaurato non è di tipo subordinato; nei contratti non si deve più indicare il luogo di svolgimento della prestazione. Non può essere demandato ad un successivo provvedimento, la determinazione del compenso posto che altrimenti ciò determinerebbe un’assoluta incertezza sulla spesa. È considerato illegittimo, infatti, un incarico in cui sia carente il dato circa il compenso con un rinvio in bianco ad un futuro atto di liquidazione;
f) procedura comparativa per la scelta del collaboratore, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. Selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire con forma scritta.

Le linee guida si soffermano anche sugli obblighi di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa, di importo superiore a 5.000 euro, relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, in relazione all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 di un Comune, ha accertato, tra gli altri rilievi, l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019, in quanto non conforme a quanto previsto dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. In particolare, è stata ritenuta non conforme alla richiamata normativa l’intenzione dell’Ente di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società debitrici del Comune.

Il Collegio ha disposto che il Comune provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020 (previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e che, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art 188 del TUEL.

Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per gli enti in dissesto finanziario

L’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, da parte degli enti in dissesto finanziario, per spese predefinite di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, risulta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del Tuel. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 154/2021.
L’art. 259 fa riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, ai sensi del comma 5, l’ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.
Nel merito, la Sezione evidenzia come la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto abbia trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015). Essendo, quindi, l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, sintesi dell’audizione della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Gli interventi proposti vanno ad incidere e, in certa misura, a costituire parte integrante del programma di riforme e di investimenti che il nostro Paese si è impegnato a portare a compimento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La manovra proposta dal Governo con il disegno di legge di bilancio si conferma di carattere espansivo. Inglobando gli effetti del d.l. n. 146/2021 essa comporta un maggior indebitamento netto (23,3 miliardi nel 2022, 29,9 nel 2023 e 25,7 nel 2024) coerente con il sentiero programmatico di progressiva riduzione in rapporto al Pil, prefigurato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 (dal 5,6 per cento del 2022 al 3,3 per cento del 2024). In termini di saldo netto da finanziare, gli effetti della manovra sono negativi per 45,5 miliardi nel 2022, 52,5 nel 2023 e 40 nel 2024.
In riferimento alle misure previste per gli enti territoriali, la Corte evidenzia come nel triennio di programmazione siano destinati a interventi di natura corrente poco più di 2 miliardi A questi si aggiungono, poi, le risorse destinate alla ridefinizione degli accordi in materia di finanza pubblica con le regioni a statuto speciale e le province autonome, nonché i maggiori oneri connessi alle norme relative alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli Enti territoriali attraverso Cassa DD.PP.
Le pesanti ripercussioni negative lasciate dalla pandemia spingono a non abbandonare le misure per il sostegno finanziario per le amministrazioni con maggiori difficoltà: vengono rafforzate le risorse in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (450 milioni da destinare prioritariamente alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione) e viene istituito un nuovo fondo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da calo della popolazione e basso reddito pro capite. Appare positiva la scelta, per entrambe le misure, di utilizzare l’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale ai fini del riparto delle risorse, concentrando il sostegno nelle amministrazioni con maggiori criticità.
La manovra, poi, conferma l’impostazione di politica di bilancio già avviata nel 2021, proseguendo, attraverso interventi di perequazione verticale, il graduale percorso verso la definizione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Sono apprezzabili in tale direzione le misure volte a dare concretezza al disegno del federalismo fiscale attraverso il finanziamento di obiettivi di servizio da garantire in misura omogena su tutto il territorio nazionale. L’aumento di risorse per queste tipologie di interventi passa per un incremento del fondo di solidarietà comunale secondo il meccanismo già adottato con la legge di bilancio per il 2021. Un incremento particolarmente significativo del fondo (1 miliardo annuo) è previsto poi a partire dal 2027 per l’ulteriore potenziamento dei servizi di asili nido che porterà la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale ben oltre gli 8 miliardi: una crescita delle risorse finanziarie che risulta strettamente connessa con l’attuazione del PNRR, quando, una volta conseguito, nel 2026, il traguardo relativo alla realizzazione di 264.480 nuovi posti negli asili nido nonché alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle strutture per servizi educativi e per l’infanzia, sarà necessario assicurare la copertura delle maggiori spese correnti generate dall’investimento complessivo (spese di personale e spese di gestione delle nuove strutture).
Di rilievo sono poi le misure destinate per lo sviluppo della montagna e il sostegno ai comuni siti in territori montani (500 milioni nel periodo 2022-2024) e quelle volte ad
incrementare, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei comuni delle RSO, parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni (conseguentemente, le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci).

 

Audizione sul federalismo fiscale della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

La Corte dei conti è stata audita presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, in relazione allo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
“Per dare nuovo impulso al percorso del federalismo fiscale è necessario procedere con l’attuazione della legge delega del 2009, che resta in gran parte inattuata, principalmente per la sua coincidenza temporale con la grande crisi finanziaria del 2008”. E’ quanto si legge nel testo dell’Audizione della Corte. Di fatto, l’emergenza economico-finanziaria e la conseguente necessità del consolidamento dei conti pubblici si sono sovrapposte al processo di riforma in atto, condizionando e limitando l’autonomia fiscale locale che può considerarsi attuata solo parzialmente, residuando ancora ampi margini di miglioramento delle entrate proprie. D’altra parte, la mancata determinazione di tutti i livelli essenziali delle prestazioni ha ostacolato il compimento del principio del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali assegnate a ciascun livello di governo.

Per quanto concerne gli enti locali, hanno costituito fattori frenanti l’assegnazione allo Stato di parte del gettito dei tributi locali, la sostituzione del minor gettito di tributi propri (IMU e TASI sull’abitazione principale) con contributi compensativi e il blocco delle aliquote degli enti territoriali, protratto sino al 2018. Tuttavia, si registrano segnali di ripresa del processo autonomistico. Dal 2015, infatti, con la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, si è dato avvio al riparto della componente orizzontale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), ossia della quota alimentata dagli enti con risorse proprie. Tale modalità è destinata a consolidarsi progressivamente7, in quanto è previsto un graduale incremento sino al 100% della percentuale di risorse oggetto di perequazione, nell’arco temporale 2020-20308, nonché della quota complessiva delle risorse sulle quali opera la perequazione (il c.d. “target perequativo”), portandola dal 50% al 100% delle capacità fiscali comunali nel loro complesso, ciò attraverso incrementi annuali del 5% fino al 2029. La legge di bilancio n. 178/2020 (comma 794) ha provveduto a ridefinire, a decorrere dal 2021,
la dotazione a regime del Fondo incrementandolo significativamente. Resta ancora da completare, rafforzando gli interventi sopra ricordati, il processo di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e da attivare adeguate risorse statali per rendere possibile la perequazione. Tali azioni sono propedeutiche a una distribuzione delle risorse basata sui fabbisogni standard.

Il superamento della situazione di impasse passa attraverso la realizzazione di due obiettivi di fondo. Il primo riguarda lo sviluppo del sistema economico locale in maniera da generare crescita e conseguente ampliamento delle basi imponibili, in tale direzione si muovono le politiche di rilancio degli investimenti a partire dal 2017, focalizzate su importanti obiettivi come quelli della rigenerazione del territorio, della riqualificazione delle periferie, del risanamento del territorio interessato dal dissesto idrogeologico, dagli interventi nel settore dell’edilizia scolastica, che costituiscono anche obiettivi specifici del piano di ripresa e resilienza. L’altro obiettivo riguarda la realizzazione di un sistema di perequazione sorretto dall’intervento verticale che serva a colmare i gap di capacità fiscali.

La magistratura contabile ha, inoltre, ricordato che il completamento del federalismo fiscale, specie per la componente regionale, è incluso nel PNRR tra le “riforme abilitanti”, i relativi interventi normativi dovrebbero essere realizzati entro il primo semestre del 2026. Le questioni che sino ad ora hanno reso difficile questo percorso risiedono in gran parte nelle condizioni propedeutiche e in particolare nella definizione dei livelli essenziali nelle prestazioni (LEP) legate ai diritti di cittadinanza per le funzioni comunali e regionali extra-sanitarie e la connessa determinazione dei fabbisogni standard che sono a fondamento del sistema di perequazione, che a sua volta costituisce un importante riferimento nell’ambito all’attuazione del PNRR”.

Corte dei conti, compatibile l’erogazione dei servizi per assistenza disabili con il provvedimento di blocco della spesa

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 235/2021, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune (interessato dal blocco della spesa disposto dalla Corte che ha accertato il perdurare della situazione finanziaria e della sofferenza di cassa ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL), ritiene, in termini generali, che l’erogazione di servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientri nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi sia compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell’art.148 bis del TUEL. Sarà tuttavia cura dell’Ente valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa ad esse associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio.
La Sezione ricorda che la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”. Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità…”. Anche le pronunce del Consiglio di Stato sono pervenuti alla conclusione che “il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante l’adozione delle doverose misure di integrazione e sostegno, atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità a ricondotto il servizio a favore della persona disabile”.
È stato altresì evidenziato che la fruizione dei servizi garantiti dalla legge n. 104/1992 assume la consistenza di diritto soggettivo per la persona disabile, rientrando in quel “nucleo indefettibile di garanzia per gli interessati, che non è consentito nemmeno al legislatore, ed a maggior ragione alla pubblica amministrazione, escludere del tutto in forza di vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche, in quanto finirebbe per essere sacrificato il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION