Non è inconferibile l’incarico di amministratore di un’Azienda pubblica sottoposto a misure cautelari

L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013). E’ quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.

L’Autorità ricorda che il legislatore ha stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e
assimilati fissando all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La disposizione ha codificato delle presunzioni assolute di conflitto di interessi al ricorrere delle quali taluni incarichi nella pubblica amministrazione sono da considerarsi inconferibili o incompatibili. Tra queste, si inserisce la situazione di inconferibilità individuata nell’art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Si tratta, quindi, di una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, già riconosciuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, senza che sia rimesso alcun margine di apprezzamento all’amministrazione, la quale non ha il potere di graduare la sanzione in relazione alla diversa gravità dei fatti (Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019). Tra l’altro, l’art. 3 del d.lgs. 39/2013 non elenca i singoli reati la cui commissione è causa di inconferibilità, ma si limita a indicare genericamente un genus di reati, quelli contro la Pubblica Amministrazione, così ricomprendendo evidentemente tutte le fattispecie che rientrano in tale categoria.

Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Whistleblowing: fissate le garanzie per il dipendente che si rivolge all’Anac

Alla possibilità di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda (“whistleblowing”), si aggiunge ora la possibilità di inviare una segnalazione direttamente all’Autorità Anticorruzione. Questa è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma della disciplina del whistleblowing, cui si riferiscono le Linee guida dell’Anac relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni cosiddette “esterne”, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con Anac per garantire il rispetto della protezione dei dati delle persone coinvolte in tutto il processo di gestione della segnalazione, con particolare riguardo alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, anche mediante il ricorso alla crittografia. La segnalazione “esterna” può essere effettuata in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna degli enti pubblici o privati ove il lavoratore presta servizio oppure in caso di timore di ritorsione o rischi per l’interesse pubblico.

Le violazioni possono essere segnalate ad Anac in modalità digitale, tramite una specifica piattaforma online, o tramite i canali tradizionali (ad es. servizio telefonico, incontro in presenza) e devono riguardare illeciti circostanziati o che si ritiene potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti. Le Linee guida contengono anche chiarimenti utili sui principali aspetti del nuovo quadro normativo e forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di segnalazione interna.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida di Anac chiariscono, anche, l’ambito delle condotte segnalabili e ribadiscono la necessità di garantire – nel caso delle segnalazioni tramite piattaforma informatica – la non tracciabilità del segnalante per non vanificare le tutele di riservatezza previste dalla legge, ma di tracciare, a tutela della sicurezza del trattamento, le operazioni effettuate dal personale autorizzato a gestire le segnalazioni (Fonte Garante Privacy).

 

La redazione PERK SOLUTION

Poteri e revoca del presidente del Consiglio comunale

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla potenziale revoca del presidente del consiglio comunale per condotta asseritamente non imparziale.

Il Ministero ricorda che in assenza di una specifica norma statutaria che la preveda, occorre dare conto della giurisprudenza sul punto. Il TAR Campania, con sentenza n.2174 del 2017, ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa siciliana, secondo cui l’istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere contemplato solo in ragione di una specifica previsione statutaria. Tuttavia, l’assenza di apposita previsione statutaria non può tradursi in una sorta di inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez.I, n.334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale. D’altronde, non può negarsi, alla luce del principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’organo assembleare spetta per legge (art.39, comma 1, del d.lgs. n.267/2000) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo.

La revoca del Presidente del Consiglio non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non al venir meno del rapporto di fiducia che non sfoci in comportamenti che compromettano la terzietà del suo ruolo. (cfr. Consiglio di Stato, sez.V, n.1983 del 1999; Consiglio di Stato, sez.V, n.3187 del 2002; TAR Lazio n.14142 del 2020). Quanto all’ulteriore questione posta nel quesito, in ordine ai poteri presidenziali di convocazione del consiglio come disciplinati dal d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 20 dello statuto comunale, il Ministero concorda sul fatto che in base alla richiamata previsione statutaria sembrerebbe, infatti, precluso al Presidente il potere di fissare l’ordine del giorno dei lavori senza il preventivo coinvolgimento del sindaco.

 

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ANPR – Supporto ai comuni per il subentro. Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la presentazione delle richieste di contributo

Con Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 22 giugno 2023, è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo a seguito del subentro in ANPR, in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a valere sull’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007.

Sono confermate tutte le modalità e le condizioni di partecipazione indicate nell’Avviso del 5 dicembre 2017 e nelle istruzioni operative pubblicate il 1° febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e del PON “Governance e capacità istituzionale”.

 

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ANAC: proroga al 30 agosto 2023 del PIAO

Con comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, l’ANAC ribadisce il termine del 30 agosto 2023 per l’approvazione del PIAO e della sottosezione relativa alla programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i soli enti locali,.

L’art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 prevede che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

A tal riguardo, si ricorda che con decreto ministeriale 30 maggio 2023 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025.

 

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ANAC: Spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

Anac comunica che, per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni, è stata prorogata al 15 settembre la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 luglio. Pur avendo ad oggi l’Autorità registrato più di 13.500 profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell’attestazione, quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione, è stata presa tale decisione per andare incontro alla richiesta da parte delle Pubbliche amministrazioni, così da avere più tempo per comunicare i dati in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Il nuovo servizio messo a disposizione di Anac (servizio web Attestazioni OIV) permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo previa registrazione online attraverso il portale dell’Autorità e abilitazione degli utenti, la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

La decisione di Anac favorisce così gli utenti, in particolare gli istituiti scolastici non abituati a tale tipo di attestazione, differendo il termine ultimo al 15 settembre e affidando più tempo, per ovviare all’affollamento di registrazioni nella fase di profilazione. L’obbligo spetta in particolare, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche a enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

 

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Whistleblowing, dal 15 luglio efficace la nuova disciplina

Con l’efficacia dal 15 luglio del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i cosiddetti whistleblower, entrano in vigore le nuove Linee guida Anac volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. Le nuove Linee Guida forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui Anac si riserva di adottare successivi atti di indirizzo. Pubblicato anche il nuovo  Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio Anac.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

 

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Accesso ai dati dell’Anagrafe Nazionale tramite una piattaforma unica

Sono attivi i servizi che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di controllare in maniera autonoma e gratuita l’esattezza dei dati anagrafici acquisiti dai cittadini, direttamente sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Grazie ai sistemi di interoperabilità messi a disposizione tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è ora anche possibile scambiare informazioni tra amministrazioni in maniera semplice e sicura.

L’accesso ad ANPR, tramite la PDND, permette infatti alle Pubbliche Amministrazioni di controllare i dati anagrafici contenuti nelle autocertificazioni, consentendo così la verifica in tempo reale delle informazioni fornite dal cittadino, in attuazione della normativa vigente.

Questi servizi sono disponibili per tutte le Pubbliche Amministrazioni che avranno concluso il processo di adesione alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati e richiesto l’utilizzo dell’applicazione di verifica dei dati offerta dall’Anagrafe. Un’importante occasione, quindi, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di proseguire nel processo di trasformazione, nella duplice ottica della semplificazione e della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (Fonte Ministro per la PA).

 

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Deleghe ai consiglieri comunali nei comuni fino a 3000 abitanti

Conformemente all’art. 2 legge n.191/2009, modificato dal D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010, nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile al sindaco delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno nel parere del 27 giugno 2023.

La norma prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. La disposizione, che era stata adottata al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, è ancora vigente ed ha costituito la base giuridica per l’affidamento delle funzioni di vice sindaco ai consiglieri dei comuni inferiori a mille abitanti, in vigenza dell’articolo 16, comma 17, lett.a) del d.l. n.138/2011 che aveva soppresso le giunte per tali tipologie di enti.

 

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INPS: Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità per nuclei familiari in stato di bisogno

Con il messaggio n. 2373 del 26-06-2023, l’INPS chiarisce le nuove funzionalità dell’applicativo web sulle modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità da parte dei Comuni e il conseguente slittamento della tempistica. Al fine di garantire i descritti interventi da parte dei Comuni, è stata prevista la proroga del termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari fino alle ore 18,00 del 5 luglio 2023.

Alla scadenza del termine sopra indicato, l’INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023.

Di seguito la tempistica procedurale ridefinita sulla base del nuovo termine fissato per il consolidamento delle liste da parte dei Comuni:

  • pubblicazione entro il 7 luglio nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate per ciascun Comune;
    invio entro l’8 luglio delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane per le attività di competenza;
  • restituzione entro il 15 luglio da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario;
  • pubblicazione entro il 18 luglio nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati;
  • invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

Sono state rimodulate e pubblicate nell’applicazione web le FAQ relative alla misura in oggetto, che sono rese altresì disponibili alle Sedi INPS nella pagina della Direzione centrale Inclusione e invalidità civile del sito intranet, attraverso la news in home page o accedendo all’Area “Misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà” nella sezione dedicata alla “Carta solidale acquisti beni di prima necessità – CSA”.

 

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