La deliberazione di surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto e non può essere impedita da comportamenti ostruzionistici. In caso di mancata approvazione in prima convocazione, il consiglio comunale può validamente deliberare in seconda convocazione con un quorum ridotto, pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, escluso il sindaco. La ratio della seconda convocazione è quella di evitare la paralisi dell’organo collegiale, in ossequio al principio di efficienza. È quanto evidenziato dal Ministero dell’interno, con il parere del 16 luglio 2025, in risposta ad una richiesta di un segretario generale di un ente.
l segretario riferisce che, a seguito delle dimissioni presentate e protocollate da un assessore, dimissionario anche dalla carica di consigliere comunale, è stata avviata la procedura di surroga in favore del primo dei non eletti. Tuttavia, nella seduta fissata per esaminare il punto relativo alla surroga, il numero legale è venuto meno per l’uscita dall’aula di alcuni consiglieri. Pur avendo indetto con urgenza una seconda seduta, il passaggio di alcuni consiglieri dalla maggioranza alla minoranza ha determinato un equilibrio tra i presenti e votanti: 12 consiglieri complessivi (su 13 eletti), di cui 6 di minoranza e 6 di maggioranza, incluso il sindaco. Secondo il segretario, tale assetto integra una condotta ostruzionistica dei consiglieri di minoranza.
Circa la necessità di adottare la deliberazione di surroga e le conseguenze della sua mancata approvazione, il ministero richiama l’orientamento costante secondo cui la surroga è atto dovuto. In tal senso, il Consiglio di Stato (sent. n. 2273 del 17 marzo 2021; conforme, sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736) ha precisato che la sostituzione del consigliere dimissionario non può essere impedita da manovre dilatorie od ostruzionistiche che paralizzino il regolare funzionamento degli organi elettivi e la vita democratica dell’ente.
Nel caso concreto, l’art. 38, comma 8, TUEL stabilisce che “il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari”. Lo statuto comunale, all’art. 16, comma 6, ribadisce il termine di dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni; il comma 8 del medesimo articolo prevede che “la surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto”. Ai fini della validità delle deliberazioni, l’art. 17, comma 1, dello statuto richiede la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e la maggioranza dei votanti, salvo diverse maggioranze qualificate. Il regolamento consiliare (art. 39) dispone che è adottato il provvedimento che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei votanti; ove tale maggioranza non sia raggiunta, la deliberazione è invalida. In caso di parità tra favorevoli e contrari, la deliberazione è inefficace e può essere nuovamente iscritta all’ordine del giorno della successiva adunanza (art. 39, comma 6).
Quanto al quorum strutturale in seconda convocazione, l’art. 16 del regolamento prevede che il consiglio non possa deliberare se non è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare il sindaco. La formulazione della predetta norma relativamente all’espressione “(e pari a n.6 consiglieri)” è frutto di un testo non aggiornato, risalente a quando i consiglieri assegnati erano 17 compreso il sindaco. Dopo la legge n. 56/2014, art. 1, comma 135, lett. b), per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio è composto da 12 consiglieri oltre al sindaco. Pertanto, nel caso di specie, in seconda convocazione il quorum costitutivo è integrato con la presenza di almeno 4 consiglieri (un terzo di 12), escluso dal computo il sindaco.
Pertanto, poiché in prima convocazione non si è deliberato, in seconda convocazione il consiglio può validamente procedere alla surroga con il quorum ridotto di cui sopra. Considerato che i consiglieri di maggioranza sono 6, incluso il sindaco, sussistono le condizioni per dare corso alla surroga del dimissionario, in coerenza con la natura di atto dovuto della stessa e con la funzione della seconda convocazione, che è quella di ridurre il quorum strutturale e scongiurare la paralisi dell’organo collegiale nel rispetto del principio di efficienza.
La redazione PERK SOLUTION