Incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.
Il relativo provvedimento, previsto dall’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo ha reso noto il Ministero dell’interno con comunicato del 1° luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La ripartizione per Comune dei ristori IMU settore turistico, imposta di soggiorno e Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 1° luglio 2020, informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa:
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (intesa ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34);
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (intesa ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,)
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (intesa ai sensi dell’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34).
Di seguito i dati relativi ai ristori spettanti agli enti interessati al riparto dei predetti Fondi.

Allegato A) – Ristoro minori entrate IMU settore turistico
Allegato B) – Ristoro minori entrate imposta soggiorno e sbarco
Allegato C) – Ristoro minori entrate Tosap e Cosap

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità, le FAQ dell’IFEL

IFEL ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti pervenute sulle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali ex decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 115 e 116. I quesiti posti hanno consentito di chiarire importanti aspetti riguardanti, ad esempio:

  • la rappresentazione del debito nella piattaforma dei debiti commerciali (l’ente in possesso di una fattura – o di un documento equivalente – ricevuta in data non successiva al 31.12.2019 e non presente in PCC può inserirla in piattaforma e includere il debito corrispondente nella richiesta di anticipazione);
  • i debiti dei Comuni verso altri enti (si deve ritenere non escluso dall’operazione il debito verso altri enti purché: 1) di natura commerciale; 2) certo liquido ed esigibile al 31.12.2019; 3) presente o caricabile in PCC);
  • la possibilità di richiedere le anticipazioni per fatture cedute pro-soluto ad istituti di credito (non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che le fatture commerciali cedute possano essere incluse nella dichiarazione PCC. L’ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso SIOPE+ specificando il codice fiscale dell’istituto di credito e la PCC registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del cedente che aveva emesso la fattura);
  • la possibilità di richiedere anticipazioni per gli enti in crisi (vedere allegato, sezione “dissesto e pre-dissesto”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni operative per la trasmissione della relazione sui proventi da CDS

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato le istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”. Le istruzioni riguardano l’inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale delle Finanza Locale, all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Si ricorda che comunicato dell’11 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha ritenuto, a causa dell’emergenza da Covid-19, di prorogare entro il mese di settembre 2020, in via di prima applicazione, l’invio della relazione illustrativa, in virtù della possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.
In prima applicazione le istruzioni operative si applicano a decorrere dal 2020 con riferimento all’anno finanziario 2019. Per quanto riguarda l’inserimento riferito ad anni finanziari precedenti saranno fornite idonee istruzioni con successiva circolare esplicativa a cura del Ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Installazione sistemi di videosorveglianza nei Comuni: presentazione entro oggi delle richieste di ammissione al finanziamento

Scade oggi il termine di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al Decreto 27 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 161 del 2020. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento per l’esercizio finanziario 2020 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvederà a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 agosto successivo.

Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non e’ comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia’ realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione del pareggio di bilancio 2017 difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione

Entro oggi occorre procedere all’invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017 qualora la certificazione già trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione. Come è noto l’articolo 1, comma 473-bis, della legge n. 232 del 2016 prevede che, per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Gli enti dovranno, quindi, verificare l’esatta trasmissione in BDAP-Bilanci Armonizzati degli schemi di rendiconto di gestione 2017 e successivamente, al fine di allineare i dati della certificazione alle risultanze del rendiconto, di inviare o il rendiconto alla BDAP, laddove l’errore fosse nel bilancio trasmesso o, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017. Per variare i dati della nuova Certificazione è necessario variare il modello monitoraggio procedendo con i seguenti passi:

Fase 1: utilizzare la funzione di Acquisizione/Variazione Modello in Gestione Modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Monitoraggio
– Apportare le modifiche

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l’invio della nuova certificazione:
Fase 1: utilizzare la funzione Gestione modello->Acquisizione/Variazione modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Certificazione

Una volta aperto controllare i dati (desunti dal mod. MONIT/17)
– cliccare su Pagina Successiva (certif/A)
– reinserire i dati di cassa
– salvare il modello-
Fase 2 accedere alla funzione Gestione modello/Certificazione digitale per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto Scarica Documento;
Fase 3: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti designati utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
Fase 4: accedere nuovamente alla funzione Certificazione digitale ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto Carica Documento Firmato
Fase 5: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
Fase 6: inviare il documento tramite l’apposito tasto di Invio Documento presente al termine della procedura guidata-
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione Certificazione digitale e verificando che il campo stato finale del documento riporti la dicitura inviato e protocollato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Via libera all’intesa sul Decreto relativo al riparto del fondo per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 giugno scorso, ha esaminato il decreto concernente il riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a 6 anni, ed ha formulato alcune raccomandazioni, contenute in un documento.
In particolare è stato chiesto di modificare il termine entro cui le Regioni, sentiti i rappresentanti regionali dell’Anci, con un’unica comunicazione, devono trasmettere al Ministero la programmazione regionale dell’intero importo regionale afferente alle risorse 2020. La proposta è quello di fissarlo al 15 luglio 2020.
È stato poi proposto un accordo, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 30 settembre 2020, per definire la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020, nonché la scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni”.
Infine è stato chiesto di prevedere una diminuzione della quota di cofinanziamento regionale che l’art. 2 comma 4 dello schema di decreto fissa nella misura minima del 30 % delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto stesso e, comunque, di rivedere i criteri di riparto per il prossimo anno.
Di seguito si riporta il testo del documento della Conferenza delle Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sollevata la questione di legittimità costituzionale sul ripiano del disavanzo del FAL

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL,  in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».  La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION