Certificazione del pareggio di bilancio 2017 difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione

Entro oggi occorre procedere all’invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017 qualora la certificazione già trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione. Come è noto l’articolo 1, comma 473-bis, della legge n. 232 del 2016 prevede che, per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Gli enti dovranno, quindi, verificare l’esatta trasmissione in BDAP-Bilanci Armonizzati degli schemi di rendiconto di gestione 2017 e successivamente, al fine di allineare i dati della certificazione alle risultanze del rendiconto, di inviare o il rendiconto alla BDAP, laddove l’errore fosse nel bilancio trasmesso o, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017. Per variare i dati della nuova Certificazione è necessario variare il modello monitoraggio procedendo con i seguenti passi:

Fase 1: utilizzare la funzione di Acquisizione/Variazione Modello in Gestione Modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Monitoraggio
– Apportare le modifiche

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l’invio della nuova certificazione:
Fase 1: utilizzare la funzione Gestione modello->Acquisizione/Variazione modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Certificazione

Una volta aperto controllare i dati (desunti dal mod. MONIT/17)
– cliccare su Pagina Successiva (certif/A)
– reinserire i dati di cassa
– salvare il modello-
Fase 2 accedere alla funzione Gestione modello/Certificazione digitale per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto Scarica Documento;
Fase 3: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti designati utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
Fase 4: accedere nuovamente alla funzione Certificazione digitale ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto Carica Documento Firmato
Fase 5: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
Fase 6: inviare il documento tramite l’apposito tasto di Invio Documento presente al termine della procedura guidata-
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione Certificazione digitale e verificando che il campo stato finale del documento riporti la dicitura inviato e protocollato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Via libera all’intesa sul Decreto relativo al riparto del fondo per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 giugno scorso, ha esaminato il decreto concernente il riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a 6 anni, ed ha formulato alcune raccomandazioni, contenute in un documento.
In particolare è stato chiesto di modificare il termine entro cui le Regioni, sentiti i rappresentanti regionali dell’Anci, con un’unica comunicazione, devono trasmettere al Ministero la programmazione regionale dell’intero importo regionale afferente alle risorse 2020. La proposta è quello di fissarlo al 15 luglio 2020.
È stato poi proposto un accordo, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 30 settembre 2020, per definire la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020, nonché la scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni”.
Infine è stato chiesto di prevedere una diminuzione della quota di cofinanziamento regionale che l’art. 2 comma 4 dello schema di decreto fissa nella misura minima del 30 % delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto stesso e, comunque, di rivedere i criteri di riparto per il prossimo anno.
Di seguito si riporta il testo del documento della Conferenza delle Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sollevata la questione di legittimità costituzionale sul ripiano del disavanzo del FAL

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL,  in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».  La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Art bonus: Intesa tra Ales, Anci e Credito sportivo: 20 milioni per il patrimonio culturale dei Comuni

ALES (Arte Lavoro e Servizi spa), Istituto per il Credito Sportivo e ANCI annunciano il nuovo Protocollo d’Intesa Art Bonus, con il quale si mette a disposizione dei Comuni un plafond di 20 milioni di euro per la concessione di mutui agevolati volti al completamento di interventi su beni culturali pubblici di loro appartenenza, destinatari di erogazioni liberali attraverso Art Bonus. Semplificate inoltre le condizioni di accesso al credito, soprattutto per i Comuni del Sud Italia.
I finanziamenti dovranno essere utilizzati per completare il fabbisogno finanziario necessario all’integrale realizzazione dei progetti, a condizione che questi abbiano ottenuto donazioni con Art Bonus per un importo di almeno il 51% del costo complessivo dell’Intervento. Per i Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia la soglia è ridotta al 30%. Ogni Comune potrà ottenere uno o più mutui, fino all’importo massimo di 6 milioni di euro.
I tre enti, in considerazione del difficile momento attraversato dal settore culturale a seguito della pandemia e nella consapevolezza del valore che i beni culturali pubblici rivestono per le comunità locali, sia a livello identitario sia per la capacità di attrazione turistica, hanno deciso di consolidare la collaborazione già avviata nel 2017, rafforzando l’impegno a favore dei Comuni, soprattutto in quei casi in cui l’importo delle donazioni con Art Bonus non sia sufficiente a coprire tutti i costi per la completa realizzazione degli interventi conservativi e protettivi.
“L’Art Bonus si conferma una risorsa di grande importanza per il sistema dei beni culturali italiani. Con il nuovo protocollo intendiamo rendere ancora più semplice ed efficace l’utilizzo di questo strumento e dare nuova linfa a una ripartenza che ponga le sue basi sull’immenso patrimonio artistico e culturale diffuso su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Mario De Simoni, Presidente e AD di Ales.
“L’Istituto per il Credito Sportivo è pronto ad assumersi nuove responsabilità, coerentemente con le proprie finalità, per sostenere concretamente le esigenze del sistema culturale italiano. Il primo impegno, mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie, sarà quello di collaborare con Ales e Anci per contribuire a potenziare lo strumento Art Bonus, non solo attraverso finanziamenti a condizioni fortemente agevolate, ma anche promuovendo e raccogliendo donazioni da soggetti privati.
In questo modo intendiamo favorire lo sviluppo di progetti, l’apertura di cantieri e la ripresa di attività che potranno contribuire, attraverso la Cultura e la piena fruizione dei suoi beni pubblici, al ritorno alla normalità e alla ripartenza di tutto il Paese” ha dichiarato Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.
“I Comuni sono custodi dell’identità profonda del Paese e di ciò che lo rende unico a livello internazionale. Con il potenziamento dell’Art Bonus sarà possibile portare a conclusione interventi di salvaguardia del patrimonio culturale che ne consentano una fruizione ampia e diffusa e contribuiscano a rafforzare la capacità di attrattiva turistica delle realtà territoriali italiane” ha dichiarato Roberto Pella, Vicepresidente ANCI.
L’Art Bonus è lo strumento fiscale introdotto nel 2014 allo scopo di favorire il mecenatismo culturale attraverso l’attribuzione di un credito di imposta a fronte di erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Ad oggi hanno beneficiato di tale misura 1.884 enti e oltre 15.500 mecenati, per un totale di 3.800 interventi e 464 milioni di euro raccolti su tutto il territorio nazionale. (Fonte ANCI).

