Edilizia: nasce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio

È stata istituita la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio in cui saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. Lo schema di decreto del Mims è stato oggetto di una informativa alla Conferenza Unificata del 2 febbraio scorso. Lo rende noto il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Con la banca dati avremo finalmente a disposizione uno strumento informativo che ci consentirà di mettere a sistema le informazioni sulle opere abusive nel Paese e rafforzare le azioni di contrasto contro un fenomeno illegale che ha arrecato gravi danni alla vivibilità delle città e all’ambiente”, afferma il Ministro Enrico Giovannini. “L’iniziativa richiede un’azione congiunta di diversi ministeri e la collaborazione di Regioni e di enti locali. Abbiamo così avviato un percorso virtuoso per proteggere e tutelare meglio i territori”.

Nella prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Le successive estensioni avverranno con la collaborazione dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

 

Orientamenti ANAC per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022

Anac ha adottato gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, che forniscono a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao, alcuni criteri guida per una corretta nomina del Responsabile Rpct e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022.

Per il quadro normativo, occorre riferirsi alla legge 190/2012 e, in particolare, all’art. 1, co. 7, ove si prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. È quindi importante che le amministrazioni scelgano il soggetto cui affidare l’incarico di RPCT in coerenza con il dettato normativo e nel rispetto dei seguenti criteri:

  • mantenere l’incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati;
  • selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate;
  • scegliere un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l’incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio;
  • considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno;
  • evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;
  • escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione;
  • individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell’amministrazione, facendo ricadere la scelta su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo;
  • considerare l’opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell’individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati nella normativa e negli orientamenti dell’ANAC.

Il documento fornisce anche alcune indicazioni operative per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza, elaborate a seguito di una significativa analisi della attività di pianificazione finora svolta dalle amministrazioni, che ha consentito all’ANAC, quale osservatore privilegiato, di cogliere i maggiori margini di ottimizzazione e semplificazione da evidenziare agli operatori coinvolti per stilare un documento più performante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Responsabilità della PA: il mero superamento del termine procedimentale non basta ad ottenere il risarcimento del danno

Ai fini del riconoscimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), non è sufficiente il mero superamento del termine procedimentale, ma occorre verificare che il ritardo sia imputabile ad una condotta colposa dell’Amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza del 21 gennaio 2022, n. 386, l’art. 2-bis, comma 1 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione sia stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato; tale danno, del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8123; 12 aprile 2021, n. 2960; Sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622).

Il riferimento all’ingiustizia del danno induce a ritenere che anche la fattispecie di responsabilità per la violazione del termine fissato per la conclusione del procedimento sia inquadrabile nel modello aquiliano di cui all’art. 2043 c.c. che, secondo l’indirizzo dominante in giurisprudenza, rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la responsabilità civile dell’Amministrazione in tema di danni cagionati dall’illegittima attività amministrativa, siano essi derivanti da illegittimità provvedimentale ovvero dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (come di recente ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 23 aprile 2021, n. 7).

Lo schema della responsabilità extracontrattuale comporta ricadute anche sulla distribuzione dell’onere della prova, con la conseguenza che – ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale – incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, tra cui il nesso di causalità tra illegittimità della condotta e danno, l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all’Amministrazione (all’apparato amministrativo, come viene spesso precisato) a titolo di dolo o colpa, come testualmente confermato nella specie dall’art. 2-bis (il quale postula che il danno derivi dalla “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”). Accanto agli elementi descritti, la giurisprudenza richiede anche la verifica della spettanza del bene della vita che il privato intende acquisire alla propria sfera giuridica attraverso l’esercizio del potere e l’emanazione del provvedimento amministrativo richiesto, in quanto il bene “tempo”, leso dal ritardo, ha dignità di interesse risarcibile se e nella misura in cui si sia prodotto, per effetto della lesione, un danno ingiusto (Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, che ha chiarito le conclusioni espresse sul punto da Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5).

Anche nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione, la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del termine per provvedere postula la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo; con l’ulteriore precisazione che la valutazione di questi ultimi (dolo o colpa della P.A.) non può essere fondata soltanto sul dato oggettivo del superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 20), ma occorre quantomeno verificare se il comportamento dell’apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona Amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MUD 2022, nuova modulistica e presentazione entro il 21 maggio 2022

È stato pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.
Il modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
1. Comunicazioni rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Le principali modifiche riguardano:

  • L’inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda “Riciclaggio” da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero;
  • tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
  • La scheda “CG- costi di gestione” della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
  • Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

Il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto.

– MUD Semplificato (mudsemplificato.ecocerved.it) per l’invio della comunicazione semplificata;
– MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l’invio delle comunicazioni via telematica;
– MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione rifiuti urbani.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati supporta i Comuni

Nell’ambito dell’attività di potenziamento, riorganizzazione e sviluppo delle politiche di destinazione dei beni confiscati e di rafforzamento dell’intesa con gli Enti Locali, l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati  alla criminalità organizzata (ANBSC) ha creato nel proprio portale istituzionale una pagina denominata “L’Agenzia supporta i Comuni”. Sarà attivata anche una mail dedicata: supportoaicomuni@anbsc.it

I Comuni interessati potranno trovare nella pagina a loro dedicata, divisi in singole sezioni, modelli operativi, approfondimenti normativi e giurisprudenziali, indicazioni sulle risorse finanziarie regionali, nazionali ed europee, descrizione di buone prassi, oltre a risposte alle domande più frequenti.

L’esigenza è emersa nel corso delle iniziative intraprese in collaborazione con i Nuclei di Supporto presso le prefetture che avevano l’obiettivo di migliorare il processo di restituzione dei beni confiscati alle comunità locali interessate anche dalla presenza nel proprio territorio della criminalità organizzata. Durante il ciclo di conferenze di servizi nello scorso anno, i Nuclei di supporto hanno avuto modo di interagire in maniera diretta con le amministrazioni comunali, ponendo le basi di una nuova modalità di dialogo e di relazione.

Questa attività ha consentito la destinazione di 1.637 immobili, per un valore complessivo di 109 milioni di Euro. Inoltre, è sorta l’esigenza di mettere a disposizione dei Comuni modelli operativi standard a supporto della loro azione, utili non solo nei rapporti con l’Agenzia, ma anche per lo sviluppo delle numerose progettualità e che troveranno un proprio finanziamento attraverso i fondi messi a disposizione dalla Unione Europea, dalle Regioni e, da ultimo, dal PNRR.

Agid, PA digitale 2026: Accesso alle risorse del PNRR per la transizione digitale della PA

La piattaforma PA digitale 2026 consentirà alle amministrazioni di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare l’avanzamento dei progetti e ricevere assistenza.

I 7 investimenti previsti dal PNRR per la digitalizzazione della PA sono messi a disposizione attraverso 14 misure, per un totale di oltre 6 miliardi di euro. Tra queste, due in particolare vedono AgID protagonista come ente delegato responsabile per l’attuazione: la misura 1.3.2 dedicata allo Sportello Digitale Unico (Single Digitale Gateway) e la misura 1.4.2 sull’accessibilità dei servizi pubblici digitali. A queste si aggiunge la misura 1.4.4 dedicata all’implementazione su scala nazionale dell’identità digitale SPID.

A seconda della tipologia di misura e di PA, sarà possibile accedere alle risorse o attraverso delle soluzioni standard o attraverso la presentazione di progetti.

Soluzioni standard, per le misure con una platea ampia di beneficiari (oltre 1.000 PA). Ogni PA, in base a tipologia e dimensione, potrà infatti accedere a specifiche misure attraverso soluzioni standard, ciascuna con un valore economico predefinito. Non sarà necessario scrivere e presentare progetti per ricevere finanziamenti.

Presentazione di progetti, per le misure con una platea ristretta di beneficiari (fino a 1.000 PA), è prevista una modalità di accesso che prevede invece la presentazione di progetti, sempre ispirata ai principi della semplicità e della riduzione degli oneri amministrativi.

L’incarico di presidente del Cda in una SpA in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente

L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Poteri al Commissario in caso di sospensione del sindaco e di mancata nomina del vicesindaco

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con parere del 17 gennaio 2021, in riscontro ad una richiesta da parte di un Segretario comunale che ha chiesto se sia ipotizzabile, in ordine alla mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell’ente, fare ricorso al vigente statuto comunale che contempla l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, disponendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

Il parere precisa che la sospensione del sindaco ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le relative funzioni  le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.

La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale.
Pertanto, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione – e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo – si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.

Slitta al 30 aprile 2022 il Piano di prevenzione della corruzione

Il Consiglio dell’Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del PIAO, slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del PIAO.

Questo al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, in un’ottica di semplificazione e efficacia, Anac ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione. L’Autorità illustrerà il vademecum il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online.

Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull’attuazione della precedente pianificazione, continuerà ad essere garantito dalle misure già adottate. In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità. Le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere all’adozione immediata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Avviso “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”: nuova proroga

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007, approvato con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 e pubblicato il 5 dicembre 2017 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, già prorogato al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION