Agid, aggiornamento dichiarazioni di accessibilità siti web PA entro il 23 settembre 2021

Come previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità ICT di AgID e dalla Direttiva UE 2016/2102, entro il 23 settembre 2021 le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare l’aggiornamento delle dichiarazioni di accessibilità dei siti web, utilizzando il sito messo a disposizione da AgID all’indirizzo https://form.agid.gov.it.

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la prima dichiarazione di accessibilità dei siti web, qualora non sia stato già fatto lo scorso anno. Nel 2020 AgID ha raccolto più di 10.000 dichiarazioni di accessibilità, a testimonianza di una crescente consapevolezza sul tema da parte delle PA.

Oltre a essere un obbligo di legge, l’aggiornamento annuale della dichiarazione è un’occasione utile per la pubbliche amministrazioni per rivedere l’accessibilità dei propri siti e delle proprie app, e per rendere i servizi digitali sempre più inclusivi. I dati raccolti consentono tra l’altro ad AgID di definire una programmazione di adeguati piani formativi nazionali.

Turno elettorale a novembre per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto con il quale è stata fissata la data del turno autunnale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Le consultazioni si svolgeranno domenica 7 novembre 2021, con l’eventuale turno di ballottaggio nella giornata di domenica 21 novembre 2021.

I comuni interessati sono 7: Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), nonché Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

Allegati:

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -1

Decreto del ministro del 6 settembre 2021 -2

Beni mobili sequestrati e confiscati, nuova piattaforma on line

L’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc) mette in esposizione sul web i beni mobili registrati in una “vetrina” a cui si può accedere dal programma gestionale Open Regio sul sito istituzionale dell’Agenzia. La piattaforma consente a pubbliche amministrazioni e associazioni del terzo settore di presentare richieste per i beni a disposizione.

Si tratta di uno strumento di facile ed immediata consultazione con il quale si possono visionare autoveicoli e motoveicoli, nonché mezzi d’opera, autocarri, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico, completi di ogni dato utile alla valutazione da parte dei potenziali soggetti interessati.

La piattaforma, semplificata e rivisitata, consente agli organi dello Stato, agli enti territoriali ed alle associazioni del Terzo Settore di presentare, previo accreditamento, la propria candidatura per l’assegnazione dei beni da impiegare in attività istituzionali o a fini sociali.

Sono previste distinte sezioni di visibilità con specifiche modalità finalizzate alla manifestazione di interesse, in relazione alla tipologia dei veicoli.

In particolare, secondo quanto disposto dal Codice antimafia, per i veicoli speciali, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico, la visibilità e la possibilità di manifestare interesse sono riservate, in primo luogo, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In caso di mancanza di interesse da parte di quest’ultimo, i beni sono nuovamente posti in vetrina nell’apposita sezione dedicata ai mezzi speciali per finalità di soccorso pubblico, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte delle Strutture operative nazionali e regionali facenti parte del Sistema di Protezione civile e delle strutture di protezione civile degli enti locali.

Nessuna incompatibilità tra la carica di assessore comunale e l’incarico di P.O. presso la Provincia

Con la delibera n. 580 del 28 luglio 2021, l’ANAC ha chiarito che non sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa, non assimilabile ad incarico dirigenziale, presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un comune nella stessa regione. La disciplina in esame, di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, prevede che: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.
Al fine di accertare la sussistenza di violazioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, occorre valutare se l’incarico di posizione organizzativa conferito presso l’Ente sia assimilabile ad un incarico dirigenziale, in base alla definizione dell’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013. Per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Proprio in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l’ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l’orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L’orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell’art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale.
Nel caso in cui, invece, l’incarico sia riconducibile alla tipologia di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) del CCNL 2016-201 (ossia: “lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”) e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL, lo stesso non integra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Determinazione indennità di funzione e versamento contributi previdenziali ed assistenziali

Il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; qualora ciò non sia possibile detta indennità va riconosciuta per intero. Per il pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale in favore dell’amministratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni è necessario che l’amministratore abbia sospeso l’attività lavorativa. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, in risposta ad una duplice richiesta di parere da parte di un Responsabile finanziario di un Comune, in ordine alla corretta determinazione dell’indennità di funzione spettante ad un assessore che svolge un lavoro dipendente a tempo determinato, e se nei suoi confronti l’ente sia tenuto a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
In linea con l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, il Ministero evidenzia che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.
Per i dipendenti che non godono della possibilità di porsi in aspettativa non retribuita, per espressa disposizione di legge, l’indennità va riconosciuta per intero. Nel caso in cui l’aspettativa non retribuita sia normativamente consentita, la condizione perché scatti il dimezzamento dell’indennità è che il soggetto, lavoratore dipendente non abbia chiesto di essere collocato in aspettativa, a prescindere, quindi, dalla circostanza che la medesima sia stata o meno, poi, concessa e che, pertanto, l’interessato si trovi in aspettativa per mandato amministrativo. In relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti ha tuttavia recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei Conti, Sezione di controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2020).
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo degli amministratori locali, lo stesso è a carico dell’ente soltanto per coloro che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno all’esercizio del mandato, rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente o di natura autonoma (art. 86 TUEL). Perché ricorra l’obbligo da parte dell’Ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti: l’elezione ad una carica elettiva ed il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scioglimento Unione, l’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie

Dopo lo scioglimento dell’unione di comuni, l’incarico dell’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall’elenco). È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere della Prefettura che ha chiesto di sapere se, in relazione allo scioglimento dell’Unione, occorra procedere al sorteggio dei revisori per il rinnovo, nei due comuni membri, ovvero se l’attuale collegio dell’Unione possa/debba procedere allo svolgimento delle relative funzioni di controllo anche per i due comuni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Ente.
In mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, secondo i tecnici del Ministero, occorre fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. L’attività svolta dopo lo scioglimento dell’ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, l’adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l’altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell’organo di revisione. La suddetta attività è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria.
Il commissario liquidatore potrà, quindi, decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione). Per quanto riguarda la revisione nei comuni membri si evidenzia che la scelta operata dall’unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a che esiste l’unione. Considerato però che l’organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri. Resta inteso che nel momento in cui l’organo di revisione completerà le proprie funzioni ordinarie presso l’unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà poi provvedere alle singole estrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorso Segretari comunali, in arrivo bando da 174 posti

È stato pubblicato in G.U. n. 210 del 2 settembre 2021 il DPCM del 21 giugno 2021 con il quale si autorizza il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) – ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali.
Si ricorda che l’art. 25-bis del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l’accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con l’obiettivo di ridurre i tempi altrimenti necessari per la selezione, tenuto conto dell’esigenza di sopperire alla carenza di segretari per l’adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali. Per l’accesso alla carriera di segretario comunale la normativa vigente prevede il superamento di un concorso, che dà la possibilità di partecipare a un corso-concorso selettivo di formazione, della durata di sei mesi, cui segue un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Al termine del corso-concorso, il candidato, se è collocato utilmente in graduatoria, ottiene l’iscrizione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale della carriera (fascia C).
Nello specifico, le nuove disposizioni prevedono che:
a) la prova preselettiva del concorso sia svolta in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, con il supporto di strumenti informatici con cui effettuare la valutazione dei candidati. La prova preselettiva è già contemplata all’art.13, comma 4, del citato D.P.R. n. 465 del 1997, ai sensi del quale gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati;
b) a seguire, si svolgano due prove scritte con modalità telematiche. Le prove possono tenersi nella medesima data e possono consistere in una pluralità di quesiti a risposta aperta. In particolare, la prima prova scritta ha a oggetto argomenti di carattere giuridico, mentre la seconda riguarda argomenti di carattere economico e finanziario-contabile;
c) la prova orale, in cui verificare la conoscenza almeno delle materie di cui all’articolo 13, comma 5174, del D.P.R. n. 465, oltre che delle lingue straniere, possa essere effettuata in videoconferenza, a condizione che sia assicurata la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
In forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potere sanzionatorio esercitato dall’ANAC ed imprecisioni formali

Il potere sanzionatorio esercitato dall’ANAC nei confronti dei concorrenti di gara pubblica ha natura vincolata di talché, eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio, non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 agosto 2021, n. 6119, nell’accogliere il ricorso presentato dall’ANAC, contro una Società, riformando la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, del 14 dicembre 2018, ha evidenziato che in sede di esercizio del potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica – ai sensi dell’art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera del 26 febbraio 2014 – ciò che deve intervenire, ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebito, è l’inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione; mentre non rileva la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.
Il Regolamento unico di cui trattasi costituisce promanazione della norma primaria di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, che stabilisce che “Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti”.
Ciò posto, l’art. 40, comma 2, del Regolamento fa emergere che, ai fini del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni di cui al primo periodo, occorre avere riguardo, da un lato, alla “acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebiti” (dies a quo), dall’altro, “all’invio della comunicazione di avvio del procedimento in Consiglio per la necessaria approvazione” (dies ad quem); nel secondo periodo la norma stabilisce poi che, in caso di approvazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio va effettuata entro 30 giorni dal relativo deliberato.
Pertanto, ciò che deve intervenire ai fini del suo rispetto è l’inoltro da parte della competente U.O.R. della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell’Autorità per acquisirne l’approvazione.
Non rileva, invece, la data dell’approvazione della proposta da parte dell’organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all’interessata.

La pendenza del procedimento amministrativo non giustifica il differimento dell’accesso agli atti

La circostanza che l’iter procedimentale non sia ancora concluso è di per sé inidonea a giustificare il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi; l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all’accoglimento integrale della domanda di accesso avrebbe imposto un’adeguata motivazione, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti. È quanto stabilito dal TAR Lombardia, Sezione II, Sentenza 5 agosto 2021, n. 1890, pronunziandosi sul ricorso presentato da un Consigliere comunale avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto il differimento dell’accesso alla documentazione richiesta, rinviandone l’ostensione alla conclusione dei relativi procedimenti. I giudici hanno rilevato che, in termini generali, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 offre una definizione di documento amministrativo dalla portata estremamente ampia, comprensiva anche degli atti “interni” e indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della relativa disciplina sostanziale, e che, inoltre, la normativa generale ivi contenuta non subordina l’accesso alla circostanza che si tratti di procedimento concluso, sicché l’avvenuta formazione del documento e la sua possibilità di impiego in sede amministrativa è in sé sufficiente a consentirne l’accesso a chi ha titolo a visionarlo ed estrarne copia, a prescindere dall’essere ancora in corso, o meno, il procedimento amministrativo in cui quel documento confluisce, purché già di per sé utilizzato o utilizzabile dall’Amministrazione (v. sez. II, 19 novembre 2019, n. 2443); il che porta ad escludere che l’accesso possa essere differito, per gli atti endo-procedimentali, sino alla conclusione del procedimento (v. sez. III, 21 dicembre 2020, n. 2561). Nel caso di specie, l’Amministrazione si è limitata a differire il rilascio dei documenti richiesti alla conclusione dei diversi procedimenti, senza tuttavia indicarne le concrete ragioni; in particolare, rispetto alle domande di permesso di costruire, l’Amministrazione non poteva che esserne in possesso – come confermato dalla riferita circostanza che “le pratiche erano in fase di istruttoria -, né vi erano ragioni per attendere l’adozione delle determinazioni finali, neppure nell’eventualità che, in vista della preannunciata “… verifica da parte di un soggetto esterno incaricato che dovrà restituire l’analisi di adeguatezza…”, detta documentazione fosse anche in possesso di altre Amministrazioni o soggetti pubblici, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 24 della l. n. 241/1990 non contempla tra i casi di esclusione del diritto di accesso la contemporanea detenzione del documento da parte di altra Amministrazione o autorità dello Stato (T.A.R. Lazio, sez. III, 7 giugno 2021, n. 6756).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.