Società a controllo pubblico, non più di due mandati per il responsabile anticorruzione

L’Anac con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 3 giugno 2025, in risposta alla richiesta di una società di servizi ambientali in controllo pubblico in merito alla possibilità di confermare per altri tre anni nel ruolo di Rpct lo stesso dipendente dopo due mandati triennali già svolti, ha evidenziato che l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) in una società a controllo pubblico, la cui durata opportuna è di tre anni, può essere eventualmente prorogato per una sola volta.

L’Autorità invita quindi la società a conferire l’incarico ad un nuovo soggetto, ricordando che, in caso di carenza di soggetti in posizione dirigenziale tra cui individuare il Responsabile anticorruzione dell’ente, tale ruolo può essere attribuito anche a un dipendente con profilo non dirigenziale ma che possa comunque garantire le idonee competenze per svolgere adeguatamente i compiti affidati al Rpct. Con il parere, l’Autorità – richiamando gli indirizzi forniti con apposito allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – evidenzia la coerenza della possibilità di una sola proroga con il principio della rotazione anche dell’incarico di Rpct.

Nel caso in cui la società, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovesse decidere invece di prorogare l’incarico di Rpct in capo a tale medesimo soggetto che già lo ha svolto per due mandati, il provvedimento dovrà essere opportunamente motivato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero dell’interno, Agenzia Segretari: Disciplina degli incarichi a scavalco

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, prot. n. 17541 del 9 giugno 2025, avente ad oggetto “Disciplina degli incarichi a scavalco”.

La Circolare ricorda che l’istituto dello scavalco è consentito, dal vigente quadro normativo e regolamentare, in via del tutto residuale – e con precise limitazioni temporali –, favorendo l’utilizzo prioritario dei segretari in disponibilità. A tal riguardo, il punto 8) della circolare prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, prevede che “[…] gli incarichi di scavalco possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità […]”.

Da ultimo, anche l’art. 62 del CCNL relativo al personale dell’Area funzioni locali del 16 luglio 2024, ha disciplinato ulteriormente l’istituto, precisando che “Le reggenze o supplenze a
scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell’Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini

Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno, con parere n. 4357 del 7.2.2025, in riscontro ad una nota con la quale una Prefettura in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di un Comune, in ordine al comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, il quale prevede che “Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l’attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell’ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l’Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell’ente”.

In base a tale previsione statutaria, il Sindaco ha adottato tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all’amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie; i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall’ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco.

Il Ministero ricorda che l’art. 6 del TUEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; nell’ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n.267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all’articolo 48, comma 1, che la “Giunta collabora con il Sindaco ……. ed opera attraverso deliberazioni collegiali”.

Con la delega l’assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nel caso di specie, nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l’articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l’ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione.

Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all’art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell’incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni Oiv in materia di trasparenza, dal 3 giugno compilazione delle rilevazioni

A partire dal prossimo 3 giugno 2025 sarà possibile per gli Oiv (Organismi indipendenti di valutazione) o gli altri organismi con funzioni analoghe – di tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all’attestazione sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza – documentare, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sulle pubblicazioni di dati, documenti e informazioni di pertinenza del 2024 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web istituzionali. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione al 31 maggio 2025, termine individuato tenendo in considerazione le diverse tempistiche, eterogenee rispetto all’oggetto di pubblicazione. La compilazione delle schede va effettuata esclusivamente tramite l’apposito applicativo web fornito da Anac, che permette, per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, di evidenziare diversi indicatori di qualità: “pubblicazione” (che permette di dare conto anche dei casi di mancata pubblicazione o dei casi in cui la pubblicazione sia invece avvenuta ma non in “Amministrazione trasparente”) e, con diversi punteggi, “completezza di contenuto”, “completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti”, “aggiornamento” e “formato”.

Queste prime indicazioni operative sono individuate dalla nuova delibera annuale dell’Anac (n. 192 del 7 maggio 2025) sulle attività di attestazione, e relative modalità di acquisizione dei dati da parte dell’Autorità, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza, riferiti in questo caso al 2024, a cui sono tenuti ad adempiere: le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate, gli enti privati di cui all’art. 2-bis, c. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

Con la delibera, il Consiglio dell’Autorità ha individuato le categorie di dati, oggetto di obbligo di pubblicazione e ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e del perseguimento delle funzioni istituzionali, per le quali si prevede l’attestazione, entro specifiche scadenze. Tra le varie pubblicazioni che devono essere oggetto di attestazione, distinte a seconda della tipologia di ente, l’indicazione di quelle relative a “Bandi di gara e contratti” è legata in particolare all’opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, laddove sono state rilevate criticità nella mancata o incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla Bdncp (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Quelle su “Consulenti e collaboratori” appaiono particolarmente rilevanti per la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Quelle sul  “Personale” di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici, di società e enti di diritto privato in controllo pubblico hanno un peso in particolare per il controllo sulle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Attenzione è data anche alle “Informazioni ambientali”, alla luce del fatto che gli obblighi di trasparenza in questo ambito risultano spesso non correttamente o compiutamente adempiuti.

Il documento di attestazione, oltre alla correttezza secondo norme primarie e atti dell’ente, dovrà verificare anche l’assenza di filtri o altre soluzioni tecniche che possano impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti istituzionali, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Le fasi successive alla prima compilazione prevedono la pubblicazione entro il 15 luglio, da parte dei Responsabili anticorruzione degli enti (Rpct), dell’attestazione degli Oiv, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio, e l’eventuale monitoraggio nei casi di carenze evidenziate nella scheda di rilevazione (compilata tramite l’apposito applicativo a partire dal 3 giugno). Dal 16 luglio vanno quindi eventualmente monitorate le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando entro il 30 novembre il permanere o meno delle criticità. In caso di superamento pieno delle carenze, vanno compilate e pubblicate la relativa scheda di monitoraggio e l’attestazione. Nei casi di inadempienze non risolte al 30 novembre, è possibile dal 1° dicembre, sempre tramite l’applicativo web, concludere la fase di monitoraggio indicando il dettaglio, per ogni singola sezione, delle inadempienze. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, va pubblicata a cura del Rpct entro il 15 gennaio 2026 (fonte Anac).

 

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Corte Costituzionale: Divieto del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di giunta regionale

Con la sentenza n. 64/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

La Corte costituzionale ha affermato che tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. Esso costituisce l’espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare». Né il divieto posto dal legislatore statale può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall’articolo 123, primo comma, della Costituzione all’autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo.

In via generale, l’obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale. Il divieto del terzo mandato consecutivo ha siffatta natura, perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna  integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi “interstiziali” di regolazione.

Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo, tuttavia, è stato lo stesso legislatore statale ad avere ancorato l’applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.
Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all’articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». La disposizione impugnata – nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali – si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l’operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall’ordinamento, in via incidentale.

 

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Referendum 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti e rimborso delle spese

È stata pubblicata la Circolare DAIT n.41 del 12 maggio 2025, concernente l’organizzazione tecnica e attuazione dei referendum previsti dall’articolo 75
della Costituzione nei giorni 8 e 9 giugno 2025. Competenze dovute ai componenti dei seggi, disciplina dei riparti, rimborso delle spese e rendicontazione.

In attesa di conoscere l’esatto ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze, la circolare precisa che l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero
dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire (articolo 17, comma 9, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Per una corretta ripartizione delle risorse stanziate per i rimborsi elettorali, è indispensabile che gli uffici elettorali comunali, procedano, prima dello svolgimento delle votazioni, al corretto aggiornamento dei dati elettorali all’interno del portale ANPR del Ministero dell’interno. I comuni dovranno contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico degli stessi. Sia l’acconto, nella misura massima del 90 per cento dell’importo massimo rimborsabile, che il successivo saldo, saranno erogati direttamente dalla
Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento a favore di ciascun comune.

 

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Composizione delle commissioni consiliari secondo il criterio proporzionale

In base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia di commissioni consiliari, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno in risposta ad una nota di una Prefettura, riguardante la richiesta da parte di un  consigliere comunale, componente di un gruppo monopersonale, di poter essere presente in tutte le commissioni.

In base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del Tuel, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto, pertanto spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.

Il Ministero osserva che, in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo, anche se formato da un solo consigliere. Il predetto assunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato che, con parere n.04323/2009 del 14 aprile 2010 emesso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha precisato come il criterio di proporzionalità di rappresentanza della minoranza non può prescindere dalla presenza in ciascuna commissione permanente di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Anche il TAR Sicilia, con sentenza n.1450 del 30.05.2022, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che il criterio di proporzionalità può considerarsi rispettato solamente se vi è la presenza in ogni commissione consiliare di almeno un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. In proposito, si richiama il parere n.771 del 7 marzo 2018 in cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare come il rispetto del criterio proporzionale potrebbe essere garantito prevedendo l’istituto del voto plurimo in luogo del voto capitario.

Con tale parere è stata ritenuta illegittima una previsione regolamentare che non consentiva “[…] la partecipazione alle commissioni di almeno un rappresentante per ciascuno dei tre gruppi […]” in quanto violativa della “[…] proporzionalità […] la quale – ove ritenuto e come pure rilevato in ricorso – poteva anche essere garantita prevedendo l’utilizzazione del voto plurimo in luogo del voto capitario […]” (cfr. Cons. Stato-sez.I, 26 marzo 2018, n.771). Con specifico riferimento all’istituto del voto plurimo, il Consiglio di Stato, sez. quinta, con sentenza n.4919 del 25 ottobre 2017, ha osservato che “Nel caso del voto plurimo nelle commissioni consiliari permanente il mandato elettivo del consigliere comunale non è in alcun modo vulnerato. Costui mantiene infatti il voto unico e paritario all’interno dell’organo deliberante a diretta legittimazione democratica, e cioè il consiglio comunale. A fronte di ciò, e per esigenze di funzionalità delle articolazioni interne referenti, costituite appunto dalle commissioni del consiglio, l’inderogabile principio di proporzionalità più volte richiamato può essere attuato non già solo con riguardo alla composizione dell’organo, ma alle modalità di voto. In particolare, […] la commissione può essere composta in modo tale da assicurare la presenza in essa di tutte le forze politiche presenti in consiglio, ma con la contestuale previsione di un sistema di voto in grado di rifletterne il diverso peso rappresentativo, e dunque di rispettare sotto questo diverso profilo il principio di proporzionalità di cui all’art.38, comma 6, t.u.e.l.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quaderno ANCI sugli adempimenti in materia di albero della trasparenza

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno n. 57, strumento gratuito di supporto tecnico giuridico arricchito da modelli e schemi operativi su un tema oggetto di innovazione normativa quali appunto gli adempimenti in materia di albero della trasparenza.

La Deliberazione ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 introduce tre nuovi schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione), con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. L’intento principale è agevolare e uniformare l’inserimento di dati, documenti e informazioni obbligatorie nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti web, semplificandone la gestione per le PA.

Dal 13 novembre 2025, infatti, sarà obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane. Durante il periodo transitorio, l’ANAC sospenderà l’attività di vigilanza in riferimento alla mancata conformità ai tre schemi indicati, intesa come modalità di rappresentazione del dato. Tuttavia, ciò non significa che gli enti siano esonerati dal rispettare le prescrizioni dettate dagli artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013. In altre parole, gli obblighi di pubblicazione previsti da tali articoli rimangono in vigore, ma l’ANAC non sanzionerà la mancata adozione degli schemi standard per la presentazione dei dati fino al termine del periodo transitorio.

Al termine dei 12 mesi, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC. A quel punto, l’Autorità potrà esercitare la propria attività di vigilanza, verificando il mancato utilizzo degli schemi. Il periodo transitorio concesso da ANAC per l’entrata in vigore dei nuovi schemi dovrà essere impiegato per compiere modifiche organizzative e gestionali sulle strutture amministrative: il quaderno operativo vuole offrire strumenti di analisi e sviluppo per adempiere al meglio ai nuovi obblighi.

 

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ANAC: Il responsabile RPCT deve valutare il mancato adempimento delle misure anticorruzione

Il Responsabile anticorruzione (Rpct) di una Regione non deve limitarsi ad affermare che non rientrano tra i suoi compiti le verifiche sul mancato riscontro di richieste formulate nei confronti di Uffici Regionali. Deve invece attivarsi – anche in raccordo con il referente del Dipartimento/Ufficio dell’amministrazione regionale competente – nel valutare il mancato adempimento delle misure generali previste nel Piao dell’amministrazione, tra i quali figura il monitoraggio dei termini procedimentali dei medesimi Uffici Regionali. E’ tenuto, inoltre, a segnalare all’Organo di indirizzo e all’Oiv le disfunzioni inerenti all’attuazione della misura, con particolare riferimento ai motivi che hanno determinato il ritardo e, se del caso, indicare agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Deve, poi, rendicontare i risultati dell’attività svolta, nell’ambito della sua Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale, esponendo le eventuali criticità rilevate nell’attuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.

È quanto ha chiarito Anac con il parere anticorruzione del 9 aprile 2025, nel quale si precisa inoltre che, in tali casi, al Responsabile anticorruzione spetta approfondire, con il supporto dell’Ufficio competente, cosa abbia determinato l’inosservanza dei termini, raccogliendo eventuali proposte utili ad assicurare in futuro il regolare svolgimento dei procedimenti. Gli esiti delle valutazioni svolte, poi, dovranno essere riferiti all’Organo d’indirizzo dell’Ente e all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) per l’assunzione delle iniziative ritenute più opportune.

Tra i compiti attribuiti a un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), pertanto, non c’è quello di un espresso dovere di intervento per far cessare l’eventuale inerzia di un Ufficio responsabile di un procedimento, ma tale ritardo rappresenta comunque una criticità da rilevare necessariamente in occasione del monitoraggio dei tempi procedimentali.

L’approfondimento – che ha dato modo di fornire indicazioni puntuali sul ruolo del Rpct alla luce della normativa in materia e degli atti già adottati dall’Autorità – nasce da una richiesta di chiarimenti sollevata da parte sindacale e volta in particolare a comprendere quali siano le competenze di un Responsabile anticorruzione di un ente regionale nei casi di mancato riscontro a richieste formulate nei confronti di Uffici dell’amministrazione. Il caso di specie ha riguardato una grande Regione del Sud Italia (nella quale non è presente la figura del Difensore civico) e, in particolare, l’iter di sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale interna.

Il parere ricorda che i compiti di vigilanza e controllo del Rpct all’interno di un’amministrazione devono restare connessi all’obiettivo principale assegnato a tale figura, ossia quello della predisposizione, e verifica dell’attuazione e idoneità, del sistema di contrasto all’insorgenza dei fenomeni corruttivi, delineato dal Ptpct (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o Sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), e dalle relative misure di contenimento del rischio, ivi compreso l’obbligatorio monitoraggio dei tempi procedimentali, i cui risultati devono essere peraltro consultabili online e legati all’eliminazione di eventuali anomalie (Fonte Anac).

 

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Nei piccoli Comuni il Sindaco può ricoprire l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3349/2025, ha chiarito che il sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti, che ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico può ricoprire anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (Rup).

L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).

Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

 

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