Pagamento del contributo del cinque per mille dell’IRPEF, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024

Il Ministero dell’interno informa che in data 2 settembre 2025, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, è stato disposto il pagamento del contributo, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024, relativo al 5 per mille dell’IRPEF. Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF”.
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare DAIT n.81 del 28 luglio 202.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari del contributo in esame hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto dovrà essere predisposto dagli enti avvalendosi dei modelli di certificazione allegati al presente comunicato. Hanno l’obbligo di redigere il rendiconto accompagnato dalla relazione, sempre nel rispetto del termine di un anno dalla ricezione degli importi, anche gli enti che hanno beneficiato di un contributo inferiore ad euro 20.000,00. Tali enti non sono tenuti, salva espressa richiesta delle Prefetture competenti cui spetta l’attività di verifica e controllo, all’invio del rendiconto e della relazione che, tuttavia, dovranno comunque essere conservati per 10 anni.

Da ultimo, il Ministero ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 e dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020. gli enti beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gestione canile: Anac accerta proroghe illegittime e affidamenti diretti ingiustificati

Con la delibera n. 293 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha acceso i riflettori sulla gestione di un canile comunale, evidenziando proroghe illegittime, affidamenti diretti non motivati e gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie. La vigilanza dell’Autorità ha riguardato i servizi di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi, nonché il servizio di guardiania della struttura.

Secondo Anac, tra il 2008 e il 2025 il Comune ha fatto ricorso, in maniera sistematica, ad affidamenti diretti alla stessa cooperativa, senza rispettare i presupposti normativi previsti e senza fornire adeguata motivazione. L’Autorità ha sottolineato che già dall’affidamento originario del 2007 erano emerse gravi criticità infrastrutturali e impiantistiche, che hanno condizionato le scelte dell’Amministrazione. Ne è derivato un ricorso continuativo a soluzioni temporanee – proroghe e affidamenti diretti – che hanno di fatto escluso ogni confronto concorrenziale. Il risultato: per quasi 17 anni si è consolidata una gestione in contrasto con i principi di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L’istruttoria ha rilevato, inoltre, l’assenza di criteri chiari per la determinazione del valore degli affidamenti; il corrispettivo riconosciuto – 1,50 euro al giorno per ciascun cane ospitato – non risulta sostenuto da motivazioni analitiche né da documentazione che ne attesti la congruità. Secondo Anac, tale importo non appare proporzionato né idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste, con possibili ripercussioni anche sulla tutela del benessere animale.

Nella delibera, Anac richiama il principio inderogabile sancito dalla normativa: in assenza di specifiche previsioni di legge conformi al diritto europeo, i contratti pubblici non possono essere prorogati. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che intenda avvalersi ancora di quel servizio deve bandire una nuova gara pubblica. La proroga, infatti, equivale a un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Infine, l’Autorità ha ricordato che ogni affidamento di servizi deve essere preceduto da una fase di progettazione, predisposta dalla stazione appaltante, che definisca le caratteristiche del servizio richiesto e contenga tutte le valutazioni tecniche ed economiche, compresi i criteri utilizzati per determinare la base d’asta.

 

La redazione PERK SOLUTION

Banca d’Italia, garanzie finanziarie: Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Per offrire uno strumento di tutela, la Banca d’Italia, in collaborazione con IVASS, ANAC e AGCM, ha predisposto un documento operativo che raccoglie i suggerimenti utili per ridurre il rischio di accettare garanzie non valide. Il mercato delle garanzie finanziarie presenta da tempo alcune criticità che hanno avuto ripercussioni significative sia per le Pubbliche amministrazioni sia per i cittadini. In diversi casi, infatti, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie si sono rivelate non valide o di difficile escussione. Le problematiche più frequenti riguardano:

  • emissione da parte di soggetti non autorizzati o con documenti risultati falsi;
  • emissione da soggetti formalmente abilitati ma successivamente insolventi;
  • presenza di clausole contrattuali ambigue che hanno reso complessa o impossibile l’escussione della garanzia.

Una attenta attività di controllo preventiva da parte delle Pubbliche amministrazioni può evitare di perdere la protezione offerta dalle garanzie o di incorrere in contenziosi. I principali suggerimenti riguardano:

  • Verifica della legittimazione del soggetto garante: accertarsi che la garanzia sia rilasciata esclusivamente da banche, compagnie assicurative o intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
  • Controllo di autenticità: adottare modalità per identificare eventuali garanzie false o contraffatte.
  • Analisi della solidità finanziaria del garante, al fine di valutare la capacità di far fronte agli impegni assunti.
  • Esame delle condizioni contrattuali, verificando la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Queste buone pratiche sono utili non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per i privati. Ad esempio, chi acquista un immobile in costruzione dovrebbe controllare che la garanzia fideiussoria per la restituzione degli anticipi versati provenga da soggetti legittimati e solidi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 settembre 2025, comunica che a partire dal 3 settembre 2025 è attiva la funzione di Rendicontazione delle spese elettorali sostenute in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025.

La procedura, contenuta nell’applicazione denominata “Finanza Locale” all’interno del portale DAIT Servizi, è disponibile sia per i comuni che per le Prefetture-UTG. I comuni che non hanno ancora provveduto devono chiedere le credenziali di accesso alla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze in servizio presso la Prefettura-UTG di riferimento.

Eventuali problemi ed osservazioni sul nuovo applicativo dovranno essere inoltrati alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

INPS: Carta a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Con il Messaggio n. 2519 del 01-09-2025, l’INPS fornisce indicazioni operativa per l’accesso alla misura di sostegno “Carta Dedicata a te” per l’anno 2025 – destinata ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità come previsto dal decreto interministeriale del 30 luglio 2025 pubblicato nella GU del 12 agosto scorso –  nonché per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Con la legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 450, L. 197/2022) è stato istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il Fondo per l’acquisto di beni alimentari e carburanti destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro. Per il 2025, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 500 milioni di euro (art. 1, comma 103, L. 207/2024), destinati esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esplicita esclusione delle bevande alcoliche. Il decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025 ha definito le modalità operative della misura, nota come “Carta Dedicata a Te 2025”, rivolta ai nuclei familiari in stato di bisogno.

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei in cui, alla stessa data, vi sia almeno un componente che percepisca:

  • misure di sostegno al reddito o inclusione sociale (es. Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti, altri sussidi nazionali, regionali o comunali);
  • prestazioni di sostegno alla disoccupazione o all’integrazione salariale (es. NASpI, DIS-COLL, mobilità, CIG, fondi di solidarietà).

L’INPS entro l’11 settembre 2025 mette a disposizione dei Comuni, tramite applicativo web, le liste dei beneficiari, elaborate sulla base di criteri di priorità:

  1. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2011, ordinati per ISEE crescente.
  2. Nuclei con almeno tre componenti e un figlio nato entro il 31 dicembre 2007, ordinati per ISEE crescente.
  3. Nuclei con almeno tre componenti, ordinati per ISEE crescente.

I Comuni, entro 30 giorni, devono:

  • verificare la residenza effettiva dei nuclei;
  • accertare eventuali incompatibilità con altre misure locali;
  • consolidare gli elenchi attraverso la piattaforma informatica.

Una volta consolidati, gli elenchi vengono resi definitivi dall’INPS e trasmessi a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte. I Comuni, infine, pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beneficiari e inviano comunicazioni individuali con le istruzioni per il ritiro. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro.

La redazione PERK SOLUTION

Rilevazione dei dati economico-finanziari del fondo povertà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che dal 15 settembre 2025 al 10 ottobre 2025 sarà realizzata la rilevazione dei dati economico-finanziari del Fondo Povertà al 31 agosto 2025.

Ciascun Ambito Territoriale Sociale, secondo le indicazioni fornite con Nota n. 10935 del 1° settembre 2025, dovrà inserire a sistema i dati relativi al monitoraggio della spesa al 31 agosto 2025 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers), con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi a impegni e liquidazioni, la Piattaforma Multifondo consentirà, in fase di conferma dei dati, di indicare se sono stati effettuati errori materiali nella rilevazione precedente oppure se sono stati realizzati disimpegni nell’arco temporale di riferimento della rilevazione.

Per quanto concerne le modalità operative di inserimento dei dati economico-finanziari in Piattaforma Multifondo sono disponibili i seguenti manuali:

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Avviso Dipartimento Famiglia per finanziare iniziative dei Comuni

Anci informa che il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato un Avviso pubblico con modalità “a sportello”, rivolto ai Comuni (esclusi quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano) per finanziare con un importo complessivo di 3 mln di euro per il 2025 progetti educativi e ricreativi destinati ai minori, come previsto dall’art. 1, comma 213 della L. 2024, n. 207 (Legge Bilancio).
I Comuni potranno presentare domanda di finanziamento tramite PEC, tra le ore 10:00 del 1° settembre 2025 e le ore 18:00 del 2 settembre 2025, utilizzando esclusivamente il Modello 1, all’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla regione di appartenenza, come indicato nella  tabella dell’Avviso (art. 5). Saranno prese in considerazione le prime quattro domande in ordine di tempo presentate da parte dei comuni di  ciascuna  regione (artt. 4 e 5 dell’Avviso).
I Comuni,  che  saranno finanziati per  un  importo  pari  a euro 39.473,00, potranno attuare iniziative rientranti in almeno due delle aree di intervento (art. 2 Avviso), entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio al Dipartimento dell’Avviso.
A seguito dell’istruttoria, il Dipartimento pubblicherà, sul proprio sito l’elenco provvisorio, suddiviso per  regioni, con le prime quattro domande pervenute al Dipartimento, secondo l’ordine cronologico di invio. I Comuni, a far data dalla pubblicazione dell’elenco, avranno a disposizione dieci giorni per eventuali segnalazioni. Successivamente sarà pubblicato l’elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento.
Tutta la documentazione compresa quella relativa alla rendicontazione è pubblicata sul sito del Dipartimento: http://famiglia.governo.it – sezione “Avvisi e Bandi”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria

Con la Circolare del 29 agosto 2025, n. 20 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria statale.

Come noto, dal 1° gennaio 2025 la Tesoreria dello Stato ha avviato un’importante trasformazione digitale e organizzativa con l’entrata in vigore del progetto Re.Tes. (Reingegnerizzazione dell’architettura informatica di Tesoreria), già illustrato dalla Circolare RGS n. 41/2024. Contestualmente, il DL 73/2022 ha disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie provinciali: oggi la Tesoreria statale è un unico centro di gestione per tutte le operazioni di incasso e pagamento dello Stato.

Questa evoluzione ha portato alla definizione di nuovi codici IBAN unici, riferiti alla Tesoreria in senso unitario. Se da un lato ciò semplifica il sistema e ne aumenta l’efficienza, dall’altro elimina il riferimento automatico alla territorialità, prima insita nelle Sezioni provinciali di Tesoreria. Tenuto conto di tali novità, al fine di mantenere il riferimento alla territorialità nei versamenti al bilancio dello Stato effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale (riferimento essenziale per le procedure di controllo e di rendicontazione) occorre definire modalità operative per indicare la provincia al momento dell’effettuazione dei bonifici.

La circolare dispone che:

  • la sigla automobilistica della provincia vada inserita obbligatoriamente nella causale del bonifico;
  • la sigla deve occupare i primi tre caratteri della causale, nel formato XX? (ad esempio, RM? per Roma, MI? per Milano, BA? per Bari);
  • la causale può avere un massimo di 49 caratteri complessivi: 3 sono riservati alla sigla + separatore, i restanti 46 alla descrizione del versamento.

L’indicazione della provincia nella causale è definita dalla circolare come “elemento imprescindibile”: solo così l’informazione confluisce nell’apposito campo “territorialità” della quietanza informatica generata dalla Tesoreria. Sarà cura delle amministrazioni che acquisiscono entrate tramite bonifico comunicare ai versanti la sigla della provincia di riferimento; aggiornare la propria modulistica, i portali di pagamento e le istruzioni pubbliche e verificare che nelle quietanze elettroniche il campo “territorialità” risulti correttamente valorizzato.

Infine, la circolare ricorda che i nuovi codici IBAN riferiti ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato sono reperibili sul sito internet di questo Dipartimento al seguente indirizzo: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell Economia e delle Finanze – Quadro di classificazione delle entrate (mef.gov.it).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Garanzia Debiti Commerciali: la Corte dei conti Marche solleva la questione di massima

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio di un Comune – esercizio 2023 – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Marche ha disposto la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all’opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio e dalle informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che, avendo registrato  al 31.12.2021 indicatori di pagamento non rispettosi di quanto stabilito dal legislatore (art. 1, commi 859 e ss. L. n. 145/2018 e s.m.i.), il Comune ha accantonato, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, un fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57. Tali condizioni non sono risultate rispettate neanche al 31.12.2022, sicché, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2023, è stato disposto l’accantonamento al FGDC di euro 4.124,32, mentre, nel corso dell’esercizio 2023, in sede di rendiconto dell’esercizio 2022, veniva accantonato al FGDC l’importo di euro 2.907,57, esattamente corrispondente a quanto accantonato nel precedente bilancio di previsione del medesimo esercizio. Viceversa, al 31.12.2023, il medesimo Comune è risultato invece rispettoso dei limiti fissati dal legislatore e, perciò, non ha disposto accantonamenti di risorse al FGDC nel bilancio di previsione dell’esercizio 2024 e, nel corso dell’esercizio 2024, in sede di rendiconto dell’esercizio 2023, per un’ipotizzata “errata interpretazione” del dato normativo, non avrebbe accantonato l’importo di euro 4.124,32 ed avrebbe eliminato il precedente accantonamento di euro 2.907,57. Al 31.12.2024 l’Ente sarebbe tornato a registrare il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge in tema di pagamento dei debiti commerciali e, pertanto, avrebbe disposto, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2025, un accantonamento ad FGDC per euro 17.710,55, mentre, nel corso dell’esercizio 2025, in sede di rendiconto dell’esercizio 2024, non avrebbe accantonato alcun importo ad FGDC, in quanto, per l’anno 2024, non era stato previsto alcun FGDC, dato che, al 31.12.2023, risultavano rispettate le condizioni fissate dal legislatore.

Le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che l’accantonamento al FGDC di euro 2.907,57 disposto nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’esercizio 2022 è stato poi (secondo l’Ente erroneamente) liberato nel corso del 2024, in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2023, anziché attendere il rendiconto dell’esercizio 2024, ossia dell’esercizio successivo a quello (il 2023) in cui sono risultati rispettati i limiti legislativi in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018. Tale ipotizzata anomalia sarebbe stata oggetto di segnalazione automatica anche da parte della piattaforma BDAP in data 24.12.2024.

Il comma 863 prevede che “Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che “solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.

L’interpretazione dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti, non essendo chiaro se l’inciso “nell’esercizio successivo” sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l’importo accantonato al FGDC può essere liberato “nel corso dell’esercizio successivo” a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell’esercizio successivo, ovvero in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, ossia, nel caso in questione, nel rendiconto dell’esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto delle tempistiche di pagamento e di riduzione dell’indebitamento commerciale.

La Sezione, dopo aver rilevato l’esistenza di orientamenti contrastanti, e considerata la rilevanza generale della questione, sospende la propria decisione, riconoscendo la questione come di massima rilevanza generale, trasmettendo la questione (deferimento) al Presidente della Corte dei conti, per valutare se sottoporla alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o, in caso di rilevanza eccezionale, alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009).

 

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Accrual: Definiti i requisiti generali per l’adeguamento dei sistemi informativi

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell’ articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni, tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS.

Le amministrazioni individuate con determina RGS n. 259/2024 sono chiamate ad avviare una ricognizione dei propri processi amministrativi (programmazione, gestione, rendicontazione) e a pianificare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi.

I sistemi informativi dovranno gestire, oltre al piano dei conti, ulteriori classificazioni conoscitive:

  • funzioni di governo secondo la codifica internazionale COFOG;
  • missioni e programmi, natura economica delle spese, centri di responsabilità e di costo;
  • eventuali dimensioni aggiuntive (geografiche, organizzative, finanziarie).

Il decreto impone la copertura integrale delle funzioni contabili e amministrative (personale, acquisti, inventari, tesoreria). È ammesso l’utilizzo di più applicativi, purché sia garantita la piena interoperabilità con il sistema contabile principale e con le banche dati del MEF, secondo protocolli standardizzati.

La riforma introduce un principio di chiarezza:

  • la contabilità accrual è autonoma rispetto a quella finanziaria (utilizzata per fini autorizzatori);
  • i due sistemi devono dialogare senza duplicazioni, ma non è consentita la derivazione automatica delle scritture economico-patrimoniali da quelle finanziarie.

Implicazioni per le amministrazioni

Il decreto non è un mero adempimento tecnico, ma una vera trasformazione culturale:

  • sistemi informatici: dovranno essere riprogettati o potenziati per recepire il piano dei conti multidimensionale e gli schemi accrual;
  • processi: la mappatura amministrativo-contabile richiederà di ridisegnare flussi e responsabilità;
  • competenze: sarà indispensabile un investimento in formazione per dirigenti e funzionari;
  • trasparenza: la multidimensionalità consentirà un monitoraggio più preciso della spesa pubblica, migliorando la comparabilità europea.

 

La redazione PERK SOLUTION