PNRR – M2C4 Intervento 2.2. Indicazione per monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati

Con la Circolare DAIT n.111 del 29 settembre 2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno fornisce indicazioni per il monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati sulla misura M2C4 Intervento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Il ministero ricorda che gli enti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei progetti relativi alle linee di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 139 e ss. della L n. 145/2018 e articolo 1, comma 29 e ss. della L. 160/2019, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure. Già con precedente comunicato erano stati forniti chiarimenti in merito all’utilizzo, monitoraggio, rendicontazione e alimentazione del sistema ReGiS dei suddetti contributi.

Nello specifico, quanto al rispetto dell’obbligo di corretta alimentazione dei sistemi di monitoraggio, il dipartimento rammenta che con Circolare n. 27 del 21 giugno 2022, il ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Centrale per il PNRR, Ufficio III, ha diramato istruzioni operative al fine di assistere le Amministrazioni titolari delle misure e i Soggetti attuatori degli interventi, per il corretto monitoraggio dei dati relativi alle misure del PNRR. Con la successiva Circolare n. 30 dell’11 agosto 2022, il ministero dell’economia ha poi definito i principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR, allegando anche le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori” che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Pubblicata la proposta di graduatoria sugli impianti per la gestione dei rifiuti urbani

ANCI rende noto che è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Transizione Ecologica il decreto dipartimentale recante la proposta di graduatoria relativa all’Investimento PNRR 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” – Linea di Intervento B. Questa linea di intervento finanzia, con un importo complessivo di 450 milioni di euro, l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata. Secondo quanto previsto dal decreto pubblicato in data odierna, “il MiTE approverà, con successivo decreto, la graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento, tenuto conto anche degli esiti delle procedure di esclusione in corso e delle verifiche preliminari”.

 

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PNRR: Gli enti ammessi al finanziamento degli interventi su asili nido e scuole dell’infanzia

È stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’istruzione, del 22 settembre 2022, relativo all’individuazione degli enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

Il provvedimento è adottato in applicazione dei commi da 59 a 61 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, la cui linea di finanziamento è transitata tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Sono 238 gli interventi ammessi, per un importo di euro 389.219.813,70 così suddivisi:
– n. 50 interventi per un importo di euro 67.063.439,24 per asili nido;
– n. 72 interventi per un importo di euro 131.301.903,56 per asili nido in aree svantaggiate;
– n. 32 interventi per un importo di euro 56.224.752,91 per scuole dell’infanzia;
– n. 42 interventi per un importo di euro 92.023.847,24 per scuole dell’infanzia in aree svantaggiate;
– n. 42 interventi per un importo di euro 42.605.870,75 per riconversione spazi.

 

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PNRR: Missione M2C4 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Chiarimenti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, fornisce importanti chiarimenti in merito all’utilizzo, monitoraggio e rendicontazione dei contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere) e ora confluiti all’interno della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.  I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche per efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) del comma 29, fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, e comunicati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Non si ritiene ammissibile, invece, l’utilizzo delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade se non inerente al dissesto idrogeologico, che, laddove possibile, deve essere esplicitato nella descrizione del CUP.

Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, sono tenuti a programmare già nell’anno corrente le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template, rispettando le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”, predisposte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio.  Per quanto concerne l’alimentazione del sistema informatico ReGiS, la Direzione rammenta che tutte le opere delle annualità 2020-2021, in precedenza censite all’interno del sistema Bdap-Mop dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS qualora queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop. Inoltre, viene precisato che, in deroga a quanto previsto all’interno dei Decreti di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019, la certificazione di conclusione dell’opera (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ex articolo 102 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) dovrà essere inviata tramite il sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) e successivamente caricata sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Infine, la Direzione segnale che al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L’utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d’ opera.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato: esclusi dal limite del 49% i fondi del PNRR

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo. È quanto evidenziato da ANAC nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Secondo ANAC, ee non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della
pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello
Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). È la stessa norma del Codice a suggerire che il ‘‘contributo pubblico’’ in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse ‘‘della pubblica amministrazione’’ e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

 

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Piani Urbani Integrati: Comunicazione circa le modalità di accesso al Fondo opere indifferibili

Con apposito comunicato, il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito alle modalità di accesso al Fondo delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022 per i progetti del PNRR delle Città Metropolitane sui Piani Urbani Integrati. Il Ministero rammenta che la procedura da seguire è quella delineata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 (G.U. n.213 del 12 settembre 2022) e dettagliata all’interno della Circolare n. 31 della RGS.

I requisiti per l’accesso al fondo sono i seguenti:

  • Pubblicazione del bando o dell’avviso di gara o la trasmissione della lettera di invito successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/22: dal 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  • Fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari, previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50/22.

Per avvio delle procedure di affidamento” si intende la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito che siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché l’affidamento congiunto (appalto integrato) di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica (articolo 1, comma 1, lettera e). Nel caso in cui, invece, si sia fatto ricorso agli “Accordi quadro”, ai fini dell’accesso al Fondo, assume rilevanza la data di pubblicazione del bando per l’affidamento di Accordi quadro.

L’accesso al Fondo è subordinato al preventivo soddisfacimento delle seguenti condizioni, da parte delle Stazioni Appaltanti:

  • Rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel QE dell’intervento per il quale si richiede l’accesso al fondo (dovendosi intendere tutte le risorse che, ai sensi dell’articolo 16, comma l, lett b), del DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento.
  • Utilizzo di eventuali somme disponibili relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi (dovendosi intendere tutte quelle risorse che, con riferimento a progetti conclusi e collaudati, nei limiti della somma autorizzata disponibile e nel rispetto delle procedure contabili, possono essere destinate a far fronte ai maggiori fabbisogni derivanti dall’aggiornamenti dei prezzari).

L’importo richiesto a carico del Fondo deve essere determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario le somme di cui ai punti precedenti. Le richieste di accesso al Fondo possono essere inoltrare dal 17 settembre 2022 al 17 ottobre 2022.

Vai al Comunicato ministeriale

 

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Condizioni di ammissibilità delle spese per acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR

Con la Circolare n. 32 del 22 settembre 2022, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce indicazioni in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese per l’acquisto di immobili pubblici a valere sul progetto del PNRR.

In linea generale, l’acquisto di beni immobili, quali edifici, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora risulti essenziale e/o strumentale per l’attuazione dell’intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all’intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Al riguardo, si può fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l’acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia
direttamente connesso all’operazione in questione nei limiti dell’importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell’art 18 lett a) e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall’art 18 lett b), c), d), e). L’acquisto di terreni, edifici e di immobili pubblici in generale può essere ammesso a finanziamento sul PNRR nei limiti del 10% del progetto complessivo e secondo le condizioni stabilite dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22.

Ai fini dell’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, le amministrazioni interessate dovranno inviare
tempestivamente, anche in modalità aggiuntiva rispetto alle ordinarie richiamate scadenze, via PEC , ai seguenti indirizzi: rgs.art12@pec.mef.gov.it – 
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it il piano di investimento relativo all’acquisto di immobili pubblici, inseriti nel quadro economico del singolo progetto. Sarà cura dell’amministrazione dare specifica indicazione del CUP, della fonte di finanziamento PNRR a cui si riferisce l’acquisto con particolare riferimento alla misura, componente e missione del Piano, precisando se l’acquisto è effettuato ricorrendo esclusivamente a risorse del PNRR e dettagliando, laddove necessario, lo stato di disponibilità delle eventuali altre coperture finanziarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili. Le istruzioni operative nella circolare della RGS

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, con la quale intende fornire alle amministrazioni destinatarie le necessarie indicazioni per accedere alle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” istituito con l’articolo 26, comma 7, del Decreto Legge “Aiuti” (50/2022). L’articolo 5 del DPCM 28 luglio 2022, recante le modalità di accesso a tale Fondo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (adottato in attuazione del comma 7 bis del citato articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con cui sono state definite le procedure per l’accesso al Fondo suindicato da parte delle Amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l’avvio entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del più volte richiamato articolo 26 al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo)  prevede infatti che sia il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a fornire le necessarie indicazioni, anche con riguardo ai dati che dovranno essere forniti dalle stazioni appaltanti.

Al fine di consentire la presentazione delle istanze di accesso al Fondo con modalità automatizzate, sono state sviluppate specifiche funzionalità del Sistema informativo ReGiS di supporto alla gestione del PNRR, a cui è possibile accedere via web o attraverso il link diretto alla piattaforma https://regis.rgs.mef.gov.it o attraverso il seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it, dove sarà disponibile materiale a supporto dell’operatività dell’utente

Al provvedimento, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati un manuale di Istruzioni operative, contenente la procedura che le stazioni appaltanti e l’amministrazione statale istante dovranno seguire, e una guida utente, che illustra il percorso attraverso le varie sezioni dell’applicativo.

 

Allegati

Guida utente

Pnrr: depositata la relazione del Tavolo permanente per il partenariato

Il 19 settembre il Coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, Tiziano Treu, ha trasmesso al Presidente del Consiglio la relazione che riassume le principali osservazioni e proposte raccolte nel corso delle riunioni e con riferimento alle politiche oggetto degli interventi del PNRR. Il Tavolo è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali, di Roma Capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
“Nella relazione sono raccolti gli elementi più significativi emersi dal primo ciclo di audizioni dei vertici delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR e dagli approfondimenti tematici svolti nei primi mesi di attività del Tavolo nel corso delle venti riunioni tenutesi fino al 19 luglio 2022 e delle dodici audizioni con i rappresentanti di organizzazioni non incluse fra i componenti del Tavolo che ne hanno fatto richiesta.

La Relazione riassume le principali osservazioni e proposte raccolte nelle riunioni del Tavolo con riferimento alle politiche oggetto degli interventi del PNRR e intende contribuire a migliorare il dialogo fra tutti gli attori coinvolti nella implementazione del Piano e a rafforzare la partecipazione delle Parti sociali alla sua fase attuativa.

“Ora – si legge nelle conclusioni della relazione – si apre una fase ulteriore di incontri e di dibattiti che potrà avvalersi delle idee, delle esperienze e dei materiali fin qui raccolti.
Anzitutto, per fare un primo bilancio retrospettivo e ripensare allo stato di attuazione del Piano con le difficoltà e i progressi registrati in questi mesi, anche alla luce dalle osservazioni e proposte emerse dai lavori del Tavolo. Ma, soprattutto, sarà necessario verificare e discutere insieme, nella interlocuzione fra parti sociali e attori responsabili dell’attuazione del Piano, su quali suggerimenti trarre per il futuro dal dibattito svoltosi in questi mesi.

Le indicazioni emerse finora dal dibattito confermano, infatti, come nel concreto evolversi dell’attuazione del Piano si sia dimostrata una capacità di adattare tempestivamente le sue azioni in risposta al mutare delle condizioni di contesto. Quest’esperienza rafforza la convinzione, condivisa da molti anche in ambito europeo, che l’impegno per uno sviluppo sostenibile e il metodo partecipativo del Piano, debbano continuare anche oltre il 2026, mettendo a frutto l’esperienza maturata e i modelli procedimentali ideati per l’attuazione del Piano”.

Siamo arrivati ad uno “snodo molto importante del Piano: nel corso dei prossimi dodici mesi la fase di programmazione degli interventi e di distribuzione delle risorse agli enti attuatori lascerà progressivamente spazio all’aggiudicazione dei contratti per l’esecuzione degli investimenti e all’avvio della loro realizzazione, in un contesto nel quale con il piano REPowerEU si aprono prospettive per l’introduzione di un nuovo capitolo nel Piano volto a ridurre la dipendenza energetica, accelerare la transizione verde e aumentare la resilienza del sistema energetico.

Anche in questa nuova fase, il Tavolo permanente per il partenariato potrà offrire il suo qualificato contributo di proposte e di sollecitazioni per promuovere l’efficace attuazione del Piano, superando eventuali circostanze ostative e agevolando l’efficace e celere attuazione degli interventi. Rinnoviamo il convincimento e l’auspicio – coclude la relazione – che queste riflessioni possano essere utili anche nella prossima legislatura per trasmettere al Parlamento, alle Istituzioni di governo e alle Amministrazioni Pubbliche le opinioni e le sollecitazioni delle varie componenti istituzionali e sociali in ordine al migliore raggiungimento degli obiettivi del PNRR”.

 

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Sport e Inclusione: pubblicato il quarto Decreto dei Comuni ammessi a finanziamento

Pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il quarto decreto di ammissione a finanziamento delle manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso PNRR “Sport ed Inclusione Sociale” Cluster 1 e 2 e al Cluster 3.

In particolare, il Decreto del 14 settembre 2022 approva un quarto elenco composto da 25 Comuni per il Cluster 1 e 16 per il Cluster 2 per un importo totale di concessione di finanziamento di €. 61.977.552,62. Per il Cluster 3 approva un quarto elenco composto da un Comune per un importo totale di concessione di finanziamento di €. 4.000.000,00. Il Dipartimento avverte che è atteso nei prossimi giorni un ulteriore decreto di ammissione; pertanto, si invitano i Comuni che non hanno ancora inviato la documentazione richiesta a provvedere tempestivamente all’inoltro. Non appena i decreti verranno ammessi a registrazione si procederà alla sottoscrizione degli Accordi.

 

La redazione PERK SOLUTION