Pareri Aran sul CCNL Funzioni locali in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicati dell’ARAN sul CCNL Funzioni Locali, in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità.

Nuova disciplina delle posizioni organizzative
Un ente con dirigenza che decide, per la prima volta, di istituire delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 2016/2018 delle Funzioni Locali, che iter deve osservare per costituire le risorse necessarie al loro finanziamento?
In relazione alla questione posta, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, a regime, occorre fare riferimento alle disposizioni contrattuali previste dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Al riguardo, si ritiene, che il suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. Quest’ultima previsione prevede, difatti, che sia oggetto di contrattazione integrativa “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”.

L’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali si applica anche alla retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative?
La norma del CCNL del 21/05/2018 contenuta all’art. 69 non è rivolta ai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto detta norma fa riferimento esclusivamente ai premi individuali di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle PO di cui all’ art. 15 del medesimo CCNL. Gli enti, sono comunque liberi di adottare anche per le Posizione Organizzative un meccanismo simile, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 7, comma 4 lett. v) dello stesso CCNL.

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Malattia
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Altri compensi ed indennità
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art.  52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata. Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

Dirigenza
È possibile l’erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la Dirigenza PTA confluita nell’area Funzioni Locali 2016/2018?
La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell’art. 62, comma 8 del CCNL 5.12.1996 e dell’art. 11, comma 4 del CCNL 5.7.2006 è stata disapplicata in via generale dall’art. 96, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell’Area delle Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate”.
Il CCNL 17.12.2020 per quanto attiene la specifica Sezione dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, prevede all’art. 77, comma 2 per la retribuzione di risultato che “l’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30” il quale stabilisce al comma 1 che ”La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”. E’ appena il caso di precisare che l’art. 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale CCNL. Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delineata dal CCNL, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.

Quali sono le modalità applicative in tema di “patrocinio legale” nei CCNL Area Sanità 2016/2018 art. 67, CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenza PTA art. 82 e CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 art. 26?
Premesso che per “giudizi contabili” si intendono, in estrema sintesi, quei particolari giudizi amministrativo-contabili instaurati davanti alla Corte dei Conti in presenza del c.d. “danno erariale” arrecato dal dipendente all’Azienda o Ente nell’esercizio delle sue funzioni, per quanto riguarda il personale del comparto sanità si ritiene che, nonostante l’evidente diversa scritturazione delle norme risalenti al 2001, il patrocinio legale opera anche nelle rare volte in cui tale personale sia coinvolto in procedimenti giudiziari amministrativo – contabili. In tali fattispecie, tuttavia, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 poiché nei procedimenti amministrativo-contabili il conflitto di interessi è sempre presunto. Per la stessa motivazione di cui al precedente periodo, nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità, il patrocinio legale nei giudizi amministrativo-contabili instaurati nei confronti dei dirigenti sanitari è disciplinato nel penultimo periodo del comma 2 tra i casi in cui “non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi“. Anche per il personale dirigente della PTA dell’Area delle funzioni locali, pur avendosi una menzione dei giudizi contabili già nel comma 1 dell’art. 82 del CCNL 2016-2018, l’Azienda o Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento “a condizione che non sussista conflitto di interesse” che in tali giudizi, come si è già detto è sempre presunto. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.” Per quanto riguarda invece i “procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità” si precisa che gli stessi vengono menzionati soltanto nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità. Trattasi dei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e delle procedure di mediazione che costituiscono le condizioni di procedibilità per i giudizi di responsabilità professionale del personale sanitario. A tal proposito, come già precisato nell’orientamento ASAN17 pubblicato sul sito web dell’Agenzia, il criterio per discernere tra l’assunzione diretta degli oneri di difesa (comma 1) e il rimborso successivo delle spese sostenute (comma 2) resta sempre la sussistenza o meno del conflitto d’interesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13929 del 3/5/2022, ha ritenuto che, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica, il fondo della contrattazione decentrata può finanziare il salario accessorio dei dirigenti a contratto se costituito considerando anche detti dirigenti tra quelli in servizio. Nei fatti di causa i ricorrenti avevano proposto ricorso lamentando che l’Ente non aveva più erogato interamente a loro favore le risorse del Fondo previsto dal C.C.N.L. di riferimento (Area Dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie Locali) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, poiché utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

I giudici hanno ritenuto che tale impostazione non contrasta con le regole della corretta gestione delle risorse e con le previsioni dell’articolo 110 del Tuel, ai sensi del quale “Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. I dirigenti a tempo indeterminato non possono certo avvantaggiarsi di un incremento del loro salario accessorio dovuto alla mancata copertura di dirigenti di ruolo, se quei posti siano coperti in tutto o in parte da dirigenti a contratto. Pertanto, l’art. 26 C.C.N.L. Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali 23/12/1999 va interpretato nel senso che nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato. Tale disposizione non contrasta con il precetto costituzionale di cui all’art. 971 che contempla espressamente tra le proprie finalità anche quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico attraverso il contenimento della spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. Al riguardo non vi è dubbio che la prevista limitazione dell’incremento finanziario del fondo di cui trattasi alle sole posizioni organizzative
dirigenziali effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica. Orientamento questo espresso anche dall’ARAN (nota del 16/10/2009), per la quale l’utilizzazione del fondo deve intendersi estesa anche alle ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla
tipologia dei contratti a termine.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è pantouflage se il funzionario pubblico è messo in aspettativa per ricoprire nuovo incarico

Anac è intervenuta in merito a un caso sollevato dal Ministero della Cultura riguardante l’eventuale fattispecie di pantouflage, qualora il Segretario Generale del Ministero venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori. La richiesta di parere, avanzata dal Ministero, è stata discussa nel Consiglio dell’Autorità dello scorso 6 luglio 2022.

Anac ha accertato che il Segretario generale del Ministero risulta attualmente collocato in aspettativa dal ruolo di funzionario. Se venisse nominato Presidente del Consiglio di gestione della Siae, – scrive l’Autorità “potrà essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato”. Tale azione è di per sé idonea “ad evitare l’incompatibilità fra i due incarichi”. Infatti, motiva Anac, non dà luogo ad una cessazione del rapporto di lavoro come intesa dal decreto legislativo n. 165/2001 (quello che regola i casi di pantouflage) “poiché implica la sola interruzione del rapporto organico, ma non anche quella del rapporto di servizio che, pertanto, resta immutato”.

L’Autorità evidenzia inoltre che “il Ministero della Cultura esercita attività di vigilanza nei confronti della Siae”. Quindi, “esercita controllo sugli atti amministrativi a carattere autoritativo”. La Siae è poi un ente pubblico economico a base associativa, che si configura come società collettiva di gestione del diritto d’autore. Per Anac, quindi, il caso di pantouflage non si applica, “anche per la peculiare procedura di nomina del Presidente della Siae”, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro della Cultura e con quello dell’Economia, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Superamento limiti trattamento accessorio per spese etero-finanziate

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 111/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ha evidenziato che la possibilità del superamento dei limiti di spesa deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
  • l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.

La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso. Ciò che rileva non sono le modalità e/ o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sugli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, nel caso delle spese di personale finanziate dalla Regione per i centri per l’impiego e nella fattispecie del rimborso del costo del personale utilizzato per le altre funzioni delegate, l’esclusione dal limite di spesa di cui all’art.23 del D.lgs. 75/2017, è subordinato al verificarsi dei presupposti prescritti dalle  deliberazioni della Sezione delle Autonomie (n. 20/2017/QMIG e n. 23/2017/QMIG), sottolineando, comunque, che l’applicazione alle fattispecie concrete dei principi enunciati nelle deliberazioni sopra richiamate, è riservata alla sfera di discrezionalità dell’Ente, stante che la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce attività gestionale tipica, sottoposta a certificazione dell’organo di revisione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci con indicazioni operative sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

ANCI ha pubblicato il quaderno sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento che ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.
Le finalità del PIAO sono in sintesi: consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l’hanno accompagnato ed il fatto che sia diventato realtà nel giorno della scadenza della sua prima adozione (30 giugno 2022) hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a definirsi, i Comuni e le Città metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora, a metà anno, si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore.
Il Quaderno intende fornire indicazioni operative indirizzate a tutti i Comuni e le Città metropolitane che si trovano a dover affrontare questa delicata fase di prima attuazione, in cui i piani ed i programmi che dovevano integrare il PIAO sono già stati approvati o sono in corso di attuazione, e, in alcuni casi, già si stanno effettuando i primi monitoraggi e si deve provvedere ad un raccordo organico all’interno di questo nuovo “strumento. Al fine di evitare sanzioni, ANCI consiglia ai Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2022-2024 di adottare una deliberazione di Giunta, in tempi celeri, ricognitoria dei piani già approvati negli atti di programmazione ed ora ricondotti nel PIAO.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi e mobilità, attivate su inPA le nuove funzionalità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica l’attivazione di nuove funzionalità sul portale inPA, anche grazie alle novità introdotte con il decreto “Pnrr 2” appena convertito in legge. “Nato in via sperimentale ad agosto del 2021, inPA si è evoluto in tempi record”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Con il ventaglio dei nuovi servizi interattivi, con la sua banca dati di circa 6 milioni di profili, popolata anche grazie ai protocolli d’intesa siglati con gli Ordini e le associazioni di professionisti, e con la possibilità di estendere le ricerche di personale ai 16 milioni di iscritti a LinkedIn Italia, il portale è un formidabile strumento per un accesso alla Pubblica amministrazione sempre più moderno, trasparente e digitale. A vantaggio di tutti: delle stesse amministrazioni, che possono ridurre carta e burocrazia; dei dipendenti, che possono tenere sotto controllo tutti gli avvisi di mobilità; dei cittadini, infine, che possono conoscere in tempo reale le opportunità di lavoro nella Pa e candidarsi con un clic.

Dal 1° luglio scorso le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti possono pubblicare online i propri bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Per le stesse amministrazioni, e per i candidati che vorranno partecipare alle selezioni, l’uso del portale diventerà obbligatorio dal 1° novembre. Il ricorso a inPA sarà esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale con modalità che saranno definite, entro il 31 ottobre prossimo, attraverso un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata.

Dal 2023 la pubblicazione dei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato e determinato avverrà unicamente sul portale e sul sito istituzionale dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Da subito su inPA sono, invece, disponibili tutti gli avvisi di mobilità, che le amministrazioni sono tenute a inserire in un’apposita sezione. Come tutti i cittadini possono filtrare i bandi di concorso per categoria e per territorio e possono inviare la propria candidatura previa registrazione e inserimento delle proprie informazioni curriculari, così i dipendenti possono cercare le posizioni scoperte in tutta Italia e trasmettere la loro disponibilità.

Ogni amministrazione deve individuare un responsabile unico che, autenticandosi attraverso SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, scarica, compila e inoltra la richiesta di accreditamento. Le amministrazioni che intendano pubblicare bandi o avvisi per cui è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione da parte dei candidati sono chiamate ad aderire a “pagoPA”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Operativo il nuovo portale per i PIAO

È attivo il portale Piao in cui gli enti potranno inserire i loro Piani integrati di attività e organizzazione e trasmetterli al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione. Per agevolare le amministrazioni nella registrazione dei referenti abilitati a operare sul portale e nel caricamento dei Piani sono disponibili un video tutorial e un servizio di help desk dedicato.

Il Piao assorbe, come previsto dal Dpr n. 81 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022, molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il quadro normativo per la presentazione dei nuovi Piani è stato completato con il DPR n. 81/2022 e con la firma – da parte del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e, per il concerto, del ministro dell’Economia, Daniele Franco – del decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Guarda il video tutorial

 

La redazione PERK SOLUTION

Sicurezza anti Covid-19 e lavoratori fragili: Le indicazioni della Funzione pubblica

Con la circolare n.1/2022, a firma del ministro per la Pubblica amministrazione, sono state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, d’intesa con il medico competente, graduandole in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche e soprattutto con riguardo alla situazione concreta di ogni singola amministrazione, oltre che, ovviamente, in base alle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Lavoratori fragili
La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Perseo-Sirio: Le indicazioni di INPS sugli adempimenti a cura delle PA

Con il messaggio n. 2553 del 24 giugno 2022 l’INPS fornisce indicazioni operative sugli adempimenti del Fondo di pensione complementare Perseo-SIRIO, a seguito dell’accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2021, dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. L’Accordo regolamenta le modalità di espressione della volontà di adesione specificatamente al Fondo Perseo-Sirio

L’Accordo ribadisce, inoltre, l’obbligo di garantire una piena e diffusa informazione ai lavoratori, al fine di agevolare la consapevole e libera espressione di volontà dei lavoratori stessi e assicurare termini di garanzia circa il diritto di recesso. Nel messaggio, l’INPS schematizza le opzioni delle quali il lavoratore potrà avvalersi per manifestare la propria volontà circa l’adesione o meno al Fondo pensione complementare:

  • compilare e sottoscrivere il modulo di adesione inserito nella nota informativa del Fondo pensione, scelta che può essere esercitata in qualunque momento dell’attività lavorativa;
  • per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019, oltre la casistica appena enunciata:
  • decidere di non aderire, comunicando all’Amministrazione datrice di lavoro detta volontà in maniera manifesta;
  • non manifestare alcuna scelta e, in tale caso, nel rispetto della tempistica prevista, trascorsi i termini attesi dall’Accordo senza aver esercitato il diritto di recesso, sarà attivata l’adesione con le modalità del silenzio-assenso.

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo pensione Perseo Sirio mediante silenzio-assenso di cui all’Accordo, si “perfeziona” solo successivamente al mancato esercizio dell’istituto del recesso, previsto per i dipendenti assunti a fare data dal 2 gennaio 2019. Pertanto, le Amministrazioni dovranno attivare le comunicazioni necessarie previste, verso l’INPS, nel flusso Uniemens “ListaPosPa”, dopo avere ricevuto conferma dal Fondo stesso che l’adesione possa ritenersi valida (art. 6, comma 5, dell’Accordo). Restano confermate le modalità di comunicazione già in uso con l’INPS, per le adesioni ai fondi pensione avvenute attraverso sottoscrizione esplicita del modulo di adesione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Messaggio n° 2553 del 24-06-2022

Segretari comunali e provinciali, al via l’iscrizione per 286 corsisti. Altri 223 in arrivo in autunno

Il Ministero dell’Interno rende noto che a conclusione delle procedure della sessione ordinaria del sesto corso concorso d’accesso alla carriera di segretario comunale “Co.A 6”, il prossimo 1° luglio si procederà all’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di 286 nuovi segretari che hanno conseguito l’abilitazione richiesta per l’iscrizione nella fascia professionale iniziale (Fascia “C”).

A questi, si aggiungeranno, agli inizi dell’autunno prossimo, ulteriori 223 nuovi segretari, non appena terminato il semestre di formazione che attualmente frequentano.

Si comunica, inoltre, che sempre il 1° luglio prossimo sarà pubblicata sul sito dell’Albo segretari all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it la banca dati dei quesiti per le prove preselettive del concorso pubblico per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso “Co.A 2021” finalizzato al conseguimento dell’abilitazione richiesta per l’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale (Fascia “C”) dell’Albo. Si ricorda che le suddette prove preselettive si svolgeranno il 20 luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION