Nuova procedura di estrazione dei revisori durante il periodo dell’emergenza da COVID – 19

Con comunicato del 25 marzo 2020, il Ministero dell’Interno delinea la nuova procedura di estrazione dei revisori dall’elenco per uniformare le attività delle Prefetture in modo da garantire, fino a cessata emergenza, criteri di trasparenza, pubblicità e tracciabilità anche nelle operazioni svolte attraverso il lavoro agile.

Pertanto, ciascuna Prefettura, ricevuta la richiesta dell’ente locale per l’effettuazione dell’estrazione dei revisori, dovrà:

  • dare notizia sul proprio sito internet del giorno e orario previsto per l’estrazione precisando che le operazioni di sorteggio non potranno avvenire in seduta pubblica ma che saranno effettuate da remoto garantendo apposito collegamento video tra operatore, Prefetto o suo delegato e ente locale e inserimento in tempo reale dell’esito del sorteggio nel sito della Direzione Centrale della Finanza locale;
  • inviare stessa comunicazione all’Ente locale il quale potrà richiedere di essere collegato in video fornendo, almeno il giorno prima, apposito contatto;
  • evidenziare che viene garantita la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso il contestuale aggiornamento dell’apposita sezione del sito internet della Finanza Locale dedicato ai Revisori degli Enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale: le indicazioni operative del MEF

Il comma 11 dell’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i Comuni beneficiari del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, debbono monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la circolare 12 agosto 2019, n. 26 sono state definite le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso l’accreditamento sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) dei soggetti incaricati della rilevazione dei dati utili al corretto monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione.
Con la nota del 25 marzo 2020 la RGS fornisce le indicazioni operative per la corretta alimentazione del Sistema Simonweb, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, mettendo a disposizione degli enti una specifica “guida alla compilazione”. La guida fornisce le opportune indicazioni in merito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al decreto legge, evidenziando, tra l’altro, le informazioni rispetto alle quali il Ministero dello Sviluppo Economico verificherà la correttezza e la congruenza dei dati trasmessi al Sistema nazionale di Monitoraggio ai fini della liquidazione del saldo del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quota 5 per mille, slitta al 30 giugno l’attività di controllo delle Prefetture

Con Circolare FL n. 9/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno informa che, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, il termine previsto del 31 marzo 2020 per l’espletamento dei controlli ispettivi, da parte delle Prefetture, inerenti ai contributi erogati ai Comuni nell’anno 2018 per il cinque per mille dell’Irpef e per la successiva trasmissione della relazione alla Direzione Centrale della Finanza Locale, è prorogato al 30 giugno 2020.
Si ricorda che con Circolare n. 17/2018 del 15 ottobre 2018, la Direzione Centrale, in virtù delle facoltà concesse dal D.P.C.M. del 7 aprile 2010, modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016, ha impartito alle Prefetture le istruzioni per effettuare i controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il D.L. 19/2020, sesto decreto emergenziale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25-3-2020, il Decreto legge n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento, i rapporti tra Governo e le Regioni, mentre, a livello sanzionatorio, introduce una «multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada», che risulta più onerosa a livello economico.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio, misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.  I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

L’art. 4, relativo a sanzioni e controlli, depenalizza a livello amministrativo e non più penale la violazione delle restrizioni concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività,  individuate dall’art. 1; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  mentre non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Resta, invece, penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

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DURC, proroga del termine di validità

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19, in G.U. il nuovo DPCM del 22 marzo

È stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22-03-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Emergenza Covid-19, ANAC sospende termini e adempimenti

L’ANAC, con nota del 19 marzo, rende noto che ha deliberato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege (vedi Delibera n. 268 del 19 marzo 2020). A seguire, il dettaglio dei provvedimenti assunti:

Procedimenti in corso
Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.

Proroga termini di risposta
Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Stop a nuovi procedimenti
In via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16 aprile 2020.

Provvedimenti urgenti
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di sospensione.

Vigilanza collaborativa
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all’emergenza sanitaria in atto.

Pareri di precontenzioso
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato dall’ANAC anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.

Perfezionamento CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.

Trasmissione dati all’osservatorio contratti pubblici
Fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.

Emissione certificato esecuzione lavori
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga compilazione fabbisogni standard

L’articolo 110 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”, fissa a 180 giorni la scadenza per la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216.

Pertanto, i termini per la compilazione dei questionari sono:

  • 27 maggio 2020 per FC50U – Comuni, Unioni e Comunità montane delle RSO e per Comuni e Unioni della Regione Sicilia
  • 31 agosto per FP20U – Province e Città Metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working: vademecum per lavorare online in sicurezza

Con comunicazione del 17 marzo 2020, l’AGID ha fornito semplici raccomandazioni rivolte ai dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet. Le raccomandazioni sono state elaborate dal Cert-PA di AgID, sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni fissate dalla circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017.

L’iniziativa nasce per supportare le PA e i lavoratori Pubblici e sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando utilizzano dotazioni personali. La direttiva n. 1/2020 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica prevede, infatti, che il dipendente pubblico possa utilizzare propri dispositivi per svolgere la prestazione lavorativa, purché siano garantiti adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.

Le 11 raccomandazioni di AgID per uno Smart working sicuro:

  1. Seguire prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dall’Amministrazione;
  2. Utilizzare i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto;
  3. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo;
  4. Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati;
  5. Assicurarsi che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dall’Amministrazione;
  6. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali;
  7. Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla postazione di lavoro;
  8. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette;
  9. Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette;
  10. Collegarsi a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui si conosca la provenienza;
  11. Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo la conclusione della sessione lavorativa.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio della spesa elettorale a seguito di revoca consultazione referendaria

Con circolare FL 8/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dai comuni a seguito del rinvio del referendum popolare del 29 marzo 2020, disposto dal Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2020. La circolare precisa che:

  • per spese sostenute si intendono quelle impegnate ancorché non ancora pagate;
  • le scadenze per l’invio del prospetto delle spese, stabilito con Circolare F.L. n. 7/20 del 6 marzo 2020, entro il 20 marzo p.v. dai comuni alle Prefetture e da queste ultime al Ministero dell’Interno entro il successivo 31 marzo, si intendono, a causa delle obiettive difficoltà operative dovute dalla contingente situazione, spostate rispettivamente al 10 e al 22 aprile 2020;
  • l’effettivo pagamento delle spese in argomento sarà eseguito successivamente previo esame con esito positivo del rendiconto che i comuni sono tenuti a presentare alle Prefetture entro il 6 luglio 2020 (4 mesi a decorrere dal 6 marzo 2020 – data di pubblicazione in G.U. n. 57 del 6 marzo 2020, serie generale, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 di revoca della consultazione referendaria del 29 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION