Garante Privacy: Sanzioni a due Comuni per uso illecito delle registrazioni di un colloquio

Il Garante privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.

La Comandante della polizia locale del Comune presso cui lavorava il reclamante aveva chiesto ed ottenuto dall’altro Comune le registrazioni audio-video di tale colloquio, riprese dalla telecamera posta all’interno del Comando, facendo riferimento ad una non meglio precisata indagine di polizia giudiziaria.

Le registrazioni erano state usate per infliggere una sanzione al Vice Commissario che si era poi dimesso. In seguito, il dipendente era deceduto ma il Garante, considerata la gravità dell’accaduto, ha proseguito l’istruttoria d’ufficio. L’Autorità ha ribadito che il datore di lavoro può trattare i dati personali dei dipendenti solo se ciò è necessario per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.

Il Garante ha quindi ritenuto illeciti la trasmissione e l’uso delle registrazioni utilizzate per infliggere la sanzione disciplinare, perché privi di una idonea base giuridica. In particolare, l’Autorità ha rilevato la sproporzione dell’acquisizione dell’audio tramite dispositivi di videosorveglianza, con il rischio di “carpire” informazioni sulle opinioni, relazioni o vicende private dei lavoratori o su fatti comunque non rilevanti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Diverse le violazioni contestate, tra cui il mancato rispetto della disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei lavoratori, la raccolta di dati non attinenti all’attività lavorativa, la mancanza di trasparenza nei confronti degli interessati, l’illecita comunicazione dei dati personali del reclamante da un Comune all’altro, la mancata valutazione di impatto in relazione al sistema di videosorveglianza, la violazione del principio di limitazione della conservazione dei dati. Entrambi i Comuni sono stati sanzionati tenendo conto della gravità degli illeciti, ma anche delle loro modeste dimensioni.

Il Comune che ha raccolto i dati mediante il sistema di videosorveglianza e poi ha trasmesso la registrazione audio video è stato sanzionato per 50.000 euro e a quello che l’ha richiesta e l’ha utilizzata per fini disciplinari è stata applicata una multa di 20.000 euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANPR: contributo ai Comuni per l´integrazione delle liste elettorali in ANPR, prorogato di 30 giorni il termine per completare le attività

In data 30 novembre 2023 è stato firmato il Decreto n. 38/2023 – PNC del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui viene spostata al 31 dicembre 2023 la scadenza del termine previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto di riparto n. 18/2023 – PNC del 26/05/2023.

Il decreto è stato trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo. Non cambiano le modalità con cui le Amministrazioni potranno fare richiesta del contributo e le istruzioni operative per la richiesta di incentivo sono presenti nell’Area tecnica del portale ANPR.

Proseguono, intanto, le adesioni da parte dei comuni ai servizi elettorali dell’ANPR e alla data del 30 novembre circa 7600 comuni, pari a oltre il 95% dei comuni italiani, hanno già inviato i dati elettorali alla piattaforma centrale. Inoltre più dell’80% dei comuni ha già fatto richiesta di contributo, avendo completato tutte le attività necessarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificati anagrafici alle Poste, ok del Garante privacy

Il Garante privacy, con il parere del 26 ottobre scorso, ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dell’Interno che, nell’ambito del progetto “Polis – case di servizi di cittadinanza digitale” -, prevede il rilascio dei certificati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) anche presso gli sportelli di Poste Italiane ai cittadini dei Comuni con meno di 15mila abitanti.

Lo schema di decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con il Ministero dell’Interno, volte a garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il testo prevede, in particolare, che i certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica, possano essere richiesti in modalità telematica attraverso i servizi di Poste Italiane, ed erogati esclusivamente dai dipendenti di Poste abilitati ad accedere alla “Piattaforma Polis”. Al riguardo, gli operatori preposti al rilascio dei certificati dovranno rispettare specifici processi di identificazione e autenticazione, anche mediante l’utilizzo di smart card crittografiche. Gli accessi alla piattaforma saranno, inoltre, registrati e conservati per la durata di 36 mesi, garantendo la tracciabilità delle operazioni effettuate.

Per richiedere il certificato, i cittadini dovranno recarsi di persona presso gli sportelli dedicati di Poste Italiane e saranno identificati presentando il proprio codice fiscale e un documento di riconoscimento. Una volta verificata l’identità del richiedente, l’operatore di Poste potrà procedere alla stampa del certificato.

Nel dare il proprio parere favorevole, l’Autorità ha ritenuto adeguate le misure tecniche, organizzative e di sicurezza sulla protezione dei dati personali previste nello schema di decreto e individuate nella valutazione di impatto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: pubblicati i dati di ottobre 2023

La Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro ha pubblicato  i dati aggiornati al 31 ottobre 2023 dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), censiti nella banca dati istituita ai sensi dell’art. 4 del d.p.c.m. n. 535/1999.

La Direzione garantisce la riservatezza delle informazioni inerenti i minori stranieri e tratta i dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 169/2003).

L’accesso ai dati è assicurato nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall’art. 4, comma 3 del d.p.c.m. n. 535/1999.

  • Vai alla pagina web dedicata ai report statistici nel Focus on Minori Stranieri Non Accompagnati
  • Vai alla Dashbord con i dati aggiornati al mese di settembre 2023 relativi alle presenze, agli ingressi e alle uscite di competenza dei MSNA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale Rpct, differito al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione

Per consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quest’anno l’ANAC, con il comunicato del presidente dell’8 novembre 2023, ha prorogato al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare.

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2023 pubblicata sul sito di ANAC. La relazione va poi pubblicata sul sito dell’ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”/”Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezione del presidente del consiglio comunale e nomina degli assessori esterni

Con il parere del 14 novembre, il ministero dell’interno, in risposta ad una nota di chiarimento, ha evidenziato che lo statuto comunale deve prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente consiliare e per quella dell’assessore esterno in riferimento alle ipotesi ex artt.39 e 47 del TUOEL sui comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Nel caso di specie, il ministero fa riferimento alla nota con cui una Prefettura ha trasmesso le osservazioni formulate dal sindaco del comune di … in merito alla questione segnalata da un consigliere comunale di minoranza. Il predetto consigliere ha evidenziato che il comune di …, i cui organi sono stati rinnovati il 14 e 15 maggio scorso con il sistema elettorale di cui all’art.71 del TUOEL “Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti”, ha nominato il presidente del consiglio e l’assessore esterno applicando le norme previste dallo statuto vigente dell’ente, adottato in epoca in cui il comune contava una popolazione superiore a 15.000 abitanti, a fronte dell’attuale popolazione che conta 14.569 abitanti. Tale dato, come riportato dalla Prefettura, si evince dalle risultanze del censimento della popolazione pubblicate sulla G.U.-serie generale n.53 del 3 marzo 2023; pertanto l’ente alla data delle elezioni registrava una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il dato della popolazione incide sia sulle modalità di nomina del presidente del consiglio che sulla nomina degli assessori esterni. Infatti, l’articolo 39 del decreto legislativo n.267/2000, al comma 1, prevede, per i comuni superiori a 15.000 abitanti, che il presidente del consiglio comunale sia eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta di consiglio, mentre la stessa norma lascia facoltà allo statuto dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di prevedere la figura del presidente del consiglio, in quanto, di norma, il ruolo di presidente è ricoperto dal sindaco, come prevede il comma 3 del citato articolo 39. Nel caso in esame, il presidente è stato eletto, come prescrive l’articolo 42 dello statuto dell’ente e l’articolo 39, comma 1, sopracitato, nella prima seduta del consiglio, ipotesi prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; pertanto lo statuto dell’ente non è stato modificato nella parte relativa alla previsione della figura del presidente per i comuni inferiori a 15.000 abitanti.

Quanto alla nomina degli assessori esterni, si osserva che l’articolo 47 del TUOEL al comma 3 dispone che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, mentre il successivo comma 4 prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina degli assessori di cittadini non facenti parte del consiglio. La nomina, quindi, di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, richiede l’espressa previsione statutaria. Il consigliere esponente rileva, infatti, che il comune non ha adeguato lo statuto alla nuova dimensione demografica dell’ente, sia per la nomina del presidente del consiglio comunale che per quella dell’assessore esterno.

Alla luce delle norme sopracitate, il ministero è dell’avviso che lo statuto debba prevedere espressamente la disciplina per la nomina del presidente e per quella dell’assessore esterno con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 39 e 47 del TUOEL relative ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Sarà, ovviamente, il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un’interpretazione delle norme statutarie di cui lo stesso si è dotato. Peraltro, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n.3357 del 2010, l’amministrazione non potrebbe comunque disapplicare le norme da essa poste nello statuto, in quanto è necessario il loro previo ritiro, ferma restando la facoltà dell’ente di modificare tali disposizioni successivamente, anche al fine di adeguarle ad eventuali nuove circostanze, come nel caso di specie.

 

La redazione PERK SOLUTION

Digitalizzazione della PA: impatto positivo per il progetto Italia Login. Online il report finale

Disponibile sul sito istituzionale di AgID il report, realizzato da un soggetto indipendente, che valuta l’impatto che hanno avuto le attività del progetto in merito all’omogeneizzazione dei servizi offerti dalla PA, all’interoperabilità dei dati, allo sviluppo delle competenze digitali e all’utilizzo da parte delle PA degli strumenti di sicurezza messi a disposizione da AgID.  delle attività svolte nell’ambito del progetto nato per accompagnare e supportare le PA nel processo di trasformazione digitale.

Con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, il progetto “Italia Login” ha coinvolto circa 22mila Enti tra PA centrali e locali, realizzando oltre 30 interventi tra nuovi servizi digitali, piattaforme, corsi di formazione, miglioramenti in tema di accessibilità, usabilità e interoperabilità dei servizi.

Tra i siti e le piattaforme digitali lanciate negli ultimi anni ricordiamo, per esempio, Web Analytics Italia (WAI), la piattaforma che offre statistiche in tempo reale dei visitatori dei siti della Pubblica Amministrazione; Appalti Innovativi, portale nato per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di soluzioni innovative; Rete Digitale, la community dedicata ai Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD) e il tool di risk assessment a disposizione delle PA per la valutazione del livello della vulnerabilità dei propri sistemi informatici.

Per la valutazione dell’impatto del progetto è stato utilizzato il framework metodologico BR, che consiste in un processo di valutazione qualitativo e quantitativo adottato, dopo numerose sperimentazioni, dalla Commissione Europea. Si è ricorsi, in particolare, alla desk research, alla somministrazione di questionari on line (a cui hanno partecipato oltre 3.300 Amministrazioni) e ad interviste semi-strutturate (condotte con dieci Amministrazioni campione).

Per quanto riguarda l’obiettivo di omogeneizzazione dei servizi offerti dalla PA, c’è stato un riscontro molto positivo per il cluster “Comuni e Città Metropolitane” dove il 40% dei Comuni ha dichiarato di aver utilizzato e apprezzato gli strumenti messi a disposizione da AgID – come le Linee Guida – per la progettazione e l’implementazione dei portali istituzionali. Tra i problemi rilevati figura, invece, il processo di esternalizzazione dei servizi di gestione dei siti web, che ha creato difficoltà logistiche interne alle Amministrazioni.

In merito all’obiettivo, che puntava al miglioramento dell’interoperabilità dei dati delle PA, è emersa l’esigenza di attivare processi ad hoc che favoriscano l’interoperabilità e lo scambio di dati, soprattutto nelle realtà locali più piccole o meno sviluppate, riconoscendo comunque il valore aggiunto delle attività portate avanti da AgID per introdurre criteri di standardizzazione e uniformità.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Aggiornamento 2023 del Piano nazionale Anticorruzione 2022, aperta la consultazione online

È aperta la consultazione pubblica sull’Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 predisposto da Anac. Sarà possibile inviare le proprie osservazioni esclusivamente tramite il questionario pubblicato sul sito dell’Autorità entro il 30 novembre 2023 alle ore 23.59.

L’aggiornamento 2023 è stato circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all’area dei contratti pubblici per adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

  • nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, si è intervenuti solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.)
  • alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sul documento posto in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del format accessibile al seguente link: questionario Aggiornamento 2023 PNA. I contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuove regole per l’Elenco nazionale OIV

Sono entrate in vigore il 24 ottobre 2023 le misure previste dal DM 7 agosto 2023 che, modificando il DM 6 agosto 2020, innova parzialmente la disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv), con la sola esclusione delle modifiche di cui all’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto relative alle fasce professionali che entrano in vigore dal 1° dicembre 2023.

Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di competenza per l’iscrizione nell’Elenco OIV con la previsione che l’esperienza (professionale o dirigenziale) di almeno 5 anni necessaria per presentare l’istanza sia maturata nei 10 anni precedenti alla data della domanda di iscrizione (art. 1, comma 1, lettera b));
    la possibilità di procedere con il rinnovo dell’iscrizione già a partire da sei mesi prima della scadenza dell’iscrizione stessa (art.1, comma 1, lettera c), punto 2));
  • la previsione di una sospensione dell’iscrizione della durata massima di tre mesi in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro la scadenza, durante i quali sarà possibile inviare la domanda di rinnovo, ma non partecipare a bandi di selezione (art.1, comma 1, lettera c), punto 3));
    l’estensione dell’esenzione dalla maturazione dei crediti formativi ai fini del rinnovo dell’iscrizione, prevista dal DM 6 agosto 2020 per i dirigenti di ruolo, ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 del d. lgs n. 165/2001 (art.1, comma 1, lettera f), punto 1));
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi OIV fino a un massimo di dodici per i professionisti, ridotti a quattro se due di questi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti, e a tre per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art.1, comma 1, lettera h)).

Dal primo dicembre 2023 saranno invece efficaci le modifiche allo stesso articolo previste dal DM 7 agosto 2023 che variano i requisiti per l’assegnazione della fascia professionale in relazione alle esperienze dirigenziali (art. 1, comma 1, lettera e)).

 

La redazione PERK SOLUTION

Individuazione termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato in caso di elezioni anticipate

Nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 (non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato) deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG.

L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 detta un’articolata disciplina volta ad individuare i soggetti tenuti alla redazione della relazione ed a regolare il procedimento finalizzato a renderla pubblica. Il secondo comma prevede che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, di durata quinquennale. Entro i successivi quindici giorni la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione, mentre nei successivi tre giorni deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente deve avvenire nei sette giorni successivi alla data di certificazione.

Se per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 (a norma del quale «le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno») e la data fissata per le elezioni risultasse antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL il mandato non potrebbe, di norma, avere durata quinquennale perché la data delle elezioni è antecedente al termine quinquennale.

Ai fini degli adempimenti connessi alla redazione della relazione di fine mandato e, dunque, ai fini del rispetto della tempistica dettata dall’art. 4 del d. lgs. 149 del 2011, la possibilità che le elezioni siano fissate prima della scadenza quinquennale solleva diverse criticità in quanto può compromettere il diritto degli elettori di prendere conoscenza della relazione di fine mandato con un congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni.

In tale fattispecie, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministero dell’Interno che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo. In quest’ottica, l’unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni.

Tale soluzione assicura la realizzazione dello scopo precipuo della norma, ma anche perché consente di rendere razionale l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione. L’applicazione di una sanzione pecuniaria all’amministratore che non abbia rispettato la rigida tempistica di approvazione della relazione appare infatti razionale solo se è rispondente alla funzione della norma, che è quella di portare a conoscenza degli elettori la relazione di fine mandato in tempo utile per l’esercizio del diritto di voto, obiettivo che non è realizzabile se la relazione di fine mandato venisse elaborata e resa pubblica in prossimità della competizione elettorale o addirittura dopo lo svolgimento della stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION