La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.
È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.
L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.
La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.
La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.
La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.
La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.






