Whistleblowing: avviate le consultazioni on line per l’adozione delle Linee guida Anac

L’ANAC ha reso disponibile la consultazione on line sullo “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, il cosiddetto whistleblowing.

Le Linee guida sono volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 24/2023, che recepisce recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, visto il termine stringente per loro adozione disposta dal legislatore.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.
Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Le Linee Guida sono volte anche a fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni. ANAC si riserva di adottare successivi atti di indirizzo riguardo a tali canali. Si fa presente che, laddove possibile, i contenuti della nuova disciplina sono stati messi a confronto con quella previgente al fine di consentire agli interessati di poter valutare le principali innovazioni introdotte a seguito della Direttiva 2019/1937.

 

La redazione PERK SOLUTION

Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto d’accesso dei consiglieri comunali alla documentazione posta a base di gara d’appalto

I consiglieri possono accedere agli atti del comune, se necessari all’esercizio della funzione e se non riguardino i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento, tenendo presente il principio del ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali. Il Ministero dell’interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Prefettura ha evidenziato che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art. 43 del TUEL, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale”.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8667/2022 – sentenza n. 4792/2021) ha precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art. 42. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c.1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo.

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale non è, dunque, incondizionato. Il diritto di accesso è sottoposto, infatti, alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali. Nell’ambito del codice dei contratti, il diritto di accesso prevede che i consiglieri comunali mantengano una posizione differenziata in ossequio proprio al riconosciuto ruolo di controllo e di garanzia. L’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara.

I consiglieri comunali, proprio in virtù dell’articolo 43 del TUEL, possano accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l’esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza e che il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici comunali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato” è ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 23 e segg. della legge n. 241/1990 e dall’articolo 10 del TUEL. La garanzia della riservatezza dei terzi è assicurata dall’articolo 43  il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dipartimento per la trasformazione digitale: la banca dati ANPR apre agli uffici comunali

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) apre agli uffici comunali. Con la pubblicazione delle Linee Guida del Ministero dell’Interno (circolare n. 73/2023), l’accesso ai dati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) sarà possibile non solo per gli uffici anagrafici, ma verrà esteso a tutti gli uffici dei Comuni.

Dallo Sportello Unico delle Attività Produttive alla Scuola, dai Servizi socio sanitari ai Tributi, fino agli uffici della Polizia locale: da oggi le strutture comunali, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, potranno consultare direttamente i servizi, chiamati tecnicamente e-service, messi a disposizione da ANPR e raggruppabili in quattro categorie: notifiche, comunicazioni, verifiche e accertamenti.

I Comuni potranno avere accesso ai dati ANPR aderendo alla PDND, la Piattaforma, realizzata e gestita da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abilita lo scambio dati fra le amministrazioni, con l’obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA. Una volta aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni dovranno sviluppare delle interfacce applicative (le cosiddette API, application programming interface) per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dal Ministero dell’Interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nessun diritto per il consigliere comunale di partecipare alla conferenza dei servizi

Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art.14 e seguenti della L.241/1990, in quanto prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare, è stato chiesto se per i consiglieri comunali, che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla conferenza dei servizi convocata per dare corso all’iter di realizzazione di un centro commerciale, sussista il diritto di partecipazione. I consiglieri comunali richiedenti ritengono che ben potrebbero presenziare alle conferenze dei servizi, in quanto rappresentanti degli interessi diffusi della cittadinanza in base al mandato ricevuto dagli elettori.

I tecnici del Ministero ricordano che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1 della legge n. 241/1990, la partecipazione ai lavori di tale organismo è demandata ai soggetti che hanno competenza istituzionale, prevista dalle norme, in ordine alla definizione della questione posta in esame. I consiglieri comunali oltre ad esercitare, nell’ambito consiliare, le competenze previste dall’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000, con la possibilità di esprimersi in seno al consiglio comunale in merito allo strumento di pianificazione urbanistica, hanno facoltà di promuovere atti di sindacato ispettivo come previsti dall’articolo 43, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n.267/2000.

In merito, il TAR Lazio con sentenza n.9324 del 7/7/2022 ha ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez.II, con sentenza 8 luglio 2019, n.4734. L’Alto Consesso nel caso esaminato aveva precisato che “… la partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”. Ne consegue, pertanto, che non sussista un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle conferenze dei servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti locali: indagine del Garante Privacy sui Responsabili protezione dati. Riscontrate diverse violazioni nella comunicazione dei dati di contatto

Il Garante privacy ha avviato un’indagine nei confronti di grandi enti locali per verificare il rispetto dell’obbligo di comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD, o Data protection officer, DPO, nell’accezione inglese). Questa attività di controllo interessa enti di grandi dimensioni che effettuano trattamenti di dati personali rilevanti per qualità e quantità ed è volta all’adozione di specifici interventi.

Il Garante ha avviato, nei confronti di alcuni di questi enti inadempienti, appositi procedimenti volti all’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori. In futuro le stesse verifiche potranno essere estese anche agli enti locali più piccoli e ad altri soggetti pubblici.

Per essere in linea con il Regolamento Ue, il Garante ricorda che quando il trattamento dei dati personali è effettuato da soggetti pubblici (ad es. amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, CCIAA, aziende del Servizio sanitario nazionale etc.), ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni, i titolari e i responsabili del trattamento sono obbligati a designare un RPD e a comunicarne i dati di contatto al Garante privacy, attraverso l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Autorità al seguente link: https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/

Questa disposizione mira a garantire che l’Autorità possa contattare il RPD in modo facile e diretto, dato che tra i suoi compiti c’è anche quello di fungere da punto di riferimento fra il soggetto pubblico e l’Autorità stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Polizia locale, serve la rotazione del personale

Con la delibera Anac n. 181 del 3 maggio 2023 con cui l’Autorità ha adottato un atto di constatazione del mancato adeguamento del comune alla raccomandazione inviata a ottobre 2022, concernente la misura anticorruzione della rotazione del personale della Polizia Locale, e ai vertici della polizia urbana.

La misura obbligatoria della rotazione nei confronti degli addetti al Corpo di Polizia Locale, impiegati dal 2013, non è stata applicata dal Comune, in violazione delle disposizioni contenute nella legge Severino e delle indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione. L’Anac aveva sollecitato l’ente anche ad integrare il proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, recependo le indicazioni fornite dal Piano nazionale anticorruzione 2019 in riferimento alla misura della rotazione del personale, con particolare riguardo al Corpo di Polizia Locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Spese per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Competenza degli oneri. Rendicontazione delle spese

Con la circolare n. 68 del 9 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito alle spese per l’attuazione delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023. Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Sono, comunque, a carico dello Stato (articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976) le spese di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, la fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, le schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni.

In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.
La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, e successive modifiche e integrazioni).
In esecuzione di quanto disposto in merito dall’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, i comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori residenti all’estero aventi diritto, ai quali sono state speditele le cartoline avviso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Criticità concorrenziali negli affidamenti esternalizzati dei servizi legali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 aprile 2023, ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti da previsioni contenute in avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali.

In generale, sia in ipotesi di conferimento di singolo incarico sia in ipotesi di attribuzione di incarico di rappresentanza/difesa/consulenza esteso a un determinato periodo di tempo sia in ipotesi di costituzione di un albo fornitori, da cui attingere in caso di necessità di natura legale da parte dell’Ente pubblico aggiudicatore, l’Autorità osserva la presenza del requisito di partecipazione (che, in alcuni casi, diviene anche criterio di valutazione della componente tecnico-professionale dell’offerta) consistente nell’aver maturato una qualificata attività pregressa, nelle materie oggetto del bando, esclusivamente con riferimento a soggetti di natura pubblica/pubblicistica (Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Asl, ecc.). In altri casi si osserva invece la presenza di vincoli di partecipazione relativi a requisiti impostati su base territoriale (iscrizione all’Albo di un determinato  Foro geografico, localizzazione dello studio legale del professionista in una certa area geografica, ecc.). Si tratta di restrizioni concorrenziali che non risultano proporzionate né, comunque, giustificate e necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico che deve porsi la stazione appaltante.

L’Autorità ha più volte censurato, in numerosi interventi di advocacy, previsioni di atti pubblici che introducevano ingiustificati e anacronistici requisiti di accesso/esercizio su base territoriale, evidenziando come la previsione di requisiti di residenza per accedere o esercitare attività economiche (o per ottenere l’autorizzazione all’esercizio ove prescritta) introducesse un criterio ingiustificatamente gravoso per l’effettivo svolgimento delle diverse attività economiche, lesivo di un corretto svolgimento del gioco concorrenziale in quanto idoneo a limitare sensibilmente la possibilità di accesso di operatori concorrenti.

L’Autorità ha anche osservato che l’eventuale giustificazione di siffatte previsioni, consistente nell’esigenza della stazione appaltante di poter disporre di un’assistenza immediata del proprio consulente legale, può essere pienamente soddisfatta con modalità alternative (videoconferenze, telefonate, domiciliazioni, ecc.) o anche con l’appoggio presso altri studi o spazi. La seconda restrizione concorrenziale che emerge dall’analisi condotta è relativa alla formulazione di requisiti di partecipazione alle procedure (che, come evidenziato, in tre casi divengono anche criteri di valutazione della parte tecnica dell’offerta presentata dal concorrente-avvocato), i quali, nel richiedere, legittimamente, la dimostrazione di una qualificata competenza sotto forma di esperienza pregressa nelle materie interessate, prevedono che la stessa possa valere solo qualora maturata con Pubbliche amministrazioni o soggetti comunque di natura pubblica/pubblicistica.

Ciò si traduce in una evidente e indebita penalizzazione di potenziali concorrenti che, pur disponendo della qualificazione necessaria per poter eseguire l’incarico legale eventualmente affidato loro, abbiano in precedenza lavorato esclusivamente, o anche prevalentemente, difendendo gli interessi giuridici di soggetti privati o di natura privatistica. Si tratta quindi di un requisito di partecipazione non giustificato né necessario, atteso che la pregressa qualificata esperienza nelle materie oggetto dei bandi può evidentemente essere maturata nel passato anche in assenza di patrocini prestati in favore di soggetti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION