Esentasse i rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali

I rimborsi forfetari mensili in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori locali per gli spostamenti effettuati per l’espletamento del mandato, e quindi ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, non rilevano ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. È la risposta dell’Agenzia delle Entrate, n. 348/2022, all’interpello presentato da una Comunità collinare di una Regione a statuto speciale.

L’Agenzia evidenzia, preliminarmente, come l’articolo 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), preveda, tra l’altro, alla lettera g) del comma 1, l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle «indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni». In applicazione di tale norma, che richiama espressamente la legge n. 816/1985 successivamente abrogata dall’art. 274, comma 1, lettera o), TUEL, e come puntualmente precisato nella circolare ministeriale 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.8), rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.

Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi (art. 52, comma 1, lett. b).

Trattasi, in buona sostanza, di somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Relativamente ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 84 del TUEL, non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Tuir. Anche nell’ipotesi di Regione a statuto speciale, laddove il rimborso forfetario mensile compete in relazione alle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato e pertanto le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale, è possibile affermare l’esenzione fiscale dei rimborsi forfetari in questione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di lettura Anci/Ifel sulle semplificazioni fiscali ex DL n.73/2022

ANCI/IFEL hanno pubblicato una nota di lettura delle disposizioni contenute nel decreto legge n.73 del 21 giugno 2022 che riguardano la fiscalità locale. Si precisa che il provvedimento in esame è in corso di conversione in legge in Parlamento e potrà subire modificazioni di cui ne verrà data un’adeguata informativa alla fine dell’iter parlamentare.

Le disposizioni che al momento sono contenute nel testo del decreto legge, tuttora all’esame della Camera dei Deputati, riguardano in sintesi: la proroga della dichiarazione dell’Imposta di soggiorno, l’adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai nuovi scaglioni dell’IRPEF, la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, e la proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Contratti Mepa: Ok a imposta di bollo pagata con contrassegno telematico o in modalità virtuale

In risposta ad un quesito in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa, ANCI evidenzia che l’articolo 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che essa possa essere corrisposta secondo due modalità:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Nell’ipotesi di adempimento virtuale è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale – concludono gli esperti di ANCI – sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”. In aggiunta, gli esperti di Anci colgono l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. Norma secondo la quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione – ribadiscono gli esperti – tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purché non registrati. Il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per le opere di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di un Comune no all’IVA agevolata

Le opere inerenti alla riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato del Comune non risultano riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo Unico sull’edilizia. Ne consegue che alle stesse non può trovare applicazione l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2022.
L’Agenzia evidenzia che il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
Con riferimento alle disposizioni contenute in legge speciali, che hanno assimilato determinate opere a quelle di urbanizzazione, si precisa che si riferiscono a leggi in cui il legislatore nazionale non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata legge n. 847 del 1964 o il Testo Unico sull’edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio.
Pertanto, gli interventi diretti a fronteggiare ed eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico aggravati dagli stessi eventi sismici, si concretizzino in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia.

 

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Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Semplificazioni Fiscali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (vedi decreto).

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 per l’approvazione delle delibere consiliari è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Comunicazione dei contributi corrisposti da PA ad imprese commerciali e delle relative ritenute

L’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 dei contributi erogati da parte delle Pubbliche Amministrazioni a imprese commerciali assoggettabili a ritenuta di acconto è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre. È quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 308 del 26 maggio 2022. Nel caso di specie, il Comune istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza dell’Ente sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa.
L’Ente dichiara di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo; di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. L’istante chiede dunque di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
L’Agenzia rammenta che ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. 605 del 1973 le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. L’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce, a sua volta che, i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
Nel Modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari) è contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai “redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati”. In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973». Pertanto, l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 è in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una società concessionaria di un affidamento del Comune

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 322/2022, fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l’uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio.
Ai fini IVA, nel caso di un’attività resa da un Comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione è esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica.
Viene, quindi, prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che è stata chiamata a interpretare il concetto di “pubblica autorità”, sia da quella della Corte di Cassazione, sono riconducibili tra le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico (“iure imperi”), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.
Non assumono inoltre rilievo l’oggetto e lo scopo dell’attività (cfr. sentenza del 14 dicembre 2000, causa C-446/98), bensì rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell’attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale. Non rileva la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento dell’attività appartengano o meno al demanio o al patrimonio dell’ente pubblico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno: dal 25 maggio contributo e bollo si pagano online con pagoPA

Il Ministero dell’Interno comunica che dal prossimo 25 maggio chi ha richiesto la cittadinanza italiana potrà pagare online il contributo di 250 euro e la marca da bollo di 16 euro direttamente sul portale Servizi, area Cittadinanza, del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, grazie all’integrazione delle funzionalità di PagoPa, la piattaforma che garantisce i pagamenti elettronici per i servizi dell’amministrazione pubblica.

Con l’adesione a PagoPa prosegue il percorso di digitalizzazione e semplificazione delle procedure legate alla cittadinanza avviato dalla direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, guidata dal prefetto Rosanna Rabuano, in un’ottica centrata sulle esigenze dell’utente, che potrà così scegliere tra i diversi metodi di pagamento elettronici consentiti da pagoPA, per adempiere agli obblighi di legge in modo semplice, immediato e affidabile.

A partire dal 25 maggio e fino all’8 luglio, in via transitoria, sarà ancora possibile utilizzare accanto al sistema pagoPA la tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo e dell’indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.

In questa fase transitoria si procederà in modo tradizionale anche nel caso di rifiuto online dell’istanza: conseguentemente, il richiedente che ripresenti la domanda potrà utilizzare i pagamenti effettuati allegando le relative ricevute.

Al termine della fase transitoria, quindi dopo l’8 luglio, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento consentiti, e con la possibilità di recuperare automaticamente il pagamento già effettuato da parte del richiedente che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto dell’istanza.

 

Agenzia delle entrata: omessa insinuazione al passivo e note di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 181 del 7 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA per l’omessa insinuazione al passivo fallimentare.
L’Agenzia evidenzia che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per «mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose» si realizza allorquando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
– il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
– la pretesa creditoria rimane insoddisfatta «per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo», ovvero quando «si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore».
Alla luce sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, il presupposto in parola può dirsi realizzato laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di “antieconomicità” della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
Ne deriva che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito. D’altronde, il creditore che omette di insinuare il proprio credito al passivo ritenendo “antieconomica” la partecipazione al concorso, non beneficia dell’interruzione della prescrizione prevista dall’articolo 2945, secondo comma, del codice civile, che spetta esclusivamente ai crediti ammessi al passivo, né può diversamente azionare la propria pretesa creditoria nelle more dello svolgimento della procedura fallimentare, essendo preclusa qualsiasi iniziativa individuale sul patrimonio del fallito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali

L’attività posta in essere da parte di un Comune, in attuazione di un’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, riguardante la cessione di materiali litoidi e vegetali in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 194/2022, evidenziando che nel caso di un’attività resa da un Comune sia necessario stabilire, in primo luogo, se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all’IVA non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l’operazione sia esclusa dall’ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell’attività, non si rinviene in capo al Comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un’attività economica (rectius d’impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della citata Direttiva n. 112/2006/CE).
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, emerge che il Comune abbia affidato, con due appositi contratti, la realizzazione degli interventi di disalveo, consistenti nella rimozione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) da due corsi d’acqua, a due ditte specializzate alle quali lo stesso ente locale è tenuto a cedere in “compensazione” il predetto materiale, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2 dell’Ordinanza. Sulla base di quanto rappresentato, il Comune agisce in virtù delle sue funzioni in un contesto di urgenza ed eccezionalità, in considerazione dello stato di calamità in cui versa il proprio territorio per eventi alluvionali e la necessità di ripristinare l’immediata ripresa delle attività produttive e, da ultimo, eliminare lo stato di pericolo sul territorio comunale. Pertanto, l’attività posta in essere dal Comune, in attuazione della predetta Ordinanza, non appare riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo trattandosi di un’attività di natura pubblicistica-autoritativa come sopra delineata.
Per quanto attiene alle prestazioni relative agli interventi di disalveo, che le ditte affidatarie si impegnano contrattualmente a realizzare, in controprestazione alla cessione suddetta, l’Agenzia ritiene che le stesse siano fiscalmente rilevanti ai fini IVA, verificandosi congiuntamente in capo alle imprese affidatarie sia il presupposto soggettivo sia quello oggettivo di cui al d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che tali prestazioni debbano essere assoggettate ad IVA, con aliquota ordinaria, in base al valore normale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, per il quale la base imponibile “per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION