Documento UPI per l’applicazione del lavoro agile nelle Province

L’UPI ha elaborato il documento recante “LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLE PROVINCE, con il contributo dei nostri esperti in materia di personale e del Coordinamento dei segretari provinciali.
Con il riavvio delle attività produttive e dell’anno scolastico, le Province si trovano nella necessità di riorganizzare le loro strutture amministrative per consentire il rientro al lavoro in sicurezza del personale. Con il presente documento, l’UPI fornisce alcune indicazioni con l’obiettivo di favorire il rientro in servizio della maggior parte del personale e far fronte alle esigenze di rapida ripresa delle attività e di rilancio degli investimenti locali (in particolare sulle scuole e sulle strade), anche in considerazione delle manifeste carenze di risorse umane più volte manifestate dagli enti in questi anni a causa del blocco protratto delle assunzioni, dei pensionamenti e dei trasferimenti di dirigenti e dipendenti derivanti dal DL 95/12 e dalla legge 190/14.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli effetti della mancata costituzione del fondo decentrato nell’anno di riferimento

Come noto, la corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui, nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” possono essere impegnate e liquidate. La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse.
La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del “Fondo” che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso.
La terza ed ultima fase concerne invece la sottoscrizione del Contratto decentrato annuale, previa certificazione dell’Organo di revisione che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria “potenziata”, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.  La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del Contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi (Cfr. Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 29/2018).
Per effetto della disposizione di cui al punto 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Di conseguenza, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione. Anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo. non potranno più essere utilizzate. In caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento solo le voci stabili del fondo confluiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.
Sulla materia si è espressa recentemente la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 123/2020 che ha ribadito che la mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento fa sì che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da riportare a nuovo (es. risorse derivanti dai risparmi dell’applicazione dello straordinario dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dall’erogazione delle risorse del fondo dell’anno precedente)  vadano a costituire economie di spesa. Nel merito la Corte ribadisce il principio che, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione. Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per assunzione dipendente comunale nello staff del Sindaco

Con la sentenza n. 76/2020, la Corte dei conti -Terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, prende in esame una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per il danno subito dal Comune e riconducibile alla condotta del sindaco pro tempore del medesimo comune per avere proceduto al conferimento di alcuni incarichi facendo ricorso all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 in violazione di tale norma. La Procura, nel proprio atto di citazione, aveva prospettato che i compiti assegnati nei decreti del Sindaco nulla avevano a che vedere con le funzioni di indirizzo e di controllo pretesi dalle norme. Nel merito, è emerso che uno dei due soggetti incaricati ex art. 90 era un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato dal comune. Con successivi decreti sindacali si disponeva di assumere il predetto, a tempo determinato, con l’incarico di coordinatore della segreteria del sindaco e cerimoniere, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di Organizzazione ed ordinamento della dirigenza, con collocamento in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 1 art. 90 del T.U. n. 267. Per tali incarichi ha percepito l’emolumento sostitutivo delle voci accessorie previste dal comma 3 dell’art. 90 del TUEL. La contestazione era in ragione del fatto che sia l’art. 90 TUEL che l’art. 9 bis del Regolamento comunale dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardava i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne disponeva l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguardava soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90. I giudici, confermando tale rilievo, evidenziando che anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il soggetto già dipendente del comune. Con la conseguenza che lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato. Da qui l’accertamento del danno erariale per colpa grave, derivato direttamente dalla condotta del Sindaco che con i decreti a sua firma ha conferito al dipendente l’incarico di Coordinatore della Segreteria del Sindaco e Cerimoniere ex art. 90 TUEL in assenza dei presupposti attribuendogli l’emolumento unico di cui al comma 3 del predetto art. 90. Inoltre, trattandosi di atto assunto direttamente ed autonomamente dal Sindaco di sua esclusiva iniziativa e nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative ex art. 90 TUEL, mancano, secondo i giudici, i presupposti per l’applicazione della “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge 20/94, non venendo in rilievo “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” che siano stati solo “approvati” dall’organo politico così come invece ritenuto dal Collegio di primo grado.  il Sindaco avrebbe potuto e dovuto previamente richiedere ed acquisire il parere degli uffici e/o dei dirigenti a ciò preposti, onde verificare la congruenza degli importi dovuti invece che procedere all’attribuzione dell’emolumento unico, in assenza dei presupposti previsti e dalla legge e dal regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Visite mediche di controllo domiciliare in caso di malattia comune, variazione indirizzo di reperibilità

Con circolare n. 106/2020, l’Inps comunica che nell’ambito dell’evoluzione dei servizi per il cittadino e dell’informatizzazione e telematizzazione del processo delle visite mediche di controllo (VMC) in caso di malattia comune, è stato rilasciato, sul portale web dell’Istituto, un nuovo servizio per la comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato. Il nuovo strumento, consentendo una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, se da un lato garantisce all’Istituto un efficientamento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore, senza ulteriori adempimenti per l’operatore delle Strutture territoriali, dall’altro dà all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale VMC domiciliare. Il nuovo canale di comunicazione tra lavoratore e Istituto sostituisce le modalità sino ad oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. L’INPS ricorda che non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l’indirizzo di reperibilità in esso riportato. Come illustrato dettagliatamente nel disciplinare tecnico, allegato al decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze 18 aprile 2012, infatti, il certificato è richiamabile dal medico redattore solo ed esclusivamente per essere annullato (entro termini temporali ben precisi), ovvero rettificato per riformulare la prognosi espressa, riducendola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione indennità di funzione per gli amministratori lavoratori non in aspettativa retribuita

In riferimento all’indennità di funzione spettante agli amministratori locali ex art. 82, comma 1, TUEL, la Sezione conferma i precedenti approdi giurisprudenziali ribadendo la riduzione della metà dell’indennità nei confronti del lavoratore dipendente che non abbia richiesto l’aspettativa non retribuita prevista dall’art. 81 TUEL, risultando irrilevante la tipologia del rapporto di lavoro, il numero di ore settimanali svolte e la simultanea convivenza del rapporto di lavoro dipendente con il rapporto di lavoro autonomo. Tale disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro che presentano le caratteristiche indicate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (jobs act). Diversamente l’art. 82, comma 1, TUEL non troverà applicazione ai rapporti di parasubordinazione o di collaborazione previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c. e ai contratti di lavoro a progetto ex artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 (normativa applicabile ratione temporis per i contratti a progetto in essere al 25 giugno 2015). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 43/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo matrimoniale, i chiarimenti dell’ARAN

L’ARAN, con nota prot. n. 5257/2020 fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini dei permessi per matrimonio (art. 31 del CCNL 21/05/2018), con particolare riferimento all’ipotesi di celebrazione dell’evento secondo il rito civile e/o religioso in date diverse. L’art. 31 del CCNL prevede che il dipende possa usufruire di un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, entro un arco temporale di 45 giorni decorrenti dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio. Tale disposizione, precisa l’Agenzia, ha risolto problematiche interpretative per quei particolari casi in cui, per esigenze dei lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo alla data del matrimonio. In caso di celebrazione in date diverse del rito civile e del matrimonio religioso, si avrà diritto sempre ed esclusivamente ad un solo periodo di congedo matrimoniale, pari a 15 giorni di durata. Spetta al dipendente scegliere se utilizzare il congedo in occasione del matrimonio civile o religioso. Il termine dei 45 giorni previsto dal contratto dei dipendenti pubblici dovrà essere conteggiato dal giorno del rito prescelto, dandone comunicazione all’ente di riferimento. Il diritto al congedo non sorge, invece, quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione, ferma restando la possibilità di scegliere di usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale dopo il rito religioso, a patto che sia stato celebrato anche il rito civile. Il diritto al congedo matrimoniale spetta anche al lavoratore o alla lavoratrice in caso di divorzio, quando venuti meno gli effetti civili del precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 121/2020, fornisce utili indicazioni in merito all’impatto normativo prodotto dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sul codice dei contratti ai fini del riconoscimento degli incentivi, con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000, per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a) del citato decreto prevede l’affidamento diretto. I giudici, dopo una ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi in materia, evidenziano preliminarmente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20 – l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. In merito alla procedura comparativa legittimante l’erogazione degli incentivi, la Sezione rileva che:

  1. la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili;
  2. la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare;
  3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (v. Anac Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018);
  4. L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni sganciate dal turnover anche negli enti virtuosi

I comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2020.  L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato dalla Sezione con le deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR. In tali occasioni, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Dal nuovo quadro normativo emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU, eseguiti i pagamenti del contributo relativo all’annualità 2020

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con comunicato dell’8 settembre 2020, informa che sono stati eseguiti (dall’Ufficio centrale del Bilancio) a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​ indicati nell’elenco n. 5, i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2020, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 1156, lett. f), L. 296/2006 e ss. mm. e ii.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento incentivi tecnici al Direttore dell’esecuzione in caso di affidamento tramite CUC

Si può ritenersi ammissibile, in linea con il vigente panorama legislativo, il riconoscimento degli incentivi tecnici (di cui al citato art. 113), in capo al direttore dell’esecuzione, purché “…appositamente nominato…” e, previo esperimento a monte di una gara d’appalto, anche nell’ipotesi in cui l’ente si è avvalso per dell’espletamento e la gestione della procedura ad evidenza pubblica della Centrale Unica di Committenza (CUC). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111 del 10.09.2020, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di riconoscere al Direttore dell’esecuzione, appositamente nominato, l’incentivo tecnico di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce dei suoi rilevanti compiti strettamente connessi alla gara, non eseguita in prima persona dal Comune medesimo. Il Collegio segnala e fa proprie le conclusioni alle quali è giunta la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la recente deliberazione n. 30/2020/PAR, laddove precisa che nel caso in cui l’ente “…proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”; il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR)…”.
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION