Corte di Cassazione: notifiche per i soggetti iscritti all’AIRE

Il soggetto regolarmente iscritto all’AIRE deve ricevere le notificazioni degli avvisi di accertamento presso l’indirizzo della propria residenza all’estero o presso l’eventuale domicilio eletto in Italia, anche nel caso in cui mantenga la propria residenza in Italia. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4898 del 16 febbraio 2023. Sul punto risulta dirimente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 377 del 2007 secondo il quale si deve la notificazione deve “garantire al notificatario l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto notificato e, quindi, l’esercizio del suo diritto di difesa” e ha quindi dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo e art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile all’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c. non si applicano”.

Dal punto di vista normativo, secondo i giudici di Piazza Cavour, rileva, pertanto, il successivo intervento del Legislatore che con l’art. 2, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha inserito i commi 4 e 5 all’art. 60 del D.p.r. n. 600 del 1973, nei quali viene tutt’ora previsto che, in alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all’estero non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l’Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e-bis), purchè, al momento di effettuazione della notificazione, siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Social housing: Esenzione IMU per il periodo strettamente necessario all’assegnazione degli alloggi

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023, il Dipartimento delle finanze fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing. In particolare, viene precisato che l’esenzione o un’aliquota ridotta potrebbe essere applicata per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il comune lo preveda espressamente, stabilendo al contempo anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.

Il Dipartimento evidenzia che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. Tale ultima condizione è stata introdotta proprio per restringere l’assimilazione ai soli casi in cui l’alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Inoltre, gli immobili in questione possono beneficiare dell’esclusione dall’IMU almeno per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle
operazioni di natura “tecnico-amministrativa” indispensabile per individuare l’assegnatario, nel presupposto che detta attività è strettamente finalizzata all’individuazione dell’assegnatario e al raggiungimento, quindi, dello scopo che la norma vuole tutelare. Durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative in argomento, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della citata potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte costituzionale: le sanzioni tributarie devono essere proporzionate

t. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come «una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che «strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire
draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n. 46/2023, con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, fra l’altro, sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede: «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250». Nella fattispecie del giudizio a quo si era «in presenza di un contribuente che sì ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma, da un lato, ha tempestivamente presentato la propria dichiarazione, in tal modo esponendosi inequivocabilmente ai controlli dell’Agenzia dell’entrate, e, dall’altro, ha comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento, le imposte dovute».

La sentenza ha dichiarato non fondata la questione sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato art. 7, nella quale, «come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997». In questi
termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze. Tale interpretazione, precisa la sentenza, «fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti», e va «applicata al sistema delle sanzioni tributarie» dall’Agenzia delle entrate o in sede contenziosa, anche a prescindere da una formale istanza di parte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per gli alloggi sociali in locazione

L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. del 08/02/2023 n. 1886, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

Per i giudici napoletani, l’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti: pubblicato in G.U. il decreto per presentazione MUD 2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023. Nel provvedimento è stata data puntuale attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Allegati:

DPCM 3 febbraio 2023
– Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno: la nota IFEL di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023

Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Con l’odierna nota di commento, IFEL richiama le ragioni – in gran parte già evidenziate con la nota di chiarimento del 28 novembre 2022 – che portano a non ritenere condivisibile la risoluzione ministeriale.

Approvati i coefficienti IMU 2023 per i fabbricati commerciali “D” e per le piattaforme marine

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2023 che approva i coefficienti aggiornati ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2023.

Il comma 746 della legge 160/2019 dispone che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con l’approvazione dei nuovi coefficienti, i metodi di calcolo precedenti, basati sui valori contabili, devono ritenersi superati e anche per i fabbricati appartenenti al gruppo D si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo ai fini Imu.

 

La redazione PEKR SOLUTION

IFEL, la Regolazione rifiuti urbani: Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

IFEL ha pubblicato online una guida che illustra in modo organico le disposizioni emanate dall’ARERA nel corso del 2022 in materia di regolazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR;  si prevede l’introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del rifiuto, e l’introduzione del concetto di “perequazione ambientale ”sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L’obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall’avvio della nuova regolazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio rifiuti

Con la deliberazione 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/rif, Arera ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, per le annualità 2024 e 2025.

L’Autorità ritiene opportuno, nell’ambito del procedimento, dettagliare le modalità per l’aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando – ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 – taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:
– all’aggiornamento del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del MTR-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del MTR-2;
– alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del MTR-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del MTR-2;
– alla determinazione delle modalità per l’inclusione, nell’ambito delle componenti di conguaglio di cui all’articolo 17 del MTR-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all’applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del MTR-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎 e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 di cui al comma 14.6 del MTR-2;
– alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento: delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell’impianto “minimo” anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti; o delle modalità per il recupero dell’eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell’ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
– alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell’ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi
all’utenza finale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rendita catastale definitiva e termine ordinatorio

La verifica delle caratteristiche degli immobili da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente modifica delle risultanze censuarie mediante l’attribuzione di una diversa rendita catastale, può intervenire anche oltre il termine di dodici mesi previsti dall’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 701/1994 (cfr. Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6218/2020). Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (Sentenza del 05/01/2023 n. 4), infatti, la determinazione della rendita catastale definitiva da parte dell’ufficio è soggetta ad un termine di natura ordinatoria anziché perentoria. Nel caso in esame, i giudici marchigiani hanno accolto l’appello dell’Ufficio ribadendo, altresì, che non sia necessario di procedere ad un sopralluogo dell’immobile quando il nuovo classamento consegue ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

 

La redazione PERK SOLUTION