Conversione DL Rilancio, sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio finanziario

Approvato l’emendamento in Commissione Bilancio della Camera, in fase di conversione del DL n. 34/2020, che sospende il termine di impugnazione previsto dall’art. 243-quater, comma 5 del TUEL. In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 114 bis si dispone che il termine di 30 giorni di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19 (31 luglio), decorre dal 1° gennaio 2021. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.
Viene previsto altresì che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater TUEL, sarà effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarderà l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 243-quater, ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dei pagamenti dei debiti commerciali della PA

Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Inoltre, la medesima legge, all’articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, il MEF ha pubblicato i seguenti dati desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC):

A) I dati delle singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute in ciascun trimestre del 2019, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo:

B) i dati per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi:

C) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2018, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867) ed aggiornati alla data del 1° giugno 2020. A tale data, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 19.918 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

D) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2019, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867). Alla data del 1° giugno 2020, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 11.366 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

Dall’ultima analisi condotta dal MEF sui pagamenti delle fatture commerciali ricevute dalle P.A, nel quinquennio 2015-2019, emerge un progressivo miglioramento dei tempi di pagamento. Alla luce dei dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) rilevati a maggio 2020, le fatture ricevute dalla PA nel 2019 sono 29,1 milioni, per un importo totale dovuto di 148,2 miliardi. Le fatture pagate ammontano a 24,5 milioni, pari a 140,4 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 94,8% dell’importo totale. Anche tenendo conto delle code dei pagamenti non ancora effettuati al momento della rilevazione (che potrebbero far rivedere al rialzo la serie di dati), il tempo medio ponderato occorso per saldare le fatture del 2019 è pari a 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza. I risultati danno evidenza degli ulteriori progressi compiuti nell’implementazione del sistema di monitoraggio dei debiti commerciali delle PA che, nel 2019, si è avvalso a pieno dell’operatività di SIOPE Plus (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), consentendo, per la gran parte degli enti pubblici, l’acquisizione automatica dei pagamenti sulla PCC.
I tempi di pagamento delle fatture emesse nel 2019 (48 giorni), confermano il trend decrescente del quadriennio precedente, in cui il tempo medio di pagamento era già sceso dai 74 giorni del 2015 fino ai 55 del 2018. Corrispondentemente, il tempo medio di ritardo (un giorno nel 2019) si era già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: presentazione candidature entro il 3 luglio

Entro le ore 15,00 di domani, 3 luglio 2020, gli enti locali interessati e già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, dovranno presentare le candidature per il finanziamento degli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici. La candidatura dovrà essere trasmessa attraverso il sistema informatico del Ministero dell’istruzione tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali dovranno compilare l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e sottoscrivere digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:
1) atto di nomina del RUP;
2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.
La candidatura riveste carattere generale s solo successivamente, a seguito dell’ammissione a finanziamento, ciascun ente locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di propria competenza che saranno interessati dagli interventi.

Allegati: Avviso Pubblico

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il beneficio derivante dal recupero del maggior disavanzo non si applica al riaccertamento straordinario dei residui

Come noto, il comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia) interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali; nello specifico la  norma  dispone  che  il  disavanzo  di  amministrazione ripianato  nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  per  un  importo  superiore rispetto a  quello  applicato  al  bilancio  può  non  essere  applicato  al  bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In  altri  termini,  nell’evenienza  in  cui  l’ente  proceda  ad  un  ripiano  del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate  costanti)  viene  permesso  all’ente  “virtuoso”  di  recuperare  tale  effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo.
La Commissione Arconet, con la FAQ 40 del 1° luglio 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della norma sopra richiamata.
La Commissione precisa che l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma, conclude Arconet, non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.
Il relativo provvedimento, previsto dall’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo ha reso noto il Ministero dell’interno con comunicato del 1° luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La ripartizione per Comune dei ristori IMU settore turistico, imposta di soggiorno e Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 1° luglio 2020, informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa:
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (intesa ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34);
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (intesa ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,)
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (intesa ai sensi dell’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34).
Di seguito i dati relativi ai ristori spettanti agli enti interessati al riparto dei predetti Fondi.

Allegato A) – Ristoro minori entrate IMU settore turistico
Allegato B) – Ristoro minori entrate imposta soggiorno e sbarco
Allegato C) – Ristoro minori entrate Tosap e Cosap

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità, le FAQ dell’IFEL

IFEL ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti pervenute sulle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali ex decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 115 e 116. I quesiti posti hanno consentito di chiarire importanti aspetti riguardanti, ad esempio:

  • la rappresentazione del debito nella piattaforma dei debiti commerciali (l’ente in possesso di una fattura – o di un documento equivalente – ricevuta in data non successiva al 31.12.2019 e non presente in PCC può inserirla in piattaforma e includere il debito corrispondente nella richiesta di anticipazione);
  • i debiti dei Comuni verso altri enti (si deve ritenere non escluso dall’operazione il debito verso altri enti purché: 1) di natura commerciale; 2) certo liquido ed esigibile al 31.12.2019; 3) presente o caricabile in PCC);
  • la possibilità di richiedere le anticipazioni per fatture cedute pro-soluto ad istituti di credito (non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che le fatture commerciali cedute possano essere incluse nella dichiarazione PCC. L’ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso SIOPE+ specificando il codice fiscale dell’istituto di credito e la PCC registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del cedente che aveva emesso la fattura);
  • la possibilità di richiedere anticipazioni per gli enti in crisi (vedere allegato, sezione “dissesto e pre-dissesto”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni operative per la trasmissione della relazione sui proventi da CDS

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato le istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”. Le istruzioni riguardano l’inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale delle Finanza Locale, all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Si ricorda che comunicato dell’11 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha ritenuto, a causa dell’emergenza da Covid-19, di prorogare entro il mese di settembre 2020, in via di prima applicazione, l’invio della relazione illustrativa, in virtù della possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.
In prima applicazione le istruzioni operative si applicano a decorrere dal 2020 con riferimento all’anno finanziario 2019. Per quanto riguarda l’inserimento riferito ad anni finanziari precedenti saranno fornite idonee istruzioni con successiva circolare esplicativa a cura del Ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Installazione sistemi di videosorveglianza nei Comuni: presentazione entro oggi delle richieste di ammissione al finanziamento

Scade oggi il termine di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al Decreto 27 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 161 del 2020. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento per l’esercizio finanziario 2020 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvederà a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 agosto successivo.

Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non e’ comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia’ realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION