Nuovo DPCM Covid-19 del 2 marzo 2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate (da comunicato stampa):

ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Per quanto riguarda le misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici, le PA assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione: disponibile il coefficiente di rivalutazione “R” per il 2021

Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, l’Autorità ha provveduto al calcolo, per l’anno 2021, del valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al DPR n. 207/2010. Trattasi del coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui valore è stato determinato mediante ricorso alla seguente formula, espressamente indicata dal Manuale sull’attività di qualificazione:
R= 102,3*1,0710*1,3730/115,1=1,306
dove 102,3 indica la media annua riferita al 2020 dell’indice FOI dei prezzi al consumo, 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100, 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 e 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2021, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,306.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fabbisogni standard di Comuni e Unioni di Comuni: nuovo questionario SOSE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il decreto del 9 febbraio 2021 – “Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali”.
Il nuovo questionario, da compilare in riferimento all’annualità 2019, è finalizzato all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. n.216/2010. Per la compilazione è necessario accedere al portale OpenCivitas nella sezione “Compila il questionario” e utilizzare il link “Compila il questionario FC60U relativo all’annualità 2019 utile alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, Unioni dei Comuni e Comunità Montane delle Regioni a Statuto Ordinario e per i Comuni e Unioni di Comuni della Sicilia” utilizzando le credenziali di accesso già in possesso dagli enti locali.
Il questionario si divide in due moduli:
• Dati strutturali;
• Dati relativi al personale e dati contabili.
Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Il secondo modulo, Dati relativi al personale e dati contabili, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.
Il questionario va compilato in ogni sua parte dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane delle RSO e dai Comuni e Unioni di Comuni della Regione Sicilia sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, con riferimento all’anno 2019, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (n. 51 del 01/03/2021) , ovvero entro il 30 aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agid, in consultazione le Linee guida sull’interoperabilità tecnica

A supporto della strategia di interoperabilità e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, le Linee guida sull’interoperabilità tecnica sono disponibili fino al 31 marzo 2021 per commenti e suggerimenti. Le Linee guida, redatte ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), sono volte a favorire lo sviluppo di soluzioni applicative innovative orientate a cittadini, imprese e alle amministrazioni e sono pubblicate sulla piattaforma Docs Italia.
La definizione del Modello di interoperabilità, di cui le Linee Guida definiscono le tecnologie e le loro modalità di utilizzo, è un asse portante dell’intero Sistema informativo pubblico: assicura infatti l’interazione e lo scambio di informazioni tra le PA senza necessità di specifiche integrazioni, garantendo la piena collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati. La stessa Commissione Europea ha raccomandato che, nello sviluppo dei sistemi informativi, l’interoperabilità, insieme alla sicurezza e alla privacy, debbano essere considerati come parte integrante dei progetti.
Tra gli obiettivi del Modello:
– armonizzare le scelte architetturali delle PA e individuare le scelte tecnologiche che favoriscano lo sviluppo, da parte delle PA, cittadini e imprese, di soluzioni applicative innovative per l’utilizzo dei servizi individuati nelle Infrastrutture immateriali del Piano Triennale per l’informatica nella PA;
– promuovere l’adozione dell’approccio API first per garantire accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi;
– rendere sicure le interazioni tra le PA e tra queste e cittadini e imprese;
– semplificare le procedure di scambio di servizi tra le PA e tra PA e privati.
La definizione del Modello di Interoperabilità è coerente con il nuovo European Interoperability Framework (EIF), con l’obiettivo di assicurare anche l’interoperabilità nel contesto Europeo e per l’attuazione del Digital Single Market (Mercato Unico Digitale).

Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali

L’articolo 2, comma 4, del Ddl di conversione in legge del D.L. 183/2020, approvato in via definitiva dal Parlamento,  dispone il differimento al 20 maggio 2021, in luogo del 31 marzo 2021, del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l’annullamento dell’elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, il Testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull’elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’appello, stabilisce la data dell’elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2). Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio a causa della perdurante emergenza sanitaria) entro cui procedere alla consultazione elettorale, è il medesimo indicato all’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125/2020 per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare.
Il comma 4-bis del medesimo art. 2 modifica l’articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali da svolgersi entro il 31 marzo 2021. Con la modifica si stabilisce che le elezioni si devono tenere:
– entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
– o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.
Infine, il successivo comma 4-ter stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Milleproroghe è legge

Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante privacy,no all’uso delle impronte digitali dei dipendenti se manca base normativa

Il Garante ha sanzionato per 30.000 euro l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna per l’utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti. A seguito del rafforzamento delle garanzie previste dal Regolamento e dal Codice privacy, per installare questo tipo di sistemi è necessaria infatti una base normativa che sia proporzionata all’obiettivo perseguito e che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Nel caso della Asp di Enna la base normativa invocata era carente, non essendo stato adottato il regolamento attuativo della legge 56/2019 (poi abrogata) che doveva stabilire garanzie per circoscrivere gli ambiti di applicazione e regolare le principali modalità del trattamento.
L’istruttoria dell’Autorità, avviata a seguito di alcuni articoli di stampa, ha consentito di accertare che il sistema di rilevazione presenze dell’Asp di Enna acquisiva le impronte digitali di oltre 2.000 dipendenti memorizzandole in forma crittografata sul badge di ciascun lavoratore. L’Azienda, poi, verificava l’identità del dipendente mediante il confronto tra il modello biometrico di riferimento, memorizzato all’interno del badge, e l’impronta digitale presentata all’atto del rilevamento della presenza e trasmetteva il numero di matricola del dipendente, la data e l’ora della timbratura, al sistema di gestione delle presenze.
L’Autorità ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda sanitaria, che in questo modo si effettuava un trattamento di dati biometrici dei dipendenti (sia all’atto dell’emissione del badge, sia all’atto della verifica dell’impronta in occasione di ogni “timbratura” di ciascun dipendente,) in assenza di una idonea base giuridica. Né il consenso dei dipendenti, invocato dall’Asp quale fondamento del trattamento, può essere considerato valido, nel contesto lavorativo, a maggior ragione pubblico, per effetto dello squilibrio del rapporto tra dipendente e datore di lavoro
Inoltre la struttura sanitaria, pur avendo informato il personale e i sindacati della scelta organizzativa compiuta, non aveva fornito tutte le informazioni sul trattamento, come richiesto dal Regolamento europeo in materia di privacy.
Considerati tutti gli aspetti della vicenda, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici e ha applicato all’Asp 30.000 euro di sanzione. Ha inoltre disposto la cancellazione dei modelli biometrici memorizzati all’interno dei badge e chiesto all’Asp di far conoscere le iniziative che intende intraprendere per far cessare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti.

 

Risarcimento del danno da ritardo nella definizione di un procedimento di rilascio di un permesso di costruire

In caso di ritardo nella definizione dei contenuti di una convenzione edilizia che abbia comportato il mancato rilascio del permesso di costruire può sussistere un danno da “mero ritardo” ovvero da “affidamento procedimentale mero”, nella particolare configurazione per la quale l’inerzia amministrativa, protrattasi oltre i tempi normativamente previsti (e nonostante un contegno complessivamente affidante in precedenza serbato dall’amministrazione), ha fatto sì che il richiedente non possa più beneficiare in concreto del bene della vita cui ambiva a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto contrastanti con la soddisfazione in forma specifica del suo interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza del 17 febbraio 2021, n. 1448. Il contatto tra privato e Pubblica Amministrazione deve essere inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni “in conformità dell’ordinamento giuridico (art.1173 c.c.) dal quale derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione”. La teorica del danno da “contatto qualificato”, ha avuto un particolare sviluppo nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche con riferimento all’ambito della contrattualistica pubblica, in ragione dell’intersecarsi al suo interno di regole pubblicistiche e regole privatistiche, non in sequenza temporale, ma in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione (Cons. Stato, A.P. , 4 maggio 2018, n. 5). La Corte di Cassazione, del resto, pronunciandosi peraltro sulla giurisdizione, ha riconosciuto la risarcibilità del danno all’affidamento che il privato abbia riposto nella condotta procedimentale dell’amministrazione, la quale si sia poi determinata in senso sfavorevole, indipendentemente da ogni connessione con l’invalidità provvedimentale o, come precisato, dalla stessa esistenza di un provvedimento (cfr. Cass., SS.UU., ordinanza n. 8236 del 2020). Ciò giustifica l’autonomia tra diritto all’indennizzo, di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 241 del 1990, e risarcimento del danno, come chiarito con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione recante “Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 7, l. 18 giugno 2009, n. 69”, ricordando come l’indennizzo, a differenza del danno, sia dovuto anche nell’ipotesi di comportamento scusabile e astrattamente lecito. Ai fini della quantificazione del danno, è comunque possibile utilizzare i principi rivenienti dagli arresti dei giudici di legittimità, che nell’applicare la regola della responsabilità da lesione dell’affidamento, attingono comunque ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 c.c. nel pur diverso ambito della responsabilità di carattere precontrattuale. L’incolpevole affidamento nel rilascio del permesso edilizio, neppure formalmente denegato in via definitiva, ha comportato infatti un pregiudizio economico regolarmente documentato che non può non essere risarcito quale voce di danno emergente, mentre non assumere rilievo il mancato guadagno che sarebbe conseguito alla realizzazione dell’opera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: procedure di gara per le concessioni di aree demaniali marittime

In tema di concessioni di aree demaniali marittime, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, tale da determinare un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove previsto dalla legislazione regionale comporta non solo l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tali principi si estendono anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali; la spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1416. La Sezione ha ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio 2017, n. 40, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 14 della stessa legge che consentiva di confermare a favore degli originari concessionari la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite in concessione. Cosicché è del tutto evidente che non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art. 8, l. reg. Puglia n. 17 del 2015 che invece prescrive il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e non l’assegnazione diretta delle aree demaniali. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale. In tale disciplina, particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento delle concessioni, “assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” (cfr. sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico salvaguardati dalle procedure indicate dal citato art. 8.
In definitiva, il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, non solo risultando invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l’assegnazione (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l’automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti” – cfr. sentenza 14 luglio 2016). Di conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve in materia ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1763), stante l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati membri delle pronunce della Corte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato in G.U. n. 36 del 12-2-2021 il Decreto Legge n. 12/2021“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che proroga al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION