In G.U. le Linee guida sui fabbisogni professionali della Pa

È stato pubblicato in G.U. n. 215 del 14-9-2022 il decreto del 22 luglio 2022 recante “Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il decreto favorisce il superamento del concetto di “profilo professionale” a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come l’ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni, ambito che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell’organizzazione. Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore peso anche nei percorsi formativi e di carriera.

Da ora in avanti, dunque, le amministrazioni pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere).

 

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Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

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INAIL, Autoliquidazione 2022/2023: Nuovo formato JSON

L’INAIL informa che è disponibile il nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni.

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023 è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.

Il nuovo formato, rispetto all’attuale (txt), garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Al fine di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione, 2022/2023, è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Allegati:

 

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Attribuzione incarico di posizione organizzativa a dipendente inquadrato in categoria C

Con l’orientamento applicativo CFL162, l’ARAN evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

 

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del PIAO

Pubblicato in G.U. n. 209 del 07-09-2022 il decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

 

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Nulla la nomina del dirigente dopo una condanna in primo grado

L’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana conferito all’ex dirigente della protezione civile regionale deve essere dichiarato nullo in seguito alla condanna del dirigente in primo grado a un anno di reclusione con pena sospesa per omissione di atti d’ufficio. Lo ha stabilito l’Anac in seguito alla richiesta di parere da parte del Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Siciliana.

Il Responsabile Anticorruzione ha chiesto all’Autorità se fosse possibile per l’incaricato, nominato dirigente regionale il 19 giugno 2020, continuare a ricoprire l’incarico nonostante la sentenza non definitiva emessa a suo carico dal tribunale l’11 marzo 2022, precisando che la condotta penalmente rilevante è stata realizzata dal dirigente nel ruolo di capo della protezione civile regionale. Veniva inoltre chiesto se la disciplina dell’inconferibilità degli incarichi si applichi anche quando la sentenza sopravvenga nel corso dell’incarico. E con quali conseguenze.

Per Anac l’incarico deve essere considerato nullo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 39/2013 in quanto inconferibile per effetto della sentenza di condanna emessa dal tribunale: gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’emissione di una causa di inconferibilità, sottolinea l’Autorità, sono equiparati a quelli precedenti. Al dirigente possono essere affidati solo incarichi che non comportino l’esercizio di poteri di gestione e amministrazione al di fuori delle aree di rischio considerate più sensibili dal legislatore (gestione delle risorse finanziarie, contratti pubblici, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati, incarichi di vigilanza o controllo). Per l’Autorità è necessario quindi che il dipendente ricopra funzioni di studio o ricerca. Inoltre nell’attribuzione di incarichi futuri la Regione dovrà tenere conto del divieto di conferimento di incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo ai dirigenti ma anche a chi svolge compiti di segreteria o funzioni direttive.

 

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Lavoro agile: dal 1° settembre comunicazioni semplificate per datori lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nel Dl Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto, con cui si prevede che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Si tratta di una importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile.

Con la modifica si prevede la riformulazione della rubrica dell’articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e del primo comma della medesima disposizione. Il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale sarà sostituito quindi, con decorrenza dal 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E’ un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.

“L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale – dichiara il Ministro Andrea Orlando – in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.

 

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Unioni di comuni: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali

22La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 137/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito in merito l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni e, in particolare, la determinazione della possibilità di sostenere la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con i contributi previsti dall’art. 1 c. 797 e ss. L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate stabiliti dall’art. 1 c. 229 L. 208/2015, ha evidenziato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni. In assenza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Sezione ha altresì ricordato alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, in particolare:

  • l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
  • i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

L’attuale contesto normativo avente ad oggetto i vincoli alla spesa per assunzioni di personale, nonché la disciplina inerente ai parametri alla base della determinazione delle relative capacità degli enti – ivi comprese le Unioni di comuni – non consente alla Sezione di dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni – enti “soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”, in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni. L’ambito di applicazione della
disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione.

 

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Mansioni superiori: trattamento economico spettante in caso di assenza per ferie o malattia

Nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non vede essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.  Lo chiarisce l’Aran con l’orientamento applicativo CFL163.

La disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001. Relativamente al caso di specie non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.

Diversamente, l’Aran ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

 

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CFL163

CFL163

Decreto Trasparenza: Obblighi informativi per le nuove assunzioni di personale

Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, avente per oggetto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, “Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rende note le prime indicazioni con riferimento anche al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti, d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il D.Lgs. n. 104/2022, in vigore dal prossimo 13 agosto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.

L’Ispettorato affronta un excursus sul campo di applicazione della disciplina in parola, sulle modalità e termini di comunicazione delle informazioni al lavoratore, sulle principali modifiche apportate al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, ponendo in evidenza le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi.

Con specifico riferimento alle modalità di comunicazione delle informazioni, la Circolare chiarisce che, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui al novellato art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (come per esempio orario di lavoro giornaliero per numero giorni alla settimana e importo retribuzione mensile per numero delle mensilità), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

 

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