Gravano sul bilancio dell’Ente le spese relative al rinnovo della “Carta di qualificazione del conducente” (CQC)

La spesa relativa al corso di formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” (CQC) prevista, dal d.lgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale, deve gravare sul bilancio dell’ente locale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 30/2020/PAR.
La Sezione rileva come tale documento rappresenti una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova, e il relativo costo del conseguimento iniziale della CQC non può che gravare sul lavoratore stesso.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale; in tal caso  il costo del conseguimento iniziale della CQC, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale. Poiché il rinnovo della CQC è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
 

PCC/SIOPE+ Rinvio modifiche standard OPI

Il Gruppo di Lavoro SIOPE+, coordinato da AgID e costituito da tutti i rappresentanti delle categorie coinvolte nei processi di pagamento ed incasso e dei servizi di tesoreria (Enti Pubblici, Banche, Fornitori SW, MEF, Banca d’Italia), comunica che a seguito dell’emergenza COVID 19, ha modificato il calendario relativo all’applicazione delle integrazioni allo standard OPI secondo quanto meglio descritto nel documento Schede Tecniche di Modifica OPI SE4V08 che comprende gli interventi pianificati e articolati nelle due fasi indicate di seguito:

  • LOTTO 4: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede 20, 21, e 22, operative a partire dal 1/11/2019 in ambiente di collaudo e dal 1/1/2020 in ambiente di esercizio.
  • LOTTO 5: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede dalla 23 alla 32 operative a partire dal 1/6/2020 in ambiente di collaudo e dal 5/10/2020 in ambiente di esercizio.

In merito alle schede del lotto 5, si ricorda che l’art. 1, comma 855 della Legge 27/12/2019 n. 190 (Legge di Bilancio 2020) prevede l’obbligo, per le amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE, di inserire la data di scadenza del pagamento della fattura valorizzando il campo <data_scadenza pagam_siope> dell’OPI.

Per quanto sopra, indipendentemente dal rinvio delle scadenze relative all’avvio in esercizio delle nuove regole dello standard OPI, il GdL invita le Amministrazioni e gli Enti soggetti alla rilevazione SIOPE al puntuale rispetto di tale prescrizione di legge seguendo le istruzioni operative indicate nella Scheda di Modifica OPI n° 30.

Le modifiche del Lotto 5, riprogrammate come sopra, sono contenute nei seguenti elementi:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, gli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato

La Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766).

Tra gli emendamenti presentati segnaliamo, tra l’altro:

  • la proroga dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino al 31 maggio 2020;
  • la sospensione fino al 30 giugno 2020 del compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre;
  • il rinvio al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019;
  • l’innalzamento del limite dell’anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi;
  • la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
  • il congelamento degli aumenti tributari, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi;
  • la proroga di 120 giorni dei termini per l’affidamento, l’avvio, l’avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l’affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all’effettuazione di investimenti degli enti locali;
  • l’elaborazione degli indicatori di pagamento di cui all’articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali;
  • la proroga dei termini di richiesta dell’anticipazione di liquidità, cui all’articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 30 settembre 2020;
  • la possibilità di determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, le nuove misure straordinarie per gli enti territoriali

Il Consiglio di amministrazione di CDP ha approvato la più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni e libererà risorse per 1,4 miliardi di euro, offrendo un supporto finanziario a Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni per far fronte all’emergenza. Saranno 7.200 gli enti che potranno rinegoziare circa 135 mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare, senza vincolo di destinazione, anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa si aggiunge a quella già varata nelle scorse settimane relativa alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni ricompresi nell’iniziale zona rossa delle regioni Lombardia e Veneto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fuori dai vincoli i proventi da alienazioni di beni patrimoniali indisponibili

Con deliberazione n. 24/2020, la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in risposta a due quesiti formulati da un comune volti ad appurare se, in caso di alienazioni di beni afferenti il patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico (rete e impianti di distribuzione del gas naturale), trovino applicazione, in via analogica:

  • la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
  • la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.

I magistrati contabili evidenziano come l’art. 56 bis comma 11 del D.l.69/2013, così come modificato dal d.l. 78/2015, obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

Il Collegio ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornati gli importi delle spettanze ministeriali con la quota di fondo di solidarietà alimentare

Sono stati aggiornati, sul sito istituzionale della Finanza Locale  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1, gli importi relativi ai trasferimenti erariali con la quota di fondo di solidarietà alimentare attribuita agli enti con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, che dovrà essere erogata dal Ministero dell’Interno ai comuni entro il 31 marzo, con la distinta dicitura “Fondo di solidarietà alimentare” e da utilizzare con procedure semplificate per “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’assegnazione, come chiarito da IFEL, è connessa con il FSC da un accenno in premessa nell’ordinanza (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto. Di conseguenza il fondo è da contabilizzarsi al titolo II delle entrate, codice piano dei conti E. 2.01.01.01.003 mentre la relativa spesa è da contabilizzarsi alla Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e programma 5 “Interventi per le famiglie”, utilizzando i seguenti codici del piano dei conti U.1.03.01.02.011 “Generi Alimentari”  – U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”.

Per quanto riguarda il FSC, il DPCM del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale” mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66%. Si precisa che l’importo definitivo del FSC risultante dagli allegati al DPCM non comprende la quota relativa all’integrazione di 100 milioni di euro prevista dall’art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (legge di bilancio 2020), ancorché l’acconto in corso di erogazione riguardi anche tale quota. Pertanto la spettanza ministeriale finale di FSC comprende anche la quota relativa al riparto dei 100 milioni, indicata alla riga E1 del prospetto ministeriale.

In ultimo, occorre ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 658 non trovano applicazioni per l’anno 2020 i blocchi dei trasferimenti erogati dal Ministero ai Comuni per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti ANCI/IFEL su ordinanza Protezione civile n. 658 su fondo di solidarietà alimentare

Pubblichiamo la Nota dell’ANCI relativa all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, emanata dall’esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

La nota chiarisce alcuni aspetti su criteri e modalità di erogazione delle misure, al fine di assicurare che i Comuni possano organizzarsi nel modo più efficace per soddisfare le richieste dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. In particolare si chiarisce che:

  • la spettanza, come individuata nell’ordinanza, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
  • gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta;
  • i comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui trattasi, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ricevute (tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del DL n. 18/2020 in corso di conversione);
  • con tali risorse i comuni possono acquistare generi alimentari, prodotti di prima necessità, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. L’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata; è possibile procedere con convenzioni direttamente con esercizi commerciali che abbiano manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi;
  • è possibile utilizzare titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;
  • gli acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
  • i comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore;
  • la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune, visto l’assenza dell’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale;
  • il contributo dovrà essere erogato prioritariamente ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito;
  • è possibile procedere all’erogazione del contributo attraverso la compilazione e sottoscrizione di semplici modelli di autocertificazione che consentano di accedere celermente alle misure del decreto e ai possibili aventi diritto, ovvero mediante “avviso aperto” e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
  • si ritiene possibile che gli Uffici Sociali degli enti procedano con criteri meramente proporzionali e ad esaurimento fondi e che, gli stessi, rilascino formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ordinanza Protezione Civile: riparto dei 400 milioni per solidarietà alimentare

Pubblichiamo l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, l’ordinanza prevede che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Criteri di riparto del fondo
L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
Le risorse del fondo sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dalla lett. c).

 

Criteri per l’utilizzo del fondo
Il fondo ha una destinazione vincolata per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.
Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
È consentito ai Comuni in esercizio provvisorio di procedere ad effettuare variazioni con delibera di Giunta per poter inserire a bilancio il fondo per il sostegno alimentare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DPCM relativo ai nuovi criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

È stato pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 83 del 29-03-2020, il DPCM 28 marzo 2020. annunciato dal Presidente Conte nella Conferenza stampa di ieri, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”.

Per il 2020 il Fondo solidarietà comunale è composto :

  • dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera d -bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
  • dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lettera d -ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000.

Il FCS è alimentato da una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati. Sempre per il 2020 a valere sulla quota dell’IMU di spettanza dei Comuni è pre-dedotto il contributo destinato alle finalità di cui all’art. 1 comma 449 lett. b) della legge 232/2016. Il FSC complessivo è di euro 6.199.513.364,88 integrato di euro 332.031.465,41 derivante dall’ulteriore quota di IMU di spettanza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari.

Con riferimento alla ripartizione del FSC è stabilito che una quota del 50% sia accantonata per essere redistribuita agli stessi comuni sulla base della differenza delle capacità fiscali considerate nella misura del 55%, di cui al DM 30 ottobre 2018 e i fabbisogni standard. Al risultato ottenuto si applica il correttivo previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 232/2016 nel caso si determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4% o inferiore a -4% rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento. L’importo risultante dal meccanismo individuato è ulteriormente rettificato in virtù dell’applicazione del correttivo di cui al comma 449 lett. d-bis) della legge 232/2016.

 

Allegati al DPCM:

Allegato 1: Quota dell’imposta municipale propria 2020 trattenuta dall’agenzia delle entrate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sardegna e della regione Sicilia per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 art. 2, comma 2, DPCM.

Allegato 2: Quota del fondo di solidarietà comunale 2020 risultante dall’art. 3, comma 5, del DPCM per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall’art. 4, comma 2, per i comuni della regione Sardegna e della regione Sicilia.

Allegato 3: Quota del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti IMU e Tasi art. 5, commi 1 e 2, del DPCM.

Allegato 4: Importo finale del Fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune art. 8 del DPCM.

Relazione illustrativa al DPCM.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza stampa Premier Conte: 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per indigenti

Dal Governo nuovi provvedimenti per far fronte all’emergenza e alleviare il disagio economico. Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro dell’economia Gualtieri e al presidente dell’Anci Antonio Decaro, parlando delle misure per fare fronte all’emergenza Coronavirus ha annunziato la firma di un nuovo DPCM che prevede 4,3 miliardi di euro da destinare ai Comuni a titolo di anticipo del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari al 66 per cento. Con ordinanza della protezione civile sarà previsto un ulteriore anticipo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, con vincolo di utilizzo per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. “La distribuzione di queste risorse e di alimenti sarà velocissima, già dai prossimi giorni”, ha sottolineato Decaro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION