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Nessuna stabilizzazione per il personale quando viene meno lo status di lavoratore temporaneo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con Deliberazione n. 15/2021, in risposta ad una richiesta di parere circa l’ammissibilità della stabilizzazione del personale con rapporto a termine e part-time di 18 ore settimanali che sia già in servizio a tempo indeterminato presso un’altra pubblica amministrazione, con durata della prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali, ha ribadito che non si possa considerare conforme alla ratio legis del “superamento del precariato” la stabilizzazione di un lavoratore già legato da un contratto subordinato a tempo indeterminato nel comparto pubblico. L’art. 20 del Dlgs. n. 75/2017 introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario. La norma prevede due distinte modalità, una tantum, per il transito nei ruoli dei Comuni dell’attuale personale precario non dirigenziale: a) la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti; b) la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile. La norma, nel derogare al principio costituzionale dell’accesso alla pubblica amministrazione per concorso pubblico, intende favorire l’abbandono del fenomeno del precariato nel comparto pubblico offrendo una soluzione ai lavoratori che ne siano interessati. Ratio che viene meno nel momento in cui il lavoratore è comunque impegnato a tempo indeterminato nel comparto pubblico. L’esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione in quanto viene meno la condizione di lavoratore temporaneo. Rimossa la condizione di precariato non si può, pertanto, incorrere in alcuna stabilizzazione, in quanto si cadrebbe in un’evidente contraddizione. In merito alla possibilità di stabilizzare con un contratto a tempo pieno un lavoratore a termine, reclutato con una specifica procedura per l’assunzione part time e non full time, la Sezione chiarito come – ai fini dell’ammissibilità della stabilizzazione – i candidati debbano versare in situazione di lavoro precario pubblico, ritiene che ogni altra valutazione discriminante di ammissibilità in base alla forma oraria prevista nell’impiego, verrebbe a violare il principio di parità di trattamento. La forma contrattuale flessibile, infatti, non può essere interpretata in maniera restrittiva in contrasto con le finalità espresse dal Legislatore. Tale interpretazione trova, peraltro, un riscontro indiretto nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica, n. 1 del 2018, che osserva come “il rinvio al servizio prestato alle dipendenze della amministrazioni…è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION