Pubblico impiego: la P.A. che abusa dei contratti a termine deve risarcire il danno

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la PA  è tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2980 dell’8 febbraio 2021. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Sulla questione  è intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha evidenziato che «la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di giustizia 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario

Il comma 5-bis del DDL di conversione del D.L n. 183/2020, c.d. Milleproroghe 2021, introdotto durante l’esame in sede referente, nel novellare il comma 6 dell’articolo 32 del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si proroga inoltre al 30 settembre 2022 la validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.
Con riferimento ai limiti temporali di validità delle graduatorie, l’art. 1, co. 147 della legge 160/2019 ha previsto:
– che le graduatorie approvate nell’anno 2011 siano utilizzabili entro il 30 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti interessati, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione e previo superamento, da parte dei medesimi soggetti, di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
– l’unificazione al 30 settembre 2020 del termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
– per le graduatorie approvate nell’anno 2018, il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione, in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021;
– per le graduatorie approvate nell’anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale;
– per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il termine mobile viene ridotto da tre a due anni.
Sulle previsioni dell’art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l’art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)98, che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

 

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Conversione Milleproroghe, proroga stabilizzazioni precari

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 1 del ddl di conversione in legge del D.L. n. 183/2020, approvato dalla Camera dei deputati, modifica il termine per l’applicazione della normativa transitoria, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e smi, consente alle pubbliche amministrazioni, nel periodo 2018-2021 di assumere a tempo indeterminato – in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
– essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l’amministrazione che proceda all’assunzione;
– essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all’assunzione;
– avere maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, alle dipendenze dell’amministrazione che proceda all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità.

 

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La Camera approva il decreto Milleproroghe 2021, il testo all’esame del Senato

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Milleproroghe 2021). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge entro il 1° marzo 2021.

 

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Potenziamento dei servizi sociali, Accesso alla piattaforma e le FAQ ministeriali

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
Per quanto riguarda l’articolazione degli Ambiti, si farà riferimento a quella comunicata dalle Regioni sulla piattaforma SIOSS (il Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali, accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID),
Dal punto di vista operativo:
– entro il 28 febbraio di ogni anno il responsabile dell’Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente;
– entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15, in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Risposte alle domande frequenti (FAQ)

 

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Protocollo concorsi pubblici, prevista la figura del Responsabile dell’organizzazione concorsuale (ROC)

È stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile.
Il Protocollo si rivolge ai soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure concorsuali, quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi. Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.
Le amministrazioni limitano inderogabilmente la partecipazione dei candidati a trenta unità per ogni sessione o sede di prova (art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021). Considerando che la partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali non può essere limitata su base territoriale ed in vista della necessità di contenere in ogni caso i movimenti delle persone tra le regioni, le amministrazioni, limitano ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia.
Tutte le misure previste nel protocollo, che avranno come garante il Responsabile dell’organizzazione concorsuale (ROC), dovranno essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:

  • il rispetto dei requisiti dell’area;
  • il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;
  • il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento della prova;
  • l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
  • le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali;
  • le procedure di gestione dell’emergenza – piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative vigenti);
  • l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;
  • modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato ai componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate.

Competete al ROC l’invio, entro e non oltre  3 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) di un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato.

 

