Valutazione delle opere e degli investimenti di competenza del MIMS

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha pubblicato sul sito il Documento “Un approccio multidimensionale per la valutazione delle opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”, per avviare la consultazione pubblica.
Osservazioni, contributi e proposte dovranno essere inviati entro le ore 10:00 del 20 ottobre all’indirizzo email: unitadimissione.pnrr@mit.gov.it

Il Documento descrive l’approccio metodologico che il Mims vuole adottare per considerare, nell’ambito del processo decisionale, le diverse dimensioni che identificano la sostenibilità di un’infrastruttura in termini economici, ambientali, sociali e istituzionali. Il modello di scoring predisposto, descritto nel dettaglio nel documento, è stato sviluppato in coerenza con le migliori pratiche internazionali e sarà utilizzato nel processo decisionale di selezione dei progetti o dei programmi di investimento del Ministero nei diversi settori di competenza.

Il Documento in consultazione online si inserisce all’interno della strategia del Ministero, perseguita sin dall’insediamento del Governo, per la definizione di un modello di sviluppo più resiliente, inclusivo e sostenibile, anche attraverso l’introduzione – all’interno dei processi di programmazione delle infrastrutture e delle scelte politiche – di elementi innovativi e sistemici, in linea con le buone pratiche e con l’Agenda 2030 dell’Onu e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Al termine della valutazione delle osservazioni pervenute, il Documento verrà ufficialmente approvato e adottato con Decreto del Ministro, analogamente a quanto già avvenuto per le linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche per i settori ferroviario, stradale, idrico e del trasporto rapido di massa, le Linee guida sulla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) e le Linee guida sullo svolgimento del Dibattito Pubblico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: cause di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 12-10-2022 il decreto del MEF del 28 settembre 2022 che individua limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

La violazione, di cui ai punti precedenti, si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

La violazione grave è considerata non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Tali violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La redazione PERK SOLUTION

Incarichi di collaudo, ai dipendenti non vanno gli stessi compensi di professionisti esterni

Gli incarichi di collaudo conferiti ai dipendenti non possono essere retribuiti secondo le tariffe professionali di ingegneri e architetti, neanche se decurtati del 50%. L’attività affidata al personale interno è premiata esclusivamente con il meccanismo degli incentivi che si aggiunge alla ordinaria retribuzione e non può superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Lo ha stabilito l’Anac nella delibera n. 453 del 5 ottobre 2022 con cui ha richiamato un consorzio piemontese che, in un apposito regolamento per l’affidamento interno dei collaudi, ha previsto il riconoscimento di emolumenti assimilabili ai compensi dovuti ai professionisti.

In riferimento alla modalità di remunerazione degli incarichi di collaudo conferiti ai dipendenti, l’Autorità non ritiene coerente con il principio di economicità del codice appalti il riconoscimento di compensi calcolati secondo le tariffe professionali, seppure decurtati del 50%. Tradiscono il principio di economicità anche i compensi a favore dei dipendenti del consorzio per l’attività di commissario di gara, in aggiunta alla normale retribuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: gara nulla se manca la clausola della revisione dei prezzi

L’ANAC, con atto del Presidente del 28 settembre 2022, ha richiamato un Ente ad un maggiore rigore nell’indizione delle gare per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi approvate nell’ultimo periodo a fronte degli aumenti eccezionali dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. Nella nota vengono rilevate illegittimità e criticità nel bando di gara per la ristrutturazione della rete idrica, ricordando che per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023 le stazioni appaltanti sono tenute all’inserimento della clausola di revisione dei prezzi prevista dal decreto sostegni ter. Inoltre per le gare avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto aiuti, il 15 luglio 2022, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021 incrementati fino al 20%.

Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha applicato il prezzario regionale aggiornato né previsto la clausola di revisione dei prezzi. In seguito ai rilievi dell’Ance, all’intervento del dipartimento regionale controllo contratti pubblici e all’avvio dell’istruttoria dell’Anac, l’azienda ha deciso di annullare la gara.

L’Anac prende atto dell’annullamento ma conferma i profili di illegittimità. In primo luogo per l’assenza della clausola di revisione dei prezzi, già in vigore alla data di indizione della gara di appalto. Poi per il mancato aggiornamento dei prezzi previsto dal decreto aiuti secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 con l’incremento fino al 20%. Il tempestivo intervento dell’Anac ha contribuito a procedere in tempo utile all’annullamento dell’intera procedura di gara evitando la protrazione delle irregolarità e l’acquisizione di offerte non congrue foriere di possibili contenziosi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il componente della commissione giudicatrice non può essere anche collaudatore dell’opera

C’è incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera. Lo afferma l’Anac in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara.

Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce la differenza tra migliorie e varianti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, allorquando si applichi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliorie e varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. C.d.S., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; 20 febbraio 2014, n. 819; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Sez. V, 18 febbraio 2018, n. 1097; 21 giugno 2021, n. 4754).

La proposta migliorativa consiste in una soluzione tecnica che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investe singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. È quanto evidenziato dal Consiglio, Sezione V,  con sentenza 21 settembre 2022, n. 8123.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti: Le linee guida ANAC per la qualificazione

Con deliberazione n. 441 del 28 settembre 2022 l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Il documento individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture. La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Le linee guida individuano tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Anac effettuerà a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle Linee Guida Anac

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. A chiarirlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con una Nota del Presidente approvata dal Consiglio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato, Anac emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio

L’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, per l’adozione definitiva.

La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato. Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.

Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

 

La redazione PERK SOLUTION