Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, Indicatori Fisici

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 25 maggio 2021, rende noto che con riferimento ai contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021), gli enti interessati (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia e comuni
capoluogo di provincia o sede di città metropolitana) possono completare la richiesta di finanziamento quantificando i nuovi indicatori fisici specifici riferiti all’efficientamento energetico e alla superficie complessiva dell’intervento in mq, che costituiscono elementi essenziali per la compilazione delle istanze. I Comuni che hanno presentato istanze precedentemente alla data del 25 maggio o in assenza degli indicatori fisici valorizzati, devono integrare, sul sistema BDAP- MOP, le informazioni relative a suddetti indicatori fisici, riferendosi ai CUP per cui si è presentata l’istanza. Per le istanze ex novo, i dati degli indicatori fisici devono essere inseriti sul sistema BDAP MOP precedentemente o contestualmente alla presentazione dell’istanza. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021.
Come previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021, i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale attraverso interventi di:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile.

In linea con le finalità del bando, i progetti candidati devono altresì tenere in considerazione la riduzione del consumo di suolo, privilegiando interventi che non occupino spazi liberi o che, laddove non sia possibile, prevedano un saldo zero (ripristino spazi a verde per la quota occupata). In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può riguardare opere per le quali risulti già avviata la procedura di affidamento in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

PNRR, La scheda di sintesi delle misure per province, regioni e comuni

Per facilitare per quanto possibile la conoscenza e la comprensione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l’UPI ha predisposto le schede di sintesi espressamente dedicate alle misure previste per Regioni, Province e Comuni. L’UPI ha seguito attivamente il lavoro di costruzione e definizione del PNRR partecipando ai tavoli del Governo fin dall’agosto scorso, e intervenendo nelle occasioni di confronto con il Parlamento, nelle audizioni che si sono svolte sia alla Camera dei Deputati che in Senato . Un percorso molto complesso, per la strategicità che questo Piano avrà per la ripresa economica e sociale di tutto il Paese, in cui UPI con determinazione ha rimarcato la necessità di individuare strumenti accessibili e funzionali per tutti i territori.
Tra le misure espressamente dedicate alle funzioni chiave delle Province vi sono:
– fondi per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole secondarie superiori;
– fondi per la messa in sicurezza della viabilità delle aree interne.
Per quanto riguarda gli investimenti sulla viabilità, poiché questi non possono essere finanziati attraverso il Recovery Fund, il Ministro dell’Economia ha preso un impegno formale ad inserire nella prossima manovra di bilancio fondi per un piano pluriennale espressamente dedicati alla rete viaria provinciale.
Oltre a questi fondi, il Piano contiene alcune missioni, come quelle dedicate alla cultura, al turismo, al contrasto del dissesto idrogeologico, all’economia circolare dei rifiuti. La maggior parte di questi fondi, infatti, sarà assegnato attraverso bandi (nazionali o regionali). L’attuazione del Piano, infatti, vedrà un forte protagonismo degli enti locali, che dovranno essere pronti anche a livello organizzativo e da questi decreti potranno discendere importanti passi in avanti per potenziare le capacità amministrative delle Province anche per supportare al meglio i piccoli e medi comuni del territorio (fonte Upi).

 

Dal Mims 115 milioni per la progettazione di opere prioritarie

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il decreto che mette a disposizione di Comuni, Città Metropolitane e Autorità di sistema portuale una cifra pari a 107 milioni per la progettazione di opere, di contenuto strategico e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale. Il provvedimento stabilisce per il triennio 2021-2023 la destinazione delle risorse e la loro ripartizione. Ai 107 milioni si aggiungono ulteriori 8 milioni provenienti da residui degli anni 2019 e 2020: fondi che non sono stati utilizzati e che ora vengono messi a disposizione delle amministrazioni in grado di progettare.
Le risorse, nel complesso 115 milioni, sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla project review delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei mobility manager scolastici.
Gli Enti beneficiari dei fondi sono 14 Città Metropolitane, 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane, 37 Comuni capoluogo di Regione o Provincia autonoma e Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i Comuni di Milano, Roma, Palermo, Piacenza, Livorno e Matera. Dal 15 giugno 2021 queste amministrazioni potranno accreditarsi sulla piattaforma informatica predisposta da Cassa Depositi e Prestiti Spa e accessibile dal sito web del Ministero per presentare la proposta di ammissione al finanziamento statale dei piani o dei progetti. Per le Autorità Portuali, anch’esse beneficiarie dei fondi per la progettazione, sarà emanato uno specifico provvedimento per il riparto delle risorse, sentita la conferenza di coordinamento delle Autorità portuali.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Sostegni, sintesi delle novità per gli enti locali

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Tra le diverse misure previste segnaliamo

Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici
L’articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Si differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta “rottamazione-ter”, della “rottamazione risorse proprie UE” e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Si stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto
L’articolo 6-sexies, introdotto al Senato, esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.

Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per € 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità
I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 23, introdotti durante l’esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l’attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

Contributi ai Comuni per l’individuazione di sedi di seggi elettorali diverse dagli edifici scolastici
L’articolo 23-bis istituisce un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l’anno 2021) per erogare contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.

Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai borghi
L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19.

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi
L’articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2). Durante l’esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3- bis. Esso stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 – ai fini del pagamento delle imposte in oggetto – deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021.

Concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
L’articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista.

Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19
L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020). L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

Trasporto pubblico locale
L’articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l’assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19.

Utilizzo avanzi di amministrazione per spese correnti per emergenza COVID-19
L’articolo 30, comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all’anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali
L’articolo 30, comma 3, modifica termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la restituzione da parte degli enti interessati dovrà avvenire entro il 28 agosto 2021, cioè entro 180 giorni, e non 60, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta 1° marzo 2021.

Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva
L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato

Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido
Il comma 6 dell’articolo 30 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani – Impianti sportivi comunali
L’articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.

Centri estivi e povertà educativa
Il comma 6-quater dell’articolo 30, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la poverta’ educativa e ad incrementare le opportunita’ culturali e educative dei minori.

Proroga di termini per la delibera del piano di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali
L’articolo 30, commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dispone il rinvio di un termine nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 11-bis dell’articolo 30 in ragione della emergenza Covid-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, rinvia al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data.

Immobili dismessi pubblica amministrazione
L’articolo 30, commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.

Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’articolo 30-bis, introdotto dal Senato, estende la facoltà, concessa alle regioni e agli enti locali dall’articolo 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, invece del solo 2020 previsto dall’articolo 107-bis vigente.

Incremento del Fondo salva-opere
L’articolo 30-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 e modifica la disciplina relativa all’istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riforestazione urbana, tempo fino al 20 luglio per la presentazione dei progetti

Il Ministero della Transazione Ecologica rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico sul “Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana” (come previsto dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2020), con il quale è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all’impianto.
Sono stati stanziati euro 18 milioni per l’anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria.
Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Contributi asili nido e scuole dell’infanzia, presentazione domande entro il 21 maggio 2021

Si ricorda che con DM interno del 22 marzo 2021, pubblicato in G.U. n. 78 del 31-3-2021 è stato approvato l’avviso pubblico concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai
comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.
Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 700 milioni di euro, per il quinquennio 2021-2025.
Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia. Ciascun ente locale può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all’art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico. Gli enti locali possono partecipare anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso è necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono inviare la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione nell’apposita pagina dedicata all’edilizia scolastica del sito internet del Ministero dell’istruzione al entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 21 maggio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Demolizione opere abusive, dal 15 maggio al via le nuove domande on line

Dalle ore 12:00 del 15 maggio 2021 alle ore 12:00 del 15 giugno 2021 si svolgerà la seconda campagna per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive. I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020. I Comuni potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.
I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
Ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, le Faq ministeriali

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Faq relativa all’utilizzo del contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021). In merito a come e dove presentare l’istanza di finanziamento, il Ministero chiarisce che con dm del 2 aprile 2021, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L’accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011.Effettuando l’accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza di finanziamento.
In particolare il Comune, attraverso la piattaforma:
– seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate nell’allegato al presente comunicato;
– fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
– al termine dell’inserimento dei dati:
a) valida l’istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
b) scarica il file pdf della bozza di istanza;
c) verifica la correttezza dei dati inseriti;
firma digitalmente il file.
– carica il file dell’istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
– esegue la trasmissione dell’istanza firmata.

Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza, la piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021 giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario. È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l’ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: spetta al RUP escludere dalla gara le imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientra nella competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), e non della Commissione giudicatrice, disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. Il TAR Campania, Sezione II, 5 maggio 2021, con sentenza n. 3015, nel ribadire quanto già espresso in diverse pronunce dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760) evidenzia che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Istituto Credito Sportivo, Bando Cultura Missione Comune 2021

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato per l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di euro di contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito Sportivo o altra banca appositamente convenzionata.
Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva. A titolo esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.
Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 35 milioni di euro di mutui.
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, a partire dalle ore 10,00 del 10/05/2021 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2021.
Le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni.
Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni se relative esclusivamente o prevalentemente ad interventi prioritari.
Sono considerati interventi prioritari l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, l’adeguamento alla normativa antisismica, il recupero di beni demaniali o confiscati alla criminalità, il recupero del patrimonio culturale non fruibile prima dell’intervento ammesso a contributo, la digitalizzazione, gli interventi in Partenariato Pubblico Privato.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni.
Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale e sarà esaminata con procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
I progetti, definitivi o esecutivi, e gli interventi, per essere ammessi a contributo devono essere muniti di tutte le dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e atti analoghi previsti dalla normativa di settore.
L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:
– 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
– 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata;
– 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni.
La misura massima di tasso di interesse agevolabile con il contributo per il totale abbattimento o per l’abbattimento al 90% è quella prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2020 per le durate di 15, 20 e 25 anni.
I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:
– la realizzazione diretta delle opere;
– il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi regionali, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Contributi per investimenti, Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, ecc.);
– l’erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 anche nell’ambito dei partenariati speciali attivati ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs. 50/2016 (fonte ICS).