 

Rimborso minore gettito IMU ai comuni interessati dal sisma 2012 delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia

È in corso di perfezionamento il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dispone il rimborso ai comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia dei minori gettiti IMU derivanti dall’esenzione riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2020.
L’ammontare delle risorse attribuite, è pari, complessivamente a 10,293 milioni di euro, che saranno attribuite a favore di n. 47 comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, a titolo di compensazione dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Di seguito i dati relativi alle quote dei rimborsi che saranno attribuiti agli enti interessati (allegato 1).

Rimborso minor gettito IMU ai comuni interessati dal sisma del 2016

Con comunicato del 24 giugno 2020, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha espresso parere favorevole sul testo del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze che attribuisce ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, un acconto sul rimborso dei minori gettiti IMU, riferiti alla prima rata semestrale 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili.
Le quote saranno attribuite, per un importo di 11.222.787,00 euro, ai comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU e TASI della prima rata semestrale 2020.
A favore del Comune di Fermo, individuato ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato attribuito l’importo di 136.120,00 euro. Di seguito i contributi spettanti agli enti per il primo semestre 2020.

Allegato A)
Allegato B)

Dalla conferenza Stato città-autonomie locali assegnate risorse ai Comuni

Nella seduta del 23 giugno 2020 della conferenza Stato-città e autonomie locali sono state raggiunte diverse intense sul riparto di ulteriori 300 milioni di euro a favore degli enti. Si tratta delle somme a ristoro delle mancate entrate che subiamo dopo il lockdown: la prima rata dell’Imu su alberghi e altre strutture ricettive, la Tosap sull’occupazione del suolo pubblico e un primo, molto parziale, acconto sull’imposta di soggiorno pari a 100 milioni”. Inoltre, la conferenza ha approvato anche l’incremento dell’indennità per amministratori dei centri con popolazione fino a 3mila abitanti.

Report della seduta del 23 giugno 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piattaforma Sistema perequativo IFEL- online l’aggiornamento FSC 2020

IFEL informa che nella sezione “Banche dati e numeri” è stata aggiornata la piattaforma dedicata alla perequazione comunale, alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard con i dati del FSC 2020.
I contenuti si rivolgono principalmente agli amministratori e agli operatori dei Comuni con l’obiettivo di facilitare la comprensione del meccanismo perequativo avviato nel 2015 nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale.
La piattaforma contiene, oltre la parte descrittiva di una serie di indicatori di tendenza sui principali determinanti del sistema perequativo con aggregazioni su base regionale, l’area riservata ai responsabili comunali che mette a disposizione i valori puntali delle variabili che concorrono a determinare i fabbisogni e le capacità fiscali standard del Comune e, quindi, il trasferimento del Fondo di solidarietà comunale.
La sezione riservata ai Comuni è visualizzabile utilizzando le credenziali già in possesso di ciascun ente, da non confondere con le credenziali personali generate in fase di registrazione al sito IFEL. Dopo avere effettuato l’accesso con le credenziali comunali, cliccando sul pulsante di “LOGIN” – visibile nell’area in alto a destra del sito – per visualizzare i dati contenuti nella piattaforma sarà sufficiente accedere alla sezione “Banche dati e numeri” e cliccare sul pulsante “Piattaforma sistema perequativo”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese di rappresentanza, i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile

Il processo di erogazione della spesa pubblica, fortemente permeato dall’aspetto giuridico, richiede, come noto, un iter procedurale articolato. È oramai pacifico ritenere che l’attività amministrativa debba essere svolta in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti (art. 1, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i).  La previsione normativa dell’articolo richiamato, costituisce specificazione del più generale principio di buon andamento-imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., che assume rilevanza anche sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Stante la preminenza del binomio legittimità-buon andamento proprio di ogni aspetto dell’attività gestoria pubblica, il “potere discrezionale” dell’ente pubblico, quale espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare, non può disattendere i connotati giuridici dei principi costituzionalmente sanciti. Peraltro, il concetto di sana gestione finanziaria utilizzato dal legislatore fa riferimento ad una gestione che non presenti irregolarità di tipo amministrativo-contabile, o illegittimità, o comunque ipotesi di spese ingiustificate che possano configurare ipotesi di danno patrimoniale per le finanze dell’ente. In tal senso, appare chiara la preminenza dell’aspetto giuridico e di conseguenza dell’esclusione della possibilità che l’azione amministrativa possa sfuggire al controllo dei giudici, e in particolare della Corte dei conti, che nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Il quadro sopra delineato assume una rilevanza maggiore laddove la mancanza di una specifica disciplina legislativa potrebbe favorire situazioni di incertezza e quindi comportamenti non proprio conformi ai principi sopra richiamati, come nel caso delle spese di rappresentanza. La materia delle spese di rappresentanza è oggetto di un’intensa attività consultiva e di controllo da parte della Corte dei conti, anche in virtù del disposto normativo, di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e s.m.i. il quale statuisce – nell’ambito di una serie di misure tese al contenimento ed al rigore della spesa pubblica – l’obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto, di cui all’art. 227 del Tuel. Al riguardo, si ricorda che l’art. 57, comma 2 del DL 124/2019 (milleproroghe), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019) ha disposto la disapplicazione, a decorrere dall’anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti su determinate voci di spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra cui quelle riferite a relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza.  Di conseguenza, ancorché sia venuto meno l’obbligo del rispetto del limite di spesa (20% della spesa sostenuta nell’anno 2019) va osservato che rimane fermo l’obbligo di certificazione della spesa, con trasmissione del relativo prospetto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente.
Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza ne ha chiarito i relativi connotati.
Da ultimo, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 63/2020/SRCPIE, a conclusione dell’istruttoria condotta sulla relazione sul rendiconto 2018 redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’organo di revisione dei conti, ha evidenziato profili di criticità in ordine alle spese di rappresentanza sostenute dal Comune per l’acquisto coppe per manifestazioni sportive.
Di seguito, riteniamo utile riportare gli indirizzi interpretativi maturati sull’argomento, come evidenziati dalla Corte dei conti nella deliberazione sopra richiama, anche in considerazione del fatto che tutt’ora permangono margini di incertezza nella qualificazione di talune spese.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte dei conti, rientrano nella nozione di spese di rappresentanza tutte quelle spese effettuate nell’ambito di attività istituzionali, poste in essere in occasione di rapporti ufficiali, ovvero in circostanze e ricorrenze la cui rilevanza, per consuetudine o per motivi di reciprocità, determini l’esigenza di una affermazione del ruolo dell’Ente e della sua presenza nel contesto sociale, sicché le spese che ne derivano appaiono ostensivamente rispondenti a ragioni di pubblico interesse, sia pure ravvisabili in un prevedibile incremento del prestigio dell’Ente o dell’Organo rappresentato.
Per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza deve sussistere, infatti, lo stretto legame con i fini istituzionali dell’ente e con la necessità del medesimo di accrescerne il prestigio verso l’esterno o ad intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti rappresentativi di altre istituzioni o formazioni. Assolvono allo scopo: gli atti di cortesia e di ospitalità, l’offerta di doni, la concessione del patrocinio da parte di autorità di vertice o esponenziali di comunità o altra forma di attività comunque rivolta all’esterno e che non sia ispirata a meri intenti di liberalità.
La definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente.
Le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).
Tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l’ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un’immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l’attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l’attività politica).
Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell’ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all’erario: quindi, necessità dell’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale. Ad ogni buon conto, la spesa di rappresentanza deve essere inserita nell’ambito della programmazione di bilancio in un apposito capitolo con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore. Al riguardo, la Sezione, nel ribadire la necessità che l’Ente inserisca le spese di rappresentanza in un apposito capitolo, intende precisare che quest’ultimo debba “…..essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili” (in tal senso, Corte dei conti, Sezione reginale di controllo per la Lombardia, n. 178/2017). I principi contabili (allegato n. 1 d. lgs n. 118/2011) prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre, una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 pubblicità). Le spese di rappresentanza, peraltro, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell’ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa deve essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all’interesse privato dei destinatari. Di tal che non può non rilevarsi come, all’esito dei chiarimenti resi, le spese sostenute non appaiano tutte adeguate, non risultando sempre comprovato il rapporto di pertinenza tra attività  dell’ente e spesa, la qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, la legittima misura e la necessaria rispondenza a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una puntuale verificabilità delle circostanze e dei motivi che le occasionarono Ciò risulta ancor più significativo atteso che le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all’evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve poter essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l’attività amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION