Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 aprile 2025, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, sancito ai sensi del comma 451 dell’articolo 1 della legge n.232 del 2016, registrato alla Corte dei Conti il 27 maggio 2025, al n.1484, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per l’anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

  1. dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  2. dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
    c) dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  3. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
  4. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
  5. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2025, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 75%.  Sulla dotazione del Fondo di solidarietà hanno inoltre fortemente inciso i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica. Con l’applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse del Fondo (basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard), il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio per il 2020, la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con risorse statali aggiuntive espressamente destinate al sistema di perequazione. La legge di bilancio per il 2025 (commi 753-754, L. n. 207/2024) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali) del Fondo. In particolare, le risorse incrementali – pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030 – sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo. Inoltre, per il 2025, il comma 754 ha istituito un apposito Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni. A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato, dal comma 753 della legge di bilancio 2025, in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Allegati:

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Istruzione, pubblicato bando riqualificazione e messa in sicurezza palestre scolastiche

È stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito un Avviso pubblico per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di palestre scolastiche con una dotazione pari a euro 76.534.114,19. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili (FESR), in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060. L’Azione è volta a favorire il tempo pieno per territori scolastici con situazioni più critiche delle regioni c.d. “meno sviluppate”. Si prevede, in particolare, l’ammodernamento delle palestre esistenti, la messa in sicurezza di spazi esistenti o la riconversione di spazi inutilizzati da adibire a palestra o attività ludiche, la riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva.

Sono ammessi a partecipare al presente avviso tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, delle Regioni c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e che risultino presenti, alla data di scadenza del presente avviso, nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).

La Piattaforma per la presentazione delle proposte progettuali sarà aperta dalle ore 11.00 del prossimo 9 giugno 2025 e fino alle ore 18.00 del giorno 5 luglio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gestione associate 2025, certificazione contributi per le unioni di comuni e le comunità montane per i servizi gestiti

La Direzione della Finanza Locale informa che con decreto del Ministero dell’interno del 23 maggio 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2025.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il “Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali” (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) nelle risorse correlate. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane,
devono presentare telematicamente la certificazione di cui all’articolo 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2025.

 

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Contributo minori, Anci sollecita i Comuni per la presentazione delle domande

Anci richiama l’attenzione dei Comuni affinché si proceda con sollecitudine alla presentazione della dichiarazione telematica  (clicca qui per accedere alla piattaforma) necessaria per accedere alle risorse di cui all’articolo 1 comma 764 legge n. 207 del 2024, in tempi rapidi ed entro i prossimi giorni, nella piattaforma dedicata del ministero dell’Interno.

Si ricorda che l’articolo 1, commi 759-765 della legge di bilancio 2025 istituiscono un Fondo, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.

Possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento). Per quanto riguarda le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari, si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024 per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, mentre per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica – determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.

Per il riparto del fondo si terrà conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. Nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell’ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026

E’ stato pubblicato sulla G.U. di lunedì 26 maggio, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 aprile 2025, definito dalla Rete per l’Inclusione sociale e approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 6 marzo 2025, recante il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026”.

Il Piano si articola in 3 capitoli:

  • 1 – Quadro di riferimento. Parte generale
  • 2 – Piano sociale nazionale 2024-2026
  • 3 – Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Il Piano sociale nazionale 2024-2026 costituisce l’atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Analogamente, il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 costituisce l’atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi rivolti ai beneficiari dell’Assegno di inclusione necessari all’attuazione della misura come livello essenziale delle prestazioni sociali, estesi a nuclei familiari in simili condizioni di disagio economico. Nell’ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia.
Il decreto prevede anche il riparto a valere sul Fondo nazionale politiche sociali di 1.192.551.943 euro e sul Fondo povertà di 1.812.798.310 euro, per un totale nel triennio di circa 3 miliardi di euro (fonte Anci).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei Ministri: Tributi indiretti e fabbisogni standard dei comuni per il 2025

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 maggio 2025 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, la nota metodologica, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2025 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativamente alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, del settore sociale e servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale, viabilità e territorio e trasporti e alle funzioni nel settore sociale al netto del servizio di asili nido.

L’aggiornamento determina i nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi per l’assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’annualità 2025, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane anno 2024

È stato pubblicato il decreto a firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, datato 20 marzo 2025, e registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025 con il n. 1101, che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Annualità 2024) per gli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate ad interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna per l’anno 2024, ammontano a euro 332.759,58.

Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalità di cui all’articolo 1, commi 593 e 594 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento a:
a. avvio di iniziative di comunicazione istituzionale sui temi della montagna;
b. iniziative destinate a finanziare attività di collaborazione con istituzioni universitarie volte alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo “Piccole Opere”: Trasmissione rendicontazione entro il 30 giugno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 22 maggio 2025, facendo seguito al comunicato dell’11 ottobre 2024, con il quale si era chiarito che il termine di sei mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi, si intendeva decorrente dalla data del 30 novembre 2024 (con conseguente scadenza al 30 maggio p.v.), informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e ss., L.n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che a partire dall’ultima settimana di maggio sarà avviata un’attività di manutenzione e aggiornamento del sistema ReGiS, a cura della relativa assistenza tecnica.

A causa di tale attività, potrebbero essere temporaneamente inibite talune funzionalità e/o verificarsi rallentamenti che potrebbero impedire la trasmissione della rendicontazione finale degli interventi.

Pertanto, tenuto conto della suindicata problematica tecnica, si precisa che il termine del 30 maggio p.v. per la trasmissione del rendiconto è prorogato al 30 giugno 2025.

 

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Censimento 2025 Auto PA: il rapporto realizzato dal Dipartimento della funzione pubblica

È disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il rapporto sui dati relativi al Censimento 2025 delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato in uso al 31 dicembre 2024. Il Censimento è un obbligo previsto dall’articolo 4 del D.P.C.M. 25 settembre 2014 che recita come segue “Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione”.

Il Censimento 2025, in continuità con il censimento 2024, ha visto l’adozione del nuovo sistema di aggiornamento dei dati con il quale il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso rispondere all’esigenza di ottimizzare e digitalizzare il processo di rilevazione e gestione del censimento e di adeguare il sistema ai requisiti di sicurezza informatica, ridurre significativamente il rischio di errori, migliorare l’affidabilità dei dati e l’esperienza d’uso, contribuendo a una maggiore trasparenza e partecipazione. Tra le principali novità, l’integrazione con la banca dati IPA, che consente un aggiornamento puntuale dell’anagrafica delle PA, e l’interoperabilità con la banca dati

Le adesioni sono aumentate, registrandosi la partecipazione di 7.760 amministrazioni rispetto alle 6.891 del Censimento 2024. Il numero complessivo di auto di servizio rilevate, in considerazione del più alto numero di amministrazioni che hanno risposto, è passato da 29.382 nel 2024 a 29.596 nel 2025. La media di veicoli per amministrazione si attesta nel 2025 a circa 3,8 veicoli per PA, rispetto ai 4,2 veicoli per PA del 2024. Questo dato riflette una migliore copertura del censimento anche da parte di enti con un numero contenuto di veicoli, che in passato risultavano sottorappresentati (Comuni).

L’estensione della platea rispondente ha quindi favorito una fotografia più accurata e rappresentativa del parco auto delle amministrazioni pubbliche, rendendo il censimento uno strumento sempre più affidabile per l’analisi e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche.

 

Riaperta la procedura per la certificazione contributo indennità amministratori per l’anno 2023

Con comunicato del 21 maggio 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa della riapertura dell’applicativo per la certificazione riguardante il contributo a copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

La riapertura è giustificata dal fatto che alcuni comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” un importo superiore all’ammontare del contributo non utilizzato per l’anno 2023. Tenuto conto delle istanze pervenute, la procedura di certificazione riguardante il contributo di cui in oggetto verrà riaperta fino alle ore 14.00 del 23 maggio 2025. I comuni, pertanto, potranno procedere alla modifica della certificazione riportando gli estremi della quietanza concernente l’importo erroneamente restituito ed indicando l’ammontare del contributo non utilizzato risultante dalla certificazione.

Al termine di tale procedura, la somma erroneamente versata dovrà essere richiesta alla Direzione centrale, producendo apposita istanza con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione che sarà presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), evidenziando la differenza tra l’importo versato (risultante dalla quietanza in allegato) e l’importo del contributo non utilizzato.

Pertanto il rimborso delle somme erroneamente versate verrà eseguito a cura dell’Ufficio Territoriale di Governo competente, mediante assegnazioni di fondi a valere sullo stanziamento del capitolo 2965 “Restituzioni di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno. I versamenti effettuati erroneamente su altri capitoli di entrata dovranno essere sanati dagli enti stessi mediante operazioni di storni di quietanza per il tramite dei propri tesorieri.

Infine i versamenti effettuati tramite tesorerie provinciali dello Stato diverse da quelle territorialmente competenti non necessitano di alcuna correzione.

Gli altri comuni che non hanno depositato la certificazione potranno procedere a tale adempimento sempre entro le ore 14.00 del 23 maggio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION