Whistleblowing: In vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio

In vigore dal 3 settembre il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio predisposto dall’ANAC con delibera del 1° luglio 2020 n. 690, pubblicato in G.U. n. 205 del 18 agosto 2020. Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro (all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001) è in vigore dal 3 settembre scorso a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU – Serie Generale n. 205 del 18.08.2020). Il nuovo regolamento predisposto dall’Autorità disciplina i procedimenti di:

  1. gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower;
  2. accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54-bis al soggetto responsabile;
  3. accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54-bis;
  4. accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo decreto legislativo n. 165/2001.

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l’intera struttura del Regolamento per consentire all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. Ecco le principali novità.

Sono state distinte le quattro tipologie di procedimento:

  • il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 54-bis);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis,);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis);
  • il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis)

In linea con l’impostazione, il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Ecco le più importanti novità:

Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.

Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;

Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.

Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.

L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata e l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità.
Con l’obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest’ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate. Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza. Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pantouflage, Segnalazione ANAC a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione (Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020) per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale – si legge nella segnalazione – rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Esonero temporaneo contributi Anac

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. È quanto prevede l’art. 251 dell’ultima bozza DL Rilancio approvata dal Consiglio dei Ministri. L’esonero comporta per l’Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma autorizza l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, chiarimenti sull’uso della piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai PTPCT 2020-2022

Con comunicato del Presidente, l’ANAC fornisce alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo della Piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, in particolare:

  • il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) deve essere pubblicato sul sito web dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art.10 comma 8, d.lgs. 33/2013;
  • l’acquisizione dei dati sui PTPCT tramite la piattaforma avviene esclusivamente mediante la compilazione di specifici moduli predisposti dall’Autorità e mai attraverso l’invio o il caricamento di documenti;
  • i dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020 -2022 non vanno ancora inseriti sulla piattaforma.

L’Autorità fornirà prossimamente sul sito istituzionale specifiche informazioni in merito alle modalità di acquisizione di tali dati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dall’ANAC un vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’ANAC ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum è pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice legislativa vigente.
Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all’emergenza da Coronavirus.
Tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso, vi è la possibilità di fare ricorso

  • alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016);
  • alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali (art.63, co.2, lett. c d.lgs. 50/2016);
  • all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett. b co.6 d.lgs. 50/2016).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Precisazione ANAC sulla sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria

Con comunicato del 20 aprile 2020, l’ANAC precisa – in riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria, di cui alla delibera 312/2020 – di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure, limitandosi a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”. Al contrario, l’ANAC ha manifestato le proprie preoccupazioni circa le possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, tanto è vero che con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Le indicazioni ANAC sull’attuazione delle misure di trasparenza nella fase emergenziale

La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza. Lo ricorda l’Autorità nazionale anticorruzione con un Comunicato del Presidente, nellìottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.
La proroga al 15 maggio stabilita dal decreto legge 18/2020 (art. 103, co. 1) non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel d.lgs. 33/2013 e nei piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.
Alla luce delle ripercussioni sull’attività legate all’emergenza sanitaria, l’Autorità ha inoltre deciso di rinviare fino al 15 maggio 2020 l’avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza, sia d’ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l’Autorità riprenderà l’attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, le indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara

A seguito dell’adozione del decreto legge 18/20, in particolare dell’articolo 103, nonché di numerose richieste di chiarimenti, l’ANAC, con delibera n. 312 del 9 aprile 2020, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione., al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi. In particolare, vengono fornite indicazioni per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte; per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti. Le indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell’epidemia.

Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte
Secondo l’Autorità, le stazioni devono valutare la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, etc. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.

 
Procedure di selezione in corso di svolgimento
Nel caso di procedure di selezione in corso di svolgimento, le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria con riferimento:

  1. alla sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
  2. alla nuova scadenza dei termini già assegnati, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
  3. all’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;
  4. alla possibilità per la stazione appaltante di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020;
  5. alla concessione di proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici;
  6. alla possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara;
  7. alla possibilità di svolgere, le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche;
  8. alla possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
  9. alla possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara.

Fase di esecuzione del contratto
Per quanto riguarda, infine, la fase di esecuzione del contratto, le indicazioni dell’Autorità sono rivolte alla verifica delle possibili situazioni concrete di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.,  anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, erogazione buoni spesa esente da CIG

Con comunicato del 9 aprile 2020, il Presidente dell’ANAC, a seguito di diverse richieste pervenute, ha ritenuto opportuno segnalare che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Ciò è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui “per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi”.
Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18/4/2016 n. 50, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato. Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.
Delibera ANAC 313 del 9 aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION