Sicurezza stradale: introdotto il dispositivo countdown per i semafori

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il Decreto che definisce le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione dei cosiddetti “dispositivi countdown” per visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei semafori.

Per rafforzare la sicurezza stradale, in particolare per le persone più a rischio, tra cui pedoni e i ciclisti, in coerenza con il Regolamento europeo 305/2011, lo schema di Decreto individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali. In particolare, si prevedono gli ambiti di applicazione relativamente agli impianti semaforici nuovi ed esistenti, con attraversamenti pedonali e ciclabili, all’interno o all’esterno delle intersezioni. Il Decreto definisce anche i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari o gestori delle strade in funzione della loro utilità per gli attraversamenti pedonali e ciclabili, prevedendone l’obbligo nelle intersezioni più pericolose.

Il Decreto contiene un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, nonché le modalità di installazione e le condizioni per la commercializzazione, in base alle norme nazionali ed europee. Per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l’installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, redatti ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Per dare alle amministrazioni comunali un tempo adeguato per l’attuazione delle disposizioni, i Programmi devono essere redatti o aggiornati tenendo conto del Decreto del Ministro e approvati entro due anni dalla sua entrata in vigore.

 

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Pubblicato in G.U. il DPCM per l’assunzione di nuovi segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 208 del 6-9-2022 il DPCM del 13 luglio 2022 che autorizza il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie – albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) – ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 48 unità di segretari comunali. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

 

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Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione. L’esclusione di operatori economici qualificati, ma che non hanno mai gestito una spiaggia, crea collusione con gli operatori economici “storici”, producendo minori profitti per le amministrazioni comunali (derivanti dai canoni concessori) e servizi meno efficienti.
Così Anac ha preso posizione sulla decisione di un Comune di affidare in concessione la gestione di tre spiagge attrezzate per il periodo di cinque anni più cinque, adottando criteri molto rigidi di ricambio. “La certezza di avere poca o nessuna concorrenza riduce o annulla la spinta a presentare progetti gestionali innovativi e/o che prevedano significativi investimenti strutturali”, scrive Anac (Parere di precontenzioso n. 347).

Nel caso di specie, il Comune ha chiesto all’Anac se fosse legittimo il requisito di capacità tecnico-professionale contenuto nel Disciplinare di gara che prescrive l’aver “gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile”.

Per l’Anac il requisito richiesto appare immotivatamente restrittivo della concorrenza perché di fatto non ammette che possano partecipare soggetti diversi da coloro che hanno già avuto in gestione lo stesso servizio, incidendo, così, profondamente il legittimo spazio concorrenziale degli operatori economici che svolgono attività analoghe anche se non identiche. Il requisito richiesto è inappropriato o quantomeno mal formulato perché crea una sorta di riserva di partecipazione a favore dei soli operatori economici che abbiano già svolto il servizio balneare o comunque servizi strettamente assimilabili.

 

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Commissariamento e rappresentanza all’interno di una Unione di Comuni

Le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non possono trovare applicazione in caso commissariamento disposto ai sensi del menzionato art. 85 del D.P.R. n. 570/1960. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere riguardo alla possibilità di applicare le diposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL, anche all’ipotesi di commissariamento prevista dall’art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che, quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il Prefetto provvede all’amministrazione del comune a mezzo di un commissario.

Nel caso di specie, è emerso che in occasione dell’ultima tornata elettorale presso il comune non è stata presentata alcuna lista e candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale e che, conseguentemente, è stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune; pertanto, viene chiesto di conoscere se il comune, che fa parte di una unione di comuni, possa essere rappresentato, all’interno della giunta dell’Unione, dal commissario prefettizio, in luogo del sindaco uscente, e da due assessori comunali cessati dalla carica per effetto del termine della consiliatura.

Al riguardo, il Ministero ritiene opportuno richiamare l’intervento chiarificatore, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale, svolto dal Consiglio di Stato che ha espresso il proprio avviso con parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000, affermando che “salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto – i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l’effetto del commissariamento dell’ente e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori” ai sensi di quanto disposto dall’art. 141, comma 5, del TUEL. Come espressamente enunciato dal Supremo Consesso tale principio trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell’ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati. Diversa è la fattispecie prevista dal citato art. 85 D.P.R.570/1960, in tal caso infatti il commissariamento non viene disposto a seguito di scioglimento del consiglio comunale ma quando al termine della consiliatura le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, fattispecie pertanto che non è ontologicamente sovrapponibile alla previsione dello scioglimento del consiglio comunale di cui al più volte richiamato art. 141 TUEL. Conclusivamente il Ministero è dell’avviso che le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL non possano trovare applicazione in caso di commissariamento disposto ai sensi del menzionato articolo 85 del D.P.R. n. 570/1960.

 

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Politiche 2022: Rendicontazione delle spese elettorali

Con la Circolare DAIT n. 94 del 30 agosto 2022 il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni per agevolare l l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 e garantire il regolare pagamento delle spese.

L’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di
bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripari1re, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Il ministero dell’interno è in attesa di conoscere l’ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto; non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”. Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo
a 4 stelle (1 o categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). l predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ave ne
ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. Qualora l’Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di persona le a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero.

l Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS. LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni , e cioè entro mercoledì 25 gennaio 2023, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m. i.

 

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Limiti ai compensi dei componenti del CDA delle società partecipate

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 124_2022, fornisce utili indicazioni in merito ai compensi agli amministratori di società a totale partecipazione pubblica e alla corretta interpretazione dell’art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e dell’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012. In particolare, il Comune istante chiede di conoscere l’interpretazione delle predette norme “nei casi in cui non vi fosse una spesa sostenuta nel 2013 o se essa, pur presente, appaia oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica”.

Il Collegio precisa che, per giurisprudenza consolidata, il vincolo di cui all’art. 4 comma 4 del citato d.l. 95/2012,
a cui l’art. 11 co. 7 del TUSP fa rinvio, secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, è esteso a tutte le società a controllo pubblico, comprese quelle a partecipazione pubblica totalitaria. Nelle more dell’adozione del d.m., che avrebbe dovuto definire gli indici quali-quantitativi per la ripartizione in fasce delle società in controllo pubblico (ex art. 11, comma 6 d.lgs. 175/2016), il limite previsto dall’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 (a cui il citato art. 11 fa rinvio), continua a trovare applicazione.

Unica ipotesi derogatoria al limite dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, come individuato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Liguria, del. n. 29/2020), riguarda l’assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. In particolare, in assenza di oneri nell’esercizio 2013, in conseguenza della rinuncia al corrispettivo dell’amministratore all’epoca in carica, si è ritenuto necessario “considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla sopra citata deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie.(……) Tale computo deve essere contemperato, inoltre, con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall’art. 11, comma 7, TUSP (limite massimo di euro 240.000) che, de iure condendo, dovrà limitare l’esercizio del potere regolamentare ministeriale.

Riguardo all’ipotesi di spesa sostenuta nel 2013, ma oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica, la Sezione ritiene che il limite previsto dall’art 4, comma 4, d.l. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società e ad un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti.

 

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Niente indennità di funzione al vice presidente del consiglio comunale

L’art. 82 del TUEL non indica il vice presidente del consiglio comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati.

Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, ha evidenziato che i soggetti beneficiari dell’indennità di funzione sono, per espressa disposizione normativa, il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

La previsione statutaria dell’ente, che estende anche al vice presidente del consiglio il diritto a percepire l’indennità di funzione, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni normative vigenti, laddove l’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla norma primaria, di cui all’art. 82 TUEL, non permettono, dunque, di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.

 

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Aspettativa e indennità di funzione degli amministratori dipendenti a tempo determinato

Riconoscere una indennità piena al lavoratore a tempo determinato, che non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo, configurerebbe una disparità di trattamento ed una ingiustificata discriminazione tra l’amministratore in aspettativa non retribuita – con diritto a percepire la sola indennità di funzione – e l’amministratore/lavoratore a termine che, oltre all’indennità in misura piena, acquisirebbe il proprio trattamento stipendiale. Dunque, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, quest’ultimo non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla quantificazione dell’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori. In particolare, è stato chiesto se un amministratore, insegnante del comparto scuola a tempo determinato part-time, con contratto di lavoro inferiore al cinquanta per cento, non potendo fruire dell’aspettativa non retribuita e avendo un contratto minimo di lavoro, possa avere diritto a percepire l’indennità in misura piena, considerando che la retribuzione è legata all’orario di lavoro contrattualmente sottoscritto.

Il Ministero ricorda come l’art. 81 del TUEL configura un diritto potestativo degli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all’attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive. Il successivo art. 82 rubricato “Indennità”, statuisce il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Secondo la Corte dei conti, detta disposizione è funzionalizzata ad indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, attraverso la diminuzione forfettaria dell’indennità loro spettante, in ragione del prevedibile minore impegno dedicato all’espletamento della funzione pubblica, laddove essi decidano di optare per lo svolgimento anche di altra attività lavorativa (cfr. sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 19/PAR/2013). Il soggetto che decida di dedicarsi a tempo pieno all’espletamento della funzione pubblica, optando per l’aspettativa non retribuita dal proprio rapporto di lavoro, non può essere posto nella medesima condizione, in termini di corresponsione della indennità di funzione, rispetto a chi decide di continuare a svolgere attività lavorativa dedicandosi solo parzialmente alle esigenze dell’ente locale.

Il Ministero, in conformità a diverse pronunce della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR, Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR e Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR), ha avuto finora occasione di evidenziare che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, la magistratura contabile, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha modificato parzialmente l’orientamento per cui il dimezzamento dell’indennità di funzione sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa. E’ stato, infatti, recentemente precisato dalla Corte dei Conti che, pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.

 

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Online la consultazione sul Pna 2022-2024, possibile inviare contributi entro il 15 settembre

Rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. È questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall’Anac di fronte all’ingente flusso di denaro in arrivo dall’Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia. Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Pnrr e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.

Il Pna è articolato in due Parti. La parte generale rappresenta un supporto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct) e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del Piao relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Anac indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). Occorrono, si legge nel Pna, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

La parte generale contiene anche un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage: l’Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa delle norme laconiche. Per questo Anac offre chiarimenti e soluzioni operative da inserire nei Piani, fermo restando che, per quanto riguarda l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità, ci sarà uno specifico regolamento.

 

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Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate tramite PEC

In conformità al disposto di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega. Pertanto, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno con parere del 12 agosto 2022.

Il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse. Il particolare, l’art. 38, comma 8 TUEL dispone che le dimissioni, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Ne consegue che la rassegnazione delle dimissioni – atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace – si configuri come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta; tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8. L’inosservanza, quindi, delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.

 

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