Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza entro il 15 settembre

ANAC ricorda che c’è tempo fino al 15 settembre per compilare la scheda di acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.Per agevolare le pubbliche amministrazioni, il termine, inizialmente previsto per il 31 luglio, era stato spostato al 15 settembre, come indicato nel comunicato del presidente del 17 luglio scorso.

Tale adempimento spetta al soggetto che riveste la qualifica di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o è comunque incaricato delle funzioni di attestazione previste dalla Delibera Anac n. 203/2023.

Entro il termine del 15 settembre, la scheda di rilevazione deve essere posta nello stato CHIUSO, quindi estratta in formato pdf tramite la funzione “Scarica griglia in PDF” e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dell’Amministrazione/Società/Ente per il quale si svolgono le funzioni di “OIV”.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Concorrenza: Il documento ANCI in Commissione Industria del Senato

“La disciplina delle concessioni per il commercio su aree pubbliche ha creato dei problemi applicativi nei Comuni, determinando un elevato contenzioso e conseguenti sperequazioni nei territori, con incertezze per gli operatori. Per questo chiediamo una disciplina chiara, che tenga conto del diverso grado di attrattività delle aree mercatali”. Lo ha evidenziato Carla Palo‎ne, assessore al Commercio del Comune di Bari, che ha rappresentato l’Anci durante un’audizione svoltasi davanti la Commissione Industria del Senato sul ddl Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (vedi documento di audizione).
Secondo Anci si tratta di una situazione “da superare rapidamente, anche in vista delle prossime scadenze e per dare certezza ai Comuni e alle imprese coinvolte”. Nel corso dell’audizione l’assessore Palone si è anche soffermata sulle norme che mirano a ridurre gli oneri degli operatori che svolgono insieme le vendite straordinarie in una serie di esercizi siti in Comuni diversi. “Pur condividendo l’obiettivo di tali regole, tale semplificazione per gli operatori rappresenta – ha osservato – un aggravio per il SUAP che opera in modalità telematica e che invece, per la gestione di queste comunicazioni, si ritrova a lavorare con un canale diverso e parallelo cioè la PEC”. Da qui la richiesta Anci di semplificare ulteriormente le modalità di comunicazione.

Infine, Anci ha auspicato che, nell’ambito del sistema informativo integrato sull’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione, venga ampliata la condivisione dei dati messi a disposizione dall’Acquirente Unico: non solo quelli proprio patrimonio ma dell’intero proprio territorio di competenza con le amministrazioni comunali. “Tale modifica è necessaria perché, per pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l’autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili è fondamentale – ha concluso Palone – che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio” (Fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Bando piccoli Comuni. Riapertura dei termini per la comunicazione dell’indirizzo PEC e proroga per la presentazione delle domande

E’ stato firmato dal Capo del Dipartimento Casa Italia un decreto recante “Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Con tale atto si chiarisce che, nell’ambito del “Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi” di cui alla nota metodologica del dPCM 16 maggio 2022, agli interventi presentati con un livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) redatto ai sensi del decreto legislativo 36/2023, viene attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

Alla luce di tale integrazione, il Dipartimento ha ritenuto di riaprire da oggi, 11 settembre, fino alle ore 23:59 del 24 ottobre 2023 i termini per la comunicazione della PEC istituzionale per gli Enti che non vi hanno provveduto tra il 15 luglio e il 9 agosto: i Comuni e le Unioni potranno comunicare il proprio indirizzo di PEC istituzionale all’indirizzo https://bandopiccolicomuni.governo.it.  

Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande, per coloro che hanno già ricevuto il link univoco di inserimento dei dati, è prorogato fino alle ore 23:59 del 25 ottobre 2023.  E’ stato infine pubblicato il Manuale operativo per la compilazione delle domande.

Si ricorda che finalità del bando è quella di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza nei piccoli Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento. Il Bando disciplina termini e modalità di presentazione delle domande ed i criteri di selezione dei progetti di investimento da finanziare nell’ambito del Piano nazionale finalizzato in sintesi alla:

  • tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
  • mitigazione del rischio idrogeologico;
  • salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici;
  • messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
  • promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive;
  • alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 settembre scorso, ha approvato, tra l’altro, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale.

Al fine di assicurare l’esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si prevede l’obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, si stabilisce che, nelle more dell’aggiornamento, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione e le relative deroghe, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche di alcune tipologie di autovetture e di veicoli commerciali ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di tali tipologie è inserita nei piani della qualità dell’aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Azienda speciale delle farmacie inadempiente in fatto di trasparenza

Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.

Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.

E’ quanto ha rilevato l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ha adottato nei confronti dell’Azienda speciale delle farmacie, un provvedimento d’ordine che richiede l’adeguamento agli obblighi di legge entro trenta giorni.

Anac aveva già avvertito l’Azienda speciale delle Farmacie delle irregolarità riscontrate, chiedendo di risolvere le criticità evidenziate. Da controlli successivi è emerso, invece, che l’Azienda non aveva dato corso a tutte le richieste omettendo dati rilevanti come il contratto del direttore generale, i compensi successivi al 2018, gli importi di viaggi e missioni. Sono omessi inoltre gli incarichi affidati nel 2020, e pure l’indicazione dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Assenti anche i dati sulla dotazione organica antecedente al 2023. Mancanti sono pure le dichiarazioni di variazione patrimoniale del presidente e vice-presidente del CdA.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC sanziona gli amministratori di un Comune per la mancata adozione del Piano Anticorruzione

ANAC, con procedimento sanzionatorio, di cui alla delibera del Consiglio n. 332/2023, ha comminato una sanzione complessiva di 8.000 euro, per gli amministratori (sindaco, vicesindaco e assessori), compreso il responsabile anticorruzione, per omessa adozione del Piano Anticorruzione

Il Comune era già stata oggetto di un procedimento di vigilanza da parte di Anac, rilevando criticità che necessitavano di un presidio anticorruttivo in materia di conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.

La giustificazione addotta dall’Ente di essere carenti di personale, con ricadute gestionali, seppur comprensibile, appare insufficiente a giustificare l’inadempimento in materia di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto che il termine per l’adozione del PIAO 2022/2024 e della relativa sezione Rischi corruttivi e trasparenza è stato differito per gli enti territoriali al 31.12.2022 e che l’avvio del procedimento sanzionatorio è intervento a fine marzo 2023, ben 9 mesi dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale/RPCT del Comune.

Di qui la decisione di adottare la sanzione per ciascun amministratore, nella misura del minimo edittale di euro 1.000,00, rinvenendo colpa nel comportamento omissivo degli stessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Occupazioni abusive: la direttiva del Ministro dell’interno ai Prefetti

Il ministro dell’Interno ha indirizzato ai prefetti una direttiva per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive. La direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione degli immobili in condizione di abbandono, potenzialmente oggetto di occupazione. In particolare, su questo fronte, le Forze di polizia, con il coinvolgimento delle Polizie locali, garantiranno le misure idonee a prevenire nuove occupazioni abusive.

Fra le misure previste, anche l’effettuazione di un censimento delle persone presenti negli stabili già occupati, al fine di procedere alla liberazione degli stessi e adottare le misure di tutela che si rendessero necessarie. Proprio sul tema dell’esecuzione dello sgombero, il Ministero pone l’accento sulla necessità di dare il massimo impulso a tutte le attività dirette a garantire l’immediata liberazione dei beni la cui illecita occupazione si protrae da tempo. Non è più procrastinabile una ferma azione di ripristino della legalità violata, così scongiurando anche l’erroneo convincimento che si possa impunemente infrangere la legge a causa della presunta inadeguatezza delle azioni poste in essere dalle autorità preposte sul fronte repressivo.

Nella direttiva del ministro viene anche evidenziato come, avvalendosi delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, i comuni capoluogo di città metropolitana potranno realizzare ogni misura necessaria per mettere in sicurezza gli edifici. Altrettanto significativo è l’aspetto relativo alla liquidazione dell’indennità per il mancato utilizzo del bene da riconoscersi al proprietario dell’immobile occupato. Per la definizione dei criteri di quantificazione della predetta misura di ristoro, le Prefetture dovranno avviare apposite interlocuzioni con le Direzioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate e del Demanio, se del caso formalizzando le intese raggiunte in appositi accordi di collaborazione.
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi in cui siano state adottate più ordinanze di sgombero che impongono una programmazione degli interventi e la fissazione di un ordine delle priorità, il piano dovrà privilegiare, compatibilmente con le specifiche peculiarità del contesto territoriale, le occupazioni cui hanno fatto seguito provvedimenti di sequestro giudiziario e quelle che vedono un qualche coinvolgimento di soggetti o organizzazioni criminali.
Resta inteso che, nella programmazione delle relative attività, non potrà prescindersi dalla valutazione delle condizioni strutturali degli edifici in questione, assegnando un canale privilegiato a tutte le ipotesi in cui vengano rilevati rischi per la pubblica e privata incolumità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non è inconferibile l’incarico di amministratore di un’Azienda pubblica sottoposto a misure cautelari

L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013). E’ quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.

L’Autorità ricorda che il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e
assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La disposizione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconferibilità, ma si limita a indicare genericamente un genus di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: fissate le garanzie per il dipendente che si rivolge all’Anac

Alla possibilità di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda (“whistleblowing”), si aggiunge ora la possibilità di inviare una segnalazione direttamente all’Autorità Anticorruzione. Questa è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma della disciplina del whistleblowing, cui si riferiscono le Linee guida dell’Anac relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni cosiddette “esterne”, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con Anac per garantire il rispetto della protezione dei dati delle persone coinvolte in tutto il processo di gestione della segnalazione, con particolare riguardo alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, anche mediante il ricorso alla crittografia. La segnalazione “esterna” può essere effettuata in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna degli enti pubblici o privati ove il lavoratore presta servizio oppure in caso di timore di ritorsione o rischi per l’interesse pubblico.

Le violazioni possono essere segnalate ad Anac in modalità digitale, tramite una specifica piattaforma online, o tramite i canali tradizionali (ad es. servizio telefonico, incontro in presenza) e devono riguardare illeciti circostanziati o che si ritiene potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti. Le Linee guida contengono anche chiarimenti utili sui principali aspetti del nuovo quadro normativo e forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di segnalazione interna.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida di Anac chiariscono, anche, l’ambito delle condotte segnalabili e ribadiscono la necessità di garantire – nel caso delle segnalazioni tramite piattaforma informatica – la non tracciabilità del segnalante per non vanificare le tutele di riservatezza previste dalla legge, ma di tracciare, a tutela della sicurezza del trattamento, le operazioni effettuate dal personale autorizzato a gestire le segnalazioni (Fonte Garante Privacy).

 

La redazione PERK SOLUTION

Poteri e revoca del presidente del Consiglio comunale

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla potenziale revoca del presidente del consiglio comunale per condotta asseritamente non imparziale.

Il Ministero ricorda che in assenza di una specifica norma statutaria che la preveda, occorre dare conto della giurisprudenza sul punto. Il TAR Campania, con sentenza n.2174 del 2017, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa siciliana, secondo cui l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere contemplato solo in ragione di una specifica previsione statutaria. Tuttavia, l’assenza di apposita previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez.I, n.334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale. D’altronde, non può negarsi, alla luce del principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’organo assembleare spetta per legge (art.39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo.

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia che non sfoci in comportamenti che compromettano la terzietà del suo ruolo. (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, n.1983 del 1999; Consiglio di Stato, sez.V, n.3187 del 2002; TAR Lazio n.14142 del 2020). Quanto all’ulteriore questione posta nel quesito, in ordine ai poteri presidenziali di convocazione del consiglio come disciplinati dal d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 dello statuto comunale, il Ministero concorda sul fatto che in base alla richiamata previsione statutaria sembrerebbe, infatti, precluso al Presidente il potere di fissare l’ordine del giorno dei lavori senza il preventivo coinvolgimento del sindaco.

 

La redazione PERK SOLUTION