Art bonus: Intesa tra Ales, Anci e Credito sportivo: 20 milioni per il patrimonio culturale dei Comuni

ALES (Arte Lavoro e Servizi spa), Istituto per il Credito Sportivo e ANCI annunciano il nuovo Protocollo d’Intesa Art Bonus, con il quale si mette a disposizione dei Comuni un plafond di 20 milioni di euro per la concessione di mutui agevolati volti al completamento di interventi su beni culturali pubblici di loro appartenenza, destinatari di erogazioni liberali attraverso Art Bonus. Semplificate inoltre le condizioni di accesso al credito, soprattutto per i Comuni del Sud Italia.
I finanziamenti dovranno essere utilizzati per completare il fabbisogno finanziario necessario all’integrale realizzazione dei progetti, a condizione che questi abbiano ottenuto donazioni con Art Bonus per un importo di almeno il 51% del costo complessivo dell’Intervento. Per i Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia la soglia è ridotta al 30%. Ogni Comune potrà ottenere uno o più mutui, fino all’importo massimo di 6 milioni di euro.
I tre enti, in considerazione del difficile momento attraversato dal settore culturale a seguito della pandemia e nella consapevolezza del valore che i beni culturali pubblici rivestono per le comunità locali, sia a livello identitario sia per la capacità di attrazione turistica, hanno deciso di consolidare la collaborazione già avviata nel 2017, rafforzando l’impegno a favore dei Comuni, soprattutto in quei casi in cui l’importo delle donazioni con Art Bonus non sia sufficiente a coprire tutti i costi per la completa realizzazione degli interventi conservativi e protettivi.
“L’Art Bonus si conferma una risorsa di grande importanza per il sistema dei beni culturali italiani. Con il nuovo protocollo intendiamo rendere ancora più semplice ed efficace l’utilizzo di questo strumento e dare nuova linfa a una ripartenza che ponga le sue basi sull’immenso patrimonio artistico e culturale diffuso su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Mario De Simoni, Presidente e AD di Ales.
“L’Istituto per il Credito Sportivo è pronto ad assumersi nuove responsabilità, coerentemente con le proprie finalità, per sostenere concretamente le esigenze del sistema culturale italiano. Il primo impegno, mettendo a disposizione risorse umane e finanziarie, sarà quello di collaborare con Ales e Anci per contribuire a potenziare lo strumento Art Bonus, non solo attraverso finanziamenti a condizioni fortemente agevolate, ma anche promuovendo e raccogliendo donazioni da soggetti privati.
In questo modo intendiamo favorire lo sviluppo di progetti, l’apertura di cantieri e la ripresa di attività che potranno contribuire, attraverso la Cultura e la piena fruizione dei suoi beni pubblici, al ritorno alla normalità e alla ripartenza di tutto il Paese” ha dichiarato Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.
“I Comuni sono custodi dell’identità profonda del Paese e di ciò che lo rende unico a livello internazionale. Con il potenziamento dell’Art Bonus sarà possibile portare a conclusione interventi di salvaguardia del patrimonio culturale che ne consentano una fruizione ampia e diffusa e contribuiscano a rafforzare la capacità di attrattiva turistica delle realtà territoriali italiane” ha dichiarato Roberto Pella, Vicepresidente ANCI.
L’Art Bonus è lo strumento fiscale introdotto nel 2014 allo scopo di favorire il mecenatismo culturale attraverso l’attribuzione di un credito di imposta a fronte di erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Ad oggi hanno beneficiato di tale misura 1.884 enti e oltre 15.500 mecenati, per un totale di 3.800 interventi e 464 milioni di euro raccolti su tutto il territorio nazionale. (Fonte ANCI).

 

Rimborso minore gettito IMU ai comuni interessati dal sisma 2012 delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia

È in corso di perfezionamento il decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dispone il rimborso ai comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia dei minori gettiti IMU derivanti dall’esenzione riconosciuta agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per l’anno 2020.
L’ammontare delle risorse attribuite, è pari, complessivamente a 10,293 milioni di euro, che saranno attribuite a favore di n. 47 comuni delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, a titolo di compensazione dei minori gettiti derivanti dall’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Di seguito i dati relativi alle quote dei rimborsi che saranno attribuiti agli enti interessati (allegato 1).

Rimborso minor gettito IMU ai comuni interessati dal sisma del 2016

Con comunicato del 24 giugno 2020, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha espresso parere favorevole sul testo del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze che attribuisce ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, un acconto sul rimborso dei minori gettiti IMU, riferiti alla prima rata semestrale 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati inagibili.
Le quote saranno attribuite, per un importo di 11.222.787,00 euro, ai comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU e TASI della prima rata semestrale 2020.
A favore del Comune di Fermo, individuato ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato attribuito l’importo di 136.120,00 euro. Di seguito i contributi spettanti agli enti per il primo semestre 2020.

Allegato A)
Allegato B)

Dalla conferenza Stato città-autonomie locali assegnate risorse ai Comuni

Nella seduta del 23 giugno 2020 della conferenza Stato-città e autonomie locali sono state raggiunte diverse intense sul riparto di ulteriori 300 milioni di euro a favore degli enti. Si tratta delle somme a ristoro delle mancate entrate che subiamo dopo il lockdown: la prima rata dell’Imu su alberghi e altre strutture ricettive, la Tosap sull’occupazione del suolo pubblico e un primo, molto parziale, acconto sull’imposta di soggiorno pari a 100 milioni”. Inoltre, la conferenza ha approvato anche l’incremento dell’indennità per amministratori dei centri con popolazione fino a 3mila abitanti.

Report della seduta del 23 giugno 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piattaforma Sistema perequativo IFEL- online l’aggiornamento FSC 2020

IFEL informa che nella sezione “Banche dati e numeri” è stata aggiornata la piattaforma dedicata alla perequazione comunale, alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard con i dati del FSC 2020.
I contenuti si rivolgono principalmente agli amministratori e agli operatori dei Comuni con l’obiettivo di facilitare la comprensione del meccanismo perequativo avviato nel 2015 nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale.
La piattaforma contiene, oltre la parte descrittiva di una serie di indicatori di tendenza sui principali determinanti del sistema perequativo con aggregazioni su base regionale, l’area riservata ai responsabili comunali che mette a disposizione i valori puntali delle variabili che concorrono a determinare i fabbisogni e le capacità fiscali standard del Comune e, quindi, il trasferimento del Fondo di solidarietà comunale.
La sezione riservata ai Comuni è visualizzabile utilizzando le credenziali già in possesso di ciascun ente, da non confondere con le credenziali personali generate in fase di registrazione al sito IFEL. Dopo avere effettuato l’accesso con le credenziali comunali, cliccando sul pulsante di “LOGIN” – visibile nell’area in alto a destra del sito – per visualizzare i dati contenuti nella piattaforma sarà sufficiente accedere alla sezione “Banche dati e numeri” e cliccare sul pulsante “Piattaforma sistema perequativo”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese di rappresentanza, i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile

Il processo di erogazione della spesa pubblica, fortemente permeato dall’aspetto giuridico, richiede, come noto, un iter procedurale articolato. È oramai pacifico ritenere che l’attività amministrativa debba essere svolta in ossequio ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e da altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti (art. 1, comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i).  La previsione normativa dell’articolo richiamato, costituisce specificazione del più generale principio di buon andamento-imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., che assume rilevanza anche sul piano della legittimità (non della mera opportunità) dell’azione amministrativa. Stante la preminenza del binomio legittimità-buon andamento proprio di ogni aspetto dell’attività gestoria pubblica, il “potere discrezionale” dell’ente pubblico, quale espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare, non può disattendere i connotati giuridici dei principi costituzionalmente sanciti. Peraltro, il concetto di sana gestione finanziaria utilizzato dal legislatore fa riferimento ad una gestione che non presenti irregolarità di tipo amministrativo-contabile, o illegittimità, o comunque ipotesi di spese ingiustificate che possano configurare ipotesi di danno patrimoniale per le finanze dell’ente. In tal senso, appare chiara la preminenza dell’aspetto giuridico e di conseguenza dell’esclusione della possibilità che l’azione amministrativa possa sfuggire al controllo dei giudici, e in particolare della Corte dei conti, che nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Il quadro sopra delineato assume una rilevanza maggiore laddove la mancanza di una specifica disciplina legislativa potrebbe favorire situazioni di incertezza e quindi comportamenti non proprio conformi ai principi sopra richiamati, come nel caso delle spese di rappresentanza. La materia delle spese di rappresentanza è oggetto di un’intensa attività consultiva e di controllo da parte della Corte dei conti, anche in virtù del disposto normativo, di cui all’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e s.m.i. il quale statuisce – nell’ambito di una serie di misure tese al contenimento ed al rigore della spesa pubblica – l’obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto, di cui all’art. 227 del Tuel. Al riguardo, si ricorda che l’art. 57, comma 2 del DL 124/2019 (milleproroghe), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019) ha disposto la disapplicazione, a decorrere dall’anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti su determinate voci di spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, tra cui quelle riferite a relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza.  Di conseguenza, ancorché sia venuto meno l’obbligo del rispetto del limite di spesa (20% della spesa sostenuta nell’anno 2019) va osservato che rimane fermo l’obbligo di certificazione della spesa, con trasmissione del relativo prospetto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto dovrà essere pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente.
Pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza ne ha chiarito i relativi connotati.
Da ultimo, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 63/2020/SRCPIE, a conclusione dell’istruttoria condotta sulla relazione sul rendiconto 2018 redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’organo di revisione dei conti, ha evidenziato profili di criticità in ordine alle spese di rappresentanza sostenute dal Comune per l’acquisto coppe per manifestazioni sportive.
Di seguito, riteniamo utile riportare gli indirizzi interpretativi maturati sull’argomento, come evidenziati dalla Corte dei conti nella deliberazione sopra richiama, anche in considerazione del fatto che tutt’ora permangono margini di incertezza nella qualificazione di talune spese.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte dei conti, rientrano nella nozione di spese di rappresentanza tutte quelle spese effettuate nell’ambito di attività istituzionali, poste in essere in occasione di rapporti ufficiali, ovvero in circostanze e ricorrenze la cui rilevanza, per consuetudine o per motivi di reciprocità, determini l’esigenza di una affermazione del ruolo dell’Ente e della sua presenza nel contesto sociale, sicché le spese che ne derivano appaiono ostensivamente rispondenti a ragioni di pubblico interesse, sia pure ravvisabili in un prevedibile incremento del prestigio dell’Ente o dell’Organo rappresentato.
Per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza deve sussistere, infatti, lo stretto legame con i fini istituzionali dell’ente e con la necessità del medesimo di accrescerne il prestigio verso l’esterno o ad intrattenere necessarie pubbliche relazioni con soggetti rappresentativi di altre istituzioni o formazioni. Assolvono allo scopo: gli atti di cortesia e di ospitalità, l’offerta di doni, la concessione del patrocinio da parte di autorità di vertice o esponenziali di comunità o altra forma di attività comunque rivolta all’esterno e che non sia ispirata a meri intenti di liberalità.
La definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, di promozione dell’immagine o dell’attività dell’ente.
Le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa (ex multis, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).
Tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l’ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un’immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l’attività dell’ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l’attività politica).
Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell’ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all’erario: quindi, necessità dell’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa, della necessaria rigorosa giustificazione e documentazione nonché della rendicontazione in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e le circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale. Ad ogni buon conto, la spesa di rappresentanza deve essere inserita nell’ambito della programmazione di bilancio in un apposito capitolo con individuazione delle risorse da destinare a tale attività, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore. Al riguardo, la Sezione, nel ribadire la necessità che l’Ente inserisca le spese di rappresentanza in un apposito capitolo, intende precisare che quest’ultimo debba “…..essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili” (in tal senso, Corte dei conti, Sezione reginale di controllo per la Lombardia, n. 178/2017). I principi contabili (allegato n. 1 d. lgs n. 118/2011) prevedono, infatti, che il sistema di bilancio sia comprensibile (principio n. 5, veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), presentando una chiara classificazione delle voci a rafforzamento e presidio del principio di veridicità delle scritture contabili. Inoltre, una classificazione veritiera consente la comparabilità e verificabilità nel tempo delle poste contabili (principio n. 12 comparabilità e verificabilità) ed assolve compiutamente alla funzione informativa nei confronti degli utilizzatori interni ed esterni dei documenti contabili (principio n. 15 pubblicità). Le spese di rappresentanza, peraltro, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell’ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa deve essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all’interesse privato dei destinatari. Di tal che non può non rilevarsi come, all’esito dei chiarimenti resi, le spese sostenute non appaiano tutte adeguate, non risultando sempre comprovato il rapporto di pertinenza tra attività  dell’ente e spesa, la qualificazione del soggetto destinatario rispetto alla spesa, la legittima misura e la necessaria rispondenza a rigorosi criteri di ragionevolezza esplicati attraverso una puntuale verificabilità delle circostanze e dei motivi che le occasionarono Ciò risulta ancor più significativo atteso che le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all’evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà deve poter essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l’attività amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

ICS, nuovi finanziamenti per l’impiantistica sportiva degli enti territoriali

L’Istituto di credito sportivo ha annunciato che sono ripartiti i finanziamenti a tasso zero a sostegno dell’impiantistica sportiva degli Enti Territoriali: “Sport Missione Comune” e “Comuni in Pista”, i bandi realizzati in collaborazione con l’ANCI, ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune”, la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico.
Attraverso misure straordinarie per le imprese sportive, l’Istituto intende fornire strumenti in grado di dare la spinta utile alla ripartenza e offrire un importante supporto finanziario a tutti i Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni che vogliono investire nello Sport.
È possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. 200 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso fino a 20 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2020. Il nuovo mutuo denominato “Sport Verde Comune” è destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli enti locali che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di € 500.000,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CNDCEC, due quaderni in consultazione a supporto dei Revisori degli Enti locali

Il gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, area di delega “Economia degli Enti locali”, ha realizzato due Quaderni (in consultazione dal 15 giugno) a supporto dei revisori degli Enti locali, fornendo uno strumento semplice, ma puntuale nell’affrontare i molteplici controlli che la funzione impone.
Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento.
Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto. Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative. Si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo – non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall’esperienza professionale. I soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni entro il 14 luglio 2020 a consultazione@commercialisti.it

Edilizia scolastica leggera, pronti 330 milioni di euro dai fondi PON

Pronti 330 milioni per l’edilizia scolastica ‘leggera’ in vista della ripresa di settembre. Si tratta di fondi PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione nei prossimi giorni attraverso un avviso pubblico, che sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero, per il finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da covid-19. Nel frattempo, al fine di velocizzare le procedure amministrative di accesso ai finanziamenti, tutti gli Enti locali interessati (che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23) possono procedere alla fase di registrazione e di accreditamento dal 12 al 19 giugno 2020.
Al link https://www.istruzione.it/pon/avviso_edilizia.html è disponibile il manuale accreditamento e invio candidature firmate” (Pubblicazione del 17 aprile 2020) in cui sono riepilogati, anche visivamente, i passaggi da seguire e la documentazione da allegare per completare regolarmente la registrazione e l’accreditamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità Enti locali, domande al via

Da domani, 15 giugno, e fino al 7 luglio 2020 gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome, che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, potranno richiedere a Cassa Depositi e Prestiti l’Anticipazione di Liquidità straordinaria a valere su risorse statali da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Si ricorda che ai sensi del comma 9 dell’art. 116 del decreto, le anticipazioni potranno essere utilizzate dagli Enti anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7‐bis a 7‐novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali (estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020).
Il Fondo, istituito dall’art. 115 del Decreto, ha una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, ed è distinto in due sezioni dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) Sezione A per gli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (8 miliardi di euro); ii) Sezione B per le regioni e le province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (4 miliardi di euro). La Sezione A volta ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).
Gli enti locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL, le regioni e le province autonome (per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari), previa deliberazione di Giunta, potranno presentare alla CDP la Domanda di anticipazione A (allegato 1 della convenzione), sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel caso in cui l’Anticipazione A sia destinata all’estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, la domanda dovrà essere corredata da un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Dichiarazione PCC). Ciascun Ente potrà presentare una sola Domanda di Anticipazione A e non saranno ritenute ammissibili domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande già presentate. L’anticipazione potrà essere destinata anche al pagamento di debiti fuori bilancio, previo riconoscimento e finanziamento (in termini di competenza) da parte del Consiglio.
L’Anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste presentate e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione A siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue potranno essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.
L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi (ad un tasso fisso dell’1,226% annuo), con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento.
Entro il trentesimo giorno successivo all’erogazione dell’anticipazioni, è fatto obbligo per gli enti procedere all’estinzione dei debiti. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine predetto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. n. 165/2001. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verificherà, attraverso la PCC, l’avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, potrà chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6 dell’art. 116 del DL 34/2020.

Allegati:

Procedura per Comuni, Città Metropolitane e Province
Procedura per Regioni e Province autonome
PCC, Guida alla compilazione della dichiarazione di Anticipazione di Liquidità

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION