È stato pubblicato in G.U. n. 61 del 14 marzo 2025, il Decreto-Legge n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.
È prevista una specifica richiesta dell’ANCI, relativa al differimento del termine a tutto il 2025 per l’applicazione delle misure relative alla stabilizzazione del personale precario contenute nel D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento agli assistenti sociali assunti con contratto a termine, finanziato con le risorse stanziate dal comma 200 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).
Si prevede una radicale riforma della disciplina dell’istituto della mobilità volontaria propedeutica all’indizione di nuove procedure di reclutamento (cd mobilità propedeutica). La formulazione del novellato art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 , le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. Si ristabilisce così il primato del concorso pubblico quale modalità di reclutamento prevalente, ribaltando la tradizionale visione improntata al risparmio di spesa. Tuttavia il decreto-legge introduce una sanzione per il caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, ovvero che «le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato».
Si prevede il ripristino della durata triennale delle graduatorie concorsuali degli enti locali ai sensi dell’art. 91 del TUEL. Si sopprime la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall’assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all’ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento.
Lo scorrimento delle graduatorie vigenti è consentito per tutte le esigenze dell’ente e non esclusivamente in caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione. Le amministrazioni, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante
l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazione.
Vedi nota Anci
La redazione PERK SOLUTION