Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. È quanto prevede l’art. 251 dell’ultima bozza DL Rilancio approvata dal Consiglio dei Ministri. L’esonero comporta per l’Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma autorizza l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.