A supporto della strategia di interoperabilità e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, le Linee guida sull’interoperabilità tecnica sono disponibili fino al 31 marzo 2021 per commenti e suggerimenti. Le Linee guida, redatte ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), sono volte a favorire lo sviluppo di soluzioni applicative innovative orientate a cittadini, imprese e alle amministrazioni e sono pubblicate sulla piattaforma Docs Italia.
La definizione del Modello di interoperabilità, di cui le Linee Guida definiscono le tecnologie e le loro modalità di utilizzo, è un asse portante dell’intero Sistema informativo pubblico: assicura infatti l’interazione e lo scambio di informazioni tra le PA senza necessità di specifiche integrazioni, garantendo la piena collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati. La stessa Commissione Europea ha raccomandato che, nello sviluppo dei sistemi informativi, l’interoperabilità, insieme alla sicurezza e alla privacy, debbano essere considerati come parte integrante dei progetti.
Tra gli obiettivi del Modello:
– armonizzare le scelte architetturali delle PA e individuare le scelte tecnologiche che favoriscano lo sviluppo, da parte delle PA, cittadini e imprese, di soluzioni applicative innovative per l’utilizzo dei servizi individuati nelle Infrastrutture immateriali del Piano Triennale per l’informatica nella PA;
– promuovere l’adozione dell’approccio API first per garantire accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi;
– rendere sicure le interazioni tra le PA e tra queste e cittadini e imprese;
– semplificare le procedure di scambio di servizi tra le PA e tra PA e privati.
La definizione del Modello di Interoperabilità è coerente con il nuovo European Interoperability Framework (EIF), con l’obiettivo di assicurare anche l’interoperabilità nel contesto Europeo e per l’attuazione del Digital Single Market (Mercato Unico Digitale).
Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali
L’articolo 2, comma 4, del Ddl di conversione in legge del D.L. 183/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento, dispone il differimento al 20 maggio 2021, in luogo del 31 marzo 2021, del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull’elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello, stabilisce la data dell’elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2). Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio a causa della perdurante emergenza sanitaria) entro cui procedere alla consultazione elettorale, è il medesimo indicato all’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125/2020 per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare.
Il comma 4-bis del medesimo art. 2 modifica l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. Con la modifica si stabilisce che le elezioni si devono tenere:
– entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
– o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
Infine, il successivo comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Il Milleproroghe è legge
Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Garante privacy,no all’uso delle impronte digitali dei dipendenti se manca base normativa
Il Garante ha sanzionato per 30.000 euro l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna per l’utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti. A seguito del rafforzamento delle garanzie previste dal Regolamento e dal Codice privacy, per installare questo tipo di sistemi è necessaria infatti una base normativa che sia proporzionata all’obiettivo perseguito e che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Nel caso della Asp di Enna la base normativa invocata era carente, non essendo stato adottato il regolamento attuativo della legge 56/2019 (poi abrogata) che doveva stabilire garanzie per circoscrivere gli ambiti di applicazione e regolare le principali modalità del trattamento.
L’istruttoria dell’Autorità, avviata a seguito di alcuni articoli di stampa, ha consentito di accertare che il sistema di rilevazione presenze dell’Asp di Enna acquisiva le impronte digitali di oltre 2.000 dipendenti memorizzandole in forma crittografata sul badge di ciascun lavoratore. L’Azienda, poi, verificava l’identità del dipendente mediante il confronto tra il modello biometrico di riferimento, memorizzato all’interno del badge, e l’impronta digitale presentata all’atto del rilevamento della presenza e trasmetteva il numero di matricola del dipendente, la data e l’ora della timbratura, al sistema di gestione delle presenze.
L’Autorità ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda sanitaria, che in questo modo si effettuava un trattamento di dati biometrici dei dipendenti (sia all’atto dell’emissione del badge, sia all’atto della verifica dell’impronta in occasione di ogni “timbratura” di ciascun dipendente,) in assenza di una idonea base giuridica. Né il consenso dei dipendenti, invocato dall’Asp quale fondamento del trattamento, può essere considerato valido, nel contesto lavorativo, a maggior ragione pubblico, per effetto dello squilibrio del rapporto tra dipendente e datore di lavoro
Inoltre la struttura sanitaria, pur avendo informato il personale e i sindacati della scelta organizzativa compiuta, non aveva fornito tutte le informazioni sul trattamento, come richiesto dal Regolamento europeo in materia di privacy.
Considerati tutti gli aspetti della vicenda, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici e ha applicato all’Asp 30.000 euro di sanzione. Ha inoltre disposto la cancellazione dei modelli biometrici memorizzati all’interno dei badge e chiesto all’Asp di far conoscere le iniziative che intende intraprendere per far cessare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti.
Risarcimento del danno da ritardo nella definizione di un procedimento di rilascio di un permesso di costruire
In caso di ritardo nella definizione dei contenuti di una convenzione edilizia che abbia comportato il mancato rilascio del permesso di costruire può sussistere un danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza del 17 febbraio 2021, n. 1448. Il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione deve essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni “in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione”. La teorica del danno da “contatto qualificato”, ha avuto un particolare sviluppo nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche con riferimento all’ambito della contrattualistica pubblica, in ragione dell’intersecarsi al suo interno di regole pubblicistiche e regole privatistiche, non in sequenza temporale, ma in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione (Cons. Stato, A.P. , 4 maggio 2018, n. 5). La Corte di Cassazione, del resto, pronunciandosi peraltro sulla giurisdizione, ha riconosciuto la risarcibilità del danno all’affidamento che il privato abbia riposto nella condotta procedimentale dell’amministrazione, la quale si sia poi determinata in senso sfavorevole, indipendentemente da ogni connessione con l’invalidità provvedimentale o, come precisato, dalla stessa esistenza di un provvedimento (cfr. Cass., SS.UU., ordinanza n. 8236 del 2020). Ciò giustifica l’autonomia tra diritto all’indennizzo, di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 241 del 1990, e risarcimento del danno, come chiarito con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione recante “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 7, l. 18 giugno 2009, n. 69”, ricordando come l’indennizzo, a differenza del danno, sia dovuto anche nell’ipotesi di comportamento scusabile e astrattamente lecito. Ai fini della quantificazione del danno, è comunque possibile utilizzare i principi rivenienti dagli arresti dei giudici di legittimità, che nell’applicare la regola della responsabilità da lesione dell’affidamento, attingono comunque ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 c.c. nel pur diverso ambito della responsabilità di carattere precontrattuale. L’incolpevole affidamento nel rilascio del permesso edilizio, neppure formalmente denegato in via definitiva, ha comportato infatti un pregiudizio economico regolarmente documentato che non può non essere risarcito quale voce di danno emergente, mentre non assumere rilievo il mancato guadagno che sarebbe conseguito alla realizzazione dell’opera.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Consiglio di Stato: procedure di gara per le concessioni di aree demaniali marittime
In tema di concessioni di aree demaniali marittime, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da determinare un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale comporta non solo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tali principi si estendono anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali; la spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1416. La Sezione ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 40, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 14 della stessa legge che consentiva di confermare a favore degli originari concessionari la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite in concessione. Cosicché è del tutto evidente che non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art. 8, l. reg. Puglia n. 17 del 2015 che invece prescrive il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e non l’assegnazione diretta delle aree demaniali. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, “assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” (cfr. sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico salvaguardati dalle procedure indicate dal citato art. 8.
In definitiva, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti” – cfr. sentenza 14 luglio 2016). Di conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicato in G.U. n. 36 del 12-2-2021 il Decreto Legge n. 12/2021“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che proroga al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Nuove modalità di consultazione delle planimetrie catastali
Con Provvedimento prot. n. 41910/2021 del direttore dell’Agenzia delle entrate, firmato l’11 febbraio 2021, si dispone l’implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Con precedente provvedimento del 16 settembre 2010, l’Agenzia ha stabilito la disciplina relativa alle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali, definendo l’ambito soggettivo, individuando i destinatari dell’abilitazione al servizio di consultazione telematica nei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all’art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei notai ovvero nei segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Inoltre, state definite le modalità di presentazione della richiesta, effettuata direttamente dai soggetti abilitati e da questi sottoscritta con firma digitale. Con l’ultimo provvedimento, nell’ottica di snellire e rendere più agevole per questi soggetti il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, si incrementano le modalità di accesso al servizio allargando l’ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine dell’espletamento dell’incarico.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Trasparenza online della P.A. e privacy, le FAQ del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet le domande e le relative risposta in materia di trasparenza on line nella pubblica amministrazione. La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull´azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. Sì. Con l´adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l´osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell´adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell´azione amministrativa. In merito ai limiti degli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali, il Garante precisa che, dopo aver verificato la sussistenza dell´obbligo di pubblicazione dell´atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l´adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:
– individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
– verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l´oscuramento di determinate informazioni;
– sottrarre all´indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
La spesa ICT nella PA italiana 2020: pubblicato il nuovo report dell’Agid
Il report “La spesa ICT nella PA italiana 2020”, pubblicato dall’Agid, ha accompagnato la redazione del Piano triennale per l’informatica 2020-2022, raccogliendo e analizzando dati e informazioni su un insieme di amministrazioni pubbliche che complessivamente muovono buona parte della spesa pubblica italiana destinata all’Information and Communication Technologies (ICT), definendo le caratteristiche principali del percorso di digitalizzazione della Pubblica amministrazione italiana.
È stato coinvolto un panel di 73 Enti: 24 amministrazioni centrali (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali, Corte dei Conti, Istituto Nazionale di Statistica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Inps, Inail, Aci), 21 amministrazioni regionali e Province autonome, 14 Città Metropolitane con i rispettivi Comuni capoluogo.
La spesa ICT stimata per il 2020 per la Pubblica amministrazione italiana – sulla base di una proiezione che poggia sui dati emersi dall’analisi del panel – è di circa 6,2 miliardi di euro, riferibili complessivamente a tutte le tipologie di amministrazioni (inclusi quindi il settore Sanità ed Education, che non sono stati specificatamente indagati nella rilevazione).
Nel 2019 la spesa ICT per il complesso della Pubblica amministrazioni ammontava a 5.960 milioni di euro, segnando una ripresa generalizzata di tutti i comparti grazie ad una crescita del 6,6% rispetto al triennio precedente 2016-2018. Nel 2020 la spesa ICT stimata raggiunge quota 6.216 milioni di euro con una crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente.
L’andamento della spesa per il panel di amministrazioni di riferimento presenta una crescita del 7% annuo tra il 2017 e il 2020, passando da un totale di circa 2,2 miliardi di euro a quasi 2,7 miliardi di euro anche se, come illustrato nel report, il trend non si mostra uniforme tra i comparti delle amministrazioni centrali e locali.
Tutti i comparti evidenziano una netta prevalenza della spesa operativa rispetto a quella in conto capitale, concentrata soprattutto sulla quota destinata alla manutenzione e ai presidi hardware e software, che si conferma la più consistente per tutto il periodo di riferimento. Il ricorso ai canali di acquisto centralizzati, generalmente crescente, risulta oramai consolidato soprattutto nelle amministrazioni centrali.
La nuova edizione del report dedica ampio spazio ad informazioni qualitative e quantitative relative ad aspetti considerati cardine per la riuscita dei processi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: tipologia e modalità di erogazione dei servizi offerti a cittadini e imprese, gestione dei dati e degli open data, livello di utilizzo e di spesa dei servizi in cloud, livello di implementazione e di spesa della cybersecurity.
L’analisi di ben 629 progetti ICT realizzati da amministrazioni centrali e locali mostra come gli investimenti per le Infrastrutture e le Piattaforme rappresentino i principali ambiti in termini di spesa, rispettivamente con il 41% e il 33%. Segue la spesa destinata alla realizzazione di Servizi digitali, pari al 19%.
Ulteriore aspetto innovativo e originale è la costruzione – in via sperimentale – di un indice di digitalizzazione (Digital Innovation Path Index), che ha l’obiettivo di valutare, come sintesi delle risposte fornite nella survey, il grado di Digital Readiness, ovvero di “preparazione” al digitale delle Pubbliche amministrazioni che hanno partecipato alla rilevazione e, conseguentemente, il loro avanzamento lungo il percorso di innovazione digitale.
Ne risulta che, pur permanendo criticità nell’ambito della cybersecurity e nell’adozione del cloud computing, l’innovazione digitale appare essere un cammino intrapreso da tutte le amministrazioni, interessando soprattutto la trasformazione dei servizi offerti all’utenza privata e aziendale (fonte Agid).










