Il Comune non può concedere lo scomputo degli oneri di costruzione

Con deliberazione della Corte dei conti, Sez. Abruzzo con deliberazione n. 130/2020, nel rispondere ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di scomputare, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione che il privato dovrà versare al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha evidenziato che è da escludere che l’Ente possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.
Difatti, il DPR n. 380 del 2001, T.U. dell’edilizia, prevede tale possibilità esclusivamente per gli oneri di urbanizzazione, ammettendo la sostituzione della prestazione pecuniaria con la realizzazione di opere che il Comune deve realizzare con le predette somme (art. 16, comma 2), sia che si tratti di opere di urbanizzazione primaria (art. 4, L. n. 847 del 1964) sia che si tratti di quelle di urbanizzazione secondaria (art. 44, L. n. 865 del 1971). Nulla dispone per i costi di costruzione previsti dall’art. 16, primo comma. La Corte ricorda come tale convincimento trovi sostegno anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8919 del 31 dicembre 2019 che, muovendo dalla considerazione che il legislatore non prevede la possibilità di scomputare anche il costo di costruzione, ma i soli oneri di urbanizzazione, sottolinea che il mancato espresso divieto non assume un rilievo decisivo in quanto “allorché il legislatore detta una disciplina per una specifica fattispecie, ciò conduce implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad altre e diverse ipotesi non menzionate”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di effettuare lo scomputo ha natura derogatoria rispetto all’obbligo della “corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, laddove l’espressione “corresponsione” rimanda, con ogni evidenza, ad una dimensione monetaria del pagamento, che, del resto, costituisce l’ordinaria forma di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Inoltre, la disposizione delinea, in sostanza, un’eccezione alla regula juris generale per cui i debiti tributari o, comunque, regolati da norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta: in ragione di tale natura eccezionale, la disposizione non è applicabile oltre i casi ed i tempi in essa previsti (cfr. art. 14 preleggi), giacché non riflette né veicola un principio generale, ma, al contrario, vi deroga”. Il contributo di cui all’art. 16, comma 1, del T.u., ha natura di corrispettivo di diritto pubblico e configura una prestazione patrimoniale imposta”. Veste, pertanto, i panni del credito di diritto pubblico, che per sua natura è indisponibile per il soggetto impositore, non solo in ordine all’an ed al quantum (ossia alla fase genetica), ma anche in ordine al quomodo (ossia alla fase esecutiva o, che dir si voglia, solutoria)”. Precisa, infine, il Consiglio di Stato che l’espressione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” del comma 2 dell’art. 16 del T.u. in materia di edilizia “non dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire pattiziamente forme di adempimento alternative a quella monetaria, ma deve intendersi unicamente riferita alle modalità strettamente afferenti alla concreta esecuzione delle opere in questione (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, ecc.)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concessione della gestione di aree pubbliche ad un soggetto privato

La concessione della gestione di aree pubbliche ad un privato, nell’ambito della quale è attribuito a questi il diritto di sfruttamento economico del bene pubblico stesso, si ascrive nella fattispecie della concessione di servizi, disciplinata, nel caso di specie, dal combinato disposto dell’art. 30 d.lgs. 163/2006 e del regolamento comunale citato, che impone l’individuazione del concessionario all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica. È quanto stabilito dall’ANAC, con delibera n. 431 del 13 maggio 2020. L’Autorità ha chiarito che debba ritenersi esclusa l’operatività dell’art. 20 del d.lgs. 50/2016 quando il privato che realizzi l’opera ne riceva un’utilità (cfr. Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016). Nel caso di specie, l’utilità è desumibile dall’art. 8 co. 2 della convenzione, secondo cui “per far fronte agli oneri economici connessi ai detti obblighi, il Promotore ha diritto” ai proventi derivanti da attività, eventi, ed iniziative presso il Garden center e presso il parco di Piazza omissis nonché dalla gestione del chiosco all’interno del Garden center e di quello presso il parco di Piazza omissis. Peraltro, l’art. 20 invocato dal Comune di omissis condurrebbe ad applicare, anziché che ad escludere, le regole in materia di evidenza pubblica almeno nei tratti essenziali, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 50/2016
Tanto chiarito, può però effettivamente dubitarsi dell’applicabilità del codice dei contratti agli interventi da eseguirsi, secondo quanto previsto in convenzione, sulle aree di proprietà del promotore. In proposito, infatti, anche la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità anche dell’art. 32, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 163 del 2006 in caso di esercizio dello ius aedificandi del privato (TAR Puglia, 30/1/2009 n. 157).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, pubblicate le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 90 del 15 aprile 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie complessive regionali relative all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, suddivise per Comuni e/o Unioni di Comuni e Province e Città metropolitane, il cui importo complessivo assegnato risulta essere di poco superiore ai 96 milioni di euro. Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.
Con successivo decreto del Ministero avverrà la formale ammissione degli interventi a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 111 e cioè nel rispetto degli importi massimi stabiliti per ciascuna Regione (demarcati negli elenchi dalla linea rossa). Gli enti rientranti nel finanziamento riceveranno nei prossimi giorni le Linee guida contenenti le indicazioni operative.

Allegati:

Allegato A – Graduatoria Comuni
Allegato B – Graduatoria Province

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo Progettazione Opere Prioritarie

È pubblicato il Decreto ministeriale n. 594 del 23 dicembre 2019 che ripartisce le risorse, pari a 30 milioni di euro, reintegrate per l’annualità 2019 e permette l’utilizzo dei residui del triennio 2018-2020 pari a circa 8,864 milioni di euro. Dal 5 giugno 2020 e fino al giorno 4 agosto 2020 le 16 Autorità di Sistema Portuale, le 14 Città Metropolitane e i 37 Comuni capoluogo di Regione  o di P.A. e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare la proposta per accedere alle risorse assegnate dal DM 594/2019 e quelli, tra gli stessi Enti beneficiari,  che non abbiano fatto richiesta dal 10 agosto 2019 al 7 novembre 2019 per gli stanziamenti assegnati dal DM 171/2019 possono inviare l’istanza integrata con le risorse aggiuntive.
Il Fondo è destinato a finanziare “la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nonché la project review delle infrastrutture già finanziate”; le risorse assegnate sono destinate alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani, di progetti attuativi degli stessi e di progetti relativi ad opere portuali. È facoltà degli Enti beneficiari che non abbiano presentato l’istanza per accedere alle risorse stanziate con il DM n. 171/2019 per il triennio 2018-2020 entro i termini stabiliti dal DD 8060/2019 o che, in quella presentata, abbiano fatto richiesta solo di parte del finanziamento di inviare la proposta integrata con le risorse aggiuntive di cui al DM 594/2019.
Le risorse assegnate ai beneficiari, pari a euro 30.000.000,00 per l’anno 2019, sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, alla project review delle infrastrutture già finanziate ed alla predisposizione dei PUMS e dei PSM ed alla progettazione di  interventi previsti nei precedenti piani e di interventi relativi alle infrastrutture portuali, così come definito nel Decreto Ministeriale  n. 594 del 23 dicembre 2019.
Inoltre sono disponibili, per le stesse finalità, i residui non utilizzati ammontanti a euro 8.863.803,52 relativi alle annualità 2018-2019-2020 già ripartiti come da Allegato 1 al DM 171/2019 tra gli Enti Beneficiari che non ne hanno fatto richiesta a suo tempo.
La disponibilità del Fondo reintegrato con DMT n. 195790 dell’8 ottobre 2019 è pari a euro 29.880.000,00 per l’anno 2019 oltre a euro 8.828.348,30 di residui triennio 2018-2020 al netto dello 0,4% accantonato per le attività di supporto ed Assistenza Tecnica per la gestione dello stesso.
Le risorse reintegrate per l’anno 2019 sono così ripartite:

  • Euro 8.537.000 per le Autorità di sistema portuale;
  • Euro 4.269.000 per le Città metropolitane;
  • Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane;
  • Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

L’accesso al finanziamento avviene mediante l’invio della proposta all’indirizzo PEC: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e per conoscenza all’indirizzo PEC: fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it a partire dal giorno 05/06/2020 e fino al giorno 04/08/2020 (sessantesimo giorno dalla data successiva alla pubblicazione del presente decreto).
Le proposte DEVONO essere presentate utilizzando gli allegati messi a disposizione sul sito del MIT e secondo le modalità indicate dal DM 594/2019 e dal DD 8060/2019. Per la data/ora di presentazione telematica della proposta fa fede quella di invio da parte dell’Ente beneficiario.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La liquidazione degli incentivi tecnici

Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva sorge alle condizioni previste normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. L’omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l’azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare. Pertanto, stabilite le regole per la remunerazione delle attività espletate dai dipendenti per la ripartizione degli incentivi tecnici, in modo conforme ai criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata poi confluiti nel regolamento formalmente approvato dall’ente, eventuali ritardi per il completamento delle opere pubbliche non possono influire sui compensi maturati, potendo in questo caso i dipendenti rivolgersi al giudice ordinario per chiedere soddisfazione del salario accessorio non ricevuto, trattandosi di far valere un loro diritto soggettivo, stante la natura retributiva dei citati incentivi. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 28 maggio 2020, n. 10222.
In merito alla natura dell’emolumento ed ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nell’affermare che l’incentivo ha carattere retributivo ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione di carattere retributivo, allorquando gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l’esigibilità del credito si realizza solo con l’emissione del mandato di pagamento, è stato affermato dalla Corte di Cassazione solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l’inadempimento dell’amministrazione rispetto ad un’obbligazione già scaduta. Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che «gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l’interessato per un periodo di tempo incongruo» (Corte Cost. n. 154/1992).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, sindaci e presidenti di province commissari straordinari

La Camera dei Deputati ha approvato il 4 giugno, con 305 voti favorevoli e 221 voti contrari, la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, sub-emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” nel testo identico a quello approvato dal Senato.
L’art. 7-ter, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari (di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del DL 32/2019), ivi inclusa la deroga a numerose norme del codice dei contratti pubblici (comma 1).
Si prevede una procedura semplificata per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (comma 3).
Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l’esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la relazione tecnica sottolinea che la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.
La norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio – e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa – si pone l’obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di riqualificazione scolastica. Tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese di parte capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell’indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti.

Si ricorda che l’art. 4, del DL 32/2019, decreto sblocca cantieri, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori. I Commissari straordinari sono individuabili anche nell’ambito delle Società a prevalente capitale pubblico. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i 12 Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (comma 2). Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l’esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all‘Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Testo dell’art. 7-ter DL 22/2020
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2.I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3.Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4.I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Codice degli appalti, legittima la norma sugli affidamenti in house

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 100/2020 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all’art. 76 Cost. Il T.A.R. Liguria aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato. Tale disposizione, secondo i giudici amministrativi, sarebbe contraria al divieto di gold plating, il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie, previsto in linea generale dalla legge di stabilità 2012 e richiamato dalla delega appalti.
Nello specifico il Tar, aveva ripercorso l’evoluzione normativa dell’istituto dell’in house providing (di matrice europea), dando atto che, oggi, detto istituto non configura affatto un’ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all’ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica. Giudizio che l’Ente esprime in un momento ex ante l’affidamento nella relazione ex art 34 del DL 179/2012 che– diversamente dall’art. 192 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – non contiene alcun riferimento alle ragioni del mancato ricorso prioritario al mercato, che sono ultronee rispetto all’istituto dell’in house.

ANAC, semplificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici

L’ANAC, in vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.
Nello specifico, l’ANAC reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione – contenuta nel Codice – di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell’inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini.
Per tali ragioni l’ANAC ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse con competenze specifiche.
L’ANAC suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara.
Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l’Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, ad avviso dell’Autorità sono le seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti.

Garanzie finanziarie, suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Ivass, Banca d’Italia, Anac e Agcm hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.
Nel mercato italiano di queste garanzie, infatti, sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell’escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.
Un’attenta attività di controllo prima di accettare garanzie, svolta dalle Pubbliche Amministrazioni seguendo i suggerimenti formulati dalle Autorità, può evitare di perderne la protezione o di incorrere in contenziosi e contestazioni. Vari i suggerimenti forniti: come accertare se la garanzia è rilasciata da un soggetto legittimato, le modalità per capire se la garanzia prospettata è falsa, le verifiche che è opportuno svolgere sulla solidità finanziaria del garante, la conformità delle condizioni contrattuali a quanto previsto dalla normativa e/o dal bando di gara.
Questi suggerimenti sono utili anche per i privati che richiedono il rilascio di garanzie a beneficio della pubblica amministrazione o di altri privati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION