Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241 del 1990

La legittimazione per l’accesso agli atti presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; inoltre, la posizione da tutelare deve risultare collegata ai documenti. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere di un Sindaco sull’ammissibilità di una richiesta di accesso agli atti presentata da un ex dipendente del Comune. Quest’ultimo, dopo aver segnalato la mancanza di alcuni atti del 2018 nell’albo pretorio storico (poi reinseriti con il supporto della società informatica), ha chiesto una relazione dettagliata sulle cause del disservizio tecnico, motivando l’istanza genericamente con “motivi di giustizia” e dichiarandosi portatore di un interesse giuridicamente rilevante.

Il parere richiama la disciplina dell’accesso agli atti prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, che agli articoli 22 e seguenti stabilisce come possano accedere solo i soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. Inoltre, la richiesta deve essere adeguatamente motivata.

La giurisprudenza, tra cui il TAR Lombardia (sent. 6 ottobre 2023, n. 2223) e il TAR Lazio (sent. 10 febbraio 2023, n. 2297), in linea con il Consiglio di Stato, ha chiarito che l’interesse deve essere non solo attuale e concreto, ma anche strumentale alla tutela di una specifica posizione giuridica, e tale collegamento deve emergere chiaramente dalla motivazione dell’istanza.

Nel caso esaminato, la richiesta fondata unicamente su generici “motivi di giustizia” non appare idonea a dimostrare un interesse diretto e concreto né un collegamento tra i documenti richiesti e una posizione giuridica da tutelare. Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, l’ente non è tenuto ad accogliere l’istanza ai sensi della legge 241/1990.

Il sindaco non può essere componente delle commissioni consiliari

Il sindaco non può essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno.

L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che l’istituzione delle commissioni è rimessa a una scelta statutaria facoltativa; una volta previste, la loro disciplina è demandata al regolamento comunale, nel rispetto di un limite inderogabile: la composizione deve rispondere al criterio proporzionale. Tale principio impone che le forze politiche rappresentate in consiglio trovino adeguata presenza anche nelle commissioni, in modo da riflettere il peso numerico e il corrispondente valore di voto dei gruppi consiliari. Sebbene il legislatore non indichi le modalità concrete di attuazione del criterio, la giurisprudenza consolidata ritiene soddisfatto il requisito quando ogni gruppo consiliare partecipi a ciascuna commissione, anche nei casi in cui sia composto da un solo consigliere.

Relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all’art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo” e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. D’altra parte, dall’esame dell’art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all’esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell’ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.

A breve l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027

14Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025-2027, approvato dal Consiglio dell’ANAC l’11 novembre 2025, sarà adottato in via definitiva non appena perverranno all’Autorità i pareri formali previsti dalla legge. Si tratta del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, atteso a breve, e di quello del Comitato interministeriale.

Una volta acquisiti tali pareri, il Consiglio procederà all’approvazione definitiva del Piano. Il PNA sarà quindi pubblicato sul sito istituzionale di ANAC e della pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il percorso di elaborazione del Piano ha preso avvio con l’approvazione preliminare dello schema da parte del Consiglio ANAC il 30 luglio 2025. Successivamente, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025, al fine di raccogliere contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Valutati gli esiti della consultazione, il testo è stato nuovamente approvato dal Consiglio l’11 novembre 2025, avviandosi ora verso l’adozione finale.

Come sottolineato dal Presidente di ANAC, Giuseppe Busìa, le misure di prevenzione della corruzione non rappresentano un aggravio per l’azione amministrativa, ma un fattore di miglioramento dell’efficienza, della trasparenza e della qualità dell’azione pubblica.
Il Piano Nazionale Anticorruzione fornisce infatti alle amministrazioni indirizzi operativi e buone pratiche, con l’obiettivo di rafforzare la credibilità della pubblica amministrazione e la fiducia dei cittadini.

Il PNA 2025-2027 costituirà la base sulla quale comuni e amministrazioni pubbliche dovranno definire la propria programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, in una prospettiva di medio termine, con impegni concreti e verificabili.

Trasparenza amministrativa: ANAC aggiorna gli schemi di pubblicazione su risorse, controlli e istruzioni operative

Con la delibera n. 481, approvata dal Consiglio il 3 dicembre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta aggiornando due schemi standard di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi:

  • alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis);
  • ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31).

Gli schemi sostituiscono e integrano quelli precedentemente adottati con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, confermandone l’impostazione di fondo ma introducendo correttivi e integrazioni maturati nel corso della fase applicativa.

Gli schemi di pubblicazione messi a disposizione da ANAC hanno l’obiettivo di supportare enti e amministrazioni nella gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. In particolare, essi mirano a:

  • semplificare le attività di pubblicazione;
  • garantire modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati;
  • migliorare la consultazione e la comprensibilità di documenti e informazioni da parte di cittadini e stakeholder.

L’aggiornamento approvato nel 2025 risponde all’esigenza di rendere i contenuti ancora più conoscibili, accessibili e utilizzabili, anche alla luce delle criticità emerse nella fase di sperimentazione. I due schemi aggiornati si inseriscono nel quadro più ampio dei tre modelli standard introdotti con la delibera n. 495/2024, che comprendeva anche lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione (art. 13, d.lgs. n. 33/2013).

Per tutti e tre gli schemi era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi, durante il quale le amministrazioni erano chiamate ad aggiornare gradualmente le rispettive sezioni di “Amministrazione Trasparente”. Tale periodo decorre dal 21 gennaio 2025, data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. A partire dal 22 gennaio 2026, i modelli ANAC assumono carattere obbligatorio, segnando il definitivo superamento delle precedenti modalità di pubblicazione non conformi agli schemi standardizzati.

Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale di ANAC insieme alle delibere di riferimento. In particolare:

  • Allegato 1: “Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”;
  • Allegato 3: “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”.

Contestualmente, l’Autorità ha integrato anche le “Istruzioni operative” (Allegato 4 della delibera n. 495/2024), che forniscono raccomandazioni pratiche per l’inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”.

Tra le novità più rilevanti figura l’esplicito richiamo, tra le fonti di riferimento, alle Linee guida AgID sull’apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico, rafforzando così il collegamento tra obblighi di trasparenza e politiche di open data.

La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale RPCT, proroga fino al 31 gennaio 2026

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato la scheda per la redazione della Relazione annuale RPCT e le relative istruzioni operative, contestualmente al differimento del termine per la sua predisposizione e pubblicazione. Il nuovo termine è fissato al 31 gennaio 2026, come stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 10 dicembre 2025, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012.

Entro il 31 gennaio 2026, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle pubbliche amministrazioni e  società in controllo pubblico sono tenuti a predisporre e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. La Relazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione: “Amministrazione trasparente” / “Società trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.

Il differimento del termine è stato ritenuto necessario per consentire ai RPCT di svolgere in modo adeguato tutte le attività connesse:

  • alla predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione);
  • oppure all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

I Responsabili Rpct che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) possono utilizzare il servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l’inserimento dei dati relativi agli stessi Ptpct (o alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao) e alle misure di attuazione.

Inoltre, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con meno di 50 dipendenti, delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Autorità ha messo a disposizione il nuovo Sistema informatico per la redazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao: i responsabili Rpct che utilizzano tale piattaforma hanno la possibilità di elaborare la relazione annuale direttamente sul sistema, attraverso l’apposita funzione che permette di ricavare in modo automatico gli esiti del monitoraggio e di inserire le ulteriori informazioni e dati richiesti.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA e gestori di pubblici servizi: compilazione questionario su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per compilare il questionario previsto per il monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

L’adempimento riguarda i soggetti individuati dall’art. 2, c. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che risultano accreditati all’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi – IPA e rappresenta un passaggio fondamentale per verificare il livello di conformità degli enti alle disposizioni in materia di gestione documentale.

Sono tenuti a partecipare alla rilevazione, a titolo di esempio:

  • tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse amministrazioni centrali, regionali e locali, enti pubblici, scuole, università, amministrazioni del SSN, camere di commercio, autorità indipendenti;
  • i gestori di pubblici servizi;
  • le società a controllo pubblico se ricadono nell’ambito applicativo del CAD.

L’obiettivo della rilevazione è quello di conoscere lo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tra cui:

  • l’adozione e pubblicazione del manuale di gestione documentale;
  • la nomina del responsabile della gestione documentale per ogni Area Organizzativa Omogenea (AOO);
  • la nomina del coordinatore della gestione documentale, nel caso siano presenti più AOO;
  • la pubblicazione delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il monitoraggio rientra nell’ambito dell’aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2024–2026, che pone grande attenzione alla corretta governance del documento informatico come elemento chiave dei processi digitali della PA. Il questionario è disponibile all’indirizzo https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/. La compilazione può essere effettuata dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), dal Responsabile della Gestione documentale o da un altro soggetto appartenente alla PA, delegato alla compilazione, previa autenticazione tramite Spid o CIE (fonte Agid).

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incompatibile il Consigliere in debito con il Comune

La sospensione delle procedure esecutive derivante dall’adesione di un consigliere comunale alla definizione agevolata del proprio debito verso l’ente non è sufficiente a escludere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibile sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale a cui il Comune ha notificato atti ingiuntivi relativi al mancato pagamento di tributi locali e sanzioni amministrative.

In particolare, a seguito delle verifiche sui componenti dell’organo consiliare, è emerso che il consigliere risulta debitore per IMU, TARI e sanzioni per violazioni del codice della strada. Dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento, egli è stato ammesso alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 56/2023), autorizzata con delibera consiliare n. 43 del 20 luglio 2023.
Il debito è stato quindi rateizzato in 18 rate trimestrali, tutte puntualmente pagate fino a oggi.

L’art. 63, comma 1, n. 6 TUEL prevede due distinte ipotesi di incompatibilità:

  • Debito liquido ed esigibile verso il Comune o enti da esso dipendenti, con avvenuta messa in mora.
    Il debito deve essere certo, determinato nel suo ammontare, esigibile e riferito a un soggetto debitore individuato;
  • Debito liquido ed esigibile per imposte e tributi locali, con notificazione infruttuosa dell’avviso di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/1973.
    In questo caso la norma richiede espressamente la notifica dell’atto assimilabile all’avviso di mora, idoneo a consolidare l’accertamento e rendere il debito esecutivo.

Un debito è considerato “liquido ed esigibile” quando è determinato nel suo importo, è scaduto e non è soggetto a condizioni. Per i debiti tributari, la messa in mora coincide oggi con l’avviso di accertamento esecutivo, che diventa titolo per l’espropriazione forzata se non viene impugnato.

Dal 1° gennaio 2020, per effetto della legge 160/2019, l’avviso di accertamento dei tributi locali contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di ricorso e diviene automaticamente titolo esecutivo. Ne consegue che il richiamo all’art. 46 nel TUEL deve oggi intendersi riferito proprio all’avviso di accertamento esecutivo non impugnato, che svolge la funzione sostanziale della “messa in mora”.

Con riguardo alla rateizzazione, tenuto conto della giurisprudenza e dei precedenti ministeriali, il Ministero chiarisce che:

  • la concessione di un piano di pagamento non estingue il debito,
  • il debito rimane tale fino al pagamento dell’ultima rata,
  • la rateizzazione non comporta novazione dell’obbligazione originaria, poiché non vi è un accordo che sostituisce il debito precedente con uno nuovo.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dilazione costituisce soltanto una modalità agevolata di pagamento che lascia immutati titolo e contenuto dell’obbligazione. La rateizzazione, pur comportando la sospensione delle procedure esecutive, non elimina la situazione di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL. Il debito, infatti, permane sino al pagamento integrale del piano, e con esso permane anche il conflitto di interesse tra la funzione di consigliere comunale e la condizione di debitore dell’ente. Il Ministero ritiene pertanto che, nel caso in esame, sussista una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

La redazione PERK SOLUTION

Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori: Limiti e condizioni

Il Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità, per il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare incarichi di responsabilità di area, nonché la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ad assessori componenti la giunta, nonostante la presenza, nell’organico dell’ente, di dipendenti di ruolo titolari di incarichi di elevata qualificazione, ricorda che l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 introduce una deroga speciale a tale principio, consentendo agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale possibilità è subordinata all’adozione di apposite disposizioni regolamentari e alla dimostrazione di un effettivo contenimento della spesa, da documentare annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il Ministero richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione in parola, in quanto eccezionale, va interpretata in senso restrittivo. Il TAR Liguria (sent. n. 284/2021) e il Consiglio di Stato (sent. n. 1860/2022) hanno chiarito che l’art. 53, comma 23, non è norma immediatamente precettiva, ma richiede che l’ente recepisca la deroga mediante un regolamento o una previsione statutaria.

Anche la Corte dei Conti (delibera n. 5/2018, Sezione regionale di controllo per il Lazio) ha confermato che l’affidamento di incarichi gestionali ad assessori o al sindaco è legittimo solo se previsto da un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente e produca un effettivo risparmio di spesa.

Il Ministero dell’Interno, richiamando propri precedenti pareri, ha inoltre precisato che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali spettano ai titolari di posizione organizzativa o, oggi, di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso alla deroga prevista dall’art. 53, comma 23, è ammissibile solo in via residuale, quando non sia possibile affidare la responsabilità a personale interno con adeguata qualifica, e solo qualora l’operazione determini un effettivo contenimento della spesa.

Alla luce di tali premesse, il Ministero conclude che, nel caso esaminato, la motivazione addotta, consistente nel “carico di lavoro elevato” dei dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione, non appare sufficiente a giustificare l’attribuzione a membri della giunta degli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e di RPCT. La deroga può trovare applicazione solo in presenza di una comprovata carenza di competenze professionali interne, adeguatamente motivata e formalizzata attraverso gli strumenti regolamentari dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Violazione del divieto di pantouflage da parte di ex dipendente di un Comune

Con delibera n. 369, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° ottobre 2025, l’ANAC ha accertato la violazione del divieto di pantouflage, imposto dall’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nell’assunzione dell’ex dipendente comunale da parte della società privata destinataria dell’attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune, senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L’Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell’interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest’ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell’interessato.

La violazione è avvenuta poiché l’assunzione dell’ex dipendente comunale si è realizzata appena due giorni dopo la cessazione dello stesso dal servizio presso il Comune, avvenuta per dimissioni volontarie, e quindi senza attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni. Anac ha poi deliberato l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all’assunzione avvenuta in violazione del divieto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consigliere comunale anche amministratore di società, rischio conflitto di interessi

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio del 23 settembre 2025, l’ANAC ha affrontato un caso di conflitto di interessi tra funzione istituzionale e ruolo economico-privato. La vicenda riguarda un Consigliere comunale che, contemporaneamente, riveste la carica di Amministratore Unico e Socio di un operatore economico partecipante a una procedura di concessione bandita dal medesimo Ente locale. A rendere ancor più evidente l’intreccio di posizioni è il fatto che il consigliere abbia presentato personalmente l’offerta a nome della società, partecipando così in prima persona a un procedimento amministrativo promosso dal Comune di cui è componente.

Secondo ANAC, tale situazione pone in modo chiaro una potenziale sovrapposizione di interessi tra il ruolo pubblico e quello privato. Il conflitto di interessi, spiega l’Autorità, si configura quando l’amministratore pubblico è portatore di interessi personali, economici o patrimoniali in grado di incidere, anche solo potenzialmente, sulla correttezza e imparzialità delle decisioni adottate nell’esercizio delle proprie funzioni.

ANAC ribadisce che, in casi simili, il consigliere comunale deve astenersi da ogni partecipazione alle fasi della procedura, anche se non direttamente deliberative. L’obbligo di astensione, di natura eminentemente preventiva, mira a evitare che la posizione personale dell’amministratore possa condizionare, anche indirettamente, il processo decisionale o creare disparità tra i concorrenti.

“Il vincolo dell’astensione opera in via assoluta, anche in presenza di un conflitto solo potenziale, al fine di tutelare la serenità di giudizio e l’imparzialità dell’azione amministrativa.” L’obbligo trova piena applicazione ogniqualvolta sussista una correlazione diretta e immediata tra l’interesse privato del titolare della carica e l’oggetto della decisione amministrativa, anche se la competenza formale all’adozione del provvedimento è in capo ad altri organi.

L’Autorità richiama inoltre un principio consolidato: non può ricoprire la carica di consigliere comunale chi ha parte, diretta o indiretta, in servizi, somministrazioni o appalti nell’interesse del Comune. Questo divieto si estende anche ai soci e amministratori di imprese che partecipano a gare o concessioni bandite dall’Ente, comprese quelle relative a beni pubblici che comportino vantaggi economici significativi.

Nel caso esaminato, la concessione di un locale pubblico da parte del Comune rientra potenzialmente nell’ambito dell’art. 63 TUEL, in quanto idonea a generare benefici patrimoniali per il soggetto partecipante. La circostanza che l’interessato abbia presentato personalmente l’offerta costituisce, secondo ANAC, un elemento che rafforza la connessione diretta con la procedura e quindi la rilevanza del conflitto.

 

La redazione PERK SOLUTION