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Nessuna stabilizzazione per il personale quando viene meno lo status di lavoratore temporaneo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con Deliberazione n. 15/2021, in risposta ad una richiesta di parere circa l’ammissibilità della stabilizzazione del personale con rapporto a termine e part-time di 18 ore settimanali che sia già in servizio a tempo indeterminato presso un’altra pubblica amministrazione, con durata della prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali, ha ribadito che non si possa considerare conforme alla ratio legis del “superamento del precariato” la stabilizzazione di un lavoratore già legato da un contratto subordinato a tempo indeterminato nel comparto pubblico. L’art. 20 del Dlgs. n. 75/2017 introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario. La norma prevede due distinte modalità, una tantum, per il transito nei ruoli dei Comuni dell’attuale personale precario non dirigenziale: a) la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti; b) la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile. La norma, nel derogare al principio costituzionale dell’accesso alla pubblica amministrazione per concorso pubblico, intende favorire l’abbandono del fenomeno del precariato nel comparto pubblico offrendo una soluzione ai lavoratori che ne siano interessati. Ratio che viene meno nel momento in cui il lavoratore è comunque impegnato a tempo indeterminato nel comparto pubblico. L’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione in quanto viene meno la condizione di lavoratore temporaneo. Rimossa la condizione di precariato non si può, pertanto, incorrere in alcuna stabilizzazione, in quanto si cadrebbe in un’evidente contraddizione. In merito alla possibilità di stabilizzare con un contratto a tempo pieno un lavoratore a termine, reclutato con una specifica procedura per l’assunzione part time e non full time, la Sezione chiarito come – ai fini dell’ammissibilità della stabilizzazione – i candidati debbano versare in situazione di lavoro precario pubblico, ritiene che ogni altra valutazione discriminante di ammissibilità in base alla forma oraria prevista nell’impiego, verrebbe a violare il principio di parità di trattamento. La forma contrattuale flessibile, infatti, non può essere interpretata in maniera restrittiva in contrasto con le finalità espresse dal Legislatore. Tale interpretazione trova, peraltro, un riscontro indiretto nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica, n. 1 del 2018, che osserva come “il rinvio al servizio prestato alle dipendenze della amministrazioni…è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione”.

 

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RGS, le misure dell’IVC 2019 da corrispondere al personale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle I.V.C.  2019 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico impiego, rideterminato sulla base nel nuovo stipendio previsto dal CCNL 2016-2018. A stabilirne l’erogazione è la legge 145/208 (legge di Bilancio 2019) dove si prevede che “nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici, il vincitore non è titolare di un diritto soggettivo e incondizionato all’assunzione

Il vincitore di un concorso pubblico è titolare non già di un diritto soggettivo pieno e incondizionato all’assunzione, bensì di un interesse legittimo alla stessa, atteso che, qualora nelle more del completamento dell’iter concorsuale sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa (blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (riordino delle dotazioni organiche) o finanziaria (difetto di copertura), l’Amministrazione può paralizzare o annullare la procedura selettiva, fermo restando il sindacato giurisdizionale sulla congruità e sulla correttezza delle relative scelte. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 908.
Nel nuovo contesto di impiego pubblico contrattualizzato, in base all’interpretazione dei commi 1 e 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 data dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. un., 15 maggio 2003, n. 7507; id., 18 ottobre 2005, n. 20107; 4 aprile 2008, n. 8736), una volta esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (come quelle relative alla mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. Secondo l’ormai consolidato indirizzo del giudice di legittimità, la procedura concorsuale è disciplinata dal diritto pubblico con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti, ma, una volta che la stessa si sia esaurita, deve, invece, riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo all’interesse del vincitore a stipulare il contratto individuale di lavoro, correlato all’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio consenso (cfr. Cass., 5 marzo 2003, n. 3252; 16 aprile 2007, n. 8951; sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812; id., 23 settembre 2013, n. 21671). Diversa tuttavia è la relativa impostazione laddove l’assunzione non sia resa possibile da vincoli finanziari normativamente imposti, siccome accaduto nel caso di specie, laddove è sopravvenuta una disciplina che disponeva, per finalità di contenimento della spesa pubblica, il blocco temporaneo delle assunzioni (Cass., n. 8476 del 31 marzo 2017).

 

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Rivalutazione, per l’anno 2021, dell’ANF numeroso e dell’assegno di maternità

È stato pubblicato in G.U. n. 36 del 12 febbraio 2021 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente la rivalutazione per l’anno 2021 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità. La variazione nella media 2020 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021). L’art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero». Restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
Pertanto:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99;
b) l’assegno mensile di maternità, ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, à pari a euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.416,66.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION