ANAC: Il responsabile RPCT deve valutare il mancato adempimento delle misure anticorruzione

Il Responsabile anticorruzione (Rpct) di una Regione non deve limitarsi ad affermare che non rientrano tra i suoi compiti le verifiche sul mancato riscontro di richieste formulate nei confronti di Uffici Regionali. Deve invece attivarsi – anche in raccordo con il referente del Dipartimento/Ufficio dell’amministrazione regionale competente – nel valutare il mancato adempimento delle misure generali previste nel Piao dell’amministrazione, tra i quali figura il monitoraggio dei termini procedimentali dei medesimi Uffici Regionali. E’ tenuto, inoltre, a segnalare all’Organo di indirizzo e all’Oiv le disfunzioni inerenti all’attuazione della misura, con particolare riferimento ai motivi che hanno determinato il ritardo e, se del caso, indicare agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Deve, poi, rendicontare i risultati dell’attività svolta, nell’ambito della sua Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale, esponendo le eventuali criticità rilevate nell’attuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.

È quanto ha chiarito Anac con il parere anticorruzione del 9 aprile 2025, nel quale si precisa inoltre che, in tali casi, al Responsabile anticorruzione spetta approfondire, con il supporto dell’Ufficio competente, cosa abbia determinato l’inosservanza dei termini, raccogliendo eventuali proposte utili ad assicurare in futuro il regolare svolgimento dei procedimenti. Gli esiti delle valutazioni svolte, poi, dovranno essere riferiti all’Organo d’indirizzo dell’Ente e all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) per l’assunzione delle iniziative ritenute più opportune.

Tra i compiti attribuiti a un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), pertanto, non c’è quello di un espresso dovere di intervento per far cessare l’eventuale inerzia di un Ufficio responsabile di un procedimento, ma tale ritardo rappresenta comunque una criticità da rilevare necessariamente in occasione del monitoraggio dei tempi procedimentali.

L’approfondimento – che ha dato modo di fornire indicazioni puntuali sul ruolo del Rpct alla luce della normativa in materia e degli atti già adottati dall’Autorità – nasce da una richiesta di chiarimenti sollevata da parte sindacale e volta in particolare a comprendere quali siano le competenze di un Responsabile anticorruzione di un ente regionale nei casi di mancato riscontro a richieste formulate nei confronti di Uffici dell’amministrazione. Il caso di specie ha riguardato una grande Regione del Sud Italia (nella quale non è presente la figura del Difensore civico) e, in particolare, l’iter di sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale interna.

Il parere ricorda che i compiti di vigilanza e controllo del Rpct all’interno di un’amministrazione devono restare connessi all’obiettivo principale assegnato a tale figura, ossia quello della predisposizione, e verifica dell’attuazione e idoneità, del sistema di contrasto all’insorgenza dei fenomeni corruttivi, delineato dal Ptpct (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o Sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), e dalle relative misure di contenimento del rischio, ivi compreso l’obbligatorio monitoraggio dei tempi procedimentali, i cui risultati devono essere peraltro consultabili online e legati all’eliminazione di eventuali anomalie (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nei piccoli Comuni il Sindaco può ricoprire l’incarico di Responsabile Unico di Progetto (RUP)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3349/2025, ha chiarito che il sindaco di un Comune con meno di 5.000 abitanti, che ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico può ricoprire anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (Rup).

L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).

Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo. A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Vademecum Anci con gli adempimenti per la tornata elettorale di maggio

Anci ha pubblicato un Vademecum con lo scopo di fornire uno strumento di consultazione e guida alle amministrazioni comunali coinvolte nel prossimo appuntamento elettorale che, come previsto dal decreto 24 marzo 2025 del Ministro dell’interno si terrà nelle giornate di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025 (nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario) con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno.

Il Vademecum offre un quadro definito dei compiti e delle procedure da seguire per la presentazione delle liste elettorali, nonché delle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale e trasparenza elettorale. Inoltre, per i soli Comuni che andranno al voto il 25 e 26 maggio, delinea un calendario dettagliato degli adempimenti da rispettare, con specifiche date e scadenze, al fine di garantire una gestione efficace e organizzata delle attività pre e post-elettorali. In aggiunta, l’Appendice contiene il quadro normativo di riferimento, che consente alle amministrazioni di orientarsi nel complesso panorama legislativo che regola le elezioni comunali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cimitero dei feti: il Garante privacy sanziona il Comune di Brescia

Il Garante privacy, con provvedimento del 19 dicembre 2024, ha ordinato al Comune di Brescia il pagamento di una sanzione di 10mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali riportati sulle sepolture dei feti e nel portale online dei servizi cimiteriali della città. Nella apposita sezione di un cimitero comunale, in molti casi, le sepolture riportavano il medesimo nome di fantasia attribuito convenzionalmente ai feti insieme al cognome della madre e alla data di interruzione di gravidanza (riportata come data di nascita/morte coincidente). Ciò accadeva anche nei casi in cui i parenti non avevano richiesto, per i prodotti abortivi e del concepimento, la sepoltura né indicato i dati da riportare sulla stessa. Nel definire il procedimento, l’Autorità ha ritenuto illecita la diffusione di tali dati, perché effettuata in assenza di una base giuridica e in violazione del divieto di diffusione di dati sulla salute, tra i quali rientra l’informazione sull’interruzione di gravidanza.

Il Garante ha ricordato che l’indicazione del cognome della donna o del marito o del compagno, accanto al nome convenzionale attribuito al feto e alla data dell’interruzione di gravidanza può consentire, mediante il raffronto, l’incrocio con altre fonti, o informazioni di contesto, l’identificazione della donna che ha effettuato l’interruzione di gravidanza. Inoltre, in base alla normativa di settore, l’indicazione di nome, cognome e data del decesso è necessaria per identificare esclusivamente i “defunti” e i “nati morti”.

Per rimediare alle violazioni contestate, l’amministrazione comunale – nel corso dell’istruttoria – ha adottato diverse misure correttive tra le quali la copertura delle targhette esistenti e l’uso di un sistema di codici per l’identificazione delle sepolture, la limitazione dei dati accessibili sul portale web e l’eliminazione della dicitura “feti e nati morti”, nonché l’implementazione di una documentazione più rigorosa per le richieste di sepoltura in forma singola dei feti da parte dei parenti.

Presentazione Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 entro il 28 giugno 2025

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

 

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IFEL, SEND e l’adesione delle Unioni di Comuni al Servizio Notifiche Digitali

IFEL, dopo aver ricevuto diverse segnalazione di Unioni di Comuni in difficoltà nel processo di adesione al Servizio Notifiche Digitali – SEND messo a disposizione da PagoPA, informa che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e tra queste anche le Unioni di Comuni, possono aderire a SEND ai sensi del D.L. 76/2020 e s.m.i. che ne disciplina l’ambito soggettivo e oggettivo.

Pur non essendo ancora disponibile la funzionalità di accesso da parte delle Unioni di Comuni all’Area Riservata messa a disposizione dal sito dedicato, detta indisponibilità non pregiudica in alcun modo la possibilità di aderire al servizio. IFEL ha condiviso le segnalazioni con PagoPA che non avrà difficoltà ad accelerare il completamento dell’integrazione dei codici IPA delle Unioni all’accesso in Area.

Al momento, le Unioni di Comuni che vogliono aderire a SEND possono scrivere ad  e richiedere l’invio dell’accordo che, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo

Allegati:

 

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Piano Triennale per l’informatica nella PA: online l’aggiornamento 2025

È stato pubblicato l’aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024 – 2026 che fornisce nuovi elementi allineati agli scenari e alla normativa in costante cambiamento. Il Piano è uno strumento di fondamentale importanza per indirizzare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. In un contesto socio-economico in rapida evoluzione, l’informatica e le nuove tecnologie rivestono, infatti, un ruolo strategico, richiedendo un’accurata pianificazione nel settore pubblico. Il Piano Triennale 2024-2026, in particolare, si è distinto rispetto alle precedenti edizioni, anche per il suo processo di elaborazione che ha visto da un lato, l’istituzione di un Tavolo di concertazione cui hanno partecipato pubbliche amministrazioni, dall’altro il successivo confronto con Università, mondo della ricerca e settore privato, al fine di garantire un coinvolgimento diversificato e una visione completa nella sua elaborazione.

L’aggiornamento 2025

La nuova versione rappresenta l’aggiornamento 2025 del Piano 2024-2026 che sostanzialmente mantiene gli stessi obiettivi e gli stessi target da raggiungere. Solo alcuni di essi, infatti, sono stati rimodulati per adeguarli ad interventi riguardanti la normativa o nuove regole sopraggiunte. Il Piano, in questa logica, diventa un documento in progress, e gli aggiornamenti annuali previsti nel triennio di riferimento ne sono uno strumento operativo per un costante supporto e indirizzo strategico verso l’utente finale.

La struttura

L’aggiornamento 2025 mantiene la stessa la struttura del Piano Triennale 2024-2026. La sezione “Scenario”, in grado di offrire un’anteprima sui temi trattati, riflette sui progressi rispetto ai Piani precedenti e delinea le future traiettorie, evidenziando punti di attenzione e azioni essenziali per gli Enti coinvolti. La parte “Contesto normativo e strategico” fornisce riferimenti normativi e strategici con collegamenti a documenti e siti ufficiali, inclusi gli investimenti specifici del PNRR. Le sezioni “Obiettivi” e “Risultati attesi” delineano gli obiettivi prefissati e identificano i risultati attesi con relativi target annuali e per il triennio. La sezione “Linee di azione istituzionali e per le PA” aggiorna la roadmap delle attività a carico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di altri soggetti istituzionali. Inoltre, per favorire l’operatività del Piano, sono stati aggiunti alcuni paragrafi, al termine di ciascuna sezione, che riportano gli strumenti per l’attuazione e il monitoraggio del Piano e le possibili risorse e fonti di finanziamento.

Cresce la “cassetta degli attrezzi” per le PA

In linea con quanto già proposto nel Piano 2024-2026, una delle principali novità dell’aggiornamento 2025 riguarda la Sezione III – Strumenti. Si tratta di 16 strumenti operativi, con altrettante schede descrittive, che le amministrazioni possono prendere a riferimento come modelli di supporto, esempi di buone pratiche e check-list per pianificare i propri interventi.

 

 

Pubblicata la relazione annuale del RPCT dell’ANAC anno 2024

È stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la ‘Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l’anno 2024.
La Relazione annuale dell’RPCT è redatta ai sensi dell’art. 1, comma 14 l. n. 190/2012 secondo le modalità previste dal Comunicato del Presidente del 30 novembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale

Al fine dell’individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale occorre computare anche il Sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere volto ad appurare se per l’elezione del presidente del consiglio i due terzi previsti per il quorum deliberativo debba essere calcolato sul numero dei consiglieri comunali assegnati, quindi 17 (16 più il sindaco) o sul numero dei consiglieri presenti, quindi 16 (15 consiglieri più il sindaco).

L’art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che deve indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale: la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Nessun limite è posto, invece, da tale fonte al quorum funzionale, la cui disciplina è interamente lasciata all’autonomia dell’ente.

Al fine della individuazione dei criteri utili per il calcolo del quorum deliberativo, il Consiglio di Stato, I Sez., con parere n.129 del 1° febbraio 2021 ha precisato che “… il sindaco, in quanto consigliere comunale ai sensi dell’art.39 del TUEL, deve essere computato ai fini del calcolo della maggioranza qualificata necessaria per l’elezione del presidente del consiglio comunale (in una fattispecie nella quale lo statuto ed il regolamento comunali stabilivano il quorum per l’elezione del presidente del consiglio comunale nei due terzi dei consiglieri assegnati al comune senza ulteriori precisazioni)”. Nel medesimo parere il Consiglio di Stato ha chiarito, inoltre, che “in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.”

 

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Aggiornamento 2024 al PNA 2022: consultazione pubblica sul documento adottato dall’ANAC

È stata avviata la consultazione pubblica on line sull’Aggiornamento 2024 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, in cui l’ANAC ha voluto fornire indicazioni operative ai Comuni con popolazione al di sotto dei 5mila abitanti e con meno di 50 dipendenti per la redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Il documento – approvato in via preliminare nell’adunanza del 16 dicembre 2024 del Consiglio Anac – illustra i diversi contenuti che compongono la sezione. Si tratta della scheda anagrafica, degli obiettivi strategici, dell’analisi del contesto esterno ed interno, a sua volta articolato in mappature, misure generali e sottosezione trasparenza. Per la definizione delle mappature, delle misure generali e della sottosezione trasparenza sono stati elaborati tre appositi allegati, consultabili assieme al documento nella pagina web dedicata alla consultazione pubblica sul sito dell’Autorità, da cui è possibile accedere ad apposito questionario online per l’invio delle osservazioni.

I contenuti proposti nel documento, che ogni Comune potrà adattare alla propria realtà organizzativa e alle attività svolte, recepiscono anche le semplificazioni che il legislatore ha previsto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti) e quelle per i piccoli Comuni introdotte da Anac nei precedenti PNA.

In altri termini, l’Aggiornamento 2024 intende essere una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e per l’autovalutazione della stessa. Ciò consentirà ai piccoli Comuni di massimizzare l’uso delle risorse a disposizione – umane, finanziare e strumentali – per  perseguire più agevolmente i propri obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell’azione amministrativa.

Sarà possibile inviare le osservazioni al documento entro il 13 gennaio 2025 alle ore 23.59, esclusivamente tramite il questionario on line raggiungibile dalla pagina del sito dell’Autorità dedicata alla consultazione.

 

La redazione PERK SOLUTION