Buoni pasto elettronici: niente conto giudiziale per il dipendente incaricato

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 184/2026, ha affermato che per il servizio sostitutivo di mensa erogato esclusivamente mediante buoni pasto elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App), non sussiste più l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del dipendente incaricato della gestione amministrativa del servizio, in quanto quest’ultimo non assume alcuna funzione di custodia o distribuzione materiale dei buoni. Analogamente, non è configurabile alcuna responsabilità contabile tipica in capo al fornitore per il solo fatto di procedere alle ricariche delle card o delle applicazioni informatiche utilizzate dai dipendenti.

La Sezione ha evidenziato che per molti anni il sistema dei buoni pasto cartacei ha costituito una tipica ipotesi di gestione di beni pubblici suscettibile di generare un “debito di materia” in capo al soggetto incaricato della custodia e della distribuzione. I carnet consegnati dal fornitore all’amministrazione venivano infatti materialmente detenuti, conservati e successivamente attribuiti ai dipendenti aventi diritto. In tale contesto, il soggetto incaricato svolgeva un’attività di gestione di beni pubblici che giustificava pienamente la sua qualificazione come agente contabile a materia e l’obbligo di rendicontazione giudiziale. Tale schema non è più compatibile con le modalità operative che caratterizzano il sistema dei buoni pasto elettronici. Oggi l’amministrazione, una volta individuato il numero di buoni spettanti ai singoli dipendenti, trasmette i dati al gestore del servizio attraverso il portale dedicato. È poi il fornitore stesso a procedere direttamente alla ricarica delle card elettroniche o all’accredito tramite applicazioni digitali, senza che vi sia alcun passaggio materiale dei buoni attraverso gli uffici dell’ente.

In questo caso, infatti, il fornitore non assume alcun incarico di incasso, di custodia o di pagamento per conto dell’Amministrazione né in virtù dell’accordo contrattuale né di fatto. La materiale ricarica delle card elettroniche rappresenta, piuttosto, il momento esecutivo del contratto (rientrando tra le obbligazioni dell’operatore scelto), non apparendo potersi nemmeno latamente assimilare ad attività gestoria a natura pubblicistica con conseguente obbligo di resa del conto. Il buono parso elettronico, infatti, pur mantenendo natura di valore, non viene materialmente gestito da un soggetto ma risulta immediatamente attribuito ai dipendenti attraverso la card elettronica o l’App.

Destinazione proventi dai parcheggi per il finanziamento dell’incarico professionale per la redazione del “Piano dei Parcheggi”

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 207/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla disciplina vincolistica dei proventi dei parcheggi a pagamento, di cui all’art. 7, comma 7 del Codice della Strada, e in particolare sulla possibilità di finanziare con tali proventi l’incarico professionale ai fini della redazione del “Piano dei Parcheggi”, ha evidenziato come tali ipotesi si possibile alla sola ricorrenza di determinate condizioni:

  • sussistenza di una correlazione diretta e sostanziale alle finalità di legge (ovvero realizzazione di opere di pubblico interesse – installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, o loro miglioramento – o in interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale o comunque effettivo miglioramento della mobilità urbana) delle previsioni programmatiche riportate nel predetto documento di pianificazione;
  • stretta necessarietà di un supporto tecnico esterno per la sua redazione nei termini e alle condizioni previste a livello ordinamentale di settore per il conferimento dell’incarico.

La Corte ricorda come la giurisprudenza contabile abbia più volte censurato quelle modalità organizzative che, pur formalmente legittime, determinano un effetto sostanzialmente elusivo del vincolo di destinazione. Ciò accade, ad esempio, quando la gestione della sosta viene affidata a soggetti esterni, a società in house o a concessionari e le relative risorse finiscono per essere riversate agli enti in forme che ne attenuano o alterano la destinazione originaria. In tali ipotesi, è stato costantemente affermato che la natura vincolata dell’entrata permane immutata, poiché si tratta comunque di somme corrisposte dagli utenti per un servizio pubblico e che la legge impone di utilizzare esclusivamente per le finalità indicate dall’art. 7, comma 7, del Codice della strada.

Secondo i giudici contabili, la semplice attività di pianificazione strategica non è di per sé sufficiente a giustificare l’utilizzo dei proventi vincolati della sosta. Diversamente opinando, si finirebbe per estendere il vincolo ben oltre la volontà del legislatore, consentendo di finanziare indistintamente attività di studio, analisi e programmazione prive di un collegamento concreto con la realizzazione degli interventi cui la norma fa riferimento. La soluzione individuata dalla Corte si fonda pertanto sul criterio della correlazione diretta e sostanziale tra la spesa e le finalità individuate dalla legge. Il finanziamento del Piano dei Parcheggi può essere considerato compatibile con il vincolo normativo soltanto nella misura in cui il documento non si limiti a delineare scenari programmatori generali, ma costituisca uno strumento tecnico concretamente orientato alla realizzazione, gestione, riorganizzazione o miglioramento del sistema della sosta e, più in generale, della mobilità urbana. In altri termini, il Piano deve presentare una chiara proiezione operativa, fungendo da presupposto tecnico per l’attuazione di interventi specifici e concretamente realizzabili.

Pertanto, il finanziamento dell’incarico professionale con i proventi vincolati può ritenersi ammissibile soltanto qualora l’amministrazione dimostri l’effettiva necessità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze tecniche non reperibili all’interno della propria organizzazione. L’affidamento non può dunque essere giustificato dalla mera opportunità di acquisire uno studio o un’attività di pianificazione generale, ma deve risultare strettamente funzionale alla predisposizione di uno strumento operativo destinato a tradursi in interventi concreti nei settori della sosta e della mobilità urbana.

Esenzione IMU e terreni edificabili inutilizzabili

L’assoggettamento a IMU e TASI di un’area formalmente edificabile presuppone non soltanto la qualificazione urbanistica del bene, ma anche la concreta esistenza di una capacità contributiva effettiva e attuale. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza n. 168/2026, che ha escluso l’obbligo di versamento dei tributi locali in relazione a un terreno divenuto di fatto inedificabile a causa di un vincolo impeditivo sopravvenuto e non imputabile alla proprietaria.

La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente, proprietaria di un’area classificata edificabile dagli strumenti urbanistici comunali. Nel corso dei lavori finalizzati alla realizzazione di un intervento edilizio, tuttavia, erano emerse significative fonti di contaminazione del sottosuolo che avevano determinato il sequestro dell’area e l’avvio di interventi di bonifica disposti dall’autorità pubblica.

I giudici di appello hanno confermato la decisione favorevole già pronunciata in primo grado, rilevando come, pur permanendo il requisito urbanistico dell’edificabilità, fosse venuta meno ogni concreta possibilità di utilizzo economico del bene. La pronuncia si fonda sulla distinzione tra il presupposto oggettivo dell’imposta e la reale manifestazione di capacità contributiva del soggetto passivo.

Secondo la Corte, infatti, l’edificabilità prevista dagli strumenti urbanistici costituisce certamente il parametro ordinario per l’applicazione dell’IMU e della TASI. Tuttavia, tale elemento non può essere considerato isolatamente quando circostanze straordinarie impediscano in modo assoluto al proprietario di esercitare qualsiasi utilità economica sul bene. Nel caso esaminato, la totale indisponibilità dell’area, conseguente alle attività di bonifica imposte dall’autorità pubblica e sottratte alla volontà della contribuente, ha determinato l’assenza di una capacità contributiva effettiva, requisito che l’articolo 53 della Costituzione impone quale fondamento di ogni prelievo tributario.

La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento recentemente delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 e dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18936 del 10 luglio 2025. Tali pronunce hanno valorizzato il principio secondo cui la capacità contributiva deve essere concreta, attuale e realmente espressiva di una potenzialità economica, non potendo il prelievo fiscale fondarsi esclusivamente su elementi formali quando il bene sia divenuto inutilizzabile per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

Corte dei conti: Incentivi per funzioni tecniche e personale delle società in house

La deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: se i dipendenti delle società in house possano percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 quando affiancano il personale dell’ente nelle procedure di affidamento a terzi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”.

La fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto di remissione, riguarda la fattispecie, peculiare, del possibile riconoscimento degli incentivi tecnici al personale della società in house, da parte dell’amministrazione controllante, nel caso in cui tale personale “affianchi” i dipendenti della stessa amministrazione nello svolgimento di alcune funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del medesimo decreto nell’ambito di un processo realizzativo/acquisitivo relativo ad una procedura di affidamento a terzi (lavori/servizi/forniture), svolto dalla stessa amministrazione.

La Corte valorizza il dato letterale della norma, osservando che gli incentivi sono destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante o dell’ente concedente. La sostituzione, operata dal correttivo al Codice, del riferimento ai “dipendenti” con quello al “personale” non consente di estendere l’ambito soggettivo dell’istituto fino a ricomprendere i lavoratori delle società in house. Tale modifica va piuttosto letta in coerenza con l’estensione degli incentivi anche al personale dirigenziale, oggi ammesso al beneficio in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La pronuncia ribadisce inoltre la natura eccezionale dell’istituto. Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una deroga al regime ordinario della retribuzione del personale pubblico e, proprio per tale ragione, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La loro funzione è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e di ridurre il ricorso a professionalità esterne, ma sempre entro il perimetro soggettivo tracciato dal legislatore.

Non è sufficiente, quindi, richiamare la particolare natura della società in house quale longa manus dell’amministrazione controllante. Le Sezioni Riunite precisano che tale qualificazione opera, in primo luogo, nel campo degli affidamenti diretti e della disciplina concorrenziale, ma non determina una piena sovrapposizione tra ente pubblico e società partecipata. La società in house resta un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato dal diritto societario e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suo personale non coincide con quello dell’amministrazione controllante, è assunto secondo regole proprie e resta soggetto a contratti collettivi di natura privatistica.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla deliberazione riguarda il rischio di duplicazione retributiva. Quando la società in house mette a disposizione il proprio personale per attività di supporto tecnico all’ente, tale attività si inserisce normalmente in un rapporto convenzionale o in una specifica commessa già remunerata. Riconoscere anche l’incentivo tecnico ai singoli dipendenti della società determinerebbe il rischio concreto di una doppia remunerazione della medesima prestazione, con effetti distorsivi sulla spesa pubblica e sulla stessa ratio dell’istituto.

La decisione non esclude, tuttavia, ogni forma di coinvolgimento delle società in house. L’ente locale può continuare ad avvalersi della propria partecipata per attività di supporto, nel rispetto dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici e delle regole sull’autoproduzione. Ciò che viene escluso è soltanto il riconoscimento, da parte dell’amministrazione controllante, degli incentivi ex art. 45 ai dipendenti della società che svolgano tali attività in affiancamento al personale dell’ente.