Divieto di rinnovo tacito delle concessioni pubbliche

Il Tar Napoli, sez. IV, con sentenza 2 marzo 2021, n. 1398, ha chiarito che la possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e, quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell’ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico (v. in tal senso, Cass. civ., SS.UU., n. 5487 del 2014).
La concessione di beni pubblici è istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario di talché il contratto che regola il rapporto si rivela essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dell’uso del bene. A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2020, n. 8100).
Il Tar ha ancora ricordato che nell’ambito delle concessioni di beni pubblici, non è ipotizzabile il rinnovo tacito in quanto non è possibile desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme prescritte a tal fine.
​​​​​​​Il principio del divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, pur previsto espressamente con riferimento al settore degli appalti, si estende anche al settore delle concessioni dei beni pubblici in quanto esso deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – Congruità prezzo

Il Presidente dell’Autorità, con apposito comunicato, fornisce indicazioni in ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.  Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;
3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;
4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;
Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa.

 

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Compete al datore di lavoro e non al Comune (inf. a 10.000 abitanti) il versamento dei contributi per gli assessori in aspettativa non retribuita

Per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere di un Sindaco di un Comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in ordine all’individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita.

Di seguito la risposta del Ministero:

L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”.
Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2).
Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”.
Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del TUEL., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del TUEL non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.
Pertanto, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune.

 

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Rinvio consultazioni elettorali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.
Il testo, secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, dispone che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.
Dal rinvio sono interessate, nello specifico:

  • le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature;
  • le elezioni amministrative a seguito dell’annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
  • le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021;
  • le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo.

Il decreto stabilisce che per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.
Infine, si detta la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15), nonché dello spoglio delle schede e dell’ordine dello scrutinio.

 

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Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021

Con comunicato del 2 marzo 2021 l’INAIL informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

 

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Ministero Interno, restituzione somme per erroneo versamento sanzioni Covid

La direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno, a seguito di numerose richieste da parte di privati cittadini che necessitano informazioni circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate, con particolare riferimento a quelle relative alle sanzioni amministrative a seguito di verbali Covid-19 ribadisce, con una nota inviata a tutti i prefetti, che la pratica di rimborso è di competenza della prefettura della provincia di residenza o domicilio dell’istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi. A tal fine occorrerà acquisire apposita istanza da parte degli interessati, nonché la documentazione comprovante il versamento.
Nel caso di istanza presentata da privati – come era già stato indicato con la circolare prot. n. 10111 del 9.2.2017 – è dovuta l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’art. 3 della Tariffa (allegato A) annessa al D.P.R. 26/10 1972, n. 642 e s.m.i., fatti sa lvi i casi di esenzione specificati dalle tabelle di cui all’allegato B dello stesso D.P.R..
Per quanto riguarda, invece, la restituzione di somme erroneamente/indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, a seguito dell’istituzione dell’apposito capitolo di spesa la competenza è stata trasferita al Dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, indirizzo pec (dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it) che ha già diramato circolari alle prefetture-Utg in merito all’iter di rimborso.

Circolare del 1° marzo 2021 – Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato

 

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Tar Bologna, silenzio assenso tra PA si applica anche ai procedimenti generali di urbanistica

Il Tar Bologna, con sez. I, 27 febbraio 2021, n. 153 si esprime in merito alla portata applicativa dell’’art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 concernente l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni. I giudici hanno chiarito che si tratta di una fattispecie di silenzio con valore tipizzato di assenso, che matura tra amministrazioni pubbliche, oppure tra amministrazioni e soggetti gestori di beni o servizi pubblici, alle condizioni ed entro i limiti disegnati dalla specifica disposizione normativa. (..). Pertanto, l’ambito di operatività di tale istituto di semplificazione attiene ai procedimenti (e decisioni) pluristrutturati, quando all’emanazione di un provvedimento finale partecipino più amministrazioni, ciascuna portatrice di un peculiare interesse pubblico, che cura nell’esercizio di proprie funzioni, ascritte dalla legge, in tal guisa che l’avviso espresso, con parere, o altra formula di assenso, da una amministrazione è parimenti vincolante, ai fini dell’emanazione della decisione finale (nel caso di specie, Conferenza di servizi asincrona convocata dal Comune per il rilascio del titolo abilitativo relativo alle opere di urbanizzazione relative all’attuazione del PUA).
Ciò premesso, il Tar ha concluso nel senso che non vi sono dubbi circa l’ambito oggettivo di applicazione della norma anche agli atti di pianificazione, quali atti amministrativi generali (Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632) ed agli atti di assenso da parte di amministrazioni deputate alla cura di interessi c.d. sensibili, come espressamente stabilito dal comma terzo del richiamato art. 17-bis.
Per ragioni letterali, sistematiche e teleologiche, deve ritenersi che l’istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis, l. n. 241 del 1990 abbia una portata generalizzata, a prescindere dall’Amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame, risultando applicabile anche ai procedimenti diretti all’adozione di atti amministrativi generali, incidenti su interessi pubblici sensibili e all’esito di valutazioni discrezionali complesse.

 

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Nuovo DPCM Covid-19 del 2 marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate (da comunicato stampa):

ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Per quanto riguarda le misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici, le PA assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

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Tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione: disponibile il coefficiente di rivalutazione “R” per il 2021

Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, l’Autorità ha provveduto al calcolo, per l’anno 2021, del valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al DPR n. 207/2010. Trattasi del coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui valore è stato determinato mediante ricorso alla seguente formula, espressamente indicata dal Manuale sull’attività di qualificazione:
R= 102,3*1,0710*1,3730/115,1=1,306
dove 102,3 indica la media annua riferita al 2020 dell’indice FOI dei prezzi al consumo, 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2021, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,306.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni: nuovo questionario SOSE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il decreto del 9 febbraio 2021 – “Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali”.
Il nuovo questionario, da compilare in riferimento all’annualità 2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010. Per la compilazione è necessario accedere al portale OpenCivitas nella sezione “Compila il questionario” e utilizzare il link “Compila il questionario FC60U relativo all’annualità 2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Sicilia” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali.
Il questionario si divide in due moduli:
• Dati strutturali;
• Dati relativi al personale e dati contabili.
Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Il secondo modulo, Dati relativi al personale e dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.
Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle RSO e dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, con riferimento all’anno 2019, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (n. 51 del 01/03/2021) , ovvero entro il 30 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION