Funzione pubblica: Bandi-tipo a supporto delle PA per concorsi più snelli

Il Dipartimento della Funzione pubblica con comunicato del 1° agosto 2020 informa che è stato elaborato lo schema di bando-tipo per il personale di Area II. Ma è solo un primo passo: a breve sarà pubblicato anche il bando-tipo per il reclutamento di personale di Area III.
I bandi-tipo sono un modello di riferimento per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, pensati per semplificare e omogeneizzare le modalità di reclutamento sul territorio. Le innovazioni radicali riguardano innanzitutto il metodo: presentazione della domanda di partecipazione al concorso tramite SPID, svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, possibilità per la commissione esaminatrice e le sottocommissioni di svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Il cambiamento, però, non si ferma qui: spazio alle competenze trasversali, tecniche e attitudinali. Inoltre, alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nuove regole assunzionali e limiti alle spese di personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con la deliberazione n. 125/2020, in risposta ad una richiesta articolata di parere in materia di spesa di personale, chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i. e al decreto interministeriale (Funzione Pubblica, Economia e Finanze e Interno) del 17 marzo 2019, nell’introdurre una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale, non determinano per l’ente nessun obbligo di doppia contabilità della capacità assunzionale (rispetto al limite del comma 557 dell’art. 1 della legge 296/2006).
Inoltre, a fronte della problematica prospettata dal comune istante rispetto alla modalità di contabilizzazione della spesa del personale in convenzione da parte dei comuni aderenti (secondo l’ente su codici di spesa diversi da quelli indicati nella Circolare esplicativa sul DM attuativo), la Corte richiama i principi generali del bilancio e, nel caso di specie, il principio n.18 (prevalenza della sostanza sulla forma) e precisa che “spetta all’ente motivare adeguatamente l’inclusione (o l’esclusione) di voci che, per loro natura, presentino eventuali ambiguità, da sciogliere sulla base del richiamato principio contabile. “
Lo stesso criterio – secondo la Corte – vale anche per rispondere al successivo quesito posto dall’ente circa i legittimi correttivi da utilizzare per le voci di cui “il sistema previgente” stabiliva lo stralcio – a titolo esemplificativo, compensi ISTAT, straordinari elettorali, diritti di rogito, incentivi codice contratti, incentivi recupero evasione tributaria, rimborsi incarichi in altri enti. La Corte, nel dare atto che tali voci vanno armonizzate con il nuovo sistema di calcolo, rimette sempre alla responsabilità dell’Ente stabilire e motivare eventuali correttivi rispetto alla prassi precedente la riforma.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’IRAP sul compenso accessorio dell’avvocatura non può essere a carico dell’Ente

Il Tribunale dell’Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 86/2020, nel condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21398/2019, ha ribadito che le disposizioni della L. n.266 del 2005, specificatamente volte a disciplinare le modalità di costituzione dei fondi destinati a spese relative al personale, includono in modo espresso nell’ammontare complessivo anche i maggiori oneri che ne derivano a titolo di IRAP (commi 181, 185 e 198); ciò perché, se così non fosse, sui bilanci dello Stato e degli enti pubblici graverebbero spese prive della necessaria copertura. Poiché l’imposta è commisurata all’ammontare della spesa per il personale, ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo delle risorse disponibili.  Le amministrazioni, quindi, dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali. In altri termini, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di tutti gli oneri, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflettono, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolarsi al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limite massimo dei proventi per diritti di rogito a favore del Segretario

La Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 74/2020 ha ribadito che, ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento, stabilito dall’art.10, comma 2-bis del DL n.90/2014, per l’attribuzione dei proventi derivanti dall’attività di rogito a favore del Segretario sia corretto cumulare gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco. I diritti sono attribuibili senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171/2015/PAR e Sez. Liguria n.74/2019/PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede. La Sezione ritiene, altresì, che i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competano ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (Sez. Aut. n.18/2018/QMIG). I diritti di rogito versati dai terzi sono integralmente acquisiti al bilancio comunale e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (impregiudicato l’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi –previdenziali ed Irap).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota ANCI su decreto e circolare attuativa sulle capacità assunzionali dei Comuni

L’ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento al decreto interministeriale (17 marzo 2020) e circolare (13 maggio 2020) sulle capacità di assunzione dei Comuni.
A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

No alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo senza la preventiva certificazione dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 85/2020, la Corte dei conti, Sez. Puglia, ha ribadito che non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto decentrato integrativo privo di certificazione dell’Organo di revisione. Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).
Del resto, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (si veda, tra le tante, da ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 40/2020/PRSP). Il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Appare evidente, in conformità all’art. 8, comma 6 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l’invio formale all’organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Ciò in quanto l’assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle relazioni all’organo di revisione contabile determinano un vulnus per l’intero procedimento in esame; oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente.
Inoltre, il Collegio ritiene non possibile un controllo dei revisori ex post, “ora per allora”, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati. La Sezione ritiene che le disposizioni vigenti debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate all’Organo di revisione (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Documento UPI per l’applicazione del lavoro agile nelle Province

L’UPI ha elaborato il documento recante “LINEE DI INDIRIZZO PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE NELLE PROVINCE, con il contributo dei nostri esperti in materia di personale e del Coordinamento dei segretari provinciali.
Con il riavvio delle attività produttive e dell’anno scolastico, le Province si trovano nella necessità di riorganizzare le loro strutture amministrative per consentire il rientro al lavoro in sicurezza del personale. Con il presente documento, l’UPI fornisce alcune indicazioni con l’obiettivo di favorire il rientro in servizio della maggior parte del personale e far fronte alle esigenze di rapida ripresa delle attività e di rilancio degli investimenti locali (in particolare sulle scuole e sulle strade), anche in considerazione delle manifeste carenze di risorse umane più volte manifestate dagli enti in questi anni a causa del blocco protratto delle assunzioni, dei pensionamenti e dei trasferimenti di dirigenti e dipendenti derivanti dal DL 95/12 e dalla legge 190/14.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli effetti della mancata costituzione del fondo decentrato nell’anno di riferimento

Come noto, la corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui, nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” possono essere impegnate e liquidate. La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse.
La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del “Fondo” che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso.
La terza ed ultima fase concerne invece la sottoscrizione del Contratto decentrato annuale, previa certificazione dell’Organo di revisione che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria “potenziata”, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.  La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del Contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’ente, cui è connessa (di regola) l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi (Cfr. Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, del. n. 29/2018).
Per effetto della disposizione di cui al punto 5.2 del principio contabile della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Di conseguenza, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione. Anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo. non potranno più essere utilizzate. In caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento solo le voci stabili del fondo confluiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.
Sulla materia si è espressa recentemente la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 123/2020 che ha ribadito che la mancata costituzione del Fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento fa sì che tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da riportare a nuovo (es. risorse derivanti dai risparmi dell’applicazione dello straordinario dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dall’erogazione delle risorse del fondo dell’anno precedente)  vadano a costituire economie di spesa. Nel merito la Corte ribadisce il principio che, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verta tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del Fondo (previsti dal comma 2 lett. g) dell’art.67) o nella componente variabile (successivo comma 3, lett. e)), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell’anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione. Rimane in capo all’Ente la responsabilità di applicare al caso di specie i principi contabili enunciati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per assunzione dipendente comunale nello staff del Sindaco

Con la sentenza n. 76/2020, la Corte dei conti -Terza sezione giurisdizionale centrale d’Appello, prende in esame una ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per il danno subito dal Comune e riconducibile alla condotta del sindaco pro tempore del medesimo comune per avere proceduto al conferimento di alcuni incarichi facendo ricorso all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 in violazione di tale norma. La Procura, nel proprio atto di citazione, aveva prospettato che i compiti assegnati nei decreti del Sindaco nulla avevano a che vedere con le funzioni di indirizzo e di controllo pretesi dalle norme. Nel merito, è emerso che uno dei due soggetti incaricati ex art. 90 era un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato dal comune. Con successivi decreti sindacali si disponeva di assumere il predetto, a tempo determinato, con l’incarico di coordinatore della segreteria del sindaco e cerimoniere, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento di Organizzazione ed ordinamento della dirigenza, con collocamento in aspettativa secondo quanto previsto dal comma 1 art. 90 del T.U. n. 267. Per tali incarichi ha percepito l’emolumento sostitutivo delle voci accessorie previste dal comma 3 dell’art. 90 del TUEL. La contestazione era in ragione del fatto che sia l’art. 90 TUEL che l’art. 9 bis del Regolamento comunale dovevano essere interpretati nel senso che la possibilità di collocazione in aspettativa senza assegni del personale assunto con contratto a tempo determinato riguardava i dipendenti di una pubblica amministrazione diversa da quella che ne disponeva l’assunzione temporanea presso l’ufficio di diretta collaborazione. Inoltre, la possibilità di corresponsione dell’emolumento sostitutivo riguardava soltanto il personale assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 90. I giudici, confermando tale rilievo, evidenziando che anche volendo procedere ad una collocazione ex art. 90 del TUEL, non poteva che continuarsi nell’ambito del rapporto in corso, essendo il soggetto già dipendente del comune. Con la conseguenza che lo stesso non poteva essere collocato in aspettativa senza assegni per essere poi riassunto presso lo staff del sindaco con contratto a tempo determinato. Da qui l’accertamento del danno erariale per colpa grave, derivato direttamente dalla condotta del Sindaco che con i decreti a sua firma ha conferito al dipendente l’incarico di Coordinatore della Segreteria del Sindaco e Cerimoniere ex art. 90 TUEL in assenza dei presupposti attribuendogli l’emolumento unico di cui al comma 3 del predetto art. 90. Inoltre, trattandosi di atto assunto direttamente ed autonomamente dal Sindaco di sua esclusiva iniziativa e nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative ex art. 90 TUEL, mancano, secondo i giudici, i presupposti per l’applicazione della “esimente politica” di cui all’art. 1, comma 1-ter, legge 20/94, non venendo in rilievo “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi” che siano stati solo “approvati” dall’organo politico così come invece ritenuto dal Collegio di primo grado.  il Sindaco avrebbe potuto e dovuto previamente richiedere ed acquisire il parere degli uffici e/o dei dirigenti a ciò preposti, onde verificare la congruenza degli importi dovuti invece che procedere all’attribuzione dell’emolumento unico, in assenza dei presupposti previsti e dalla legge e dal regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION