Certificazione Covid e attività economiche, la nota dell’ANCI

L’ANCI, con una nota sintetica in merito al Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, approfondisce le principali misure relative all’accesso alle attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi. Il provvedimento, infatti, nel recare la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ha anche modificato i parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome. Il decreto ha inoltre esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali ed economiche. La violazione delle disposizioni in materia di Impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 bis è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del DL 52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 Decreto – Legge n. 105/2021 in commento)
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, ai sensi del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Amministrative 2021: si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre nelle regioni a statuto ordinario

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema di contabilità da parte dei consiglieri

Sussiste il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici dell’Ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. È riconosciuto, altresì, il diritto dei consiglieri ad accedere da remoto al protocollo informatico ed al sistema informatico contabile dell’ente, in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno (parere del 28 luglio 2021), in riscontro ad un quesito formulato da un segretario comunale, in merito alla possibilità dei consiglieri di accedere da remoto al protocollo informatico ed al sistema di contabilità dell’ente, ai sensi dell’art. 43 del TUEL. Il Ministero, nel richiamare la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che il diritto di accesso del consigliere è sottoposto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali; se da un lato è vero che il diritto di accesso di un consigliere comunale è più ampio per il proprio mandato politico-amministrativo, rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990, è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il procedimento disciplinare prosegue anche dopo il pensionamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18944 del 5 luglio 2021ha ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell’ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente. Ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine. Il datore di lavoro ha l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l’incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell’impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con dPR n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l’interesse dell’ente datore all’accertamento della responsabilità disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, gli aggiornamenti dell’ANAC

Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervento sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Vai al documento dell’ANAC.

Si segnala, altresì, che è disponibile online sul sito Anac la piattaforma di acquisizione dei dati per i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione 2021-23. I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono accedere al link Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire tutti i dati.
L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità. Per questo non è richiesto il caricamento sulla piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Rimane in vigore l’obbligo di pubblicazione dei Piani sul sito istituzionale dell’Ente.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Vaccini ai dipendenti, il Garante privacy “avverte” la Regione Sicilia

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 22 luglio 2021, ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy. L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità. Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.
Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.
L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.
Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy. Il provvedimento adottato dal Garante è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza, anche al fine di segnalare alle Regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali.

Cdm: modalità di utilizzo del Green Pass, proroga dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 luglio, ha approvato, tra i diversi provvedimenti, un decreto legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e deciso le modalità di utilizzo del Green Pass, nonché stabiliti nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:
– Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
– Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
– Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– Sagre e fiere, convegni e congressi;
– Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– Concorsi pubblici.

Zone a colori
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche
È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

 

Esproprio per pubblica utilità, il provvedimento di acquisizione sanante compente al Consiglio comunale

L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, al patrimonio indisponibile dell’ente che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, rientra nella competenza del Consiglio comunale, laddove l’art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267/2000 riserva ogni decisione in materia di acquisti e alienazioni immobiliari al Consiglio medesimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; T.A.R. Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698). Il provvedimento di acquisizione sanante è connotato da un’amplissima e rilevante discrezionalità (cfr. Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71; C.d.S., ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2), in coerenza con l’esigenza di valutare l’esistenza di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, anche all’esito di un’effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati. Talché, non è possibile prescindere dall’osservanza dell’obbligo previsto, in generale, dall’art. 7 della l. n. 241/1990, di comunicazione dell’avvio del procedimento, funzionale al primario obiettivo di consentire al privato l’esercizio dei diritti partecipativi e, per tale via, di interloquire attivamente con l’Amministrazione procedente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, sez. II, 16 febbraio 2016, n. 170; T.A.R. Abruzzo, sez. I, 6 novembre 2014, n. 763; T.A.R. Toscana, sez. I, 23 gennaio 2014, n. 148). È quanto evidenziato dal TAR per la Basilicata, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 492, pronunciandosi sul ricorso di un privato che ha impugnato la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 dei terreni, dei quali il ricorrente è proprietaria, irreversibilmente modificati per la realizzazione di un’opera pubblica, ancorché mai ritualmente espropriati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Illegittimo il provvedimento del Sindaco che ordina lo sgombero di un’area occupata abusivamente

La ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova riscontro non solo nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini C.G.A., sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173).
Nella specie viene in considerazione un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata, la quale rientra nella competenza dirigenziale, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base del mero richiamo fatto dal Sindaco del Comune al comma 4-bis dell’art. 54 del t.u.e.l., che presuppone e non fonda il potere di adozione dell’atto, che nella specie è mancante. È quanto stabilito dal TAR Sicilia, sezione I, sentenza 1° luglio 2021, n. 2134.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Elezione dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato

Con la circolare n. 41 del 14 luglio 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, in considerazione dell’imminente scadenza del termine del 27 luglio prossimo fissato dal decreto legge 5 marzo 2021 n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, entro il quale perfezionare i provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, richiama l’attenzione delle Prefetture affinché sia data tempestiva comunicazione delle fattispecie che si perfezionano nei rispettivi ambiti territoriali, avendo cura di trasmettere la relativa documentazione con la massima urgenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION