Rendicontazione dei proventi da Sanzioni CDS dell’anno 2025 entro il 1° giugno 2026

Con la Circolare DAIT n.11 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo). È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione. Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

Durc di congruità negli appalti pubblici di lavori edili: le indicazioni di ANAC

Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 dicembre 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti operativi alle stazioni appaltanti in merito alla corretta applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, con specifico riferimento agli appalti pubblici di lavori nel settore edile.

Il punto di partenza ribadito dall’Autorità è la natura obbligatoria della verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera per tutti gli appalti pubblici di lavori edili, indipendentemente dall’importo dell’affidamento.
Lo strumento attraverso cui tale verifica si concretizza è il cosiddetto Durc di congruità, introdotto dal D.M. n. 143/2021 con finalità di tutela sostanziale del lavoro: garantire il rispetto dei contratti collettivi di settore, contrastare il lavoro irregolare e prevenire fenomeni di dumping contrattuale.

Il procedimento di verifica della congruità

Il controllo è demandato alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e si articola in una sequenza procedurale definita:

  1. Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) – L’impresa affidataria trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere mediante il portale Edilconnect della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, quota dei lavori edili, soggetto committente ed eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie.

  2. Richiesta della certificazione – Tramite il medesimo portale può essere richiesta l’attestazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dall’istanza, presentata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e comunque prima del saldo finale.

  3. Verifica economica – La Cassa Edile confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime di incidenza della manodopera stabilite dall’Accordo collettivo di settore. In presenza di corrispondenza, viene rilasciato il Durc di congruità.

Esiti della verifica e regolarizzazione

L’attestazione può concludersi:

  • con esito positivo, mediante rilascio del certificato di congruità;

  • con esito negativo, qualora emerga uno scostamento rispetto alle percentuali minime.

Se lo scostamento è pari o inferiore al 5%, l’attestazione può comunque essere rilasciata previa dichiarazione motivata del direttore dei lavori.
Diversamente, quando la differenza supera il 5%, l’impresa dispone di 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante. In caso di mancata regolarizzazione, la Cassa Edile procede all’iscrizione dell’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari, con conseguente impossibilità di ottenere il saldo finale dei lavori.

Soggetti legittimati e momento della richiesta

Le disposizioni normative non prevedono deroghe né in relazione ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità né con riguardo al momento della richiesta.
La certificazione deve essere domandata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione dell’ultimo SAL e prima del pagamento finale.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore da parte della stazione appaltante, permane l’obbligo per l’amministrazione di acquisire dall’appaltatore principale l’attestazione di congruità della manodopera.
Resta infatti in capo all’impresa affidataria l’onere di inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect e, correlativamente, la legittimazione a richiedere il rilascio del Durc di congruità.

Contratto misto di concessione e appalto, si applica la disciplina dei settori ordinari

Con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, l’ANAC interviene sul regime giuridico dei contratti misti che combinano elementi di concessione e di appalto pubblico, offrendo un chiarimento interpretativo di particolare rilievo per le stazioni appaltanti.

Il principio affermato dall’Autorità è netto: la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti nei settori ordinari trova applicazione solo quando la componente riconducibile all’appalto pubblico raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea indicata dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2023. Diversamente, qualora tale componente sia di valore inferiore alla soglia, il contratto misto resta assoggettato alla disciplina propria delle concessioni, contenuta nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione, per gli affidamenti sotto soglia, dell’articolo 187.

Il parere trae origine dalla richiesta formulata da un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sul MePA una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti, nonché di erogatori d’acqua comprensivi della fornitura di bombole di CO₂, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.

La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, ravvisando:

  • una componente di concessione di servizi, relativa all’installazione e gestione dei distributori automatici;
  • una componente di appalto, riferita all’installazione e gestione degli erogatori d’acqua con fornitura di CO₂.

Nonostante tale qualificazione, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo mediante affidamento diretto. Un operatore economico ha tuttavia contestato tale impostazione, sostenendo che l’oggetto prevalente fosse riconducibile alla concessione e che, pertanto, dovesse essere applicata la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice.

Nel dirimere la questione, l’ANAC richiama il criterio generale secondo cui, nei contratti misti contenenti elementi di concessione di servizi e di contratto di forniture, l’oggetto principale deve essere individuato in base al valore stimato più elevato delle prestazioni considerate. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 conduce dunque a ritenere che la disciplina degli appalti nei settori ordinari operi soltanto se la componente di appalto superi la soglia pertinente.  In caso contrario, il contratto conserva la natura di concessione e resta regolato dalle disposizioni del Libro IV del Codice, con applicazione delle specifiche modalità di affidamento previste per le concessioni sotto soglia.

Il chiarimento dell’ANAC assume rilievo sistematico, poiché ribadisce la centralità del criterio del valore economico della prestazione prevalente nella qualificazione dei contratti misti e contribuisce a delimitare l’ambito di utilizzo dell’affidamento diretto negli scenari in cui coesistano modelli negoziali differenti. Ne deriva un rafforzamento delle garanzie di corretta qualificazione giuridica dell’affidamento e, più in generale, della coerenza applicativa del d.lgs. 36/2023 nel settore delle concessioni di servi

Pubblicati gli importi del Fondo di solidarietà comunale 2026

La Direzione Centrale della finanza locale ha pubblicato i dati del Fondo di solidarietà comunale 2026, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il corrente esercizio finanziario.

I criteri di riparto sono quelli approvati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 ha approvato all’unanimità i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2026. Tra le novità principali, Roma Capitale viene esclusa dal meccanismo perequativo basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, con un versamento previsto di circa 79 milioni per il 2026, 69 milioni per il 2027 e 57 milioni dal 2028.

La legge di bilancio incrementa inoltre di 15 milioni di euro la dotazione del FSC destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il riparto tiene conto dei dati 2025 sulla popolazione residente e della struttura anagrafica dei comuni (7.325). L’assegnazione finale complessiva del FSC 2026 è pari a 6.886.078.592 euro, cui vanno aggiunti ulteriori contributi (304.905.792 euro) come versamento a saldo richiesto ai comuni cosiddetti incapienti.

Per l’annualità 2026, inoltre, sono state resi noti i dati relativi alle componenti del Fondo di solidarietà comunale legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità, che dal 2025 sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Opere pubbliche: nuova finestra per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che è aperta una nuova finestra temporale per l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026, le Stazioni Appaltanti possono presentare le istanze di accesso al Fondo relative alle lavorazioni eseguite, contabilizzate e annotate dal Direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 dicembre 2025.

Come per la prima finestra temporale, aperta nel luglio 2025, le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo sono disciplinate dal decreto n. 106 dell’8 maggio 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo deve essere inserita, a pena di esclusione, sulla piattaforma dedicata: https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it

Le richieste compilate sulla piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) della Stazione Appaltante e trasmesse all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it entro i termini previsti per la finestra temporale di riferimento, a pena di esclusione.

Definitivamente approvato e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 per enti e pubbliche amministrazioni è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Anac del 28 gennaio 2026, con delibera n. 19 dell’Autorità. Ora il Piano (PNA), che avrà validità per il prossimo triennio, è definitivamente adottato e consultabile sul sito di Anac.

Il documento – che ha ricevuto i pareri dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali – propone per la prima volta un disegno di Strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione dell’integrità pubblica per l’Italia per il triennio 2026-2028 che potrà essere sviluppata e perfezionata nel tempo, anche con il contributo di tutti i portatori di interesse (amministrazioni, società civile, cittadini). L’attuazione della Strategia – declinata in linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, a cui sono associati risultati attesi, indicatori e target per il monitoraggio e la valutazione – sarà monitorata annualmente e valutata complessivamente al termine del triennio. Obiettivi e azioni per realizzare le linee strategiche sono posti sia in capo ad Anac, quale Autorità deputata a regolare e controllare l’attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione, sia a amministrazioni/enti destinatari della disciplina in materia.

Il PNA è articolato in una parte generale e in una parte speciale.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, inserita nella Sezione 2) “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), finalizzate a supportare i Responsabili RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre Sezioni e Sottosezioni di cui si compone il PIAO, in un’ottica di programmazione unitaria e integrata. L’Autorità ha illustrato i contenuti della Sottosezione – introduzione/parte generale, anagrafica, analisi del contesto esterno ed interno, mappatura dei processi e gestione del rischio, programmazione delle misure generali, trasparenza e monitoraggio – e suggerito possibili forme di coordinamento tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di predisposizione del PIAO, indicando le principali attività in cui realizzare tale raccordo. Infine, per rendere il Piano di facile lettura e agevole comprensione, sono stati formulati alcuni suggerimenti rispetto alla redazione della suddetta Sottosezione.

La parte speciale del PNA 2025 comprende invece tre approfondimenti.

Il primo è sui contratti pubblici, area ad elevato rischio corruttivo che le amministrazioni/enti sono tenuti a presidiare con apposite misure di prevenzione (art. 1, co. 16, l. n. 190/2012). Le questioni esaminate attengono, alla luce del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) e delle modifiche apportate dal Correttivo (d.lgs. n. 209/2024), tra le altre, al mancato o non corretto utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), strumenti fondamentali per attuare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Altro profilo affrontato è quello relativo all’(erroneo) utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella fase di raccolta e verifica dei documenti necessari per partecipare alle gare.

Pur richiamando, quando compatibili, le raccomandazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici”, sono state fornite indicazioni in termini di rischi e misure rispetto al conflitto di interessi tenuto conto che l’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nel sostituire le disposizioni dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, ha mantenuto ferma l’esigenza di adottare idonee misure di prevenzione.

È inoltre evidenziata la necessità di presidiare adeguatamente la fase esecutiva, spesso scarsamente vigilata, rafforzando i controlli per garantire la qualità delle prestazioni e la tracciabilità dei relativi dati.

Infine, alcune considerazioni riguardano l’introduzione di misure di prevenzione atte ad assicurare la competenza tecnica e l’imparzialità dei componenti: sono state fornite con particolare riferimento a nomina, compensi e conflitti di interesse per i Collegi Consultivi Tecnici (CCT), quale presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Il secondo approfondimento del PNA è dedicato alle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, descrivendo in primo luogo le principali novità della disciplina, dando conto delle modifiche normative intervenute al d.lgs. n. 39, che hanno interessato gli artt. 4, 7 e 12 del decreto nonché i rapporti tra il d.lgs. n. 39/2013 ed alcune fattispecie introdotte dal d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali.

Nell’approfondimento sono fornite poi indicazioni operative dettagliate ai Responsabili RPCT rispetto ai relativi compiti e ai poteri di accertamento e verifica (vigilanza interna), anche in relazione ai poteri di vigilanza di Anac (vigilanza esterna). È presente, inoltre, un vero e proprio vademecum operativo che contiene chiarimenti su tempistiche, strumenti e modalità di verifica per la corretta attuazione del d.lgs. n. 39/2013, ferma restando l’autonomia di amministrazioni/enti di individuare i meccanismi più adeguati a garantire l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità della procedura, in base alle dimensioni, alla struttura e alle risorse disponibili.

Da ultimo, per agevolare le amministrazioni/enti e i soggetti interessati all’affidamento di un incarico/carica, ai fini della dichiarazione ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e delle verifiche di competenza, l’Autorità, nell’allegato al PNA, ha messo a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie previste dal decreto, di cui ci si può avvalere per l’informativa da sottoporre all’interessato prima dell’affidamento di un incarico.

L’ultimo approfondimento di parte speciale è dedicato alla trasparenza amministrativa, al fine di supportare le amministrazioni/enti nella corretta implementazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) nei siti istituzionali. Al riguardo, viene chiarita l’importanza di un accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” che sia libero e non condizionato a registrazioni, autenticazioni o identificazioni dell’utente nonché facile e intuitivo, anche da dispositivi mobili (ad esempio smartphone e tablet). Viene altresì richiamata la necessità che i documenti, i dati e le informazioni siano fruibili da parte di tutti e accessibili utilizzando motori di ricerca sul web, senza alcuna limitazione, nel rispetto dei criteri di qualità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, quali parametri di riferimento per i Responsabili RPCT e gli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ai fini del monitoraggio e dell’autovalutazione, nel rispetto della disciplina della privacy.

A ulteriore ausilio delle amministrazioni e degli enti nella pubblicazione, sono rappresentate, anche attraverso esempi visuali e screenshot, alcune criticità ricorrenti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza riscontrate da Anac durante le attività di vigilanza, come ad esempio: la mancanza di accessibilità o difficoltà ad accedere ai contenuti della sezione “Amministrazione Trasparente”, anche dai dispositivi mobili, l’assenza di indicizzazione delle informazioni, la disomogeneità nella pubblicazione dei dati e la mancata riconoscibilità della sezione AT. Per ogni criticità rilevata sono state formulate una o più raccomandazioni operative per superarle e per garantire l’effettiva fruibilità e accessibilità dei dati pubblicati in “Amministrazione Trasparente” da parte dei cittadini (Fonte Anac).

Affidamenti del servizio di gestione dei canili: le indicazioni di ANAC

Progettazione carente, programmazione assente, uso improprio degli affidamenti diretti e tariffe incongrue: sono queste le principali criticità riscontrate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione negli affidamenti del servizio di gestione dei canili, emerse sia in sede di vigilanza sia nei procedimenti di precontenzioso. Viste le numerose criticità riscontrate, sia in sede di vigilanza che in sede di precontenzioso, negli affidamenti di gestione dei canili, con delibera n.527 approvata dal Consiglio del 17 dicembre 2025 Anac ha deciso di fornire alle amministrazioni precise indicazioni al riguardo.

Le verifiche svolte dall’Autorità hanno messo in evidenza problematiche ricorrenti che denotano una gestione spesso approssimativa del servizio. In particolare, Anac ha rilevato:

  • una progettazione scorretta o del tutto assente, preceduta da una programmazione inadeguata;
  • il mancato utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di assistenza veterinaria, qualificabili come prestazioni di natura intellettuale;
  • un ricorso illegittimo e improprio all’affidamento diretto, spesso accompagnato da artificiosi frazionamenti del valore del servizio;
  • la determinazione di tariffe giornaliere per cane incongrue, insufficienti a garantire standard adeguati di benessere animale;
  • un utilizzo distorto dell’istituto dei servizi analoghi ex art. 76, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
  • il ricorso reiterato e non giustificato alla proroga tecnica, in contrasto con la sua natura eccezionale.

Anac richiama le amministrazioni a valutare, in via preliminare, se sussistano le condizioni per:

  • attivare forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • oppure procedere mediante procedure di evidenza pubblica assoggettate al d.lgs. n. 36/2023.

La differenza non è meramente procedurale, ma sostanziale: mentre il Codice dei contratti pubblici è ispirato al principio di concorrenza, gli istituti del Terzo settore si fondano sul paradigma dell’amministrazione condivisa, orientata alla solidarietà e alla collaborazione per il perseguimento dell’interesse generale. La scelta deve dunque essere coerente con la natura del servizio, le finalità perseguite e il livello di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Anac ribadisce con forza l’obbligo di adottare il programma triennale dei servizi e i relativi aggiornamenti annuali, in modo da addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare e degli interventi da realizzare. Una programmazione ponderata sulle effettive esigenze dell’amministrazione costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per limitare il ricorso agli istituti della proroga e/o dell’affidamento diretto.

Risulta imprescindibile una progettazione accurata, anche se, per i servizi, articolata in un unico livello. La documentazione di gara deve chiarire in modo puntuale se l’affidamento riguarda un canile sanitario, un canile rifugio o entrambe le strutture, l’oggetto del servizio e le prestazioni richieste, il luogo e le modalità di esecuzione, evitando discrasie tra fase di gara e fase esecutiva.

Particolare attenzione è riservata alla determinazione della tariffa giornaliera per cane, che deve essere congrua e idonea a garantire il sostentamento e il benessere animale. Anac suggerisce criteri di parametrazione basati su dimensione dell’animale; età (cuccioli o adulti); grado di aggressività. Una tariffa sottostimata compromette inevitabilmente la qualità del servizio e si pone in contrasto con l’interesse pubblico tutelato.

L’Autorità richiama le amministrazioni a un uso rigoroso degli strumenti previsti dall’ordinamento:

  • è vietato il frazionamento artificioso del servizio per rientrare nelle soglie dell’affidamento diretto;
  • i servizi analoghi possono essere affidati solo se previsti sin dal primo affidamento e devono essere computati nel valore globale del contratto;
  • la proroga tecnica resta un istituto eccezionale, ammesso solo per il tempo strettamente necessario a concludere una nuova procedura, in presenza di ritardi oggettivi e insuperabili.

Infine, Anac sottolinea la rilevanza della fase esecutiva, quale momento decisivo per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico. Nei documenti di gara e nei contratti devono essere chiaramente disciplinati i ruoli e le responsabilità dei soggetti preposti ai controlli; le modalità di verifica dell’esecuzione; la possibilità di effettuare ispezioni periodiche, anche a sorpresa.

Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico, chiarendo in modo netto il riparto di giurisdizione in materia di mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. Nel caso di specie, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva convenuto in giudizio una società alberghiera e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna per danno erariale pari all’imposta di soggiorno incassata dai clienti e non riversata al Comune di Montegrotto Terme per gli anni 2022 e 2023.

L’amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla giurisdizione contabile. La Procura contabile e la Procura generale presso la Cassazione avevano invece difeso la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

La Suprema Corte afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e riconduce la controversia nell’alveo della giurisdizione tributaria, valorizzando il mutato assetto normativo introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla successiva interpretazione autentica del 2021.

Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. A rafforzare tale impostazione è intervenuto l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova qualificazione, estendendola anche ai rapporti sorti prima del 19 maggio 2020.

La Corte sottolinea che:

  • il gestore non è più un ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo;
  • egli è debitore in proprio dell’imposta, seppur solidalmente e con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (il turista);
  • l’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, partecipando della stessa natura dell’obbligo fiscale del cliente.

Ne discende che il mancato versamento dell’imposta non può più essere qualificato come maneggio di denaro pubblico, né può fondare un obbligo di resa del conto tipico degli agenti contabili.

In tale contesto, la pretesa comunale per l’omesso versamento dell’imposta non integra automaticamente un danno erariale; coincide con l’oggetto stesso dell’obbligazione tributaria; deve essere fatta valere secondo gli strumenti e davanti al giudice propri del sistema fiscale.

La Corte respinge inoltre l’ipotesi di una coesistenza tra giurisdizione tributaria e contabile, ritenendola foriera di duplicazioni sanzionatorie e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto.

TARI, Fabbisogni standard Anno 2026: Aggiornamento delle Linee guida

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2026. Le linee di indirizzo – predisposte con la collaborazione di IFEL e Sogei S.p.A. – sono finalizzate a inquadrare il contesto applicativo della nuova regolazione e a supportare i comuni nella predisposizione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) per il quadriennio 2026-2029. In tale prospettiva, viene confermata la possibilità per gli enti locali che abbiano già approvato le tariffe TARI di intervenire successivamente, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, per recepire le risultanze dei fabbisogni standard.

In continuità con le precedenti linee guida, i fabbisogni standard del servizio rifiuti si configurano come un paradigma obbligatorio di confronto, funzionale alla valutazione dell’andamento gestionale del servizio. Il richiamo operato dal comma 653 deve pertanto essere letto in coordinamento con l’intero procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico tariffario sui contribuenti.

L’attività regolatoria di ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e culminata nel MTR-3, incide in modo significativo sulla discrezionalità del comune, orientandola verso una verifica stringente del rispetto dei criteri regolatori nella determinazione dei costi da parte dei gestori, nell’ambito del PEF.

La struttura del fabbisogno standard

Il fabbisogno standard finale di ciascun comune è dato dal prodotto di due grandezze:

  • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
  • le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Il costo standard unitario è stimato mediante un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi osservati in un ampio campione di comuni con variabili gestionali e di contesto. Il parametro di base è rappresentato dal costo medio nazionale di riferimento, pari a 130,45 euro per tonnellata, cui si sommano o sottraggono i differenziali di costo associati alle singole componenti.

Le componenti del costo standard

Le principali componenti che concorrono alla determinazione del costo standard comprendono:

  • la percentuale di raccolta differenziata, modellata con una specificazione non lineare;
  • la distanza dagli impianti di conferimento;
  • la dotazione impiantistica regionale e le modalità di trattamento e smaltimento;
  • la forma di gestione del servizio, con un differenziale a favore della gestione diretta rispetto a quella associata;
  • i fattori strutturali di contesto del comune (demografici, morfologici ed economici);
  • le economie o diseconomie di scala, rilevanti soprattutto per i comuni di minori dimensioni;
  • le modalità di raccolta dei rifiuti;
  • l’appartenenza del comune a specifici cluster omogenei.

Alcune variabili, pur considerate nel modello, non presentano un impatto statisticamente significativo e non incidono direttamente sul calcolo del costo standard, mentre altre assumono rilevanza solo se valutate congiuntamente.

Componenti fisse, variabili e aggiornamento temporale

Ai fini applicativi, le componenti del costo standard possono essere ricondotte a tre macro-categorie:

  1. componenti fisse non modificabili dal comune
  2. componenti legate alla dotazione impiantistica regionale;
  3. componenti specifiche del comune, modificabili in funzione delle scelte gestionali.

Per l’applicazione del comma 653, le variabili del terzo gruppo devono essere calcolate con riferimento alle caratteristiche del servizio attive nel quadriennio 2026-2029. Diversamente, per l’utilizzo del fabbisogno standard come benchmark ai fini degli articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, tali variabili devono riferirsi alle annualità 2024 e 2025, in conformità all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione n. 397/2025.

Il nuovo assetto regolatorio rafforza il ruolo dei fabbisogni standard come strumento di razionalizzazione, trasparenza e controllo dei costi del servizio rifiuti. Nel MTR-3 essi non rappresentano più soltanto un parametro conoscitivo, ma assumono una funzione operativa vincolante, incidendo direttamente sui meccanismi di produttività, potenziamento del servizio e dinamica delle entrate tariffarie. In tale quadro, il comune è chiamato a un utilizzo consapevole e strutturato delle risultanze dei fabbisogni standard, quale elemento imprescindibile per una gestione efficiente, sostenibile e coerente con i principi della regolazione ARERA e della finanza pubblica locale.

 

Recupero ICI enti non commerciali

Con il Decreto direttoriale 27 gennaio 2026 il MEF ha approvato il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Il comma 1 del citato articolo 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo
dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a disposizione della stessa ai comuni.

La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo nel territorio nazionale nel corso del periodo dal 2006 al 2011. Per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente nell’anno di imposta 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille.

Alle somme oggetto di recupero si aggiungono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e fino alla data del recupero, calcolati secondo il regime dell’interesse composto. Il soggetto passivo determina gli interessi nella dichiarazione Recupero ICI e li versa insieme alla somma da corrispondere a titolo di recupero ICI. Per effettuare il calcolo degli interessi previsti dall’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 131 del 2024 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 dicembre 2025 è messa a disposizione un’apposita applicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it), sulla base degli specifici criteri stabiliti dai Servizi della Commissione europea.

La dichiarazione Recupero ICI deve essere presentata entro il 31 marzo 2026. Il versamento delle somme oggetto del recupero è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e con le modalità stabilite con risoluzione del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

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