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Corte dei conti: Incentivi per funzioni tecniche e personale delle società in house

La deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: se i dipendenti delle società in house possano percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 quando affiancano il personale dell’ente nelle procedure di affidamento a terzi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”.

La fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto di remissione, riguarda la fattispecie, peculiare, del possibile riconoscimento degli incentivi tecnici al personale della società in house, da parte dell’amministrazione controllante, nel caso in cui tale personale “affianchi” i dipendenti della stessa amministrazione nello svolgimento di alcune funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del medesimo decreto nell’ambito di un processo realizzativo/acquisitivo relativo ad una procedura di affidamento a terzi (lavori/servizi/forniture), svolto dalla stessa amministrazione.

La Corte valorizza il dato letterale della norma, osservando che gli incentivi sono destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante o dell’ente concedente. La sostituzione, operata dal correttivo al Codice, del riferimento ai “dipendenti” con quello al “personale” non consente di estendere l’ambito soggettivo dell’istituto fino a ricomprendere i lavoratori delle società in house. Tale modifica va piuttosto letta in coerenza con l’estensione degli incentivi anche al personale dirigenziale, oggi ammesso al beneficio in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La pronuncia ribadisce inoltre la natura eccezionale dell’istituto. Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una deroga al regime ordinario della retribuzione del personale pubblico e, proprio per tale ragione, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La loro funzione è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e di ridurre il ricorso a professionalità esterne, ma sempre entro il perimetro soggettivo tracciato dal legislatore.

Non è sufficiente, quindi, richiamare la particolare natura della società in house quale longa manus dell’amministrazione controllante. Le Sezioni Riunite precisano che tale qualificazione opera, in primo luogo, nel campo degli affidamenti diretti e della disciplina concorrenziale, ma non determina una piena sovrapposizione tra ente pubblico e società partecipata. La società in house resta un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato dal diritto societario e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suo personale non coincide con quello dell’amministrazione controllante, è assunto secondo regole proprie e resta soggetto a contratti collettivi di natura privatistica.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla deliberazione riguarda il rischio di duplicazione retributiva. Quando la società in house mette a disposizione il proprio personale per attività di supporto tecnico all’ente, tale attività si inserisce normalmente in un rapporto convenzionale o in una specifica commessa già remunerata. Riconoscere anche l’incentivo tecnico ai singoli dipendenti della società determinerebbe il rischio concreto di una doppia remunerazione della medesima prestazione, con effetti distorsivi sulla spesa pubblica e sulla stessa ratio dell’istituto.

La decisione non esclude, tuttavia, ogni forma di coinvolgimento delle società in house. L’ente locale può continuare ad avvalersi della propria partecipata per attività di supporto, nel rispetto dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici e delle regole sull’autoproduzione. Ciò che viene escluso è soltanto il riconoscimento, da parte dell’amministrazione controllante, degli incentivi ex art. 45 ai dipendenti della società che svolgano tali attività in affiancamento al personale dell’ente.

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