Buoni pasto elettronici: niente conto giudiziale per il dipendente incaricato

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 184/2026, ha affermato che per il servizio sostitutivo di mensa erogato esclusivamente mediante buoni pasto elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App), non sussiste più l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del dipendente incaricato della gestione amministrativa del servizio, in quanto quest’ultimo non assume alcuna funzione di custodia o distribuzione materiale dei buoni. Analogamente, non è configurabile alcuna responsabilità contabile tipica in capo al fornitore per il solo fatto di procedere alle ricariche delle card o delle applicazioni informatiche utilizzate dai dipendenti.

La Sezione ha evidenziato che per molti anni il sistema dei buoni pasto cartacei ha costituito una tipica ipotesi di gestione di beni pubblici suscettibile di generare un “debito di materia” in capo al soggetto incaricato della custodia e della distribuzione. I carnet consegnati dal fornitore all’amministrazione venivano infatti materialmente detenuti, conservati e successivamente attribuiti ai dipendenti aventi diritto. In tale contesto, il soggetto incaricato svolgeva un’attività di gestione di beni pubblici che giustificava pienamente la sua qualificazione come agente contabile a materia e l’obbligo di rendicontazione giudiziale. Tale schema non è più compatibile con le modalità operative che caratterizzano il sistema dei buoni pasto elettronici. Oggi l’amministrazione, una volta individuato il numero di buoni spettanti ai singoli dipendenti, trasmette i dati al gestore del servizio attraverso il portale dedicato. È poi il fornitore stesso a procedere direttamente alla ricarica delle card elettroniche o all’accredito tramite applicazioni digitali, senza che vi sia alcun passaggio materiale dei buoni attraverso gli uffici dell’ente.

In questo caso, infatti, il fornitore non assume alcun incarico di incasso, di custodia o di pagamento per conto dell’Amministrazione né in virtù dell’accordo contrattuale né di fatto. La materiale ricarica delle card elettroniche rappresenta, piuttosto, il momento esecutivo del contratto (rientrando tra le obbligazioni dell’operatore scelto), non apparendo potersi nemmeno latamente assimilare ad attività gestoria a natura pubblicistica con conseguente obbligo di resa del conto. Il buono parso elettronico, infatti, pur mantenendo natura di valore, non viene materialmente gestito da un soggetto ma risulta immediatamente attribuito ai dipendenti attraverso la card elettronica o l’App.