Pubblicato in GU il Decreto Rilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento debiti fuori bilancio in enti dissestati

Un Comune campano in dissesto ha posto una serie di quesiti alla Sezione regionale della Corte dei conti, attinenti alla delicatissima fase della rilevazione della massa passiva del dissesto e, in particolare, all’individuazione del corretto iter amministrativo da seguire allorquando vengano in rilevo debiti fuori bilancio, formatisi prima della dichiarazione di dissesto e non riconosciuti dall’Ente entro la data di tale dichiarazione. In sintesi, il punto di interesse del Comune istante risiede nella necessità di sapere se, per la formazione della massa passiva (ex art. 254 TUEL), sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare, per il riconoscimento del debito” da inserire nella massa stessa, o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da “fatti ed agli atti i gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato”.
I giudici contabili, con deliberazione n. 57/2020, dopo un’ampia ricostruzione normativa del dissesto, esamina l’orientamento consolidato della magistratura contabile che in più occasioni si è negativamente pronunziata sulla possibilità di individuare “deroghe” all’ordinaria competenza del consiglio comunale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, anche in pendenza della procedura di dissesto. Non è normativamente previsto o altrimenti ricavabile dall’apparato ordinamentale, il potere dell’OSL di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva dell’Ente.
Tuttavia, tale orientamento, secondo i giudici campani, non tiene in debita considerazione le norme speciali applicabili alla procedura di dissesto, laddove quest’ultime danno luogo ad un “microsistema normativo” di regole proprie, inderogabili ed eccezionali, da valutare nella loro specialità (e specificità di interessi perseguiti) in sé ed in comparazione con le norme generali, che possono essere applicate al dissesto solo se compatibili con i superiori interessi che giustificano il predetto “microsistema”. La situazione di dissesto finanziario, dunque, presuppone – per definizione – proprio l’impossibilità di far fronte alle criticità economico-finanziarie con le “modalità” di cui agli artt. 193 e 194, ossia con le procedure ordinarie di riequilibrio e con le procedure ordinarie di riconoscimento di debito. In pendenza del dissesto, le esigenze ordinarie “sbiadiscono” a favore di quelle straordinarie, proprie del dissesto stesso, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente in uno con la tutela dei creditori dell’Ente stesso, da realizzare in tempi celeri e con procedure flessibili, rette dall’Organo Straordinario di Liquidazione. Del resto, la separazione gestionale e patrimoniale che caratterizza la procedura straordinaria, nonché lo stato di conclamato squilibrio finanziario, che caratterizzano il dissesto, svuotano di significato la deliberazione del consiglio, per le finalità alle quali essa è ordinariamente preordinata, e segnatamente per la riconduzione al ciclo di bilancio della spesa, oltre che per la verifica degli equilibri del bilancio stesso e per la provvista di copertura dei relativi oneri finanziari. La possibile legittimazione dell’OSL al riconoscimento dei debiti dell’ente dissestato, secondo la Corte, potrebbe essere compatibile anche con la natura del potere esercitato con il predetto riconoscimento per le cinque fattispecie elencate dal comma 1 dell’art. 194 TUEL. Trattasi di fattispecie che, a fini del riconoscimento del relativo debito, implicano valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall’ipotesi di cui alla lettera a) si passa a quelle successive, fino alla lettera e) del precitato art. 194, comma 1, TUEL.
I profili esaminati dalla Corte lasciano intravedere possibili aperture per una revisione dell’indirizzo consolidato (al quale anche la Sezione Campania ha ampiamente contribuito), circa la giuridica necessità che l’organo consiliare dell’ente pervenga al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 TUEL) anche in pendenza di dissesto (ex art. 244 e ss, TUEL). Il Collegio, peraltro, è ben consapevole dei profili di novità maturate sulle norme del dissesto, che potrebbero giustificare il prospettato diverso orientamento.
In conclusione, i giudici hanno deciso comunque di rimettere al Presidente della Corte dei conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite la questione interpretativa, da compendiare nel seguente duplice quesito, volto a stabilire:

a) “se, per la formazione della massa passiva, ex art. 254 TUEL, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il «riconoscimento del debito» da inserire nella massa stessa o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le ole obbligazioni passive che nascono da «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato»”.

b) “se, riconosciuta la competenza dell’O.S.L., la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 TUEL, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, a quali”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Effettuati i pagamenti dell’Addizionale comunale sui diritti d’imbarco anno 2020

Il Ministero dell’Interno con apposito comunicato, informa che a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, a partire dall’anno 2017 nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono iscritte in bilancio le risorse da erogare a titolo di Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevista dell’art. 2, comma 11, lett. a), della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale. Per effetto della richiamata normativa le risorse stanziate per l’esercizio finanziario anno 2020, pari a complessivi euro 6.594.836,00, sono state interamente acquisite in bilancio e pagate con provvedimento del 15 maggio 2020. Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati”–“Pagamenti”. Per eventuali chiarimenti che riguardino esclusivamente l’aspetto finanziario è possibile rivolgersi al Ministero inviando una e-mail a daniela.persiani@interno.it oppure a amelia.mazzariello@interno.it. Nel caso di problematiche di altra natura le spiegazioni andranno richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Areo, competente in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, FCDE e profili di non regolarità della relazione al rendiconto dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 68/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, all’esito dei controlli sul questionario al rendiconto 2017 di un Comune ha evidenziato evidenti criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario nella determinazione del FCDE, con conseguente sottostima dello stesso, tale da rendere “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’Ente. Anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Chiariti in punta di diritto i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, come evidenziati nell’esempio n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2 al D.Lgs. 118/2011), la Corte rileva come l’ente abbia determinato un accantonato a FCDE in maniera non corretta, laddove i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, bensì ad “accertamenti” e “riscossioni” (riferimenti, questi, propri della determinazione dell’accantonamento in sede di bilancio di previsione, anziché in sede di rendiconto). Inoltre, la Corte rileva profili di non regolarità della Relazione al rendiconto 2017 da parte dell’Organo di revisione pro tempore dell’Ente, dalla quale non emergono valutazioni tecniche circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata a FCDE. Nello specifico è emerso che il rendiconto sia stato approvato sulla base di una relazione incompleta, largamente lacunosa, ai fini di una rappresentazione adeguata dei complessivi equilibri finanziari dell’ente e, in particolare, ai fini del giudizio di congruità del FCDE e delle necessarie valutazioni sull’entità del FPV di parte capitale e dei rapporti con le società partecipate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accordo transattivo: profili di legittimità

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n.  65/2020, nel dichiarare inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere di un Ente in merito al criterio della “convenienza economica” della transazione, ha ribadito i profili di legittimità per addivenire ad un accordo transattivo. Secondo l’orientamento consolidato della magistratura contabile, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici e, quindi, di una migliore cura dell’interesse intestato all’Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l’esercizio del potere dell’Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa. La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (vd., ex multis, deliberazione della Sezione n. 108/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 344/2013/PAR). Sarà, dunque, foriera di potenziale responsabilità erariale una transazione che abbia ad oggetto, a titolo esemplificativo, una pretesa, nei confronti di una Pubblica amministrazione, manifestamente infondata, oppure una transazione riguardante un credito prescritto o, ancora, una transazione caratterizzata da condizioni manifestamente svantaggiose per l’Amministrazione. Se a transigere è “un soggetto pubblico i parametri valutativi sono decisamente più ristretti e maggiormente, se non quasi esclusivamente, ancorati a risparmi di spesa (sia gestionali che per contenziosi), a tutela delle casse pubbliche e della collettività che vi contribuisce finanziariamente. Un ente pubblico non gode, dunque, di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma deve pur sempre avere come parametro l’equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione. Ciò in considerazione nel necessario rispetto di regole che si pongono a presidio di “garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.)” (sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, n. 196/2019).

 

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Certificazione contributo interessi mutui al 15 maggio 2020

Il Ministero dell’Interno informa che in considerazione dell’emergenza per il covid-19 la presentazione dei certificati relativi a contributo interessi mutui prevista dal decreto ministeriale 25 marzo 2015 e contributo equo indennizzo prevista dal decreto interministeriale 4 settembre 2017 e’ prorogata fino al 15 maggio 2020 alle ore 24,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione personale ex ETI

Il Ministero dell’Interno rende noto che con provvedimento del 6 maggio 2020, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato nell’anno 2020 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ad alcuni enti è stato erogato un importo inferiore al 70% in quanto nei confronti dei medesimi è stata attivata una procedura di recupero relativa a somme pagate ma non spettanti. Gli enti in questione hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio di unità di personale ex E.T.I. percependo indebitamente somme non dovute.
Al riguardo, il Ministero rammenta che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it, le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del personale ex E.T.I..
Le somme relative al rimborso in esame sono state erogate sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale per i Servizi al Personale, al quale andranno inoltrate richieste di variazione degli importi assegnati, nonché eventuali chiarimenti che non riguardino l’aspetto finanziario. Da ultimo si segnala che il saldo del restante 30% verrà disposto entro il mese di ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, anticipazione di liquidità per gli enti locali

La bozza di DL Rilancio, all’art. 125, ripropone l’anticipazione di liquidità a favore degli enti territoriali, destinata ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale. Si ricorda che le anticipazioni sono destinate a superare temporanee carenze di liquidità per effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio; non rappresentano quindi risorse aggiuntive per l’ente che vi ricorre e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
L’anticipazione potrà essere richiesta, con deliberazione della Giunta nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. L’anticipazione per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.
La richiesta dell’anticipazione dovrà essere corredata di un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione e redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, nonché l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 e dovrà essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale dovrà essere corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l’Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
Si prevede inoltre che gli enti, avendo completato il pagamento dei debiti, restituiscano l’eventuale quota di anticipazione non utilizzata, a parziale estinzione dell’anticipazione concessa, alla prima scadenza di pagamento della rata di ammortamento del prestito. La mancata estinzione dell’anticipazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Le anticipazioni potranno essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni autorizzate dall’articolo 1, comma 556 legge di bilancio 27 dicembre n. 160.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Ruolo del Responsabile Finanziario tra autonomia gestionale e rischio di comportamenti illeciti

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 47/2020, a seguito di specifica pronuncia sul rendiconto di gestione di un Comune, ha ribadito l’importanza delle funzioni attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente locale e la conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione (in particolare, se aventi rilevanza penale).
La Corte ricorda come l’art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile. A tal fine, la norma prevede, espressamente, la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi. L’art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta). L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.
L’art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, dopo la novella apportata dal citato d.l. n. 174 del 2012, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi). Anche per l’effettuazione dei controlli interni, l’art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni. In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica). Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario pro tempore risulta avere effettuato). Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la noma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION