Al via il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato un censimento per raccogliere informazioni sul patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un’attività strategica, condotta in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta per sostenere l’evoluzione del sistema informativo pubblico.

Grazie a questa ricognizione verranno raccolte informazioni dettagliate sul patrimonio infrastrutturale delle amministrazioni centrali e locali, mappando le principali installazioni hardware, i software e i servizi in uso in un contesto di trasformazione digitale in forte cambiamento. I dati ottenuti serviranno a definire nel Piano triennale per l’informatica nella PA una direzione chiara per lo sviluppo delle infrastrutture digitali pubbliche.

Il censimento è previsto dalla legge (comma 1-ter dell’art. 33-septies del decreto-legge n. 179/2012) e rientra nel quadro del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Il questionario, disponibile sulla piattaforma PA digitale 2026, dovrà essere compilato entro il 30 settembre 2026 da qualsiasi figura interna all’amministrazione, in collaborazione con le figure che hanno una conoscenza approfondita e trasversale dell’insieme dei sistemi informativi, dei servizi digitali e delle strategie ICT (per le scuole e le università il questionario sarà disponibile a partire da settembre e la data entro cui compilarlo sarà comunicata successivamente).

Dopo la compilazione, il rappresentante legale o il Responsabile per la Transizione al Digitale dovrà firmare una dichiarazione per attestare la completezza e correttezza dei dati inseriti.

Questi, infatti, verranno utilizzati per:

  • definire un modello di governance ICT efficace e strutturata, capace di guidare l’innovazione digitale e ottimizzare l’impiego delle risorse;
  • definire una mappatura di infrastrutture e servizi per una gestione efficiente delle risorse ICT;
  • guidare l’ottimizzazione della spesa ICT al fine di garantire sostenibilità finanziaria e supportare l’innovazione nel medio-lungo periodo.

Le informazioni permetteranno alle amministrazioni di orientare meglio le proprie scelte tecnologiche, migliorare la qualità dei servizi digitali e rafforzare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture. Contribuire con dati completi e corretti significa partecipare attivamente alla costruzione di un sistema pubblico più moderno, efficiente e capace di affrontare con consapevolezza le sfide della trasformazione digitale.

Per maggiori informazioni, incluse quelle relative al trattamento dei dati, è possibile consultare la pagina dedicata, che contiene anche l’informativa sulla privacy, e la guida operativa.

Canone unico patrimoniale tra le entrate tributarie dal 2027: ARCONET approva l’adeguamento degli schemi contabili

La Commissione ARCONET recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura tributaria del canone unico patrimoniale. Approvato l’aggiornamento degli allegati 10, 12 e 13 al D.Lgs. n. 118/2011, con decorrenza prevista dall’esercizio 2027. Limitato, invece, l’ampliamento delle voci del piano dei conti alle entrate derivanti dall’esposizione pubblicitaria.

È quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 24 giugno 2026, nel corso della quale sono stati approvati gli aggiornamenti dell’allegato 10, relativo allo schema del rendiconto della gestione e, in particolare, ai prospetti delle entrate per titoli, tipologie e categorie; dell’allegato12, relativo agli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali e dell’allegato13 al D.Lgs. n. 118/2011 contenente l’elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate delle regioni e degli enti locali, necessari per adeguare gli schemi contabili alla natura tributaria del canone.

La Commissione ha esaminato anche una proposta di maggiore articolazione delle voci del piano dei conti dedicate al canone unico patrimoniale. La proposta era stata elaborata con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze per rendere più analitiche le informazioni sulle diverse componenti del canone, comprese le entrate derivanti dalle occupazioni effettuate per l’erogazione di servizi pubblici a rete, con particolare riferimento alle infrastrutture di telecomunicazione, ai cavi, alle condutture e alle antenne.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, una classificazione più dettagliata avrebbe consentito di migliorare la conoscenza del fenomeno, la confrontabilità dei dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nella BDAP, offrendo elementi utili sia al MEF sia agli stessi enti locali.

I rappresentanti dell’ANCI hanno tuttavia evidenziato le difficoltà operative che una maggiore granularità avrebbe determinato per i comuni. La gestione del canone unico richiede già una rilevante riorganizzazione dei procedimenti e delle attività interne; un’ulteriore articolazione del piano dei conti avrebbe aumentato la complessità delle registrazioni e degli adempimenti.

Tenendo conto delle osservazioni dell’ANCI, ARCONET ha scelto una soluzione più limitata. La Commissione ha approvato l’ampliamento del piano dei conti soltanto per le entrate riconducibili all’art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160/2019, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non è stata quindi accolta, almeno in questa fase, la proposta di introdurre voci analitiche per le diverse forme di occupazione del suolo pubblico, comprese quelle connesse ai servizi a rete e alle telecomunicazioni. ARCONET ha comunque espresso l’auspicio che, in futuro, gli enti possano essere messi nelle condizioni di gestire un’ulteriore articolazione delle voci, in coerenza con la funzione conoscitiva e pubblica del bilancio.

Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, adottata il 10 luglio 2026, che proroga fino al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment.

La decisione modifica la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, sostituendo la scadenza del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2029. La proroga produce effetti dal 1° luglio 2026 e garantisce, pertanto, la continuità del meccanismo senza alcuna interruzione temporale. La decisione chiarisce espressamente che l’efficacia dal 1° luglio è necessaria per assicurare la prosecuzione ininterrotta della misura e la certezza giuridica per i soggetti interessati.

Per gli enti locali la decisione europea non introduce nuovi adempimenti e non modifica le modalità operative già applicate. Comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e gli altri soggetti ricompresi tra le amministrazioni pubbliche continuano quindi ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali non risultano debitori d’imposta secondo le regole ordinarie dell’IVA.

