Incentivi per funzioni tecniche anche per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 11/2021, in risposta ad una richiesta di parere articolata in dieci distinti quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha precisato che vi è la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, purché ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, ovvero che tali attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Per la Corte non può escludersi l’ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisca il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura. Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, la Sezione ricorda che tale condizione ricorre soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P. soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00, ovvero di particolare complessità. Tali ipotesi vanno considerate alternative, e pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. La particolare complessità rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato. Nell’ambito degli appalti per forniture o servizi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettano anche al Responsabile Unico del Procedimento, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di verifica della conformità al progetto di servizio o fornitura messo in gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali, definite le modalità per accedere al contributo

È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021 che definisce le modalità in base alle quali il contributo di cui all’art. 1 comma 797 è attribuito all’ambito territoriale e da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
Si rammenta che i commi 797-804 dell’art. 1 della legge 178/2020, recano misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
• ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
• ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Il contributo sarà attribuito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il contributo non spetta in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste.
Spetta, altresì, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
I Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono indire possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti richiesti: ovvero, essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato anche la Nota 1139 del 4 febbraio 2021 con la quale comunica che sono in via di definizione le modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo ed è in via di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso. Dei citati provvedimenti, una vota definiti sarà data tempestiva comunicazione, insieme alle relative istruzioni e ai chiarimenti necessari, in vista della scadenza prevista dalla normativa per la comunicazione dei dati necessari al ministero prevista per il prossimo 28 febbraio. La nota evidenzia, altresì, che il contributo costituisce finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate.
Anci ha predisposto una Nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU: contributo 2021 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti

È disponibile online, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Modulistica”, il modello di domanda per richiedere il contributo 2021 ex art. 1, comma 1156, lett. f) e f-bis), Legge 296/2006 e ss. mm. ii. corredato della Guida alla compilazione.
Sono interessati al contributo esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti decreti:
• Dd 1° aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2008, come modificato dal Dd 17 settembre 2014 e dal Dd 18 giugno 2018);
• Dd 3 giugno 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2008):
• Dd 16 febbraio 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009).
La domanda deve contenere la dichiarazione sostituiva del Sindaco (o di chi ne fa le veci) relativa alla permanenza in servizio presso l’ente del personale a suo tempo stabilizzato, nonché all’ulteriore condizione essenziale per l’accesso al beneficio economico in questione, ossia il rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente applicabile al medesimo Comune nell’annualità cui si riferisce la domanda. La dichiarazione sindacale relativa alla permanenza in servizio presso l’ente del personale stabilizzato sarà oggetto di controllo, principalmente tramite il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie.
Il rispetto dei limiti di spesa del personale sarà verificato, in relazione al contributo erogato nella precedente annualità, mediante controlli a campione nella misura percentuale di almeno il 10% di tutti i Comuni ammessi al finanziamento, richiedendo ai vari enti estratti apposita certificazione dell’organo di revisione, mentre, ai fini dell’erogazione del contributo relativo all’annualità corrente, tale forma di controllo sarà esercitata nelle ipotesi di dissesto o di scioglimento degli organi elettivi dell’ente, oltre che, eventualmente, in altri casi.
La domanda compilata in ogni sua parte, protocollata, datata e firmata dal Sindaco (o da chi ne fa le veci), con allegata copia del documento d’identità di chi l’ha sottoscritta deve essere inviata in formato .pdf (o p7m se firmata digitalmente) esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: dgammortizzatorisocialidiv2@lavoro.gov.it, entro e non oltre il 31 marzo 2021 per ottenere l’accredito del contributo in tempi rapidi ed entro la chiusura dell’esercizio finanziario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo straordinario per sospensione didattica in presenza

L’INPS, facendo seguito alla circolare n. 2 del 2021 (v. tabella sinottica), con messaggio n. 515 del 5 febbraio scorso comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
L’istituto ricorda che:
– il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.
– il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento segretari comunali e provinciali: l’accordo di interpretazione autentica

In data 28 gennaio 2021 l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez.. Lavoro, hanno siglato l’Ipotesi di Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, c. 5 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.

La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:

“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Le parti negoziali, , dopo una breve trattativa che ha reso possibile la condivisione delle scelte a suo tempo adottate nel richiamato testo contrattuale, hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici

È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.
Il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.
Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione dei concorsi il protocollo reca specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova. Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il piano operativo deve essere reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata
alla procedura concorsuale entro 5 giorni dallo svolgimento della prova. In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:
• il rispetto dei requisiti dell’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
• le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.
Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell’organizzazione concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Selezione responsabile di servizio ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL

Con deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti, Sez. Abruzzo, in risposta ad un ente (avente popolazione di 1200 abitanti) in merito alla possibilità di ricorrere ad una selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, da destinare alla copertura della posizione di responsabile del servizio del settore tecnico, ribadisce che nel rispetto della previsione dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni soddisfano le esigenze connesse al fabbisogno ordinario mediante assunzioni esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento previste dal precedente articolo 35. Le assunzioni previste dall’articolo 110 comma 1 del Tuel (ipotesi di copertura di posti «di ruolo» di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione) hanno un loro specifico regime, con limiti assunzionali propri, desumibili dalle stesse disposizioni, la cui concreta individuazione e verifica non può che essere attribuita alle responsabili valutazioni dell’Ente. La definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali (gli incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010). Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica l’articolo 23, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 81 del 2015.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, capacità assunzionali e turnover del personale

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 15/2021, fornisce chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019 e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 e, in particolare, sulla possibilità per un ente – il cui rapporto fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 – di utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente ed eventualmente di ogni anno, indipendentemente dal rapporto fra la spesa di personale ed entrate correnti calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. La Sezione, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ribadisce come la capacità assunzionale dei comuni si misura sulla base delle loro entrate, attraverso un meccanismo che “premia”, tra l’altro, gli enti maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. La ratio della norma è chiara: “si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE si stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”. Pertanto, il fulcro centrale della “nuova” normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate o nel migliore dei casi razionalizzarle limitandone la spesa. Pertanto, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ciò che deve guidare le procedure di assunzione di personale per gli enti locali, al fine di assicurare un turn over compatibile con l’adempimento della mission istituzionale, è la sostenibilità, in prospettiva futura, degli oneri conseguenti. Ciò al fine di garantire gli equilibri di bilancio presenti e futuri. In tale ottica, dunque, un ente “intermedio”, il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:
– non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato;
– l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working, misure prorogate al 30 aprile 2021

Il Ministro della Pubblica amministrazione ha firmato il Decreto 20 gennaio 2021, che proroga al 30 aprile le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre, andando di pari passi con la proroga dello stato d’emergenza già rinnovato fino alla fine di aprile con delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021. Il testo prevede che ogni amministrazione assicuri lo svolgimento del lavoro agile (su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale) almeno al 50% del personale. Gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato. Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di realtà dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità. Nei casi di prestazione lavorativa in modalità agile, svolta senza l’individuazione di fasce di contattabilità, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION