Centri estivi: Avviso finanziamento ai Comuni – annualità 2026

La legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, all’articolo 1, comma 222, che, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, è istituito un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il medesimo articolo, al comma 223 prevede, altresì, che con decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, e b) le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.

Le previste attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026 e possono essere attuate dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

In data 7 maggio 2026 è stato firmato il sopracitato decreto che prevede, quali destinatari delle risorse, i comuni italiani, ad eccezione di quelli ricompresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione minorile residente. Le risorse potranno essere integrate con ulteriori, eventuali risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo a seguito di successivi provvedimenti normativi o amministrativi.

Si informa che, nelle more della registrazione del decreto ministeriale da parte dei competenti organi di controllo, i comuni interessati dovranno manifestare l’interesse a beneficiare del finanziamento relativo all’anno 2026 ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma dedicata. 

I comuni che non abbiamo già provveduto a registrarsi sulla piattaforma per esprimere il proprio interesse a beneficiare del finanziamento, dovranno farlo seguendo le semplici istruzioni illustrate nel manuale.

L’interesse al finanziamento dovrà essere espresso a partire dall’8 maggio 2026, sino al 28 maggio incluso.

Non saranno accettate differenti modalità per manifestare l’interesse da parte dei comuni.

Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2025) e Monitoraggio trimestrale anno 2026

Con la Circolare del 7 maggio 2026, n. 8, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni per l’invio delle
informazioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 limitatamente alle seguenti rilevazioni:
a) Monitoraggio trimestrale- anno 2026
b) Relazione allegata al Conto annuale – anno 2025
c) Relazione illustrativa – anno 2025
Con successiva circolare saranno comunicati i termini e le modalità di invio dei dati relativi alla rilevazione “Conto annuale 2025”.

L’invio dei dati relativi all’anno 2025 avverrà con le stesse modalità e contenuti rispetto alla rilevazione effettuata l’anno precedente per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province, le Città metropolitane, i Ministeri, le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’invio dei dati in SICO dovrà avvenire entro il 6 giugno 2026.

Modulistica – i modelli di rilevazione relativi al Monitoraggio e alla Relazione allegata sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Riscossione e nuovi flussi informativi agli enti creditori: definito il sistema di trasmissione mensile dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Con il decreto del 29 aprile 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Modalità di trasmissione telematica all’ente creditore dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente”, attuativo dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, viene disciplinato il sistema dei flussi informativi che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere periodicamente agli enti creditori in relazione alle quote affidate per la riscossione coattiva.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma della riscossione pubblica avviato dal legislatore delegato e mira a rafforzare il livello di trasparenza e monitoraggio a favore degli enti impositori, assicurando una conoscenza costante dello stato delle attività di recupero e delle somme effettivamente riscosse.

Il decreto stabilisce innanzitutto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori, con cadenza mensile e in modalità telematica, specifici flussi informativi riguardanti sia lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate sia le riscossioni effettuate nel mese precedente. La trasmissione dovrà avvenire entro la fine di ogni mese secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del decreto.

Particolare attenzione viene riservata alle quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025 che risultano temporaneamente escluse dal meccanismo del discarico automatico previsto dalla riforma. Il decreto prevede infatti che tali posizioni siano evidenziate separatamente nei flussi trasmessi agli enti creditori.

Si tratta, in particolare, delle quote per le quali risultano pendenti procedure che impediscono temporaneamente il discarico automatico, quali sospensioni della riscossione, rateazioni, definizioni agevolate, procedure esecutive o cautelari in corso, procedure concorsuali o accordi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rientrano inoltre in tale categoria le posizioni per le quali sia intervenuta una sospensione della riscossione protratta per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento del carico.

Il decreto disciplina inoltre gli obblighi di pubblicazione in capo all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’allegato tecnico contenente le modalità operative di trasmissione dei flussi sarà reso disponibile nell’area “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto dovrà inoltre essere pubblicato un ulteriore documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati informatici, nonché il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.

Richiesta d’accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, c. 2, del TUEL

L’ente può rilasciare al consigliere quanto richiesto, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, qualora la richiesta nasca dall’effettiva esigenza ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere del sindaco di un Comune in materia di accesso agli atti di un consigliere.

La vicenda trae origine dalla richiesta formulata da alcuni consiglieri di minoranza che avevano domandato l’ostensione di numerosi atti detenuti dal Comune, tra cui fatture, piani di rientro, accordi transattivi, rateizzazioni, elenco degli immobili comunali con eventuali locazioni ed elenco dei contribuenti insolventi o morosi. Il sindaco ha quindi chiesto chiarimenti circa l’ammissibilità dell’istanza, evidenziando la presenza, nella documentazione richiesta, di dati personali riferiti a soggetti terzi.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, il Ministero richiama innanzitutto l’articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, disposizione che attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici dell’ente “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Si tratta di un diritto che la giurisprudenza ha costantemente interpretato in senso estensivo, riconoscendo ai consiglieri un accesso molto più penetrante rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi aveva già chiarito, in diversi pareri resi nel 2010, che il diritto di informazione del consigliere rappresenta uno strumento essenziale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al consiglio comunale. Tuttavia, proprio il collegamento funzionale con il mandato elettivo costituisce anche il limite dell’accesso.

Sul punto il Ministero richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 4792 del 22 giugno 2021, secondo cui il diritto previsto dall’articolo 43 TUEL deve essere interpretato in stretto raccordo con l’articolo 42 dello stesso testo unico. Ne deriva che il consigliere non può avanzare richieste meramente esplorative o finalizzate a un controllo analitico e continuativo dell’operato degli uffici, ma deve agire nell’ambito delle prerogative connesse alla funzione di indirizzo e vigilanza politico-amministrativa.

Particolarmente significativa appare la precisazione secondo cui il consigliere, pur non essendo tenuto a motivare formalmente la propria istanza, deve comunque dimostrare che la richiesta sia effettivamente funzionale all’espletamento del mandato. Non è quindi sufficiente la mera titolarità della carica elettiva per legittimare qualsiasi forma di accesso.

In tale prospettiva si colloca anche la giurisprudenza che ha censurato richieste eccessivamente ampie o invasive. Il TAR Veneto, con sentenza n. 393 del 29 aprile 2020, ha infatti ritenuto incompatibili con la funzione consiliare quelle istanze che, per mole documentale e livello di dettaglio, si trasformino in una forma di controllo minuzioso sull’attività amministrativa, eccedendo le attribuzioni proprie del consiglio comunale.

Il parere ministeriale affronta poi il tema centrale della tutela della riservatezza dei terzi. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto alla privacy non è, di regola, opponibile ai consiglieri comunali, i quali sono comunque vincolati al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del TUEL. Tale principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2189 del 1° marzo 2023 e dal TAR Lazio Latina con la sentenza n. 49 del 2023.

Ciò non significa, tuttavia, che l’accesso possa avvenire senza alcuna cautela. Negli ultimi anni si è progressivamente affermato il principio dell’“equilibrato bilanciamento” tra diritto all’informazione del consigliere e tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti. In questa direzione si colloca la sentenza del Consiglio di Stato n. 2089 dell’11 marzo 2021, richiamata dal Ministero, secondo cui la tutela della riservatezza può essere assicurata mediante l’ostensione degli atti previa “mascheratura” dei nominativi e degli altri elementi identificativi non necessari rispetto alle finalità perseguite dal consigliere.

Il riferimento è soprattutto alle situazioni caratterizzate da particolare fragilità economica o sociale, nelle quali la diffusione integrale dei dati potrebbe determinare un pregiudizio sproporzionato per gli interessati. L’oscuramento selettivo dei dati personali consente quindi di contemperare le esigenze conoscitive con i principi di protezione dei dati sanciti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Non a caso il Ministero richiama anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 353 del 3 agosto 2023, che ha ribadito la necessità di rispettare i principi di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati” previsti dall’articolo 5 del RGPD. I dati trattati devono infatti essere pertinenti, adeguati e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite.

Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, il Ministero conclude che il Comune può rilasciare la documentazione richiesta dal consigliere comunale, purché l’istanza sia effettivamente collegata all’esercizio del mandato e previo oscuramento dei dati non pertinenti rispetto alle finalità dichiarate.

Funzionamento giunta dopo dimissioni di un’assessora e mancata sua sostituzione. Validità atti deliberati

Con il parere n. 2726 del 27 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno è tornato ad affrontare un tema che continua a generare rilevanti criticità applicative negli enti locali: il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali e le conseguenze derivanti dalle dimissioni di un assessore appartenente al genere sottorappresentato.

La questione trae origine dalla richiesta formulata dal segretario di un Comune con popolazione pari a circa 14.600 abitanti, nel quale la giunta, originariamente composta dal sindaco e da cinque assessori nel rispetto della quota minima di rappresentanza femminile prevista dalla legge, si è successivamente ridotta a quattro assessori a seguito delle dimissioni di una componente donna. La nuova composizione dell’organo esecutivo determina così una presenza femminile inferiore alla soglia del 40 per cento stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.

La norma, ormai consolidata nel sistema ordinamentale degli enti locali, stabilisce che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Si tratta di una disposizione che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente qualificato non come mero criterio programmatico, ma quale parametro cogente di legittimità dell’azione amministrativa.

Il Ministero richiama, in primo luogo, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015, secondo cui il principio di equilibrio di genere deve trovare applicazione non soltanto al momento della formazione iniziale della giunta successivamente alle elezioni, ma anche in occasione delle nomine effettuate nel corso della consiliatura. Una diversa interpretazione consentirebbe infatti un agevole aggiramento della disciplina mediante sostituzioni assessorili idonee ad alterare gli equilibri previsti dalla legge.

Il parere ministeriale assume particolare rilievo perché chiarisce che l’eventuale deroga al principio di rappresentanza di genere costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale. L’effettiva impossibilità di reperire soggetti appartenenti al genere sottorappresentato disponibili ad assumere l’incarico assessorile deve infatti essere dimostrata in modo rigoroso attraverso un’adeguata istruttoria amministrativa.

Sul punto il Ministero richiama numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno progressivamente innalzato il livello di approfondimento richiesto agli enti locali. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 406 del 2016, aveva già evidenziato come l’impossibilità di garantire la presenza dei due generi dovesse essere “adeguatamente provata”. Successivamente, il TAR Molise, con la sentenza n. 243 del 2023, ha individuato nell’avviso pubblico uno strumento idoneo a garantire trasparenza e massima apertura nella ricerca delle candidature disponibili. Ancora più significativa appare la recente sentenza del TAR Campania n. 1087 del 10 febbraio 2025, richiamata dal Ministero, nella quale si afferma che la natura fiduciaria della carica assessorile non consente di limitare la ricerca alle sole persone appartenenti alla medesima lista o coalizione politica del sindaco.

Quest’ultimo passaggio assume una portata particolarmente incisiva sul piano operativo. La giurisprudenza amministrativa sembra infatti orientata a ritenere insufficiente una mera verifica interna agli equilibri politici originari della maggioranza, imponendo invece al sindaco un’attività istruttoria ampia e concretamente verificabile. Non basta dunque affermare genericamente l’assenza di disponibilità femminili; occorre documentare le iniziative effettivamente intraprese per individuare possibili candidate e motivare puntualmente le ragioni che impediscono il raggiungimento della quota prevista dalla legge.

Il Ministero ribadisce quindi che la permanenza di una composizione non conforme alla normativa può trovare giustificazione solo in presenza di una comprovata impossibilità oggettiva e temporanea, adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina o negli atti correlati. In assenza di tale dimostrazione, la mancata ricostituzione dell’equilibrio di genere espone l’ente a possibili impugnative davanti al giudice amministrativo.

Particolarmente delicata è poi la questione relativa alla validità delle deliberazioni adottate dalla giunta nelle more della sostituzione dell’assessore dimissionario. Sul punto il parere ministeriale richiama il precedente parere del Consiglio di Stato n. 93 del 15 gennaio 2015, che distingue due differenti situazioni.

Nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso la composizione della giunta, l’organo continua a ritenersi validamente costituito sino all’eventuale pronuncia che ne accerti l’illegittimità. Trova infatti applicazione il principio di continuità dell’azione amministrativa, con la conseguenza che gli atti adottati nel frattempo conservano efficacia.

Diversa è invece l’ipotesi in cui la composizione irregolare non venga impugnata nei termini di legge. In tale situazione gli atti deliberativi, se non contestati, divengono inoppugnabili e acquisiscono stabilità definitiva.

Applicando tali principi al caso concreto, il Ministero conclude che le deliberazioni adottate dalla giunta composta dal sindaco e da quattro assessori, pur in presenza di una temporanea violazione dell’equilibrio di genere determinata dalle dimissioni dell’assessore donna, devono ritenersi valide ove non impugnate.

Il parere conferma dunque un orientamento ormai consolidato: il principio di parità di genere nelle giunte comunali rappresenta un vincolo sostanziale dell’organizzazione amministrativa locale e non un adempimento meramente formale limitato al momento genetico dell’organo. Allo stesso tempo, tuttavia, viene salvaguardata la continuità dell’azione amministrativa, evitando che la temporanea irregolarità compositiva determini automaticamente l’invalidità degli atti adottati dall’esecutivo comunale.