La proroga europea deve essere coordinata con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Il Testo unico si applicherà dal 1° gennaio 2027. Dalla stessa data l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 sarà abrogato e la disciplina dello split payment confluirà nell’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”.

La modifica ha carattere essenzialmente ricognitivo e di riordino normativo. Il nuovo art. 65 riproduce la disciplina della scissione dei pagamenti e stabilisce espressamente che essa si applica fino alla scadenza della misura speciale di deroga autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea.

Di conseguenza, allo stato della normativa vigente:

  • fino al 31 dicembre 2026 il riferimento nazionale resta l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  • dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà l’art. 65 del D.Lgs. n. 10/2026;
  • l’autorizzazione europea consente l’applicazione del meccanismo fino al 30 giugno 2029.

ARAN: Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico

È stato presentato il nuovo Rapporto di monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico relativo all’anno 2025, redatto da ARAN ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Il documento illustra le risultanze di sintesi dell’attività di rilevazione condotta sull’insieme dei contratti integrativi trasmessi dalle amministrazioni pubbliche attraverso la Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi Aran-Cnel. Un secondo Rapporto, più analitico, approfondirà nei prossimi mesi l’esame puntuale delle materie trattate nei contratti integrativi.

Nel corso del 2025 le pubbliche amministrazioni hanno complessivamente trasmesso 18.197 contratti integrativi, il valore più elevato mai registrato dall’avvio del monitoraggio, con un incremento del 37,4% rispetto al 2016. La distribuzione per comparto conferma la prevalenza di Istruzione e Ricerca (46,8%) e Funzioni Locali (43,1%), seguiti da Funzioni Centrali (5,9%) e Sanità (4,2%).

Il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, dato che rappresenta il massimo storico, con punte dell’89% nella Scuola e dell’87% nell’Università. I contratti acquisiti coprono complessivamente il 79% del personale non dirigente. Sul piano geografico, Veneto e Lombardia si confermano le regioni con la maggiore incidenza di sedi attive.

Circa un terzo dei contratti trasmessi si riferisce ad annualità precedenti, fenomeno più accentuato nelle Funzioni Centrali e in Istruzione e Ricerca. Quanto alla tipologia, il 56% degli accordi ha natura solo economica, il 38% è di tipo normativo ed economico e il restante 6% riguarda specifiche materie, con marcate differenze tra comparti.

Il Rapporto evidenzia inoltre un quadro positivo sotto il profilo delle relazioni sindacali: oltre il 93% dei contratti destinati al personale dei comparti risulta sottoscritto anche dalle RSU, mentre il ricorso agli atti unilaterali resta residuale (0,8% del totale) e in costante diminuzione nel lungo periodo.

Nel complesso, i dati confermano il consolidamento e la crescente stabilità della contrattazione integrativa quale strumento centrale nella gestione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni (fonte Aran).

 

Cultura nei piccoli comuni: contributi fino a 130mila euro, domande entro il 31 agosto

È aperto l’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1”, promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere progetti culturali nei comuni italiani con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

L’iniziativa, lanciata il 22 giugno 2026, è promossa insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato e al Piano Olivetti per la Cultura, con il supporto tecnico e amministrativo di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

L’obiettivo è utilizzare la cultura come strumento di rigenerazione territoriale, coesione sociale, partecipazione civica e sviluppo economico, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori caratterizzati da fragilità e limitata accessibilità ai servizi culturali. Il contributo concedibile per ciascun progetto può arrivare fino a 130.000 euro, IVA inclusa, e non può superare l’80% dei costi ammissibili indicati nel quadro economico.

I beneficiari devono pertanto assicurare un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, attraverso risorse proprie o altre fonti pubbliche o private, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. Il cofinanziamento proveniente da soggetti diversi dal comune proponente deve consistere in risorse finanziarie effettive e documentabili. Non sono ammessi apporti sotto forma di beni o servizi.

Possono presentare domanda esclusivamente i comuni italiani con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti, sulla base dei dati ISTAT riferiti al 1° gennaio 2025.

La candidatura può essere presentata:

  • da un singolo comune;
  • da una rete di comuni già costituita o da costituire, con l’individuazione di un comune capofila.

In caso di partecipazione associata, il comune capofila è l’unico beneficiario del contributo e il responsabile della presentazione della domanda, dell’attuazione del progetto e dei rapporti con il Ministero. Ciascun comune, sia come proponente singolo sia come capofila o componente di una rete, può partecipare con una sola candidatura.

Anche quando la candidatura è presentata da un singolo comune, la proposta deve prevedere il coinvolgimento di almeno un partner di progetto appartenente a una delle seguenti categorie non profit:

  • amministrazioni pubbliche ed enti pubblici;
  • enti del Terzo settore iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS;
  • associazioni o comitati costituiti ai sensi del Codice civile, dotati di atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate e di codice fiscale.

Allegati:

Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Avviso pubblico
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato A “Autocertificazione requisiti generali”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato B “Accordo di partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato C “Lettera di intenti per accordo partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato D “Lettera di impegno al cofinanziamento”
Cultura nei piccoli comuni – FAQ al 07.08.2026

Svincolo FCDE. I chiarimenti della Corte dei conti

La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.

È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.

L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.

La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.

La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.

La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.

SIOPE+: aggiornamenti dell’infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l’adeguamento dei gestionali della contabilità

IFEL informa che la Banca d’Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell’infrastruttura SIOPE+. L’intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l’adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l’invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell’ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

  • il software di contabilità utilizzato dall’ente per l’interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
  • l’aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d’Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell’ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Gli enti dovranno effettuare le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.