Conto annuale del personale 2024 da inviare entro il 15 luglio 2025

È stata pubblicata dalla RGS la Circolare del 19 giugno 2025, n. 18, contenente le istruzioni operative per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La circolare conferma la stessa architettura del 2023, ma rafforza il rigore contabile con un controllo più dettagliato delle assenze per malattia, una maggiore trasparenza nella scheda SICI, l’introduzione del welfare per i dirigenti e strumenti di governance più incisivi per gli organi di controllo.

In sintesi, le novità riguardano:

  • la Scheda Informativa 1: aggiornate le domande in linea con la normativa 2024;
  • tabella 11: la causale “Assenze per malattia” è sostituita con due voci “Assenze retribuite soggette a trattenuta” (ex art. 71 del d.l. 112/2008); “Assenze retribuite non soggette a trattenuta” (ricovero, terapie, infortunio ecc.);

  • Scheda SICI / Tabella 15: sono apportati aggiustamenti per allinearsi ai nuovi CCNL, inoltre se valorizzata la voce “LEG452”, diventa obbligatorio inserire note specifiche. È prevista la nuova sezione WLF – Welfare integrativo anche per i dirigenti, inclusi criteri di priorità in caso di ex aequo nei premi.

  • Controllo incongruenze: l’incongruenza n. 13 ora confronta i giorni di malattia trattenuta con le assenze nella nuova causale “soggette”. Il controllo delle somme trattenute per le assenze per malattia indicate sulla scheda informativa 1 viene ora svolto con riferimento alle giornate di assenza registrate nella causale “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” della tabella 11. Di conseguenza è stata eliminata la giustificazione predefinita “Trattasi di assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro)”.

  • Nuove funzionalità per revisori e organi di controllo: Per gli organi di controllo è stata introdotta la possibilità di rifiutare la giustificazione all’incongruenza proposta dall’amministrazione tramite il nuovo tasto “Rifiuta”. Il rifiuto dalla giustificazione attiva l’invio automatico di una mail di notifica all’ente interessato e trasferisce il testo della giustificazione in uno spazio apposito dove resterà per memoria, senza essere riprodotto nelle stampe relative al modello.

  • Controlli di congruità migliorati: rafforzati su dati di assenze e premi.

Allegato alla Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: nessuna durata minima per i contratti dirigenziali a tempo determinato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13641/2025, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima,prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

L’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A., mentre il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo il che spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A., laddove l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti, destinati spesso ad occuparsi di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

In base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2024) e Monitoraggio trimestrale anno 2025

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 22 aprile 2025, n. 11, che fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2024 e di quelli del Monitoraggio 2025.

La rilevazione del 2024 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 30 maggio 2025. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2025, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Reclutamento P.A., la nota sintetica dell´ANCI sul D.L. 14 marzo 2025, n. 25

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”. La legge di conversione è stata approvata in prima lettura dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera il 17 aprile.

La Camera, con 188 voti favorevoli e 87 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, (A.C. 2308-A), nel testo delle Commissioni, comprensivo dell’errata corrige.

Il testo del provvedimento contiene una pluralità di misure in materia di personale, rilevanti per Comuni e Città metropolitane, alcune delle quali recepiscono specifiche richieste dell’Anci.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sblocco salario accessorio: approvato l’emendamento al Decreto PA

Nel corso dell’esame di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, c.d. Decreto PA, è stato approvato l’emendamento che consente il superamento del blocco del salario accessorio dei dipendenti dei Comuni e Città Metropolitane, che ha causato l’aggravarsi della sperequazione retributiva tra il personale degli enti locali e quello delle altre PPAA.

Sarà infatti possibile aumentare il Fondo per il salario accessorio di una determinata percentuale stabilita dalla norma, incentivando così la produttività e favorendo percorsi di crescita professionale. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’art. 14, introdotto nel corso dell’esame referente, prevede che, a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio.

L’incremento potrà essere effettuato  sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

La possibilità di aumentare i fondi sarà legata alla condizione finanziaria dei singoli enti; solo le amministrazioni in equilibrio o con bilanci solidi potranno effettivamente beneficiare della rimozione del tetto di spesa. Restano esclusi gli enti in dissesto e/o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dovranno indicare, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare RGS sull’applicazione delle disposizioni limitative del turn over contenute nella Legge di Bilancio 2025

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) statuisce che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”. In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

La circolare chiarisce che gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.

Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, viene precisato che in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).

In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa,sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL PA 2025 in Gazzetta Ufficiale: Nuove regole per concorsi e assunzioni. La nota Anci

È stato pubblicato in G.U. n. 61 del 14 marzo 2025, il Decreto-Legge n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

È prevista una specifica richiesta dell’ANCI, relativa al differimento del termine a tutto il 2025 per l’applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine, finanziato con le risorse stanziate dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

Si prevede una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica). La formulazione del novellato art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. Si ristabilisce così il primato del concorso pubblico quale modalità di reclutamento prevalente, ribaltando la tradizionale visione improntata al risparmio di spesa. Tuttavia il decreto-legge introduce una sanzione per il caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, ovvero che «le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato».

Si prevede il ripristino della durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell’art. 91 del TUEL. Si sopprime la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall’assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all’ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento.

Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.

Vedi nota Anci

 

La redazione PERK SOLUTION

Valutazione della performance e sviluppo di carriera: ok dal Consiglio dei ministri al disegno di legge

Via libera dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, al disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera. Il testo introduce importanti innovazioni destinate a rendere più moderni ed efficienti gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. È un obiettivo raggiungibile attraverso l’introduzione di nuovi strumenti per migliorare la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti pubblici a cui collegare prospettive di carriera capaci di valorizzare il merito.

«Questo provvedimento rappresenta un passo importante che riconosce la centralità delle persone. Passiamo da un approccio “burocratico” della valutazione e misurazione della performance a uno per “obiettivi” in cui contano i risultati raggiunti. Si tratta di un passaggio fondamentale per motivare le persone, accrescere le organizzazioni e, in questo modo, offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese», commenta con soddisfazione il ministro Zangrillo.

Il nuovo sistema, infatti, mira a perfezionare l’efficacia della valutazione esistente disciplinando in modo stringente modalità e tempi di assegnazione degli obiettivi e misurabilità. Agli obiettivi di mestiere si affianca la valutazione dei comportamenti organizzativi e cioè di quelle capacità, tra cui la leadership, che devono completare il profilo delle persone.

Il disegno di legge apre così alla possibilità di creare una struttura a “obiettivi” che prevede un trattamento retributivo legato alla performance. Questo deve essere progressivo e strettamente correlato, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Per questo, non potranno essere attribuiti a più del 30% dei valutati punteggi apicali.

A questo si affianca un percorso di sviluppo della carriera improntato sul merito che introduce un importante elemento di novità: l’accesso alla dirigenza di seconda fascia può avvenire, per il 30% dei posti a disposizione, per coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nell’area dei funzionari o 2 anni nell’area dell’elevata qualificazione. Un nuovo strumento che si somma ai percorsi già esistenti come il corso-concorso SNA (50% dei posti) e il concorso bandito da ciascuna amministrazione (20% dei posti). All’accesso alla dirigenza di prima fascia è destinata una quota pari al 50% dei posti.

Le procedure di sviluppo di carriera si articolano in due fasi: la prima, selettiva e comparativa, finalizzata ad individuare i soggetti idonei al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, la seconda di osservazione e valutazione. L’esito positivo delle due fasi consente l’accesso ai ruoli. Ciascuna amministrazione pubblica specifici bandi ai quali può partecipare il personale di ruolo o in servizio presso la stessa amministrazione.

La selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente è affidata ad una Commissione indipendente composta da 7 componenti di cui: 4 dirigenti di livello generale appartenenti alla stessa amministrazione che ha indetto la procedura; 2 professionisti esperti nella valutazione del personale proveniente da un’amministrazione diversa da quella interessata o dal settore privato ed è presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un’altra amministrazione. Ai lavori partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato e un componente dell’Organo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto.

Per fare in modo che la selezione risponda ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza i componenti della Commissione sono estratti a sorte, non possono farne parte per due volte consecutive e restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. Inoltre, è costituito un apposito Albo presso il Dipartimento della funzione pubblica per l’individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale.

La selezione inizia con due step. Il primo è relativo alla valutazione della performance individuale e dei comportamenti organizzativi. Il secondo si basa sullo svolgimento di una prova individuale di carattere esperienziale. Ai fini della prima valutazione la commissione tiene conto di un colloquio di carattere esperienziale-attitudinale-motivazionale e di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale riguardanti le capacità di leadership.

Gli incarichi conferiti non possono avere durata superiore a 3 anni e sono rinnovabili una sola volta previa la necessaria valutazione favorevole della Commissione sull’attività svolta.

La seconda fase consiste nell’osservazione e valutazione. Trascorsi 4 anni dall’assegnazione del primo incarico, se la valutazione è positiva, si passa all’inserimento nei ruoli.

«Le novità introdotte consentiranno di avvalersi di personale sempre più qualificato e motivato. I dipendenti verranno incentivati a raggiungere nuovi traguardi e a sviluppare ulteriormente le proprie competenze, con benefici concreti sia per la loro crescita professionale, sia per l’intera organizzazione. Questo provvedimento permetterà di costruire ambienti lavorativi ancora più dinamici e stimolanti, in cui le nostre persone potranno esprimere al massimo il loro potenziale, contribuendo in modo significativo a un Pubblica amministrazione moderna e al passo con i tempi», ha concluso il titolare della Funzione pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: divieto di assunzione di personale per le Regioni durante l’esercizio provvisorio

È escluso che l’approvazione della legge regionale per l’esercizio provvisorio possa essere considerata un differimento legittimo dei termini di approvazione del bilancio. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 31/2025, rispondendo ad una richiesta di parere della Regione, che ha chiesto se, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo di cui all’art. 9, comma 1 quinques e ss. del d.l. n. 113/2016, l’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio, in linea con la previsione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, debba considerarsi quale differimento, normativamente consentito, del termine di approvazione del bilancio regionale, per cui non possa dirsi operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni.

In buona sostanza, la Regione non può derogare al divieto di assunzione di personale fino all’approvazione definitiva del bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION