Il Garante Privacy sanziona un Comune per pubblicazione illecita di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 12.000 euro a un Comune per la pubblicazione illecita, sul sito istituzionale, dei dati personali di centinaia di cittadini.

Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024. Nei documenti erano riportati dettagli riferiti a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023: nomi e cognomi dei richiedenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi, inoltre, erano presenti dati ulteriormente delicati, come i nominativi di proprietari di immobili, intestatari di pratiche edilizie e persino informazioni riconducibili allo stato di salute di un cittadino

Il Comune, nel corso del procedimento, ha tentato di giustificare la scelta richiamando un’“interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi non accolta dal Garante, che ha ribadito come la corretta applicazione della normativa richieda la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e l’oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione.

L’Autorità ha inoltre ricordato che la diffusione di tali informazioni risulta in contrasto con le Linee guida dell’ANAC e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che prevedono in maniera esplicita l’oscuramento dei dati personali nei registri degli accessi resi pubblici online, compresi i nominativi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA e obblighi di trasparenza online, il Garante privacy chiede maggiori tutele

Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione che le Pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online. Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio, affinché la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In conformità con la disciplina europea e nazionale in materia, ed evitando così possibili conseguenze sanzionatorie, le Pa dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Ad esempio, non potrà essere indicato il grado di parentela dei familiari dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, che non abbiano prestato consenso alla pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali.

Il Garante ha inoltre chiarito come in relazione alle procedure di conferimento degli incarichi riguardanti la dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per i concorsi pubblici (art. 19 del d. lgs. n. 33/2013) in cui non è prevista la pubblicità di curricula e nominativi di candidati non vincitori.

Nel parere, il Garante privacy ha suggerito di richiamare nello schema di pubblicazione dei dati personali riferiti a “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, la possibilità di consultare le proprie Linee sul trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (doc. web n. 3134436 e successivi aggiornamenti) che contengono ulteriori indicazioni sulle cautele da adottare.

Il Garante ha infine invitato l’Autorità anticorruzione a valutare l’opportunità di un periodo transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà: Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema 2024-2026

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Le Linee Guida si rivolgono agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Sono inoltre disponibili i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il modello di Piano di attuazione locale (PAL) utile alla programmazione delle risorse della quota servizi da implementare in Piattaforma Multifondo a partire dalla seconda metà di ottobre. Istruzioni utili in merito saranno fornite alle Regioni e agli Ambiti territoriali sociali beneficiari delle risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

TrasparenzAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha reso operativa la Piattaforma Unica della Trasparenza integrando la soluzione open source TrasparenzAI, sviluppata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’iniziativa rappresenta un passo significativo per la centralizzazione e la verifica automatica degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013; la soluzione combina tecniche di web crawling e analisi automatica per valutare la conformità delle sezioni “Amministrazione Trasparente” su decine di migliaia di siti istituzionali. Questo contributo analizza gli elementi tecnici, giuridici e organizzativi dell’iniziativa, valuta benefici e rischi, e propone raccomandazioni operative per tradurre il progetto in impatti sistemici e sostenibili.

TrasparenzAI è presentata come una soluzione open source sviluppata nel quadro di un protocollo di intesa tra ANAC e CNR, progettata per analizzare automaticamente le sezioni “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Secondo il rilascio ufficiale, la piattaforma è in grado di analizzare 23.663 siti istituzionali in meno di 20 ore, attraverso un sistema di navigazione automatica che verifica la presenza delle sezioni previste dal d.lgs. 33/2013 e individua eventuali carenze strutturali o di contenuto.

Le informazioni presenti in TrasparenzAI si basano – quindi – sui dati acquisiti tramite una navigazione automatica dei siti delle Pubbliche Amministrazioni e questi dati, ben valorizzati, andranno a costituire parte della Piattaforma Unica della Trasparenza di Anac che riunisce banche dati interne all’Autorità e fonti esterne. In particolare, al momento i dati acquisiti provengono dalle seguenti fonti: la Banca dati nazionale Anac dei contratti pubblici, la Banca dati dei servizi pubblici locali, i dati sulle attestazioni degli OIV, la banca dati Istat sulla popolazione residente; la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF, l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice IPA).

 

La redazione PERK SOLUTION

Welfare: INPS e ANCI insieme per l’attivazione di sportelli telematici nei comuni

L’INPS e l’ANCI hanno siglato un protocollo d’intesa, sottoscritto dai presidenti Gabriele Fava e Gaetano Manfredi, volto a promuovere l’attivazione dei Punti Utente Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS) nei Comuni italiani, con particolare attenzione alle aree interne e alle isole minori. I PUE e i PCS sono sportelli telematici, supportati dalla presenza di un funzionario comunale, che consentono ai cittadini di accedere in modo semplice e diretto ai servizi INPS. Dopo una prima fase di sperimentazione in 23 Comuni di 7 Regioni, il progetto è ora destinato a diventare una rete nazionale.

L’intesa prevede anche:

  • il sostegno di ANCI nella raccolta di feedback dai Comuni per migliorare i servizi;
  • iniziative di comunicazione e informazione per promuovere l’utilizzo degli sportelli;
  • il collegamento con il progetto “INPS in rete per l’inclusione”, parte dell’Accordo quadro del 27 marzo 2025 con Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana, per rafforzare la rete di protezione sociale a favore dei cittadini più fragili.

Attualmente oltre 4.500 Comuni italiani non dispongono di sedi INPS: il protocollo risponde quindi alla necessità di avvicinare i servizi previdenziali e assistenziali ai cittadini, riducendo le difficoltà di spostamento, in particolare per le persone anziane, chi non ha dimestichezza con le tecnologie digitali e chi vive in aree geograficamente isolate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi ANAC: attivato il nuovo servizio di registrazione utenti

È attivo sul portale Servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il nuovo sistema di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. L’aggiornamento introduce la sezione “Area personale”, attraverso la quale sarà possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili all’utilizzo dei servizi digitali dell’Autorità. Contestualmente, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile.

Anac precisa che i diritti di accesso già attribuiti rimarranno invariati, garantendo la continuità operativa per gli utenti. Il nuovo sistema consente di:

  • creare un account personale sul portale Anac;
  • gestire i dati anagrafici, di contatto e le credenziali di accesso;
  • monitorare le attività svolte;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili di accesso ai diversi servizi online.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia più intuitiva e centralizzata per agevolare la gestione dei rapporti con l’Autorità.

La redazione PERK SOLUTION

Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente. Secondo l’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti concedenti devono pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente i dati relativi agli incentivi erogati ai propri dipendenti, riportando:

  • l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
  • l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico.

Dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine – da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 – fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso.

 

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Anci, Canoni demaniali marittimi: il Mit comunica le tabelle aggiornate 2025

Anci comunica che con la nuova Circolare del 25/08/2025 Prot. n. 8569 – che fa seguito a quella dell’11.08.2025 prot. n. 8376, il MIT trasmette le tabelle aggiornate degli importi unitari dei canoni demaniali che, per comodità ed uniformità di calcolo, vengono condivise in formato .pdf .xlsx. Queste informative sono state diramate anche in risposta ai numerosi solleciti da parte di ANCI, che come è noto da tempo aveva richiesto al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre.
Come si evince dalle tabelle allegate, per il settore turistico ricreativo, dal 1 aprile 2025 è stato applicato l’aumento del 10%  di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 118/2022, quindi la misura minima del canone applicabile – per i mesi di riferimento aprile/dicembre 2025 – ammonta a € 3.524,98633. Per i primi 3 mesi del 2025 invece il valore di riferimento è pari ad euro € 3.204,53303, quindi, come viene riportato in nota nella circolare MIT a titolo esemplificativo, la misura minima del canone applicabile a una concessione turistico-ricreativa per il corrente anno 2025 (1 gennaio/31 dicembre 2025) sarà di € 3.444,87299.
Come già evidenziato più volte, Anci sta continuando a sollecitare implementazione del SID “Il portale del mare” per facilitare le operazioni di calcolo, ma al  momento non è nota la tempistica (fonte Anci).

Tabelle canoni 2025

 

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La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici

La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici. In caso di mancata approvazione in prima convocazione, il consiglio comunale può validamente deliberare in seconda convocazione con un quorum ridotto, pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, escluso il sindaco. La ratio della seconda convocazione è quella di evitare la paralisi dell’organo collegiale, in ossequio al principio di efficienza. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con il parere del 16 luglio 2025, in risposta ad una richiesta di un segretario generale di un ente.

l segretario riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate e protocollate da un assessore, dimissionario anche dalla carica di consigliere comunale, è stata avviata la procedura di surroga in favore del primo dei non eletti. Tuttavia, nella seduta fissata per esaminare il punto relativo alla surroga, il numero legale è venuto meno per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri. Pur avendo indetto con urgenza una seconda seduta, il passaggio di alcuni consiglieri dalla maggioranza alla minoranza ha determinato un equilibrio tra i presenti e votanti: 12 consiglieri complessivi (su 13 eletti), di cui 6 di minoranza e 6 di maggioranza, incluso il sindaco. Secondo il segretario, tale assetto integra una condotta ostruzionistica dei consiglieri di minoranza.

Circa la necessità di adottare la deliberazione di surroga e le conseguenze della sua mancata approvazione, il ministero richiama l’orientamento costante secondo cui la surroga è atto dovuto. In tal senso, il Consiglio di Stato (sent. n. 2273 del 17 marzo 2021; conforme, sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736) ha precisato che la sostituzione del consigliere dimissionario non può essere impedita da manovre dilatorie od ostruzionistiche che paralizzino il regolare funzionamento degli organi elettivi e la vita democratica dell’ente.

Nel caso concreto, l’art. 38, comma 8, TUEL stabilisce che “il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”. Lo statuto comunale, all’art. 16, comma 6, ribadisce il termine di dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni; il comma 8 del medesimo articolo prevede che “la surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto”. Ai fini della validità delle deliberazioni, l’art. 17, comma 1, dello statuto richiede la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e la maggioranza dei votanti, salvo diverse maggioranze qualificate. Il regolamento consiliare (art. 39) dispone che è adottato il provvedimento che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei votanti; ove tale maggioranza non sia raggiunta, la deliberazione è invalida. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la deliberazione è inefficace e può essere nuovamente iscritta all’ordine del giorno della successiva adunanza (art. 39, comma 6).

Quanto al quorum strutturale in seconda convocazione, l’art. 16 del regolamento prevede che il consiglio non possa deliberare se non è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco. La formulazione della predetta norma relativamente all’espressione “(e pari a n.6 consiglieri)” è frutto di un testo non aggiornato, risalente a quando i consiglieri assegnati erano 17 compreso il sindaco. Dopo la legge n. 56/2014, art. 1, comma 135, lett. b), per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio è composto da 12 consiglieri oltre al sindaco. Pertanto, nel caso di specie, in seconda convocazione il quorum costitutivo è integrato con la presenza di almeno 4 consiglieri (un terzo di 12), escluso dal computo il sindaco.

Pertanto, poiché in prima convocazione non si è deliberato, in seconda convocazione il consiglio può validamente procedere alla surroga con il quorum ridotto di cui sopra. Considerato che i consiglieri di maggioranza sono 6, incluso il sindaco, sussistono le condizioni per dare corso alla surroga del dimissionario, in coerenza con la natura di atto dovuto della stessa e con la funzione della seconda convocazione, che è quella di ridurre il quorum strutturale e scongiurare la paralisi dell’organo collegiale nel rispetto del principio di efficienza.

La redazione PERK SOLUTION

AgID avvia l’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con comunicato dell’11 agosto 2025, informa che, in attuazione dell’Obiettivo 3.3 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026 – Aggiornamento 2025, comunica l’avvio dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, con l’obiettivo di conseguire per il biennio 2025- 2026 i seguenti target:

  • Target 2025 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e, qualora siano presenti più AOO, la nomina del Coordinatore della gestione documentale in “Amministrazione trasparente”;
  • Target 2026 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in “Amministrazione trasparente”.

L’attività di monitoraggio

L’attività di monitoraggio è rivolta ai soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale e si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

  • Analisi quantitativa sia degli adempimenti a carico dei soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio di cui al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, sia dello stato generale di attuazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente e alle Linee guida;
  • Analisi qualitativa delle principali criticità legate all’attuazione delle disposizioni di cui alle Linee guida;
  • Supporto informativo e formativo ai soggetti coinvolti tramite appositi strumenti di comunicazione, coinvolgimento e formazione.

Il monitoraggio si avvale dei seguenti strumenti per la sua piena attuazione:

  • Form di rilevazione, contenente i quesiti oggetto di monitoraggio;
  • Community “Gestione documentale e conservazione” sulla piattaforma ReTeDigitale;
  • Supporto e Formazione.

Il Form di rilevazione

È possibile consultare in anteprima i quesiti oggetto del monitoraggio attraverso l’allegato “Form di rilevazione 2025“. Relativamente alle modalità di accesso alla piattaforma online e alla compilazione del form di rilevazione per l’anno 2025, nonché alle relative iniziative di supporto e formazione, saranno fornite apposite comunicazioni sia nella sezione “Comunicazione” del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sia all’interno della community dedicata su ReTeDigitale.

 

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