Corte dei conti: pubblicati i questionari sul bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con le delibere n. 7/SEZAUT/2026/INPR e n. 8/SEZAUT/2026/INPR ha approvato le linee guida e i relativi questionari per la relazione dell’Organo di revisione rispettivamente sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025.

L’impostazione del questionario sul bilancio di previsione è orientata a intercettare le principali aree di rischio della programmazione, con un’attenzione marcata alla coerenza interna del documento contabile, al mantenimento degli equilibri e alla compatibilità delle politiche di spesa con un sistema che, da un lato, conserva la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e, dall’altro, evolve verso modelli economico-patrimoniali di tipo accrual.

Particolare rilievo assumono i quesiti dedicati agli equilibri finanziari e all’utilizzo del risultato di amministrazione, anche alla luce delle recenti deroghe introdotte per gli enti in disavanzo. In questa prospettiva, il questionario mira a cogliere eventuali criticità nella programmazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale, considerato presidio essenziale della capacità programmatoria del bilancio di previsione.

Analoga attenzione è riservata alla gestione di cassa. Viene rafforzata la verifica dell’effettività del controllo previsto dal TUEL e valorizzato il ruolo del Piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento decisivo per assicurare coerenza tra autorizzazioni di spesa e sostenibilità dei pagamenti, in linea con gli obiettivi di tempestività e con gli impegni connessi all’attuazione del PNRR.

L’attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da più stringenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha imposto un aggiornamento significativo dei quesiti sul rendiconto 2025 relativi al concorso finanziario degli enti territoriali, che si innesta sulle manovre già adottate negli esercizi precedenti. L’obiettivo è verificare in modo più puntuale la capacità degli enti di assorbire gli effetti cumulativi delle misure di riequilibrio e di contribuire agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

È stata profondamente rivista anche la sezione dedicata agli enti in dissesto, con particolare attenzione alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato e alla gestione delle passività residue, così da monitorare non solo l’uscita formale dalla crisi ma la reale sostenibilità del percorso di risanamento. Parallelamente, i quesiti su PNRR e PNC sono stati ricalibrati per concentrarsi sulla fase conclusiva degli interventi, verificando la chiusura dei progetti, l’eventuale utilizzo di risorse eccedenti e gli impatti contabili derivanti da revoche o definanziamenti.

La parte dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata in due sezioni distinte ma strettamente coordinate. Partendo dagli obblighi già vigenti nell’ambito della contabilità armonizzata, si intende richiamare l’attenzione degli enti su aspetti che diventeranno centrali nel nuovo sistema di contabilità accrual, ponendo le basi per una rappresentazione patrimoniale più attendibile e coerente sin dalla prima applicazione.

Dalla Corte dei conti l’ok all’ipotesi di CCNLE Area e comportato delle Funzioni Locali

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 18 febbraio 2026, hanno certificato positivamente l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2022-2024, relativo al personale dell’Area Funzioni Locali. Hanno anche certificato positivamente, con osservazioni, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per lo stesso triennio, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali. I rapporti di certificazione saranno allegati alle rispettive deliberazioni, in corso di stesura.

La firma definitiva di entrambi i contratti collettivi dovrebbe avvenire lunedì 23 febbraio 2026.

Calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione

Con il parere n. 4023 del 5 febbraio 2026 il servizio di supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’incentivo per le funzioni tecniche nei contratti di concessione. Nel caso di concessione, il concessionario non percepisce alcun corrispettivo da parte dell’Amministrazione; potrebbe sorgere il problema di quale considerare base di calcolo per gli incentivi tecnici.

Sul punto, il Ministero richiama la deliberazione del 21.09.2023 n. 187 della Corte dei conti, che ha risposto alla domanda di un Ente, che esponeva un caso analogo a quello in argomento. La Corte ha chiarito che, “ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”. Dal disposto normativo si ricava, pertanto, che il valore della concessione deve essere presente e stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione. Sarà pertanto in capo alla stazione appaltante calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo sulla base della propria disciplina della corresponsione degli incentivi.

Appalti, anticipazione del prezzo: il termine di 15 giorni ha natura ordinaria

Il termine di quindici giorni previsto dall’articolo 125 del decreto legislativo 36/2023 per l’erogazione dell’anticipazione negli appalti di lavori non ha natura perentoria. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, in risposta a un quesito relativo alla possibilità di liquidare l’anticipazione anche dopo un significativo lasso di tempo dalla consegna dei lavori.

Il caso prospettato riguarda un operatore economico che, a oltre tre mesi dall’avvio del cantiere e senza aver richiesto stati di avanzamento, ha depositato soltanto in quel momento la polizza fideiussoria necessaria per ottenere l’anticipazione. Il dubbio era se, superato il termine dei quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, il diritto all’anticipazione dovesse considerarsi definitivamente perso.

L’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, che coincide con la consegna dei lavori, anche quando l’esecuzione sia avviata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Il legislatore, dunque, collega espressamente il pagamento dell’anticipazione a un momento preciso: l’effettivo avvio dell’esecuzione. Il Ministero richiama proprio questo collegamento funzionale tra anticipazione e inizio della prestazione. L’anticipazione non è una somma svincolata dall’andamento dell’appalto, ma uno strumento finanziario pensato per sostenere l’avvio del cantiere, garantendo liquidità iniziale all’appaltatore affinché possa far fronte ai costi di organizzazione, mobilitazione e prime lavorazioni. In altre parole, l’anticipazione vive in rapporto diretto con l’effettivo inizio dell’intervento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa. Senza la polizza, la stazione appaltante non può procedere al pagamento. Se la garanzia viene depositata tardivamente, si crea uno scostamento rispetto alla scansione temporale ordinaria, ma non per questo si determina automaticamente la perdita del diritto.

L’anticipazione può essere erogata anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali. Occorre verificare il tempo effettivamente trascorso dall’avvio dell’appalto, l’articolazione del cronoprogramma, il concreto sviluppo delle attività di cantiere e, soprattutto, le ragioni addotte dall’appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia. Se il cantiere è effettivamente avviato, le lavorazioni procedono in linea con i tempi contrattuali e il ritardo non è indice di inerzia o di inadempimento imputabile all’appaltatore, l’erogazione può ritenersi compatibile con la ratio della norma.

La risposta ministeriale, quindi, non introduce una deroga al sistema, ma ne chiarisce la logica applicativa. Il termine dei quindici giorni resta la regola ordinaria; tuttavia, non assume carattere decadenziale automatico. L’elemento decisivo non è il mero dato cronologico, ma la coerenza tra anticipazione e fase di effettivo avvio dell’esecuzione. Se tale nesso funzionale permane, l’anticipazione conserva la sua giustificazione.